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Corte di Cassazione 26/11/2004

Giurisprudenza di legittimità - La sospensione della patente può essere procrastinata all’esito del procedimento amministrativo

(Cassazione , sez. I civile, sentenza 05.10.2004 n° 19919)
La sospensione della patente può essere procrastinata
all’esito del procedimento amministrativo

(Cassazione , sez. I civile, sentenza 05.10.2004 n° 19919)


Con la pronuncia che segue, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo il quale, la sospensione della patente di guida, quando essa è prevista quale sanzione accessoria della violazione, può essere adottata anche al termine del procedimento amministrativo, ove per la violazione principale sia stato presentato ricorso ai sensi dell’art. 203
E’ quanto emerge dalla sentenza n. 19919 del 5 ottobre scorso, con cui la Corte ha rigettato il ricorso proposto da un automobilista col quale è stato sollevata la tardività nell’adozione del provvedimento rispetto al termine fissato dall’art. 218 c.d.s.


    

Cassazione
Sezione I civile
Sentenza 5 ottobre 2004, n. 19919A



Svolgimento del processo

B. Paolo propose dinanzi al Tribunale di Venezia, con due distinti ricorsi del 15.5 e del 23.10.1999, opposizione alla ordinanza - ingiunzione con cui il Prefetto di Venezia gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di L. 1.212.000, per violazione dell’art. 142 c.d.s. - deducendo la carenza di motivazione e la incostituzionalità dell’art. 204 c.d.s. - e all’ordinanza con cui era stata disposta la sospensione della patente di guida per un mese, a riguardo lamentando, oltre alla illegittimità derivata dai vizi relativi alla violazione principale, il mancato rispetto dei termini imposti dall’art. 218 c.d.s. per l’applicazione della sanzione.

Le due opposizioni sono state riunite e il tribunale le ha respinte, con sentenza 28.3.2000.
Ha rilevato, quanto al vizio motivazionale, riferito al fatto che il prefetto non aveva dato alcuna giustificazione, allorchè aveva respinto le deduzioni formulate avverso il verbale di contestazione, che l’obbligo della motivazione può considerarsi osservato con la semplice indicazione del titolo astratto della pretesa azionata dalla autorità amministrativa e dei dati personali di riferimento - come nella specie, in cui si era fatta menzione del verbale di accertamento - sicchè solo una ordinanza priva del minimum realizza il vizio formale.

Nel merito ha ritenuto fondato l’accertamento degli agenti rilevatori, avuto riguardo alla fede privilegiata del verbale di contestazione, che fa prova piena, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale - e confermati da altro componente della pattuglia della polstrada - che aveva dato atto di avere verificato preventivamente la efficienza dell’apparecchio autovelox, contro il quale nessuna prova era stata offerta dal contravvenzionato, e di avere apportato nella individuazione della velocità contestata il margine di tolleranza del 5%, come previsto dalla legge.
Quanto alla dedotta questione di illegittimità costituzionale dell’art. 204 c.d.s., laddove prevede che l’Amministrazione, nel rigettare il ricorso, duplichi la sanzione amministrativa, ha osservato che, non essendo la tutela giurisdizionale condizionata al previo esperimento del ricorso amministrativo, la irrogazione della sanzione era risultata legittima.
Infine, per ciò che attiene alla sanzione accessoria e alla pretesa tardività dell’atto rispetto a quanto prescrive l’art. 218 c.d.s., ha osservato che la patente di guida può essere sospesa contestualmente o successivamente al verbale di contestazione e che in quest’ultimo caso nessun termine breve la legge prevede.
Propone ricorso per Cassazione con cinque motivi B. Paolo; non ha svolto difese scritte la Prefettura, che non ha partecipato alla discussione orale, benchè lo abbia chiesto.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di istruzione probatoria e dell’art. 23 c. 6^ L. 24.11.1981 n. 689; nonchè la carenza di motivazione.
Deduce di avere formulato richieste istruttorie nel giudizio di merito, che non erano state minimamente considerate.

Con il secondo la denunzia di violazione di legge - oltre al vizio motivazionale - è riferita alle norme e ai principi generali in materia di motivazione della sentenza e agli artt. 22 e 18 l. 689/1981.

Lamenta il ricorrente che il provvedimento prefettizio che aveva respinto la opposizione amministrativa fosse privo di motivazione, senza alcun riferimento alle risultanze degli accertamenti istruttori in vista dei quali si era ritenuto di disporre la immediata restituzione della patente di guida.

Con il terzo motivo è denunziata la illegittimità costituzionale dell’art. 204 c.d.s., laddove penalizza colui che, subito un illegittimo accertamento, opti per la tutela amministrativa.

