Cassazione
S.U.
Penali (cc)
Sentenza
30 giugno-7 luglio 2004, n. 29477
(Presidente
Marvulli ñ Relatore Lattanti)
Ritenuto
in fatto
I. Con
decreto del 14 novembre 2002 il Gip del Tribunale di Chieti, in accoglimento
di richiesta formulata il 23 gennaio 2002 dal Pm, ha disposto l’archiviazione
del procedimento 5740/01 Rgnr originato dalla denuncia-querela di Anna
Apruzzese nei confronti di Remo Angelucci.
Quale persona offesa Anna Apruzzese, attraverso il difensore munito
di procura speciale, ha proposto ricorso per Cassazione e ha denunciato
la violazione degli articoli 127, 178 lettera c) e 408 comma 2 Cpp,
perché non le era stato notificato l’avviso della richiesta di archiviazione.
La ricorrente aveva depositato la nomina del difensore il 25 ottobre
2002, dopo la richiesta di archiviazione ma prima dell’emissione del
decreto, del quale era venuta a conoscenza soltanto il 16 gennaio 2003,
e richiamando una decisione della Corte di cassazione (sezione sesta
1817/95, Piscitelli) ha sostenuto che "anche nel caso in cui la parte
offesa formuli istanza ex articolo 408 Cpp in data successiva
alla richiesta di archiviazione ma prima della delibazione da parte
del Gip (come nel caso in esame), la richiesta di archiviazione deve
essere notificata al ricorrente e il Gip deve soprassedere alla pronuncia
sull’archiviazione".
La terza sezione della Corte, in applicazione dell’articolo 618 Cpp,
ha rimesso il ricorso alle sezioni unite perché ha rilevato l’esistenza
di un contrasto giurisprudenziale sugli effetti della dichiarazione
della persona offesa, di volere essere informata della richiesta di
archiviazione, fatta dopo la presentazione della richiesta al Gip ma
prima della decisione da parte di questo.
Considerato
in diritto
I. L’articolo
408 comma 2 Cpp, com’è noto, impone al Pm di far notificare l’avviso
della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia dichiarato
di volere essere avvisata e con giurisprudenza costante la Corte di
cassazione, in conformità con la Corte costituzionale (ved. sentenza
353/91), ritiene che la mancanza di tale avviso dia luogo a una nullità
del decreto dÏ archiviazione emesso dal Gip, analoga alle nullità previste
dagli articoli 409 comma 6, e 127 comma 5 Cpp, e come queste deducibile
con ricorso per Cassazione (tra le ultime decisioni in questo senso
ved. sezione seconda 4 luglio 2003, Prochilo, rv. 226975; Sezione quinta
11 febbraio 2000, Messineo, rv. 215754; sezione prima 22 gennaio 1997,
Assicurazioni Generali, rv. 206870; Sezione terza 15 dicembre 1995,
Stefani, rv. 204316).
Il contrasto giurisprudenziale concerne il termine entro il quale la
persona offesa deve presentare la dichiarazione di voler essere informata
della richiesta di archiviazione e più in particolare la questione se
questa dichiarazione per produrre gli effetti normativamente previsti
debba precedere la trasmissione della richiesta e degli atti al Gip
o sia sufficiente che intervenga prima della decisione del giudice.
Nel caso in esame, come si è detto, il ricorrente ha presentato la dichiarazione
dopo la trasmissione degli atti al Gip e ha richiamato a sostegno del
ricorso la sentenza sezione sesta 1817/95, Piscitelli, rv. 202817, secondo
la quale "l’articolo 408 comma 2 Cpp, nel prescrivere la notifica della
richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia fatto istanza
di essere informata dell’eventuale archiviazione, non impone che tale
istanza sia contestuale alla presentazione della notizia di reato, ma
ne consente la proposizione anche successivamente, senza indicazione
di un termine perentorio. Ne consegue che questa può essere presentata
anche dopo il deposito della richiesta di archiviazione, purché ovviamente
prima che il provvedimento sia stato adottato. Né alla predetta istanza
è applicabile il termine di dieci giorni prescritto dall’articolo 408
comma 3 Cpp, sia perché questo è riferito all’opposizione, sia perché
esso decorre dalla notifica della richiesta di archiviazione che, proprio
nel difetto di una precedente istanza della parte offesa di essere informata
non è eseguita. Nell’ipotesi in cui l’istanza di essere informato venga
presentata dopo la richiesta di archiviazione del Pm, ma prima del decreto
di archiviazione, la richiesta deve essere notificata al ricorrente,
soprassedendosi sulla pronuncia di archiviazione".
