La mancata
contestazione immediata della violazione, in caso di eccesso di velocità,
non necessita di particolare motivazione nel caso che l’apparecchioatura
non consenta la rilevazione dell’illecito prima del transito del veicolo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza 3017/04. La Suprema
Corte ha precisato che:"l’art. 384 del regolamento di esecuzione
del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività,
alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata, statuendo,
in caso di accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature
di rilevamento della velocità, che deve considerarsi impossibile
la rilevazione immediata nei casi in cui l’apparecchiatura consenta
la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che
il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di
accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato
in tempo utile o nei modi regolamentari.
Ne deriva che, ove l’apparecchiatura non consenta la determinazione
dell’illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita
la contestazione successiva".
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SAGGIO - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI NETTUNO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente
domiciliato in ROMA ............................................................,
presso l’Avvocato.............................. rappresentato e difeso
dall’avvocato ..........................., giusta procura in calce al
ricorso;
- ricorrente -
contro
R. P.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 237/01 del Giudice di pace di ANZIO, depositata
il 24/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2003
dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele
PALMIERI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Fatto
R. P., con ricorso depositato il giorno 19 settembre 2000, chiedeva
l’annullamento di un verbale di accertamento della polizia municipale
di Nettuno, con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art.
142, comma 8, del codice della strada accertata a mezzo di "autovelox".
Instaurato il contraddittorio nei confronti del Comune di Nettuno, il
Giudice di pace di Anzio, con sentenza depositata il giorno 24 aprile
2001, accoglieva l’opposizione.
Avverso tale sentenza ricorre a questa Corte il Comune di Nettuno con
ricorso notificato al R. il 29 ottobre 2001, formulando due motivi di
impugnazione. La parte intimata non ha controdedotto.
Diritto
Con il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 14 della
legge n. 689 del 1981, n. 200 e 2001 del codice della strada e dell’art.
384 del relativo regolamento di attuazione, nonché vizi motivazionali.
Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata ha erroneamente affermato
che il veicolo poteva essere fermato nei modi regolamentari, che la
fattispecie non rientrava fra quelle per le quali l’art. 384 prevede
che non debba farsi la contestazione immediata, che la motivazione addotta
nel verbale a giustificazione della mancata contestazione immediata
era irrilevante, in quanto superabile con l’impiego di una seconda pattuglia.
Si censurano dette affermazioni, rilevandosi che la sentenza si fonda
sull’erroneo presupposto della tassatività delle ipotesi previste
dall’art. 384, nelle quali non deve farsi luogo a contestazione immediata,
nonché su una censura delle modalità di organizzazione
del servizio.
Con il secondo motivo si denunciano ancora vizi motivazionali, sotto
il profilo che irragionevolmente la sentenza impugnata ha ritenuto che
in tutti i casi in cui la velocità del veicolo non sia eccessiva
esso possa essere formato e debba farsi luogo alla contestazione immediata,
senza alcun riferimento alle circostanze specifiche della fattispecie
e contraddittoriamente esigendo a tal fine, con inammissibile censura
delle modalità di organizzazione del servizio, la predisposizione
di una seconda pattuglia.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte, da ultimo con le sentenze 28 giugno 2001, n. 8869 e 21
febbraio 2001, n. 2494, in conformità di quanto già ritenuto
dalle sentenze 2 agosto 2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010, 18 giugno
1999, n. 6123, ha affermato che la disposizione generale in tema di
contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell’art. 14
della legge n. 689 del 1991, deve ritenersi derogata dalla disciplina
speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione
stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice della strada.
L’art. 200 dispone infatti che la violazione "quando è possibile,
deve essere immediatamente contestata"; l’art. 201 dispone che
la contestazione va fatta mediante notifica del verbale "qualora
la violazione non possa essere immediatamente contestata" e nel
verbale debbono essere indicati "i motivi che hanno reso impossibile
la contestazione immediata". Diversamente, l’art. 14 della legge
n. 689 del 1981 si limita a prevedere la contestazione a mazzo di notificazione
del verbale "se non è avvenuta la contestazione immediata",
prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e
non imponendo alcuna indicazione al riguardo.