Con il quarto il ricorrente si duole che il giudice di merito abbia ritenuto ammissibile la sanzione accessoria della sospensione della patente, benchè fosse decorso il termine previsto dall’art., 218 2^ comma c.d.s.; tanto aveva reso tardivo oil decreto 24.6.1990, quando quel termine era scaduto, non rilevando ai fini sospensivi della attività sanzionatoria del Prefetto, la opposizione proposta ai sensi dell’art. 203 c.d.s..
Peraltro, anche a volere ammettere quell’effetto sospensivo, essendo stato il ricorso al Prefetto respinto con decreto 11.2.1999, da quella data era iniziato a decorrere il termine nuovo di 15 giorni, di cui all’art. 218 cpv. citato.

Con il 5^ motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 18 c. 2^ c.d.s., il travisamento dei fatti e la illogicità della motivazione.

Rileva che il giudice di merito ha apoditticamente ritenuto congrua la durata della sanzione comminata, senza considerare la contraddittorietà del dispositivo del decreto prefettizio, che aveva sospeso la patente per un mese, e la durata effettiva della sospensione, per la quale erroneo era stato il calcolo riferito al periodo 9.1 - 19.1.1999, essendosi conteggiati 10 giorni in luogo degli effettivi undici maturati.

Il ricorso non merita di essere accolto.
Il primo motivo è inammissibile in quanto privo di autosufficienza.


Delle richieste istruttorie che il ricorrente assume di avere formulato nel grado di merito non risulta fornita alcuna indicazione, essendo mancata la specificazione dei mezzi di prova dedotti e degli atti del procedimento amministrativo di cui si era proposta la acquisizione; tanto da impedire la valutazione della rilevanza e della decisività di tali mezzi.

Infondato è invece il secondo.

Infatti la motivazione del provvedimento prefettizio reso sulla opposizione proposta in via amministrativa avverso il verbale di accertamento della violazione stradale può ben essere desunta per relationem (Cass. 7779/1997); e tanto nella specie è avvenuto, con il richiamo del verbale di contestazione del fatto, che ha consentitola individuazione dell’illecito e permesso all’interessato di preparare le proprie difese.

Del pari infondato è il terzo.

In tema di sanzione amministrative deve ritenersi legittimamente proposta una opposizione che abbia ad oggetto direttamente il verbale di accertamento della contravvenzione operata dalla Polizia stradale e non anche la successiva ordinanza - ingiunzione (Corte cost. 255 e 311/1994; 437/1995; Cass. 387/1999; 12777/1995). inammissibile è la censura proposta con il quarto mezzo.

La sentenza impugnata, sulla doglianza circa la tardività del provvedimento di sospensione della patente di guida, rispetto al termine fissato dall’art. 218 c.d.s., ha osservato che la sospensione, nei casi un cui è prevista quale sanzione accessoria alla violazione della normativa del codice della strada, può essere disposta contestualmente alla elevazione del verbale di contestazione od anche in un momento successivo, all’esito del procedimento amministrativo instaurato avverso il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria. Solo nel primo caso l’iter procedimentale è regolato dall’art. 218 c.d.s., che obbliga la prefettura ad emettere la ordinanza di sospensione nei 15 giorni dall’invio del verbale; mentre nel secondo, nulla vieta che la sospensione possa avvenire successivamente alla ordinanza che irroga la sanzione principale pecuniaria, con la quale si esaurisce il procedimento amministrativo di cui all’art. 203 c.d.s..

Lamentando la violazione dell’art. 218 2^ comma c.d.s. il ricorrente omette di considerare tale ratio decidendi e ribadisce la tesi della perentorietà del termine, trascurando lo specifico riferimento di tale norma alla ipotesi della contestualità della sospensione rispetto all’accertamento della infrazione.

Detta norma infatti stabilisce che l’organo che ha ritirato la patente di guida la invii, unitamente a copia del verbale, alla prefettura del luogo della commessa violazione e il prefetto emani la ordinanza di sospensione, per un periodo determinato, in relazione alla gravità della violazione, alla entità del danno apportato e al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Qualora la ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare la patente potrebbe ottenerne la restituzione.

Tanto nella specie è avvenuto, nel rispetto, dunque, della norma invocata, la quale è concepita in termini di misura cautelare, senza che però ciò giovi ad impedire l’applicazione della sospensione, quale sanzione amministrativa accessoria, ove non sia stato possibile all’agente accertatore il ritiro immediato della patente di guida.

Infondato è anche il quinto motivo.


L’assunto che dal 9 al 19 gennaio 1999 siano decorsi undici e non dieci giorni trascura infatti di considerare che il 19, per essere stato il giorno della restituzione della patente, non può essere compreso nel computo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2004.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2004.
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Venerdì, 26 Novembre 2004
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