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Corte di Cassazione 31/08/2004

Giurisprudenza di legittimità - Archiviazione: no all’avviso se richiesto dopo la trasmissione degli atti al GIP

(Cassazione , SS.UU. penali, sentenza 07.07.2004 nƒ 29477)
Archiviazione: no all’avviso se richiesto dopo la trasmissione degli atti al GIP
(Cassazione , SS.UU. penali, sentenza 07.07.2004 nƒ 29477)

La dichiarazione di volere essere informata della richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa dopo la trasmissione della richiesta al Gip non può determinare l’obbligo per il Pm di far notificare l’avviso previsto dall’articolo 408 comma 2, Cpp.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 7 luglio 2004, precisando che la mancanza, o la tardività, della dichiarazione di voler essere informata della richiesta di archiviazione non esclude la facoltà della persona offesa di proporre, con gli effetti previsti dall’articolo 410 Cpp, opposizione dopo la trasmissione della richiesta del Pm al Gip e fino a quando questi non abbia provveduto.

La persona offesa inoltre ha diritto di sapere se il Pm ha richiesto l’archiviazione, e di prendere eventualmente visione degli atti trasmessi al Gip, e nel caso in cui essa intenda presentare la dichiarazione prevista dall’articolo 408 comma 2 Cpp dopo l’inizio delle indagini preliminari, specie se è trascorso del tempo, rimane affidato al suo prudente apprezzamento l’onere di accertare se è già stata presentata la richiesta di archiviazione. In questo caso infatti la dichiarazione della persona offesa risulterebbe inutile, mentre l’accertamento le potrebbe consentire di presentare un’efficace opposizione.

(Altalex, 31 agosto 2004)



Cassazione

S.U. Penali (cc)

Sentenza 30 giugno-7 luglio 2004, n. 29477

(Presidente Marvulli ñ Relatore Lattanti)

Ritenuto in fatto

I. Con decreto del 14 novembre 2002 il Gip del Tribunale di Chieti, in accoglimento di richiesta formulata il 23 gennaio 2002 dal Pm, ha disposto l’archiviazione del procedimento 5740/01 Rgnr originato dalla denuncia-querela di Anna Apruzzese nei confronti di Remo Angelucci.

Quale persona offesa Anna Apruzzese, attraverso il difensore munito di procura speciale, ha proposto ricorso per Cassazione e ha denunciato la violazione degli articoli 127, 178 lettera c) e 408 comma 2 Cpp, perché non le era stato notificato l’avviso della richiesta di archiviazione. La ricorrente aveva depositato la nomina del difensore il 25 ottobre 2002, dopo la richiesta di archiviazione ma prima dell’emissione del decreto, del quale era venuta a conoscenza soltanto il 16 gennaio 2003, e richiamando una decisione della Corte di cassazione (sezione sesta 1817/95, Piscitelli) ha sostenuto che "anche nel caso in cui la parte offesa formuli istanza ex articolo 408 Cpp in data successiva alla richiesta di archiviazione ma prima della delibazione da parte del Gip (come nel caso in esame), la richiesta di archiviazione deve essere notificata al ricorrente e il Gip deve soprassedere alla pronuncia sull’archiviazione".

La terza sezione della Corte, in applicazione dell’articolo 618 Cpp, ha rimesso il ricorso alle sezioni unite perché ha rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sugli effetti della dichiarazione della persona offesa, di volere essere informata della richiesta di archiviazione, fatta dopo la presentazione della richiesta al Gip ma prima della decisione da parte di questo.

Considerato in diritto

I. L’articolo 408 comma 2 Cpp, com’è noto, impone al Pm di far notificare l’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere avvisata e con giurisprudenza costante la Corte di cassazione, in conformità con la Corte costituzionale (ved. sentenza 353/91), ritiene che la mancanza di tale avviso dia luogo a una nullità del decreto dÏ archiviazione emesso dal Gip, analoga alle nullità previste dagli articoli 409 comma 6, e 127 comma 5 Cpp, e come queste deducibile con ricorso per Cassazione (tra le ultime decisioni in questo senso ved. sezione seconda 4 luglio 2003, Prochilo, rv. 226975; Sezione quinta 11 febbraio 2000, Messineo, rv. 215754; sezione prima 22 gennaio 1997, Assicurazioni Generali, rv. 206870; Sezione terza 15 dicembre 1995, Stefani, rv. 204316).

