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Corte di Cassazione 26/08/2004

Autovelox: giudice non può sindacare l’organizzazione del servizio di rilevazione

Autovelox: giudice non può sindacare l’organizzazione del servizio di rilevazione
(Cassazione ,sez. I Civile, sentenza 07.04.2004 n° 6851)

ANCORA SULL’USO DELL’AUTOVELOX, PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE.
E’ da sempre uno degli elementi su cui incardianre il ricorso, la mancata contestazione immediata della violazione al superamento dei limiti di velocità, se non nei casi di deroga previsti dall’art.384 del Reg. CdS. La mancata immediata contestazione ai sensi dell’art.200 da sola non può considerarsi invalidante del verbale. 
In sostanza secondo la Sezione I della Cassazione se l’infrazione del limite di velocità è accertata a mezzo di "autovelox", qualora nel verbale dell’organo di polizia sia dato atto della impossibilità di fermare l’autoveicolo in tempo utile e nei modi regolamentari, il giudice della opposizione non può escludere tale impossibilità a priori,  con il rilievo della astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso la contestazione immediata.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.6851 del 7 aprile 2004, lo ha ribadito, ricordando che in caso di contestazione differita, con indicazione nel verbale notificato del motivo impeditivo della mancata contestazione, sono legittimi il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che in proposito sussista alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria (scelta organizzativa dell’Amministrazione).

 



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Francesco TIRELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO, in persona del Sindaco pro tempere, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BATTISTA BARDANZELLU 52, presso l’avvocato MARTILOTTI PATRIZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO PARISE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA RENZO DA CERI 1, presso l’avvocato FILIPPO BARLETTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 71/02 del Giudice di pace di TREBISACCE, depositata il 13/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l’Avvocato PARISE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto


S.M. con ricorso 6.9.2001 propose opposizione presso il giudice di pace di Trebisacce avverso il verbale di contestazione di infrazione del cod. della strada n. 462/2000 della Polizia Municipale di Roseto Capo Spulico, con il quale le era stato richiesto di pagare L. 254.030, oltre alle spese di notifica, per violazione dell’art. 142/8°, in quanto aveva superato a bordo della sua auto il limite massimo di velocità; e dedusse la nullità dell’atto impugnato perché non era stato preceduto dalla contestazione immediata della violazione.
Il Comune si costituì per resistere e il giudice di pace con sentenza 13.3.2002 accolse la opposizione, rilevando che l’obbligo previsto dall’art. 200 c.d.s. della immediata contestazione può essere derogato solo nelle ipotesi indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione e che nella specie la ragione dedotta nella contestazione successiva, secondo cui non era stato possibile procedere alla immediata contestazione, perché l’apparecchio di rilevazione consente l’accertamento dell’illecito quando ormai il veicolo è a distanza, non rispondeva al vero, giacché lo strumento rilevatore consentiva la immediata contestazione, tanto più che l’opponente viaggiava su un tratto urbano a circa 61 km/h, sì da consentire l’esercizio del pronto invito a fermarsi, attivando il segnalatore acustico (fischietto).
Il giudicante ha infine disatteso l’argomento difensivo della impossibilità per il Comune di organizzare un servizio con doppia pattuglia, a causa del limitato numero di vigili in organico, sia perché lo strumento rilevatore consentiva di accertare infrazioni prima che il veicolo sopravvenisse, sia perché sarebbe diventato inutile dotarsi di apparecchio costoso e sofisticato, se poi non si era in grado di disporre di un regolare servizio di rilevazione della velocità.
Propone ricorso per cassazione con un motivo, illustrato da memoria, il Comune di Roseto Capo Spulico.
Resiste con controricorso Serra Mario.

