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Giurisprudenza di legittimità Ottobre 2005

a cura di Franco Corvino

Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome.

Giurisprudenza

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Nozione di lesione rilevante – Richiamo alla nozione penalistica.
La nozione di lesioni (colpose) richiamata dall’art. 222 del codice della strada (che commina la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per le violazioni dello stesso codice che tale evento abbiano prodotto) è quella penalmente rilevante, definita dall’art. 582 c.p. e dalla giurisprudenza penale di legittimità individuata, quando alla «malattia del corpo», in una riduzione apprezzabile della funzionalità collegata ad un fatto morboso in evoluzione e, quanto alla malattia «nella mente», in qualsiasi alterazione traumatica, anche temporanea – ivi compreso, quindi lo shock postraumatico – del sistema nervoso. (Cass. Civ. Sez. I, 10 settembre 2003, n. 13222). [RIV-0204]

Autotrasporto – Obbligo di cronotachigrafo – Guasto – Colpa del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose – Configurabilità – condizioni.
Autotrasporto – Obbligo di cronotachigrafo – Guasto – Tempestiva riparazione ex art. 179 settimo e nono comma c.s. – Consumata violazione dei commi secondo e terzo – Responsabilità – Sussistenza.

In relazione alla fattispecie dall’art. 179 del codice della strada, che sanziona il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose il quale, in particolare, mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, sussiste la colpa del predetto titolare nelle seguenti ipotesi:1) se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante, perché il titolare dell’autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge; 2) se il fatto che ha reso non funzionante, il cronotachigrafo si è verificato nel corso della circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo rimproverabile a esso titolare. (Nuovo c.s., art. 179). In tema di disciplina della circolazione stradale di mezzi di autotrasporto di cose, la tempestiva riparazione del guasto del cronotachigrafo, ai sensi dei commi settimo e ottavo dell’art. 179 c.s., non esclude – attesa la espressa salvezza prevista nel primo di essi – la responsabilità del trasgressore per la già consumata violazione dei commi secondo e terzo dello stesso articolo (relativi alla circolazione del veicolo con cronotachigrafo non funzionante), ma vale ad evitare il fermo amministrativo del veicolo. (Cass. Civ. Sez. I, 20 agosto 2003, n. 12244). [RIV-0204]

Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Autovelox – Contestazione immediata – Impossibilità – Obbligo di indicazione e verbale – Sussistenza.
In tema di violazioni del codice della strada ed in ipotesi di violazione dei limiti di velocità, l’utilizzazione di un’apparecchiatura del tipo autovelox non rende impossibile di per sé la contestazione immediata, ai sensi dell’art. 384, lett.e), prima ipotesi, del regolamento di esecuzione del codice della strada. Ne consegue che l’obbligo di indicare a verbale i motivi della mancata contestazione immediata non è escluso se risulta che l’apparecchiatura è dotata di dispositivi che consentono la lettura immediata del dato, fermo restando cha al giudice non è consentito di sindacare la tipologia degli strumenti utilizzati dalla pubblica amministrazione (Cass. Civ. Sez. I, 1 agosto 2003, n. 11722). [RIV-0204]

Obblighi di comportamento verso la polizia – Inottemperanza all’invito di fermarsi – Configurabilità del reato di cui all’art. 650 c.p. – Esclusione – Illecito amministrativo previsto dall’art. 192 c.s. – Sussistenza.
L’inottemperanza del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi da parte di un agente in servizio di polizia stradale integra gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 192 comma 1 c.s., dovendo escludersi l’applicabilità della fattispecie criminosa di cui all’art. 9 comma 1 delle legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi di uno stesso fatto punito da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa.(Cass. Pen. Sez. VI, 29 maggio 2003, n. 23824). [RIV-0204]

Segnaletica stradale – Caratteristiche – Dati prescritti dall’art. 72 reg. esec. C.s. – Mancanza – Conseguenze in tema di sosta di rimozione.
E’ illegittima la violazione di cui artt. 7, comma1 lett. a) e 14 c.s., sosta vietata in zona rimozione, e conseguente nullo il relativo verbale di contestazione, qualora il segnale stradale in base al quale è stata applicata la sanzione non è nel retro opaco e non contiene i dati prescritti dall’art. 77 reg. esec. c.s.: marchio di fabbrica, numero di autorizzazione alla fabbricazione, estremi dell’ordinanza che autorizza l’apposizione del segnale. (Giudice di Pace di Cosenza, 17 novembre 2003, n. 2241). [RIV-0204]

