FIRENZE
- Il codice della strada vale anche per i ciclisti che si devono,
quindi, attenere alle stesse regole fissate per chi guida l’auto e non
possono pretendere - siccome sono una minoranza - una segnaletica apposita
per loro ma devono usare il comune buon senso anche quando spingono a
mano la bicicletta.
Lo dice la Cassazione (sentenza 19547) che ha confermato la multa nei
confronti di Gennaro G., un ciclista fiorentino fermato dai vigili urbani
del capoluogo toscano mentre pedalava in contromano sul Lungarno,
proveniente dalla zona pedonale di Piazzale degli Uffizi e diretto verso
Ponte Vecchio.
Contro il verbale esteso dalla polizia municipale, Gennaro presentò,
senza successo, opposizione in Prefettura e adesso si e’ rivolto ai giudici
di Piazza Cavour facendo presente che lui non doveva essere multato ’’per
l’assenza di segnali indicanti il senso di circolazione da tenersi su
Lungarno’’.
Ma la Suprema Corte gli ha risposto che ’’nel punto in cui un’isola pedonale
sbocca su una strada a transito veicolare, non vi e’ obbligo di apporre
un segnale indicante il flusso del traffico poiche’ tale segnale non ha
alcuna rilevanza nei confronti dei pedoni, avendola solo per i veicoli.
Ne’ la mancanza di tale obbligo puo’ essere confutata in base alla considerazione
che in una isola pedonale puo’ transitare anche una persona con un velocipede
alla mano’’.
Conclude la Cassazione che ’’a parte il carattere del tutto eccezionale
della circostanza che, come tale non e’ presa in considerazione dal legislatore,
occorre sottolineare che i ciclisti che conducono il veicolo a mano sono
assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza’’.
Al signor Gennaro, ora, non rimane che pagare.
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