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Corte di Cassazione 15/03/2004

Giurisprudenza di legittimità - La Cassazione: il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione viene integrato anche senza scarico

Corte di Cassazione penale, sez. III, 20 marzo 2003, n. 12865
La Cassazione: il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione viene integrato anche senza scarico
Corte di Cassazione penale, sez. III, 20 marzo 2003, n. 12865
(ud. 13 febbraio 2003). Pres. Zumbo - Rel. Grillo - P.M. Di Zenzo (parz. diff.) - Ric. Tosto e altro.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, D.L.vo n. 22 del 1997 è sanzionato penalmente il trasporto di rifiuti senza autorizzazione e, pertanto, ai fini della punibilità del fatto, non è richiesto lo scarico degli stessi in qualche luogo.

Svolgimento del processo e motivi della decisione. - Con la decisione indicata in premessa, il Tribunale di Catania - sezione distaccata di Giarre, in composizione monocratica, condannava Tosto Giovanni e Leonardi Angelo alla pena, condizionalmente sospesa, rispettivamente di € 4.000,00 ed € 2.000,00 di ammenda in ordine al reato continuato di cui agli artt. 110 c.p. e 51, commi 1 e 2 lett. a), D.L.vo n. 22/1997, accertato il 9 marzo 1998, per aver effettuato trasporto di rifiuti, provenienti da demolizioni edili, senza essere in possesso di autorizzazione.

Avverso detta decisione propongono ricorso gli imputati, con due distinti atti di impugnazione.

Tosto ricorre sia contro la sentenza che contro l’ordinanza 9 aprile 2001, con la quale era stata disposta la prosecuzione del giudizio all’udienza dell’8 giugno 2001.

A proposito dell’ordinanza, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. a-b-c-e, in relazione agli artt. 507, 523, comma 6, 525 c.p.p., perché il giudice, dopo la discussione delle parti, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, anziché pronunziare la sentenza, aveva - con un’ordinanza adottata dopo qualche giorno - sospeso il giudizio, rinviandolo ad altra udienza per nuova discussione, al di fuori delle ipotesi normativamente previste. Dalla nullità dell’ordinanza discenderebbe, dunque, anche quella della successiva sentenza.

Nel merito, Tosto deduce: 1) la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. a-b-c-e, in relazione all’art. 530, comma 1 e 2, c.p.p., non avendo egli bisogno di alcuna autorizzazione per trasportare col proprio veicolo - come aveva fatto - terreno naturale e non materiale proveniente da demolizioni edili, in mancanza assoluta peraltro di qualsiasi prova in ordine alla destinazione del carico; 2) la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. a-b-c-e, in relazione agli artt. 125, comma 3, c.p.p., 163 e 175 c.p., non avendo tenuto conto il giudice che egli non intendeva beneficiare della sospensione condizionale della pena, ma solo della non menzione della condanna.

Leonardi lamenta, innanzi tutto, violazione dell’art. 525 c.p.p., per le stesse ragioni dedotte dal coimputato, precisando che la deliberazione in camera di consiglio può essere sospesa solo in casi tassativamente indicati dal codice processuale e sempre con provvedimento specificamente motivato, a pena di nullità.

Con una seconda censura il Leonardi si duole dell’omessa motivazione della gravata sentenza in ordine agli elementi costitutivi del reato ascrittogli, in quanto il trasporto riguardava solo terra vegetale (e non rifiuti), che peraltro il veicolo non aveva ancora scaricato, per cui “il reato contestato non si è mai concretizzato”, non potendosi configurare il tentativo nelle contravvenzioni.

All’odierna udienza dibattimentale, il P.G. conclude come riportato in premessa.

I ricorsi sono infondati.

Per quanto concerne la doglianza processuale proposta da entrambi gli imputati, ricorda - innanzi tutto - il Collegio che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte Suprema (sez. V, 18 novembre 1992, n. 1999, Marani; sez. I, 14 gennaio 1993, n. 2548, Pereira), il principio di immediatezza della deliberazione, fissato dall’art. 525, primo comma, c.p.p., (come del resto anche dall’art. 448, primo comma, c.p.p.), diversamente da quello dell’immutabilità del giudice, stabilito dal secondo comma della stessa norma, non è sanzionato da nullità, per cui la sua inosservanza è improduttiva degli effetti previsti dagli artt. 178 e seguenti c.p.p., potendosi detto comportamento del giudice solo qualificare come non formalmente corretto.

Del resto lo stesso terzo comma dell’art. 525 dispone che la deliberazione può essere sospesa nel caso previsto dall’art. 528 stesso codice o in caso di assoluta impossibilità e, comunque, le citate disposizioni non escludono che il giudice possa adottare una deliberazione diversas dalla sentenza che definisce il giudizio.

Con un’altra censura comune, i ricorrenti sostanzialmente contestano la materialità del reato rubricato, sia perché oggetto del trasporto non sarebbero stati rifiuti, ma terreno vegetale, sia perché l’autocarro non era stato ancora scaricato al momento della rilevazione della contravvenzione.

Cominciando da quest’ultima eccezione, osserva il Collegio che l’art. 51, comma 1, D.L.vo n. 22/1997 punisce autonomamente anche il trasporto di rifiuti senza autorizzazione, non richiedendo necessariamente che gli stessi siano scaricati in qualche luogo; pertanto è assolutamente irrilevante, ai fini della sussistenza del reato rubricato, la dedotta circostanza del mancato scaricamento del veicolo de quo.

Quanto alla natura del carico, trattasi, all’evidenza, di questione di fatto, accertata dai giudici del merito e motivata in sentenza in maniera adeguata e non manifestamente illogica, e quindi sottratta al vaglio di legittimità.

Per quanto concerne, infine, l’ultima doglianza del Tosto, relativa al beneficio della sospensione condizionale della pena, accordatogli sebbene non richiesta, rileva il Collegio che - pur volendo considerare sussistente l’interesse ad impugnare, ex art. 568, comma 4, c.p.p., carente invece perché la condanna alla sola pena pecuniaria, nel caso di specie, andrebbe comunque iscritta nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 686, comma 1, lett. a) n. 1, c.p.p., trattandosi di contravvenzione non oblazionabile ex art. 162 c.p. - in questa sede non è censurabile sul punto la determinazione discrezionale del giudice del merito, che può concedere il beneficio anche se non richiesto. (Omissis).

 

Lunedì, 15 Marzo 2004
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