Limiti alla circolazione – Ordinanza ex art. 5 c.s. – Provvedimento limitativo della circolazione – Predisposizione di apposita segnaletica per il pubblico – Necessità – Finalità di contrasto della prostituzione – Irrilevanza.
L’ordinanza sindacale che, emanata ex art. 5 c.s., impartisca prescrizioni volte ad evitare “turbativa alla circolazione stradale mediante fermata o arresto anche temporaneo del veicolo”, tenuto conto dell’afflusso in alcune zone della città di conducenti di veicoli richiamati dalla presenza di prostitute, deve essere resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali, a nulla rilevando che la reale finalità sottesa all’emissione del provvedimento sia propriamente quella di creare difficoltà all’esercizio del meretricio. (Corte di Cassazione, Sez. I, 7 ottobre 2004, n. 19995) [RIV-0105]

Responsabilità da sinistri stradali – Responsabilità del proprietario – Locazione senza conducente – Violazioni al codice della strada commesse dal locatario – Esonero da responsabilità del locatore – Condizioni.
In caso di noleggio senza conducente di autoveicoli, ai fini dell’esonero da responsabilità della società di noleggio per le violazioni alle nome del codice della strada di colui che ha noleggiato il veicolo, è necessaria la comunicazione agli organi accertatori o all’ente cui essi fanno capo, ai sensi dell’art. 386 reg. c.s., delle generalità del locatario (presunto trasgressore). (Cass. Civ., Sez. I, 24 agosto 2004, n. 16717) [RIV-0105]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Immediata – Mancanza – Indicazione nel relativo verbale di una delle ragioni di cui all’art. 384 Reg. c.s. – Necessità.
In caso di mancata contestazione immediata di violazione al codice della strada, è necessario che nel relativo verbale notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stato possibile detta contestazione immediata. L’indicazione, da parte dell’ufficiale accertatore, di una delle ragioni di cui all’art. 384 Reg. c.s., rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione. (Cass. Civ., Sez. I, 11 agosto 2004, n. 15489) [RIV-0105]

Strade – Tutela e manutenzione – responsabilità dell’amministrazione – Pericolo occulto – Responsabilità penale a titolo di colpa – Configurabilità.
In caso di eventi dannosi che colpiscano gli utenti di una strada pubblica in conseguenza di situazioni di pericolo cui l’ente proprietario non abbia provveduto a porre rimedio, eliminandole o adeguatamente segnalandole, può darsi luogo a giudizio di penale responsabilità, a titolo di colpa, a carico dei soggetti cui sia stata addebitabile detta omissione solo a condizione che le riscontrate situazioni di pericolo siano qualificabili come “insidie” o “trabocchetti”, non fronteggiabili, quindi, dagli utenti della strada con l’impiego della normale prudenza e diligenza. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, relativamente ad un caso in cui un bambino di sette anni, circolando a bordo di una bicicletta su di una via pubblica, era uscito, per cause sconosciute di strada ed era precipitato nell’adiacente, ripida scarpata, priva di segnalazione e separata dalla sede stradale solo da uno stretto ciglio erboso, riportando, per l’urto contro una sottostante recinzione metallica di aree lottizzate, lesioni mortali, ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di condanna, in sede di appello, per omicidio colposo di taluni soggetti ritenuti responsabili della situazione di asserito gravissimo pericolo costituito dal descritto stato dei luoghi, osservando che in detta sentenza non si era affrontato il problema – affrontato e risolto, invece, in senso negativo, dal giudice di primo grado che era giunto a pronuncia assolutoria – circa la qualificabilità o meno della suindicata situazione come “insidia” o “trabocchetto”. (Cass. Pen., Sez. IV, 29 luglio 2004, n. 32970) [RIV-0105]

Distanza di sicurezza – Art. 149, comma 1, c.s. – Finalità – Arresto tempestivo del veicolo e prevenzione di collisioni tra veicoli.
In tema di responsabilità colposa per morte o lesioni derivanti da incidenti stradali, deve escludersi che l’obbligo di osservanza della distanza di sicurezza tra veicoli in marcia, previsto dall’art. 149, comma 1, c.s., sia finalizzato unicamente a prevenire collisioni tra i veicoli stessi, dovendosi invece ritenere che la ratio della norma, quale rilevata dalla sua dichiarata finalità sia anzitutto che venga “garantito in ogni caso l’arresto tempestivo” del veicolo, ed inoltre quella di far sì che ogni conducente mantenga, rispetto al veicolo che lo precede, una distanza sufficiente ad evitare qualsiasi ostacolo o pericolo che, direttamente o indirettamente, sia ricollegabile alla circolazione del medesimo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità del conducente di un veicolo che, a cagione della ritenuta inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 149 c.s., aveva investito con conseguenze mortali un ciclista caduto a terra a cagione dell’urto con il veicolo che precedeva quello dell’imputato. (Cass. Pen., Sez. IV, 29 luglio 2004, n. 32920) [RIV-0105]



Lunedì, 31 Ottobre 2005
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