La sospensione
dei termini nel periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969,
n. 742, non trova applicazione ai termini entro i quali va eseguita
la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della
strada, che non sono processuali e non sono in alcun modo connessi con
l’esercizio di un’azione giudiziale, ma attengono ad atti
da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio.
Corte di Cassazione Civile
Sez, I, 26 febbraio 2004, n. 3842
Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative
– Contestazione – Notificazione - Termini – Sospensione
nel periodo feriale – Applicabilità – Esclusione.
In tema di violazioni al codice della strada, la lettera e la ratio
della normativa della legge 7 ottobre 1969, n.742 sulla sospensione
dei termini nel periodo feriale (che si riconnette alla necessità
della difesa tecnica in giudizio) non consentono di ampliare l’applicabilità
ai termini, come quello per la notifica dei verbali di accertamento
delle infrazioni, che non sono processuali e non sono connessi con l’esercizio
di un’azione giudiziale, ma attengono ad atti da compiersi nell’ambito
di un procedimento amministrativo sanzionatorio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1.- La polizia municipale del Comune
di Roma, in data 10 ottobre 2000 notificava al sig. A.S.N. un verbale
di accertamento della violazione dell’art. 142 del codice della
strada commessa il giorno 29 aprile 2000. Il sig. S.N., con atto 31
ottobre 2000, proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Roma
deducendo la tardività della notifica del verbale e l’estinzione
della sanzione. Il giudice di pace, con sentenza depositata il 28 febbraio
2001, rigettava l’opposizione, ritenendo la notifica del verbale
tempestiva "stante la sospensione festiva dei termini". Avverso
tale sentenza ha proposto il sig. S.N., con atto notificato al Comune
di Roma il 20 aprile 2001, formulando un unico motivo di impugnazione.
La parte intimata non ha formulato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE. 1.- Con il ricorso si denuncia la violazione
della legge n.742 del 1969, per avere il giudice di pace ritenuto che
il termine di centocinquanta giorni previsto dall’art. 201 del
codice della strada per la notifica del verbale di accertamento sia
soggetto alla sospensione festiva dei termini, mentre la sospensione
prevista dalla legge n. 742 del 1969 riguarda solo i termini processuali.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che l’art. 201 del codice della strada statuisce che
"qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata,
il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e
con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro centocinquanta giorni, dall’accertamento
essere notificata all’effettivo trasgressore o, quando questi non
sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente
di un veicolo a motore, munito di targa, a uno dei soggetti indicati
dall’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento".
L’ultimo comma dell’art. 201 statuisce che "l’obbligo
di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione
non sia stata effettuata nel termine prescritto".
La sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dalla legge
n. 742 del 1969, riguarda – secondo l’espressa indicazione
dell’art. 1 – i termini processuali "relativi alle giurisdizioni
ordinarie ed a quelle amministrative". A seguito dell’accoglimento
da parte della Corte costituzionale (sentenze nn. 268 del 1993 e 49
del 1990) di questioni di legittimità costituzionale sollevate
in riferimento alla ritenuta inapplicabilità della sospensione
feriale ai termini di decadenza di carattere sostanziale a rilevanza
processuale, questa Corte ha dato alla normativa un’interpretazione
estensiva, ritenendone l’applicabilità anche a tali termini,
ove la proposizione della domanda giudiziale costituisca l’unico
rimedio attribuito dall’ordinamento per la tutela di un diritto,
non potendosi in tali casi legittimamente circoscrivere l’applicazione
dell’istituto della sospensione feriale dei termini ai soli giudizi
già iniziati (Cass. 3 luglio 1999, n. 6874).
La lettera e la ratio della normativa della legge n. 742 del 1969 (che
si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio)
non consentono in alcun modo di ampliarne l’applicabilità
ai termini, come quello per la notifica dei verbali di accertamento
delle infrazioni al codice della strada, che non sono processuali e
non sono in alcun modo connessi con l’esercizio di un’azione
giudiziale, ma attengono ad atti da compiersi nell’ambito di un
procedimento amministrativo sanzionatorio.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata
deve essere cassata.
Essendo incontroverso che il verbale, non tenendosi conto dei giorni
di sospensione previsti dalla legge n. 742 del 1969, fu notificato oltre
il termine di centocinquanta giorni, la causa va decisa nel merito ex
art. 384 c.p.c., con accoglimento dell’opposizione proposta e la
condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese dell’intero
processo, che si liquidano (in mancanza di note spese), quanto al giudizio
di primo grado nella misura di euro centocinquanta per onorari, euro
cento per diritti ed euro cinquanta per spese vive, oltre spese generali
e accessorie come per legge; quanto al giudizio di cassazione nella
misura di euro centottanta per onorari, euro cinquanta per spese vive,
oltre spese generali e accessorie come per legge. (Omissis)