Per integrare
il reato di interruzione di pubblico servizio di cui all’art. 340 cod.pen
è sufficiente che l’entità del turbamento della regolarità
dell’ufficio o l’interruzione del medesimo, pur senza aver cagionato
in concreto l’effetto di una cessazione reale dell’attività o
uno scompiglio durevole del funzionamento, siano stati idonei ad alterare
il tempestivo, ordinato ed efficiente sviluppo del servizio, anche in
termini di limitata durata temporale e di coinvolgimento di uno solo
settore.
E’ quanto ribadito dalla VI sezione penale della Corte di Cassazione
nella sentenza n. 26077 depositata il 9 giugno 2004.
Il caso in esame riguardava l’aggressione del capo treno da parte dell’imputato
che aveva determinato un ritardo di almeno un quarto d’ora sulla linea
ferroviaria.
(Altalex, 15 giugno 2004)
Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 9 giugno 2004, n. 26077
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 28 febbraio 2003 il Tribunale di Cuneo assolveva A. Marco
dal reato di cui agli artt. 110, 340 c.p. (concorso in interruzione
di pubblico servizio) - contestatogli perché, aggredendo il capo
treno del convoglio 22982 alla stazione di Fossano, determinava un ritardo
di almeno un quarto d’ora sulla linea Fossano-Cuneo - perché
il fatto non sussiste.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo.
Premesso che possono verificarsi "fisiologicamente" ritardi
che non costituiscono "interruzione" di pubblico servizio,
deduce:
che il caso di specie è ben diverso, in quanto due soggetti hanno
deliberatamente turbato la regolarità del servizio per una durata
"apprezzabile", essendo saliti sul convoglio consapevolmente
senza pagare e rifiutandosi di scendere;
che nel caso concreto si è ben al di fuori di condotte "marginali"
di ordinaria "maleducazione" civica come lascia intendere
la motivazione della sentenza impugnata;
che, quindi, l’episodio ed il disservizio cagionato, tenuto anche conto
delle coincidenze e dell’affidamento riposto dagli utenti sulla puntualità
degli orari, non è certamente irrilevante.
Osserva il collegio che il ricorso è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata, premesso che per la configurabilità
del delitto di cui all’art. 340 c.p. "la durata dell’interruzione
come l’entità del turbamento del servizio sono indifferenti",
perviene alla conclusione di ritenere "irrilevante quel ritardo
di 15 minuti se raffrontato con l’orario del viaggio completo e col
fatto notorio della cronica tendenza a ritardi dei convogli F.S. su
talune linee secondarie anche in assenza di qualsiasi comportamento
perturbatore dei viaggiatori o di altri soggetti", facendo così
riferimento ad elementi estranei alle risultanze processuali, senza,
peraltro, affrontare il tema della concreta "consistenza"
dell’interruzione del servizio ponendo in correlazione il tempo di essa,
da una parte, e, dall’altra, i disagi cui sono stati sottoposti gli
utenti per tale ritardo.
Infatti il punto nel quale la giurisprudenza di legittimità è
concorde è la irrilevanza della durata della interruzione o del
turbamento in quanto l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice
riceverebbe nocumento dalla estensione dell’alterazione, oltre che all’ufficio
o al servizio nel suo complesso, anche alla singola funzione o prestazione.
Secondo recente giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sezione
VI, 3 maggio 1999, Ferrara) "è sufficiente, ai fini del
delitto, che l’entità del turbamento della regolarità
dell’ufficio o l’interruzione del medesimo, pur senza aver cagionato
in concreto l’effetto di una cessazione reale dell’attività o
uno scompiglio durevole del funzionamento, siano stati idonei ad alterare
il tempestivo, ordinato ed efficiente sviluppo del servizio, anche in
termini di limitata durata temporale e di coinvolgimento di uno solo
settore".
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio, ai
sensi dell’art. 569, comma 4, c.p.p., per il giudizio alla Corte di
appello di Torino.
Il giudice di rinvio perverrà alla decisione dopo aver valutato
se l’interruzione o la turbativa siano state o meno lesive del regolare
funzionamento del servizio della P.A., tenuto conto dell’entità
dei disagi subiti dagli utenti del servizio per l’alterata prestazione
di esso.
P.Q.M.
La Corte annulla l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello
di Torino per il giudizio.