Il contrasto giurisprudenziale concerne il termine entro il quale la persona offesa deve presentare la dichiarazione di voler essere informata della richiesta di archiviazione e più in particolare la questione se questa dichiarazione per produrre gli effetti normativamente previsti debba precedere la trasmissione della richiesta e degli atti al Gip o sia sufficiente che intervenga prima della decisione del giudice.

Nel caso in esame, come si è detto, il ricorrente ha presentato la dichiarazione dopo la trasmissione degli atti al Gip e ha richiamato a sostegno del ricorso la sentenza sezione sesta 1817/95, Piscitelli, rv. 202817, secondo la quale "l’articolo 408 comma 2 Cpp, nel prescrivere la notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia fatto istanza di essere informata dell’eventuale archiviazione, non impone che tale istanza sia contestuale alla presentazione della notizia di reato, ma ne consente la proposizione anche successivamente, senza indicazione di un termine perentorio. Ne consegue che questa può essere presentata anche dopo il deposito della richiesta di archiviazione, purché ovviamente prima che il provvedimento sia stato adottato. Né alla predetta istanza è applicabile il termine di dieci giorni prescritto dall’articolo 408 comma 3 Cpp, sia perché questo è riferito all’opposizione, sia perché esso decorre dalla notifica della richiesta di archiviazione che, proprio nel difetto di una precedente istanza della parte offesa di essere informata non è eseguita. Nell’ipotesi in cui l’istanza di essere informato venga presentata dopo la richiesta di archiviazione del Pm, ma prima del decreto di archiviazione, la richiesta deve essere notificata al ricorrente, soprassedendosi sulla pronuncia di archiviazione".

Questo orientamento è stato seguito, senza particolari approfondimenti, dalla sezione seconda 21 maggio 1997, Giovannelli, rv. 208370, con l’affermazione che "l’istanza della persona offesa dal reato di essere informata della richiesta di archiviazione avanzata dal Pm può essere utilmente presentata anche il giorno precedente all’emissione del provvedimento di archiviazione, perché deve ritenersi comunque idonea a dar corso agli adempimenti prescritti dall’articolo 408 commi 2 e 3 Cpp e dall’articolo 126 disp. att. Cpp, ben potendo il sollecito inoltro dell’istanza medesima, nonostante gli atti del procedimento siano già stati trasmessi

al Gip, impedire l’emissione dei provvedimento predetto".

L’orientamento ha poi trovato un’ulteriore espressione in sezione quarta 1055/99, Ciarrocchi, rv, 214240, secondo cui "a seguito della istanza della persona offesa di essere informata della richiesta di archiviazione da parte del Pm, pur se presentata dopo tale richiesta ma prima del decreto di archiviazione, deve provvedersi all’adempimento previsto dal comma secondo dell’articolo 408 Cpp".

Quest’ultima sentenza ha osservato che "la ratio sistematica dei principio di diritto affermato è, da un canto, l’esigenza di assicurare sempre, entro i limiti legali massimi possibili, il contraddittorio tra le parti interessate, dall’altra il rilievo non secondario riconosciuto alla parte offesa dal codice di rito in vigore" e che la soluzione adottata non è "incompatibile con la previsione del terzo comma 3 dell’articolo 408 Cpp, indicante semplicemente il contenuto dell’avviso alla persona offesa della richiesta del Pm, che non perde la sua autonoma identità giuridica sino alla decisione del Gip".

2. L’opposto orientamento risulta per la prima volta espresso da sezione sesta 18 dicembre 1995, Fiocco, rv. 203784. Secondo questa sentenza "poiché il Pm deve notificare l’avviso della eventuale richiesta di archiviazione alla persona offesa, questa ultima, qualora dichiari di volerne essere informata, deve farlo o nel fornire la notitia criminis, ovvero anche successivamente, ma comunque in tempo utile per gli adempimenti disposti dall’articolo 408 Cpp (e cioè prima della formulazione della richiesta di archiviazione). Ciò al fine di consentire al Pm di trasmettere gli atti al Gip, ed a quest’ultimo di sapere se la persona offesa - entro i dieci giorni stabiliti - intenda procedere alla visione degli atti e presentare opposizione".