Questo orientamento è stato seguito, senza particolari approfondimenti,
dalla sezione seconda 21 maggio 1997, Giovannelli, rv. 208370, con l’affermazione
che "l’istanza della persona offesa dal reato di essere informata della
richiesta di archiviazione avanzata dal Pm può essere utilmente presentata
anche il giorno precedente all’emissione del provvedimento di archiviazione,
perché deve ritenersi comunque idonea a dar corso agli adempimenti prescritti
dall’articolo 408 commi 2 e 3 Cpp e dall’articolo 126 disp. att. Cpp,
ben potendo il sollecito inoltro dell’istanza medesima, nonostante gli
atti del procedimento siano già stati trasmessi
al Gip, impedire l’emissione dei provvedimento predetto".
L’orientamento ha poi trovato un’ulteriore espressione in sezione quarta
1055/99, Ciarrocchi, rv, 214240, secondo cui "a seguito della istanza
della persona offesa di essere informata della richiesta di archiviazione
da parte del Pm, pur se presentata dopo tale richiesta ma prima del
decreto di archiviazione, deve provvedersi all’adempimento previsto
dal comma secondo dell’articolo 408 Cpp".
Quest’ultima sentenza ha osservato che "la ratio sistematica dei principio
di diritto affermato è, da un canto, l’esigenza di assicurare sempre,
entro i limiti legali massimi possibili, il contraddittorio tra le parti
interessate, dall’altra il rilievo non secondario riconosciuto alla
parte offesa dal codice di rito in vigore" e che la soluzione adottata
non è "incompatibile con la previsione del terzo comma 3 dell’articolo
408 Cpp, indicante semplicemente il contenuto dell’avviso alla persona
offesa della richiesta del Pm, che non perde la sua autonoma identità
giuridica sino alla decisione del Gip".
2. L’opposto orientamento risulta per la prima volta espresso da sezione
sesta 18 dicembre 1995, Fiocco, rv. 203784. Secondo questa sentenza
"poiché il Pm deve notificare l’avviso della eventuale richiesta di
archiviazione alla persona offesa, questa ultima, qualora dichiari di
volerne essere informata, deve farlo o nel fornire la notitia criminis,
ovvero anche successivamente, ma comunque in tempo utile per gli adempimenti
disposti dall’articolo 408 Cpp (e cioè prima della formulazione della
richiesta di archiviazione). Ciò al fine di consentire al Pm di trasmettere
gli atti al Gip, ed a quest’ultimo di sapere se la persona offesa -
entro i dieci giorni stabiliti - intenda procedere alla visione degli
atti e presentare opposizione".
Anche sezione quinta 9 giugno 1997, Pane, rv. 208362, ha ritenuto che
"l’istanza della persona offesa dal reato di essere informata della
richiesta di archiviazione formulata dal Pm può essere utilmente proposta,
come si ricava dalla lettera dell’articolo 408 comma 2 Cpp, solo fino
a che lo stesso Pm non abbia inoltrato detta richiesta al Gip". Secondo
questa sentenza "la diversa soluzione prospettata nella sentenza ìPiscitelliî
[Omissis] non trova appiglio nella lettera della norma né nel
sistema del codice di rito; e si risolve in una interpretazione ìadditivaî
con la previsione della sospensione della pronuncia di archiviazione,
sospensione non desumibile né dal testo dell’articolo 408 comma 2 Cpp
né dai principi generali in materia processuale".
