Nel caso di
incidente stradale con danno alla persona, la polizia giudiziaria può
procedere all’arresto facoltativo del conducente che non abbia
ottemperato all’obbligo di fermarsi e di prestare soccorso, anche fuori
flagranza dei due reati connessi. |
Corte di Cassazione Penale Sez, IV, 22 gennaio 2003, n. 2983
Obblighi del conducente in caso di incidente – Obbligo di fermarsi – Inottemperanza – Reato di competenza del giudice di pace – Arresto facoltativo fuori flagranza del conducente – Esclusione – Casi di connessione – Competenza del tribunale – Applicabilità
In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto facoltativo fuori flagranza del conducente, che non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall’art. 189 comma 6 c.s., solo nell’ipotesi in cui tale reato, attribuito alla competenza del giudice di pace, sia giudicato, per effetto della connessione ex art. 6 commi 1 e 2 D.L.vo 28 agosto 2000, 274, del tribunale, non avendo il giudice onorario il potere di procedere alla convalida dell’arresto, dal momento che l’art. 2 del citato decreto legislativo esclude espressamente che nel procedimento davanti al giudice di pace trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto (nel caso di specie, il provvedimento per il reato previsto dall’art. 189 comma 6 risultava connesso con quello per omissione di soccorso stradale di cui al successivo comma 7, con conseguenza competenza del tribunale in composizione monocratica).
Svolgimento del processo e motivi della decisione. 1.- (M.G.) veniva arrestato, pur mancando la flagranza, in quanto accusato di aver perpetrato i reati di cui all’art. 189 commi 6 e 7 c.s. (soggetto, coinvolto in un incidente, il quale non si ferma e si dà alla fuga; nonché non presta l’assistenza dovuta alla persona ferita nell’occorso). Il Gip del Tribunale di Monza convalida l’arresto. 2. – L’interessato proponeva ricorso per cassazione avverso il provvedimento. Sosteneva che il reato previsto dall’art. 189 sesto comma c.s. configurava, con l’entrata in vigore del D.L.vo n. 274/2000, un reato di competenza del giudice di pace; d’altro canto, in detto provvedimento non era prevista la possibilità di emettere e convalidare misure cautelari, per cui doveva escludersi, con la nuova normativa, la ricorrenza dell’istituto dell’arresto facoltativo fuori flagranza riferito al reato suddetto: 3. – Il ricorso va rigettato perché infondato. Si osserva che il giudice di pace, competente a conoscere del delitto di cui all’art. 189 comma sesto c.s. (inottemperanza all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danni alla persona), non risulta titolare del potere di convalidare l’arresto di polizia giudiziaria nell’apposita udienza, non essendo tale atto indicato tra quelli tassativamente attribuiti alle sue funzioni dagli artt. 2 e 9 D.L.vo 274/2000. Peraltro, la facoltà dell’arresto fuori flagranza (ai sensi del citato art. 189 comma sesto c.s.) appare ancora ammissibile nell’ipotesi di concorso formale eterogeneo concernente i reati ex art. 189 comma 6 c.s. ex art. 189 comma settimo c.s. (mancata assistenza a persona ferita da parte di chi è coinvolto in un sinistro stradale). Difatti, in tal caso, essendo competente il tribunale a giudicare circa quest’ultimo delitto (v. art. 2 D.L.vo 274/2000) e di conseguenza, anche del delitto ex art. 189 comma 6 c.s. se attribuibile al medesimo imputato a titolo di concorso formale (v. art. 6 del citato decreto legislativo), non sussistono valide ragioni per ritenere non più applicabile l’arresto facoltativo fuori flagranza, avendo il giudice superiore – competente per entrambi i reati – piena giurisdizione nell’ambito della convalida di misure cautelari provvisorie e di emissione di quelle definitive. In altre parole, deve ritenersi che l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi, se connesso con la omissione di soccorso, consenta tuttora fuori flagranza: siffatta fattispecie risulta delineatasi nel caso di specie. 4. – Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis). [RV0303] |