La
parte civile compare in giudizio col ministero di un difensore munito
di procura speciale, rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata
autenticata anche dallo stesso difensore. L’atto deve contenere la puntuale
indicazione dei poteri conferiti al difensore, ove essi superino la semplice
assistenza tecnico-giuridica nel procedimento e comportino la possibilità
di disporre del merito della lite, come nel caso dell’impugnazione della
sentenza di primo grado.
(Altalex, 8 settembre 2004. Si segnala l’approfondimento del dott.Sergio Vergottini)
Cassazione
penale
Sezione V
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La Corte d’Appello di Milano con sentenza del 24 ottobre 2002, pronunziando
sull’appello della parte civile ha dichiarato S.A. colpevole del reato
di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p., in danno di C.A. ed ha
condannato l’imputato alla pena di mesi due di reclusione convertita in
Euro 2324,00 di multa.
Hanno proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello
di Milano e l’imputato, sostenendo entrambi che l’appello della parte
civile contro la sentenza di primo grado con la quale il S. era stato
assolto perché il fatto non sussiste, doveva intendersi effettuato
ai soli effetti della responsabilità civile, a norma dell’art.
576 c.p.p., e che pertanto la sentenza impugnata ha violato il divieto
di reformatio in pejus sancito dall’art. 597 c.p.p.
Il S. ha aggiunto, come specifico motivo che l’appello doveva essere dichiarato
inammissibile in via preliminare, dai giudici di secondo grado, perché
il difensore della parte civile non era legittimato a proporre l’impugnazione
non essendo munito di procura speciale. Infine, ha censurato la sentenza
impugnata per vizio di motivazione, essendo stata fondata l’affermazione
di responsabilità, soltanto sulle dichiarazioni della parte offesa.
Il motivo di ricorso concernente la violazione degli artt. 100 e 122 c.p.p.,
incide sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio d’appello,
ha quindi carattere preliminare. L’eccezione è fondata.
L’ordinamento prevede che la parte civile stia in giudizio col ministero
di un difensore munito di procura speciale, rilasciata con atto pubblico
o con scrittura privata autenticata anche dallo stesso difensore. L’atto
deve contenere la puntuale indicazione dei poteri conferiti al difensore,
ove essi superino la semplice assistenza tecnico-giuridica nel procedimento
e comportino la possibilità di disporre del merito della lite,
come nel caso dell’impugnazione della sentenza di primo grado. Infatti
la procura speciale rilasciata al difensore ai fini della costituzione
di parte civile ( art. 100 c.p.p.) non comprende necessariamente la trasmissione
del potere di impugnativa ex art. 576 o 577 c.p.p. Questo può,
a sua volta, essere delegato al difensore, ma si impone la necessità
di uno "specifico mandato" che riveli la consapevolezza del trasferimento
dell’esercizio del potere in questione, (v. Cass. Sez. 5° 4 dicembre
1997 n. 1469; Cass. Sez. 5° 4 giugno 2001 n. 31922).
La mancanza, negli atti del procedimento di uno specifico mandato ad impugnare,
rende nullo l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado e conseguentemente
inammissibile l’appello.
L’accoglimento dell’indicato motivo del ricorso determina la totale caducazione
del giudizio di secondo grado, indipendentemente dall’esame dei pur pregevoli
motivi dedotti dal Procuratore Generale di Milano, e determina la definitività
della sentenza di primo grado.
La sentenza pertanto va annullata senza rinvio e va dichiarato inammissibile
l’appello proposto dalla parte civile.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, annulla senza rinvio
la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello proposto dalla
parte civile.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2004
|