Con
la pronuncia che segue, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito
il principio secondo il quale, la sospensione della patente di guida,
quando essa è prevista quale sanzione accessoria della violazione,
può essere adottata anche al termine del procedimento amministrativo,
ove per la violazione principale sia stato presentato ricorso ai sensi
dell’art. 203
E’ quanto emerge dalla sentenza n. 19919 del 5 ottobre scorso, con cui
la Corte ha rigettato il ricorso proposto da un automobilista col quale
è stato sollevata la tardività nell’adozione del
provvedimento rispetto al termine fissato dall’art. 218 c.d.s.
Cassazione
Sezione I civile
Sentenza 5 ottobre 2004, n. 19919A
Svolgimento del processo
B. Paolo propose dinanzi al Tribunale di Venezia, con due distinti ricorsi
del 15.5 e del 23.10.1999, opposizione alla ordinanza - ingiunzione
con cui il Prefetto di Venezia gli aveva irrogato la sanzione amministrativa
di L. 1.212.000, per violazione dell’art. 142 c.d.s. - deducendo la
carenza di motivazione e la incostituzionalità dell’art. 204
c.d.s. - e all’ordinanza con cui era stata disposta la sospensione della
patente di guida per un mese, a riguardo lamentando, oltre alla illegittimità
derivata dai vizi relativi alla violazione principale, il mancato rispetto
dei termini imposti dall’art. 218 c.d.s. per l’applicazione della sanzione.
Le due opposizioni sono state riunite e il tribunale le ha respinte,
con sentenza 28.3.2000.
Ha rilevato, quanto al vizio motivazionale, riferito al fatto che il
prefetto non aveva dato alcuna giustificazione, allorchè aveva
respinto le deduzioni formulate avverso il verbale di contestazione,
che l’obbligo della motivazione può considerarsi osservato con
la semplice indicazione del titolo astratto della pretesa azionata dalla
autorità amministrativa e dei dati personali di riferimento -
come nella specie, in cui si era fatta menzione del verbale di accertamento
- sicchè solo una ordinanza priva del minimum realizza il vizio
formale.
Nel merito ha ritenuto fondato l’accertamento degli agenti rilevatori,
avuto riguardo alla fede privilegiata del verbale di contestazione,
che fa prova piena, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal
pubblico ufficiale - e confermati da altro componente della pattuglia
della polstrada - che aveva dato atto di avere verificato preventivamente
la efficienza dell’apparecchio autovelox, contro il quale nessuna prova
era stata offerta dal contravvenzionato, e di avere apportato nella
individuazione della velocità contestata il margine di tolleranza
del 5%, come previsto dalla legge.
Quanto alla dedotta questione di illegittimità costituzionale
dell’art. 204 c.d.s., laddove prevede che l’Amministrazione, nel rigettare
il ricorso, duplichi la sanzione amministrativa, ha osservato che, non
essendo la tutela giurisdizionale condizionata al previo esperimento
del ricorso amministrativo, la irrogazione della sanzione era risultata
legittima.
Infine, per ciò che attiene alla sanzione accessoria e alla pretesa
tardività dell’atto rispetto a quanto prescrive l’art. 218 c.d.s.,
ha osservato che la patente di guida può essere sospesa contestualmente
o successivamente al verbale di contestazione e che in quest’ultimo
caso nessun termine breve la legge prevede.
Propone ricorso per Cassazione con cinque motivi B. Paolo; non ha svolto
difese scritte la Prefettura, che non ha partecipato alla discussione
orale, benchè lo abbia chiesto.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e la falsa
applicazione delle norme e dei principi generali in materia di istruzione
probatoria e dell’art. 23 c. 6^ L. 24.11.1981 n. 689; nonchè
la carenza di motivazione.
Deduce di avere formulato richieste istruttorie nel giudizio di merito,
che non erano state minimamente considerate.
Con il secondo la denunzia di violazione di legge - oltre al vizio motivazionale
- è riferita alle norme e ai principi generali in materia di
motivazione della sentenza e agli artt. 22 e 18 l. 689/1981.
Lamenta il ricorrente che il provvedimento prefettizio che aveva respinto
la opposizione amministrativa fosse privo di motivazione, senza alcun
riferimento alle risultanze degli accertamenti istruttori in vista dei
quali si era ritenuto di disporre la immediata restituzione della patente
di guida.
Con il terzo motivo è denunziata la illegittimità costituzionale
dell’art. 204 c.d.s., laddove penalizza colui che, subito un illegittimo
accertamento, opti per la tutela amministrativa.
Con il quarto il ricorrente si duole che il giudice di merito abbia
ritenuto ammissibile la sanzione accessoria della sospensione della
patente, benchè fosse decorso il termine previsto dall’art.,
218 2^ comma c.d.s.; tanto aveva reso tardivo oil decreto 24.6.1990,
quando quel termine era scaduto, non rilevando ai fini sospensivi della
attività sanzionatoria del Prefetto, la opposizione proposta
ai sensi dell’art. 203 c.d.s..
Peraltro, anche a volere ammettere quell’effetto sospensivo, essendo
stato il ricorso al Prefetto respinto con decreto 11.2.1999, da quella
data era iniziato a decorrere il termine nuovo di 15 giorni, di cui
all’art. 218 cpv. citato.
Con il 5^ motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 18 c.
2^ c.d.s., il travisamento dei fatti e la illogicità della motivazione.
Rileva che il giudice di merito ha apoditticamente ritenuto congrua
la durata della sanzione comminata, senza considerare la contraddittorietà
del dispositivo del decreto prefettizio, che aveva sospeso la patente
per un mese, e la durata effettiva della sospensione, per la quale erroneo
era stato il calcolo riferito al periodo 9.1 - 19.1.1999, essendosi
conteggiati 10 giorni in luogo degli effettivi undici maturati.
Il ricorso non merita di essere accolto.
Il primo motivo è inammissibile in quanto privo di autosufficienza.
Delle richieste istruttorie che il ricorrente assume di avere formulato
nel grado di merito non risulta fornita alcuna indicazione, essendo
mancata la specificazione dei mezzi di prova dedotti e degli atti del
procedimento amministrativo di cui si era proposta la acquisizione;
tanto da impedire la valutazione della rilevanza e della decisività
di tali mezzi.
Infondato è invece il secondo.
Infatti la motivazione del provvedimento prefettizio reso sulla opposizione
proposta in via amministrativa avverso il verbale di accertamento della
violazione stradale può ben essere desunta per relationem (Cass.
7779/1997); e tanto nella specie è avvenuto, con il richiamo
del verbale di contestazione del fatto, che ha consentitola individuazione
dell’illecito e permesso all’interessato di preparare le proprie difese.
Del pari infondato è il terzo.
In tema di sanzione amministrative deve ritenersi legittimamente proposta
una opposizione che abbia ad oggetto direttamente il verbale di accertamento
della contravvenzione operata dalla Polizia stradale e non anche la
successiva ordinanza - ingiunzione (Corte cost. 255 e 311/1994; 437/1995;
Cass. 387/1999; 12777/1995). inammissibile è la censura proposta
con il quarto mezzo.
La sentenza impugnata, sulla doglianza circa la tardività del
provvedimento di sospensione della patente di guida, rispetto al termine
fissato dall’art. 218 c.d.s., ha osservato che la sospensione, nei casi
un cui è prevista quale sanzione accessoria alla violazione della
normativa del codice della strada, può essere disposta contestualmente
alla elevazione del verbale di contestazione od anche in un momento
successivo, all’esito del procedimento amministrativo instaurato avverso
il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria. Solo nel primo
caso l’iter procedimentale è regolato dall’art. 218 c.d.s., che
obbliga la prefettura ad emettere la ordinanza di sospensione nei 15
giorni dall’invio del verbale; mentre nel secondo, nulla vieta che la
sospensione possa avvenire successivamente alla ordinanza che irroga
la sanzione principale pecuniaria, con la quale si esaurisce il procedimento
amministrativo di cui all’art. 203 c.d.s..
Lamentando la violazione dell’art. 218 2^ comma c.d.s. il ricorrente
omette di considerare tale ratio decidendi e ribadisce la tesi della
perentorietà del termine, trascurando lo specifico riferimento
di tale norma alla ipotesi della contestualità della sospensione
rispetto all’accertamento della infrazione.
Detta norma infatti stabilisce che l’organo che ha ritirato la patente
di guida la invii, unitamente a copia del verbale, alla prefettura del
luogo della commessa violazione e il prefetto emani la ordinanza di
sospensione, per un periodo determinato, in relazione alla gravità
della violazione, alla entità del danno apportato e al pericolo
che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Qualora la ordinanza
di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare
la patente potrebbe ottenerne la restituzione.
Tanto nella specie è avvenuto, nel rispetto, dunque, della norma
invocata, la quale è concepita in termini di misura cautelare,
senza che però ciò giovi ad impedire l’applicazione della
sospensione, quale sanzione amministrativa accessoria, ove non sia stato
possibile all’agente accertatore il ritiro immediato della patente di
guida.
Infondato è anche il quinto motivo.
L’assunto che dal 9 al 19 gennaio 1999 siano decorsi undici e non dieci
giorni trascura infatti di considerare che il 19, per essere stato il
giorno della restituzione della patente, non può essere compreso
nel computo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2004..