Anche sezione quinta 9 giugno 1997, Pane, rv. 208362, ha ritenuto che "l’istanza della persona offesa dal reato di essere informata della richiesta di archiviazione formulata dal Pm può essere utilmente proposta, come si ricava dalla lettera dell’articolo 408 comma 2 Cpp, solo fino a che lo stesso Pm non abbia inoltrato detta richiesta al Gip". Secondo questa sentenza "la diversa soluzione prospettata nella sentenza ìPiscitelliî [Omissis] non trova appiglio nella lettera della norma né nel sistema del codice di rito; e si risolve in una interpretazione ìadditivaî con la previsione della sospensione della pronuncia di archiviazione, sospensione non desumibile né dal testo dell’articolo 408 comma 2 Cpp né dai principi generali in materia processuale".

Adesiva a questo orientamento, senza particolari approfondimenti, è Sezione sesta 30 marzo 2000, Rizzuto, rv. 217189, mentre più argomentata risulta sezione quarta 21 marzo 2002, Tosatti, rv. 223316, la quale osserva come, per un verso, la mancanza di un termine perentorio per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 408 comma 2 Cpp non deve far dimenticare che la sua finalità è quella di "consentire al Pm di informare la persona offesa della richiesta di archiviazione che sta per inoltrare al Gip e di farle presente che può proporre opposizione", senza che la norma preveda in alcun modo la notificazione di detta richiesta dopo che questa sia già stata inoltrata; per altro verso, come la tesi sostenuta non pregiudichi la possibilità, da parte della persona offesa, pur quando questa non abbia ricevuto l’avviso della richiesta di archiviazione, di formulare comunque l’opposizione prevista dall’articolo 410 Cpp, ove della richiesta essa sia comunque venuta a conoscenza (principio questo - si ricorda - già affermato da sezione terza 28 settembre 1994, Perri, rv. 200275, e da sezione sesta 8 maggio 1996, Fiordalisi, rv. 205771).

Il secondo orientamento risulta infine ribadito da sezione prima 25 giugno 2003, Po in processo contro ignoti, rv. 225067, sulla base anche dell’osservazione che, ove si ammettesse la possibilità per la persona offesa di presentare la dichiarazione di voler essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione anche dopo l’avvenuto inoltro di quest’ultima al Gip, "del tutto illogica sarebbe la previsione dell’avviso di cui all’articolo 408 comma 3 (recte: comma 2) ìa cura dei Pmî, posto che ciò implicherebbe [Omissis] una sorta di regressione del procedimento con ritorno degli atti al Pm non previsto dalla legge e fonte di irragionevole aumento dei tempi procedimentali".

3. CosÏ delineati i termini della questione, ritengono le Sezioni unite che sia da condividere il secondo orientamento. Il primo infatti è sorretto solo da un argomento equivoco: quello che la dichiarazione della persona offesa di voler essere informata della richiesta del Pm può essere contestuale alla notizia di reato ma può anche essere effettuata "successivamente alla sua presentazione". Infatti l’avverbio ìsuccessivamente" significa solo che la dichiarazione non deve necessariamente essere contestuale alla notizia di reato ma non indica il momento oltre il quale non può più essere effettuata, momento che deve essere individuato considerando la sequenza degli atti del procedimento in cui la dichiarazione si inserisce. Occorre perciò ripercorrere la sequenza procedimentale per stabilire dopo quale momento la dichiarazione non può più essere utilmente effettuata, nel senso che non può più determinare gli effetti che tipicamente le sono collegati. Nel caso in cui la persona offesa non ha dichiarato di voler essere informata della richiesta di archiviazione il Pm, dopo averla redatta, presenta la richiesta al Gip unitamente al fascicolo con gli atti delle indagini (articolo 408 comma 1 Cpp), nell’altro caso invece fa notificare l’avviso della richiesta alla persona offesa (articolo 408 comma 2 Cpp), che nel termine di dieci giorni può prendere visione degli atti e presentare opposizione (articolo 408 comma 3 Cpp). In questo secondo caso "il Pm trasmette gli atti al Gip dopo la presentazione dell’opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine" (articolo 126 norme att. Cpp).

