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Corte di Cassazione 22/09/2004

Giurisprudenza di legittimità - Guida in stato di ebbrezza: la condotta riparatoria non può estinguere il reato.

Cassazione Penale , sez. IV, sentenza 04.05.2004 n° 34343
Guida in stato di ebbrezza: la condotta riparatoria non può estinguere il reato.

(Cassazione , sez. IV, sentenza 04.05.2004 n° 34343)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34343 del 4 maggio 2004 ha stabilito che la guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 Cod. Strad.), allo stesso modo della guida in stato di alterazione per l’uso di sostanze stupefacenti (art. 187 Cod. Strad.), sono qualificabili come reati di pericolo astratto.

Per questi reati l’eventuale sottoposizione del reo ad un trattamento socio-terapeutico non costituisce, secondo la Suporema Corte, un "actus contrarius" rispetto alla condotta incriminata nè può integrare una qualche forma di "riparazione" nei confronti di una parte offesa, di difficile determinazione.

In sostanza la Corte di Cassazione, con la sentenza in parola ha affermato l’incompatibilità ontologica tra la modalità di estinzione prevista dall’art. 35 D.L.G.S. n. 274/2000 e la natura i reati in esame.

 
Suprema Corte di Cassazione
Sez. IV penale
Sentenza 4 maggio 2004, n. 34343
 

Svolgimento del processo


1. Il Giudice di Pace di Mezzolombardo procedeva nei confronti di N.M. per i reati di cui all’art. 186 - 2 comma Cod. Strad. (guida in stato di ebbrezza alcoolica) ed art. 186 - comma 6 Cod. Strad. (rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico).

A seguito del dibattimento svolto, il giudice dichiarava non doversi procedere per il primo reato ai sensi dell’art. 35 D.L.G.S. n. 274/2000 (estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie), ed assolveva l’imputato, per la seconda contravvenzione, perchè il fatto non costituiva reato. In particolare, il Giudice di Pace, in riferimento alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, rilevava che il M. aveva attuato una condotta riparatoria del reato frequentando un Centro di Alcologia, il che consentiva la configurabilità della causa di estinzione di cui al citato art. 35 della normativa concernente il procedimento davanti al giudice di pace.

2. Il Procuratore Generale della Repubblica di Trento proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza. Osservava che la causa di estinzione del reato menzionata non era applicabile al reato ex art. 186 - 2 comma Cod. Strad., essendo questo un reato c.d. di pericolo astratto, per il quale non era ipotizzabile alcuna forma di riparazione del danno.

Aggiungeva che pure erroneo appariva il proscioglimento del prevenuto pronunciato con riguardo alla ipotesi criminosa ex art. 186 - comma 6 - Cod. Strad.. Difatti, sul punto, non poteva avere alcuna rilevanza scriminante la dichiarazione rilasciata dal prevenuto, secondo cui egli aveva mal compreso quanto detto da uno dei verbalizzanti ed aveva ritenuto che l’accertamento con l’etilometro non fosse obbligatorio.

Ad avviso del ricorrente, la circostanza configurava, comunque, un errore sulla norma penale, insanabile ai sensi dell’art. 5 C.P..

Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso si palesa parzialmente fondato. Si rileva che la guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 Cod. Strad.), così come la guida in stato di alterazione per l’uso di sostanze stupefacenti (art. 187 Cod. Strad.), sono qualificabili appunto come reati di pericolo astratto, per i quali l’eventuale sottoposizione del reo ad un trattamento socio-terapeutico non costituisce un "actus contrarius" rispetto alla condotta incriminata nè può integrare una qualche forma di "riparazione" nei confronti di una parte offesa, di difficile determinazione. In altre parole, si tratta di reati che presentano un’incompatibilità ontologica tra la modalità di estinzione prevista dall’art. 35 D.L.G.S. n. 274/2000 e la loro natura, per cui il detto disposto non è applicabile.

4. Per contro, appare correttamente motivato in punto di fatto il proscioglimento dell’imputato per il reato di cui al capo b) - ex art. 186 comma 6 Cod. Strad. -, con la conseguente insindacabilità della motivazione stessa in questa sede di legittimità. 5. Pertanto, la decisione impugnata va annullata limitatamente al capo a), con rinvio al Tribunale monocratico di Trento, ai sensi dell’art. 36 D.L.G.S. n. 274/2000 e art. 569 - 4^ comma C.P.P..

Per il resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione - Sez. Quarta Penale.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo a) e rinvia al Tribunale monocratico di Trento per nuovo giudizio; rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2004. .
Mercoledì, 22 Settembre 2004
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