Dalla diversità della due discipline discende che non può
essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio costantemente
affermato in relazione al disposto dell’art. 14 della legge n. 689 del
1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell’obbligazione
sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della
violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del
verbale di accertamento della stessa (da ultimo Cass. 11 settembre 1999,
n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 1997, n. 5904).
Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario,
che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso
stabilita ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento
sanzionatorio, cosicché non può essere omessa ove sia
possibile e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge
che rende illegittimi i successivi atti del procedimento. Delle ragioni
della sua omissione deve essere data, quindi, motivazione nel verbale
di contestazione.
Nella citata sentenza n. 2494 del 2001 è stato confermato il
principio, già enunciato da questa Corte con la sentenza 18 giugno
1999, n. 6123, secondo il quale in tema di violazioni del codice della
strada, ove il giudice dell’opposizione ragionevolmente ritenga, con
prudente apprezzamento - e con le limitazioni quanto alle ipotesi indicate
nell’art. 384 del regolamento di esecuzione - che la contestazione immediata,
del cui difetto l’interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto
possibile in relazione alle circostanze del caso, deve annullare il
verbale di accertamento della violazione (ovvero dell’ordinanza - ingiunzione
se questa sia l’oggetto dell’opposizione).
Tale regola, in via di principio, è applicabile anche in materia
di contestazione di violazioni della norme sui limiti di velocità
compiute a mezzo apparecchiature di controllo ("autovelox")
cosicché, in mancanza di contestazione immediata della violazione,
è necessario che nel verbale di contestazione notificato siano
indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione
immediata (Cass. 21 marzo 2001, n. 2494; 3 aprile 2000, n. 4010; 5 novembre
1999, n. 12330), ragioni sulla cui esistenza è possibile il sindacato
giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità
delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da
parte dell’Autorità amministrativa (Cass. 5 ottobre 1999, n.
12330, 21 febbraio 2001, n. 2494, 16 marzo 2001, n. 3836; 21 marzo 2002,
n. 4048).
In proposito va peraltro considerato che l’art. 384 del regolamento
di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di
esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione
immediata, statuendo, in caso di accertamento della violazione a mezzo
di apparecchiature di rilevamento della velocità, che deve considerarsi
impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l’apparecchiatura
consenta la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero
dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal
posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere
fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
Ne deriva che, ove l’apparecchiatura non consenta la determinazione
dell’illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita
la contestazione successiva, mentre solo ove l’apparecchiatura permetta
l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo la contestazione
deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino
situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da
consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’Amministrazione
e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile -
come sopra evidenziato - alcun sindacato giurisdizionale.
Nel caso di specie il Giudice di pace, secondo quanto si evince dalla
sentenza impugnata, ha affermato che "l’art. 384 del regolamento
di esecuzione del codice della strada non può trovare applicazione
nella fattispecie in esame, atteso che gli apparecchi in uso attualmente
consentono la rilevazione dell’illecito in tempo reale con la visualizzazione
immediata della velocità e del dato numerico" e ciò
"consente agli organi di polizia di potersi allontanare dal posto
di rilevamento per una distanza sufficiente a intimare l’alt ed a richiamare
attraverso una memoria il dato numerico mostrandolo al trasgressore
per una compiuta contestazione", mentre "se l’apparecchiatura
è sprovvista di monitor a distanza la contestazione può
essere effettuata con la dislocazione di due pattuglie collegate tra
loro da una ricetrasmittente", cosicché "l’impossibilità
di contestazione immediata può trovare giustificazione solo in
presenza di una velocità assolutamente eccessiva e proibitiva
dell’arresto del veicolo".
Tali affermazioni contrastano con i principi sopra affermati, tenuto
conto che anche ove la visualizzazione della velocità sia contestuale
al transito del veicolo, in mancanza di una seconda pattuglia e di una
situazione dei luoghi che la consenta, la contestazione immediata resta
impossibile e il giudice in sede di opposizione non può sindacare
in proposito l’organizzazione del servizio.
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata
deve essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Anzio, che deciderà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per
le spese del giudizio di cassazione al Giudice di pace di Anzio in persona
di altro magistrato.
Così deciso in Roma il 23 giugno 2003, nella camera di consiglio
della prima sezione civile.