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Corte di Cassazione 05/11/2004

Giurisprudenza di legittimità - Consegna dei ruoli all’esattore deve avvenire entro termine massimo decadenziale

(Cassazione , sez. tributaria, sentenza 05.10.2004 n° 1986)
Consegna dei ruoli all’esattore deve avvenire entro termine massimo decadenziale
(Cassazione , sez. tributaria, sentenza 05.10.2004 n° 1986)
 
 
 

La consegna dei ruoli all’esattore deve avvenire nell’ambito di un termine massimo che deve essere decadenziale; in quanto in caso contrario la norma si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali, in particolare con l’art. 24 Cost.

 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 5 ottobre 2004 n. 19865, discostandosi dal precedente orientamento e conformandosi al giudizio espresso dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 107 del 1 aprile 2003.

 

Le procedure fiscali in questione, infatti, secondo la Suprema Corte devono essere soggette a temimi più ristretti di quelli deducibili dalle norme del codice civile (prescrizione decennale), altrimenti il diritto alla difesa del contribuente sarebbe leso dalla necessità di contraddire in ordine a questioni risalenti nel tempo oltre ogni ragionevole limite dell’onere di conservazione di documenti e pezze di appoggio.

 

(Altalex, 3 novembre 2004)

 
 

Cassazione

 

Sezione V civile

 

Sentenza 5 ottobre 2004, n. 19865

Svolgimento del processo

 

Il Ministero delle Finanze e la Agenzia delle Entrate ricorrono per Cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 10 luglio 2001 n. 187/06/01 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Emilia - Romagna ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la pronuncia di primo grado che ha affermato che la cartella esattoriale notificata al sig. Carlo G. e relativa a somme dovute a seguito di redditi soggetti a tassazione separata era illegittima per esser stati i ruoli consegnati all’esattore oltre il termine di legge.

 

Motivi della decisione

 

Con l’unico motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione dell’art. 17 1^ comma del D.P.R. 602/1973 (allora vigente), art. 360 n. 3 c.p.c..

 

Invoca il precedente costituito dalla sentenza di questa Corte n. 3413 del giorno 8 marzo 2001 secondo cui l’art. 17 d.p.r. n. 602 del 1973 (nel testo anteriore alle modifiche apportate con decorrenza 1 luglio 1999, dal Dlgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che ha notevolmente ridotto i termini, ma solo a far tempo dalle denunce presentate dopo il 1 gennaio 1999) prevedeva che i ruoli venissero, a pena di decadenza, trasmessi all’intendente di finanza entro il termine di cui all’art. 43 d.p.r. n. 600 del 1973 e non imponeva invece che entro tale termine venissero consegnati all’esattore per la riscossione.

 

Ritiene la Amministrazione che tale seconda consegna non sia vincolata da alcun termine di decadenza. In quanto l’art. 24 del D.P.R. 602/1973 nel testo all’epoca vigente stabiliva: "il ruolo è consegnato dall’intendente di finanza all’esattore, il quale ne rilascia ricevuta. Detta consegna deve avvenire, per i ruoli di cui all’art. 18, quarto comma, almeno novanta giorni prima della scadenza, e per gli altri ruoli, almeno trenta giorni prima della scadenza della prima od unica rata. Con la consegna all’esattore il ruolo diventa esigibile". Mentre il testo oggi vigente prevede che i tempi di consegna siano stabiliti da un regolamento ministeriale.

 

Ritiene il Collegio di discostarsi dal precedente 3413/2001; ciò in adesione all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 107 del 1 aprile 2003.

 

La Corte Costituzionale ha avvertito l’esigenza di scandire le operazioni di recupero e riscossione di tributi a mezzo ruoli attraverso termini perentori per l’adempimento dei vari passaggi. E la tesi accolta nella sentenza 3413/2001 apre invece un varco di durata indeterminata. Infatti i ruoli debbono essere consegnati all’Intendente di Finanza entro un termine piuttosto ampio (cinque anni) e l’esattore deve (per meglio dire doveva) provvedere alla notifica entro un certo termine (abrogato nel 2001, ma vigente all’epoca dei fatti oggetto del presente giudizio e ritenuto da questa Corte decadenziale).

 

Se poi però l’Intendente di Finanza potesse trattenere all’infinito i ruoli senza consegnarli all’esattore, tutto il sistema subirebbe una vistosa falla (colmabile solo con il richiamo al termine decennale di prescrizione ordinaria, che - come già ricordato - la giurisprudenza della Corte Costituzionale mostra di ritenere inadeguato).

 

La Corte Costituzionale nella citata ordinanza ha superato questa difficoltà con l’asserzione secondo cui "l’art. 24 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede un termine ("almeno novanta giorni prima della scadenza", prorogabile nell’ambito di quello decadenziale di cui all’art. 17, comma 3^, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica) per la consegna del ruolo all’esattore"; cioè affermando che la consegna dei ruoli all’esattore deve avvenire nell’ambito di un termine massimo che - a giudizio della Corte Costituzionale - deve essere decadenziale; in quanto in caso contrario la norma si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali (in particolare art. 24 Cost.). E, come già sottolineato, tali norme secondo l’inequivoco giudizio della Corte Costituzionale esigono che le procedure fiscali in questione siano soggette a temimi più ristretti di quelli deducibili dalle norme del codice civile (prescrizione decennale). Infatti il diritto alla difesa del contribuente sarebbe leso dalla necessità di contraddire in ordine a questioni risalenti nel tempo oltre ogni ragionevole limite dell’onere di conservazione di documenti e pezze di appoggio.

 

Ciò considerato, posto che il termine di cui al terzo comma dell’art. 17 (nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa) risulta in concreto inapplicabile perchè pone come dies a quo un elemento di fatto (definitività della pretesa tributaria) che nel caso di specie non sussiste e non può sussistere perchè di definitività dell’atto si potrà parlare solo dopo la notifica (e la mancata impugnazione) della cartella esattoriale, non resta che applicare il termine di cui al primo comma del medesimo articolo. Termine del resto molto ampio, e quindi già di per se stesso al limite della ragionevolezza costituzionale.

 

Simile soluzione consente di soddisfare l’invito della Corte Costituzionale a procedere al doveroso tentativo di ricercare un’interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice è, comunque, tenuto prima di proporre l’incidente di costituzionalità". Il ricorso deve in conclusione essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, 11 marzo 2004.

 

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2004

 
 


Venerdì, 05 Novembre 2004
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