Depenalizzazione
— Accertamento delle violazioni amministrative — Contestazione
— Verbale — Violazione commessa da infradiciottenne — Contestazione
della violazione nei confronti di soggetti tenuti alla sorveglianza del
minore — Necessità — Condizione — Omissione —
Conseguenze
La disposizione di cui all’art. 2 della legge 689/1981 (a mente della
quale non può essere assoggettato a sanzione amministrativa il
minore degli anni diciotto, dovendo per questi rispondere i soggetti tenuti
alla di lui sorveglianza, salva prova di non aver potuto impedire il fatto)
postula, come condizione imprescindibile per l’irrogazione della
sanzione ai soggetti responsabili della sorveglianza dell’infradiciottenne,
la immediata redazione del verbale sui fatti accertati e la successiva
contestazione della violazione nei confronti dei detti soggetti (nella
specie, genitori), in apposito verbale, nel quale deve essere enunciato
il rapporto intercorrente con il minore e la specifica attribuzione ,
ad essi, della responsabilità per l’illecito amministrativo.
Ne consegue che, non potendosi ritenere idoneo atto di contestazione nei
confronti dei suddetti soggetti la semplice notificazione della copia
del verbale di contestazione del fatto al minore, la mancanza del verbale
sopradescritto rende nulla l’eventuale ordinanza-ingiunzione di pagamento
della sanzione pecuniaria (nella specie, per violazione del codice della
strada) emessa nei loro confronti.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO. 1.- Con processo verbale del 26 maggio 1995 i vigili
urbani di Cesena accertavano nei confronti del minore A.G. Abati Giulio,
nato il giorno 8 settembre 1981, la violazione dell’articolo 193,
commi 1 e 2 del codice della strada, perché circolava alla guida
di un ciclomotore privo di copertura assicurativa. Il verbale di accertamento,
in conseguenza della minore età dell’A., veniva notificato
alla madre, M. C.
I genitori del minore, M. C. e A. P., proponevano ricorso al Prefetto
di Forlì, il quale lo respingeva ed emanava ordinanza-ingiunzione
di pagamento della sanzione pecuniaria di lire 1.080.000.
M. C. e A. P. hanno proposto opposizione avverso tale ordinanza e il Pretore
di Forlì, sezione distaccata di Cesena, con sentenza 25 settembre
1998, accoglieva l’opposizione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il Prefetto di
Forlì-Cesena, con atto notificato il 20 ottobre 1999, formulando
due motivi di gravame.
Le parti intimate non hanno controdedotto.
MOTIVI
DELLA DECISIONE. 1.- Con il ricorso si premette che l’opposizione
è stata accolta per irregolarità delle modalità di
accertamento dell’infrazione e si adducono — anche se non formalmente
distinti — due motivi di censura.
Con il primo si deduce che la contestazione era stata esattamente effettuata
al conducente del veicolo, ancorché minore degli anni diciotto,
che aveva dichiarato anche di essere proprietario e successivamente a
un genitore, mediante la notifica del verbale redatto nei confronti del
minore. Erroneamente, pertanto, la sentenza avrebbe ritenuto illegittima
la contestazione dell’infrazione.
Con il secondo motivo si deduce che erroneamente il pretore avrebbe liquidato
spese per competenze e onorari professionali in favore delle parti vittoriose,
avendo esse proposto l’opposizione senza l’assistenza di un
difensore.
Il ricorso è infondato quanto al primo motivo, con cui si deduce
la regolarità del procedimento irrogativi della sanzione per essere
stato il verbale di contestazione della violazione, redatto nei confronti
del minore, notificato anche ad un genitore esercente la potestà
genitoriale, così assolvendosi agli obblighi di contestazione nei
confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza.
L’articolo 2 della legge 689/81 — applicabile anche in tema
di violazioni al codice della strada ex articolo 194 di detto codice —
dispone, infatti, che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa
che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto gli anni
diciotto. In tal caso della violazione risponde "chi era tenuto alla
sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire
il fatto".
L’articolo 14 dispone che la violazione deve essere contestata immediatamente
al trasgressore ove possibile, mentre se non è avvenuta la contestazione
immediata gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati entro novanta giorni, che in materia di infrazione al codice
della strada diventano centocinquanta e norma dell’articolo 201 di
tale codice.
Tale normativa comporta che, nel caso in cui la violazione amministrativa
sia avvenuta ad opera di un minore degli anni diciotto, questi non può
essere assoggettato a sanzione amministrativa, mentre debbono esserlo
i soggetti tenuti alla sorveglianza su di lui, i quali rispondono a titolo
personale e diretto per la trasgressione della norma violata, avendo omesso
la sorveglianza alla quale erano tenuti.
Pertanto, ancorché riguardo alla violazione commessa dal minore
debba essere redatto immediatamente verbale sui fatti accertati, la contestazione
alla violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza
del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei
loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente
con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la
specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l’illecito
amministrativo.
Il Pretore, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, ha sostanzialmente
escluso che tale verbale sia stato redatto, né la parte ricorrente
indica specificamente l’esistenza in atti di un verbale di contestazione
non esaminato nei confronti degli obbligati ex articolo 2 della legge
689/81.
Ne deriva la infondatezza del ricorso per la parte in esame, non potendosi
ritenere idoneo atto di contestazione nei confronti dei soggetti su detti,
ove non accompagnata da elementi specifici di contestazione nei loro confronti,
la semplice notificazione anche ad essi della copia di un verbale di contestazione
del fatto al minore.
Il ricorso va invece accolto con riferimento alla condanna dell’amministrazione
al pagamento delle spese di causa, liquidata nella misura di lire centomila
per competenze e duecentomila per onorari, non dovuti in quanto gli opponenti
si erano difesi di persona, senza avere la qualifica di avvocati o procuratori.
In tal caso potevano essere liquidate solo le spese vive, ma sulla mancata
liquidazione di esse si è formato il giudicato.
La sentenza va pertanto cassata sul punto e provvedendosi al riguardo
ex articolo 384, comma 2 c.p.c., gli onorari e le competenze attributive
vanno dichiarate non dovute.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
[RV0206]
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