Adesiva a questo orientamento, senza particolari approfondimenti, è
Sezione sesta 30 marzo 2000, Rizzuto, rv. 217189, mentre più argomentata
risulta sezione quarta 21 marzo 2002, Tosatti, rv. 223316, la quale
osserva come, per un verso, la mancanza di un termine perentorio per
la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 408 comma 2
Cpp non deve far dimenticare che la sua finalità è quella di "consentire
al Pm di informare la persona offesa della richiesta di archiviazione
che sta per inoltrare al Gip e di farle presente che può proporre opposizione",
senza che la norma preveda in alcun modo la notificazione di detta richiesta
dopo che questa sia già stata inoltrata; per altro verso, come la tesi
sostenuta non pregiudichi la possibilità, da parte della persona offesa,
pur quando questa non abbia ricevuto l’avviso della richiesta di archiviazione,
di formulare comunque l’opposizione prevista dall’articolo 410 Cpp,
ove della richiesta essa sia comunque venuta a conoscenza (principio
questo - si ricorda - già affermato da sezione terza 28 settembre 1994,
Perri, rv. 200275, e da sezione sesta 8 maggio 1996, Fiordalisi, rv.
205771).
Il secondo orientamento risulta infine ribadito da sezione prima 25
giugno 2003, Po in processo contro ignoti, rv. 225067, sulla base anche
dell’osservazione che, ove si ammettesse la possibilità per la persona
offesa di presentare la dichiarazione di voler essere informata dell’eventuale
richiesta di archiviazione anche dopo l’avvenuto inoltro di quest’ultima
al Gip, "del tutto illogica sarebbe la previsione dell’avviso di cui
all’articolo 408 comma 3 (recte: comma 2) ìa cura dei Pmî, posto
che ciò implicherebbe [Omissis] una sorta di regressione del
procedimento con ritorno degli atti al Pm non previsto dalla legge e
fonte di irragionevole aumento dei tempi procedimentali".
3. CosÏ delineati i termini della questione, ritengono le Sezioni unite
che sia da condividere il secondo orientamento. Il primo infatti è sorretto
solo da un argomento equivoco: quello che la dichiarazione della persona
offesa di voler essere informata della richiesta del Pm può essere contestuale
alla notizia di reato ma può anche essere effettuata "successivamente
alla sua presentazione". Infatti l’avverbio ìsuccessivamente" significa
solo che la dichiarazione non deve necessariamente essere contestuale
alla notizia di reato ma non indica il momento oltre il quale non può
più essere effettuata, momento che deve essere individuato considerando
la sequenza degli atti del procedimento in cui la dichiarazione si inserisce.
Occorre perciò ripercorrere la sequenza procedimentale per stabilire
dopo quale momento la dichiarazione non può più essere utilmente effettuata,
nel senso che non può più determinare gli effetti che tipicamente le
sono collegati. Nel caso in cui la persona offesa non ha dichiarato
di voler essere informata della richiesta di archiviazione il Pm, dopo
averla redatta, presenta la richiesta al Gip unitamente al fascicolo
con gli atti delle indagini (articolo 408 comma 1 Cpp), nell’altro caso
invece fa notificare l’avviso della richiesta alla persona offesa (articolo
408 comma 2 Cpp), che nel termine di dieci giorni può prendere visione
degli atti e presentare opposizione (articolo 408 comma 3 Cpp). In questo
secondo caso "il Pm trasmette gli atti al Gip dopo la presentazione
dell’opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine"
(articolo 126 norme att. Cpp).
E’ la trasmissione della richiesta e degli atti al Gip che segna il
momento oltre il quale la dichiarazione della persona offesa non può
più essere utilmente effettuata, perché da questo momento è investita
un’autorità diversa e ha origine una nuova fase dei procedimento, nella
quale gli effetti tipici della dichiarazione - non possono più verificarsi.
Infatti risulta ormai impossibile il deposito degli atti presso il Pm,
per consentire alla persona offesa di prenderne visione per l’eventuale
opposizione prima della trasmissione al Gip, e risulterebbe impossibile
la stessa opposizione nel caso in cui il Gip avesse già emesso il decreto
di archiviazione.