E’ la trasmissione della richiesta e degli atti al Gip che segna il momento oltre il quale la dichiarazione della persona offesa non può più essere utilmente effettuata, perché da questo momento è investita un’autorità diversa e ha origine una nuova fase dei procedimento, nella quale gli effetti tipici della dichiarazione - non possono più verificarsi. Infatti risulta ormai impossibile il deposito degli atti presso il Pm, per consentire alla persona offesa di prenderne visione per l’eventuale opposizione prima della trasmissione al Gip, e risulterebbe impossibile la stessa opposizione nel caso in cui il Gip avesse già emesso il decreto di archiviazione.

Per realizzare una sequenza procedimentale sostitutiva di quella normalmente prevista dall’articolo 408 commi 2 e 3 Cpp, e ormai definitivamente impedita, il Pm che avesse ricevuto la dichiarazione della persona offesa dopo la trasmissione della richiesta di archiviazione al Gip dovrebbe informare immediatamente il giudice, chiedendogli se ha emesso o meno il provvedimento richiesto, e, in caso di risposta negativa, dovrebbe far notificare l’avviso della richiesta alla persona offesa, comunicandole anche che gli atti sono orinai nella disponibilità del giudice. Questo, a sua volta, informato della notificazione, dovrebbe mettere la parte in condizione di prendere visione degli atti nel termine stabilito dall’articolo 408 comma 3 Cpp, restituendoli al Pm (come ha prospettato criticamente sezione prima 25 giugno 2003, Po in proc. c. ignoti, cit.) o tenendoli depositati per dieci giorni prima di provvedere. Solo alla scadenza di questo termine il giudice, infine, sarebbe in grado di individuare il procedimento da seguire: quello previsto dall’articolo 409 Cpp o quello previsto dall’articolo 410 Cpp, nel caso di opposizione della persona offesa.

Questa è la complessa attività procedimentale che occorrerebbe svolgere se si aderisse al primo orientamento, ed è facile osservare che si tratta di un’attività del tutto estranea alla specifica normativa e allo stesso sistema del codice di rito; attività che comporterebbe una sostanziale regressione del procedimento, la quale non potrebbe trovare, come ha prospettato sezione quarta 7 aprile 1999, Ciarrocchi, cit., una giustificazione nel "rilievo non secondario riconosciuto alla parte offesa". Questo ìrilievoî infatti trova un adeguato riscontro nelle facoltà riconosciute dall’articolo 408 commi 2 e 3 Cpp alla persona offesa, che ha però l’onere di avvalersene nei modi e nei tempi stabiliti.

Deve quindi concludersi che il ricorso è privo di fondamento perché la dichiarazione di volere essere informata della richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa dopo la trasmissione della richiesta al Gip non può determinare l’obbligo per il Pm di far notificare l’avviso previsto dall’articolo 408 comma 2, Cpp. Deve però anche aggiungersi che, come la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare, la mancanza, o la tardività, della dichiarazione di voler essere informata della richiesta di archiviazione non esclude la facoltà della persona offesa di proporre, con gli effetti previsti dall’articolo 410 Cpp, opposizione dopo la trasmissione della richiesta del Pm al Gip e fino a quando questi non abbia provveduto (ved., tra le decisioni più recenti, sezione quarta 6 novembre 2003, Esposito, rv. 227623; sezione quinta 29 maggio 2002, Cattafi, rv. 222339; sezione terza 23 maggio 1997, Sbrighi, rv. 2086812). La persona offesa ha diritto di sapere se il Pm ha richiesto l’archiviazione, e di prendere eventualmente visione degli atti trasmessi al Gip, e nel caso in cui essa intenda presentare la dichiarazione prevista dall’articolo 408 comma 2 Cpp dopo l’inizio delle indagini preliminari, specie se è trascorso del tempo, rimane affidato al suo prudente apprezzamento l’onere di accertare se è già stata presentata la richiesta di archiviazione. In questo caso infatti la dichiarazione della persona offesa risulterebbe inutile, mentre l’accertamento le potrebbe consentire di presentare un’efficace opposizione.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Martedì, 31 Agosto 2004
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