Diritto

Denunzia il ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 142 c. I e 9; 200 e 201 c.d.s., nonché dell’art. 384 del regolamento relativo.
Premesso che nessun elemento era emerso nel giudizio circa la irregolarità dello strumento rilevatore della velocità, deduce che la norma regolamentare invocata stabilisce che la contestazione possa essere anche differita allorché la rilevazione sia stata effettuata con apparecchi che consentono la determinazione della velocità in tempi successivi e comunque nei casi in cui è oggettivamente impossibile fermare immediatamente il trasgressore; per cui è sufficiente che l’accertatore della infrazione indichi i motivi per i quali non ha potuto procedere immediatamente alla contestazione.
Il giudice di pace in luogo di verificare la esistenza dei dedotti motivi di impedimento, aveva sindacato indebitamente la organizzazione del servizio predisposto dalla polizia municipale, pur dopo che il resistente aveva dimostrato che era oggettivamente impossibile la immediata contestazione della infrazione.
Il ricorso è fondato.
L’art. 384 del regolamento al codice stradale previgente, rispetto a quello di recente entrato in vigore, contempla tra le ipotesi tipizzate di materiale impossibilità della contestazione immediata della infrazione, di cui all’art. 201 c.d.s., quella in cui l’accertamento avvenga "per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento".
In tal caso è ammessa la contestazione differita, e la indicazione nel verbale notificato della ragione impeditiva della mancata contestazione, che sia tra quelle considerate dalla norma citata, rende legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che in proposito sussista alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice della opposizione possa riguardare le scelte organizzative della amministrazione.
Pertanto, ove la infrazione del limite di velocità sia accertato a mezzo di " autovelox ", qualora nel verbale sia dato atto della impossibilità di fermare l’autoveicolo in tempo utile e nei modi regolamentari, il giudice della opposizione non può escludere detta impossibilità, con il rilievo della astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso la contestazione immediata (Cass. 11971/2003; 17345 e 4048/2002; 14313 e 2494/2001).
A tale principio non si è confrontato il giudice di merito, il quale, pure a fronte delle ragioni indicate nel verbale di che trattasi e ribadite dalla prova testimoniale espletata (come egli afferma, f. 4) secondo cui non era stato "possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l’apparecchiatura di rilevazione consente la determinazione dell’illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, è già a distanza dal posto di accertamento e comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari", assume che l’apparecchio usato offre tutte le possibilità per organizzare un servizio di rilevamento efficiente, consentendo la contestazione immediata, potendo il responsabile essere "facilmente avvisato e fermato con il semplice e classico suono del fischietto in dotazione dei vigili urbani"; e considera ingiustificate "le difficoltà di organizzare un servizio con doppia pattuglia a causa del limitato numero dei vigili in assegno", sia perché "l’apparecchio consente la rilevazione dell’infrazione prima che il veicolo sopraggiunga e poi perché sarebbe completamente inutile e poco conveniente dotarsi di apparecchiatura così sofisticata e costosa, sapendo di non essere in grado di organizzare un regolare ed efficiente servizio di rilevazione della velocità su strada urbana".
Siffatte considerazioni sono riferite ai criteri con cui risulta essere stato organizzato il servizio, in relazione alle possibilità della immediata contestazione, dall’uso del segnalatore sonoro, ai rilievi sulla inutilità di dotazioni sofisticate, una volta che sia mancato un servizio adeguato, con una doppia pattuglia, esse impingendo sulle scelte della amministrazione, insindacabili dal giudice e che anzi, quanto all’ultimo rilievo, suppongono come certo il dato, invece apoditticamente negato, che l’apparecchio consentisse la rilevazione della infrazione dopo il passaggio del veicolo.
Tale circostanza è meramente enunciata, senza riferimenti alle ragioni di fatto che avrebbero consentito al giudice di escludere quanto egli stesso assume essere stato evidenziato nel verbale di contestazione e dalla prova testimoniale e senza che risultino esperiti mezzi istruttori che avessero condotto a risultati opposti a questi; sicchè è priva di valore la relativa affermazione, peraltro contraddetta dalla ulteriore e finale considerazione che "tenuto conto delle circostanze di luogo e di tempo, della mancata velocità tenuta dal trasgressore... e della economicità dell’azione amministrativa in relazione ad una più efficiente organizzazione del servizio, l’infrazione poteva e doveva essere immediatamente contestata", con cui la sentenza impugnata oltre a riproporre il sindacato sulla organizzazione del servizio, torna a porsi in contrasto con l’art. 384 lett. e) del regolamento al c.d.s., che qualifica in modo diretto e preciso come ipotesi di materiale impossibilità della contestazione immediata l’accertamento della violazione per mezzo di apparecchi di rilevamento che consentono, come nella specie, la determinazione dell’illecito in tempo successivo al passaggio del veicolo.
La decisione impugnata va pertanto cassata e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della opposizione al verbale.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del grado di merito, mentre quelle di cassazione vanno poste a carico del resistente, in ragione della sua soccombenza, nella misura di Euro 300, di cui 50 per esborsi e 250 per onorari; oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.


P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la opposizione al verbale di accertamento e condanna l’intimato alle spese processuali di cassazione in Euro 300, di cui 50 per esborsi e 250 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Compensa le spese del grado di merito.
Roma 4.12.2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 APR. 2004
Giovedì, 26 Agosto 2004
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