Per realizzare una sequenza procedimentale sostitutiva di quella normalmente
prevista dall’articolo 408 commi 2 e 3 Cpp, e ormai definitivamente
impedita, il Pm che avesse ricevuto la dichiarazione della persona offesa
dopo la trasmissione della richiesta di archiviazione al Gip dovrebbe
informare immediatamente il giudice, chiedendogli se ha emesso o meno
il provvedimento richiesto, e, in caso di risposta negativa, dovrebbe
far notificare l’avviso della richiesta alla persona offesa, comunicandole
anche che gli atti sono orinai nella disponibilità del giudice. Questo,
a sua volta, informato della notificazione, dovrebbe mettere la parte
in condizione di prendere visione degli atti nel termine stabilito dall’articolo
408 comma 3 Cpp, restituendoli al Pm (come ha prospettato criticamente
sezione prima 25 giugno 2003, Po in proc. c. ignoti, cit.) o tenendoli
depositati per dieci giorni prima di provvedere. Solo alla scadenza
di questo termine il giudice, infine, sarebbe in grado di individuare
il procedimento da seguire: quello previsto dall’articolo 409 Cpp o
quello previsto dall’articolo 410 Cpp, nel caso di opposizione della
persona offesa.
Questa è la complessa attività procedimentale che occorrerebbe svolgere
se si aderisse al primo orientamento, ed è facile osservare che si tratta
di un’attività del tutto estranea alla specifica normativa e allo stesso
sistema del codice di rito; attività che comporterebbe una sostanziale
regressione del procedimento, la quale non potrebbe trovare, come ha
prospettato sezione quarta 7 aprile 1999, Ciarrocchi, cit., una giustificazione
nel "rilievo non secondario riconosciuto alla parte offesa". Questo
ìrilievoî infatti trova un adeguato riscontro nelle facoltà riconosciute
dall’articolo 408 commi 2 e 3 Cpp alla persona offesa, che ha però l’onere
di avvalersene nei modi e nei tempi stabiliti.
Deve quindi concludersi che il ricorso è privo di fondamento perché
la dichiarazione di volere essere informata della richiesta di archiviazione
presentata dalla persona offesa dopo la trasmissione della richiesta
al Gip non può determinare l’obbligo per il Pm di far notificare l’avviso
previsto dall’articolo 408 comma 2, Cpp. Deve però anche aggiungersi
che, come la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare, la mancanza,
o la tardività, della dichiarazione di voler essere informata della
richiesta di archiviazione non esclude la facoltà della persona offesa
di proporre, con gli effetti previsti dall’articolo 410 Cpp, opposizione
dopo la trasmissione della richiesta del Pm al Gip e fino a quando questi
non abbia provveduto (ved., tra le decisioni più recenti, sezione quarta
6 novembre 2003, Esposito, rv. 227623; sezione quinta 29 maggio 2002,
Cattafi, rv. 222339; sezione terza 23 maggio 1997, Sbrighi, rv. 2086812).
La persona offesa ha diritto di sapere se il Pm ha richiesto l’archiviazione,
e di prendere eventualmente visione degli atti trasmessi al Gip, e nel
caso in cui essa intenda presentare la dichiarazione prevista dall’articolo
408 comma 2 Cpp dopo l’inizio delle indagini preliminari, specie se
è trascorso del tempo, rimane affidato al suo prudente apprezzamento
l’onere di accertare se è già stata presentata la richiesta di archiviazione.
In questo caso infatti la dichiarazione della persona offesa risulterebbe
inutile, mentre l’accertamento le potrebbe consentire di presentare
un’efficace opposizione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
La
Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
La dichiarazione di volere essere informata della richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa dopo la trasmissione della richiesta al Gip non può determinare l’obbligo per il Pm di far notificare l’avviso previsto dall’articolo 408 comma 2, Cpp.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 7 luglio 2004, precisando che la mancanza, o la tardività, della dichiarazione di voler essere informata della richiesta di archiviazione non esclude la facoltà della persona offesa di proporre, con gli effetti previsti dall’articolo 410 Cpp, opposizione dopo la trasmissione della richiesta del Pm al Gip e fino a quando questi non abbia provveduto.
La persona offesa inoltre ha diritto di sapere se il Pm ha richiesto l’archiviazione, e di prendere eventualmente visione degli atti trasmessi al Gip, e nel caso in cui essa intenda presentare la dichiarazione prevista dall’articolo 408 comma 2 Cpp dopo l’inizio delle indagini preliminari, specie se è trascorso del tempo, rimane affidato al suo prudente apprezzamento l’onere di accertare se è già stata presentata la richiesta di archiviazione. In questo caso infatti la dichiarazione della persona offesa risulterebbe inutile, mentre l’accertamento le potrebbe consentire di presentare un’efficace opposizione.
(Altalex, 31 agosto 2004)