Anche gli
arbitri possono liquidare in via equitativa il danno.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la citata sentenza precisando
che nel giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale, qualora le parti
concordemente e pacificamente abbiano fatto riferimento alla natura
rituale del lodo ed all‚applicazione delle regole processuali civili
attualmente vigenti per la risoluzione della loro vertenza, vanno richiamati
al riguardo i principi giurisprudenziali in tema di accertamento e liquidazione
del danno.
Pertanto anche l‚arbitro, tanto nell‚ipotesi in cui sia mancata
interamente la prova del loro preciso ammontare per l‚impossibilità
della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto
nell‚ipotesi di notevole difficoltà di compiere una precisa
quantificazione, può addivenire alla liquidazione dei danni in
via equitativa. (www.denaro.it)