Venerdì 27 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 09/09/2004

Giurisprudenza di legittimità - Difensore di parte civile: il potere di impugnativa deve risultare nella procura

(Cassazione Penale, sez.V, sentenza 10.03.2004 n° 11071)
da "Altalex"
Difensore di parte civile: il potere di impugnativa deve risultare nella procura
(Cassazione Penale, sez.V, sentenza 10.03.2004 n° 11071)
La parte civile compare in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale, rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata anche dallo stesso difensore. L’atto deve contenere la puntuale indicazione dei poteri conferiti al difensore, ove essi superino la semplice assistenza tecnico-giuridica nel procedimento e comportino la possibilità di disporre del merito della lite, come nel caso dell’impugnazione della sentenza di primo grado.

(Altalex, 8 settembre 2004. Si segnala l’approfondimento del dott.Sergio Vergottini)


Cassazione penale
Sezione V


Svolgimento del processo - Motivi della decisione


La Corte d’Appello di Milano con sentenza del 24 ottobre 2002, pronunziando sull’appello della parte civile ha dichiarato S.A. colpevole del reato di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p., in danno di C.A. ed ha condannato l’imputato alla pena di mesi due di reclusione convertita in Euro 2324,00 di multa.

Hanno proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Milano e l’imputato, sostenendo entrambi che l’appello della parte civile contro la sentenza di primo grado con la quale il S. era stato assolto perché il fatto non sussiste, doveva intendersi effettuato ai soli effetti della responsabilità civile, a norma dell’art. 576 c.p.p., e che pertanto la sentenza impugnata ha violato il divieto di reformatio in pejus sancito dall’art. 597 c.p.p.

Il S. ha aggiunto, come specifico motivo che l’appello doveva essere dichiarato inammissibile in via preliminare, dai giudici di secondo grado, perché il difensore della parte civile non era legittimato a proporre l’impugnazione non essendo munito di procura speciale. Infine, ha censurato la sentenza impugnata per vizio di motivazione, essendo stata fondata l’affermazione di responsabilità, soltanto sulle dichiarazioni della parte offesa.

Il motivo di ricorso concernente la violazione degli artt. 100 e 122 c.p.p., incide sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio d’appello, ha quindi carattere preliminare. L’eccezione è fondata.

L’ordinamento prevede che la parte civile stia in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale, rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata anche dallo stesso difensore. L’atto deve contenere la puntuale indicazione dei poteri conferiti al difensore, ove essi superino la semplice assistenza tecnico-giuridica nel procedimento e comportino la possibilità di disporre del merito della lite, come nel caso dell’impugnazione della sentenza di primo grado. Infatti la procura speciale rilasciata al difensore ai fini della costituzione di parte civile ( art. 100 c.p.p.) non comprende necessariamente la trasmissione del potere di impugnativa ex art. 576 o 577 c.p.p. Questo può, a sua volta, essere delegato al difensore, ma si impone la necessità di uno "specifico mandato" che riveli la consapevolezza del trasferimento dell’esercizio del potere in questione, (v. Cass. Sez. 5° 4 dicembre 1997 n. 1469; Cass. Sez. 5° 4 giugno 2001 n. 31922).

La mancanza, negli atti del procedimento di uno specifico mandato ad impugnare, rende nullo l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado e conseguentemente inammissibile l’appello.

L’accoglimento dell’indicato motivo del ricorso determina la totale caducazione del giudizio di secondo grado, indipendentemente dall’esame dei pur pregevoli motivi dedotti dal Procuratore Generale di Milano, e determina la definitività della sentenza di primo grado.

La sentenza pertanto va annullata senza rinvio e va dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla parte civile.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello proposto dalla parte civile.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2004

Giovedì, 09 Settembre 2004
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK