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Corte di Cassazione 19/02/2004

Giurisprudenza di legittimità - Acquisto di auto: compratore può convenire in giudizio anche casa costruttrice

( Cassazione , sez. II civile, sentenza 28.01.2004 n° 1543 )
Da "Altalex"
Acquisto di auto: compratore può convenire in giudizio anche casa costruttrice
( Cassazione , sez. II civile, sentenza 28.01.2004 n° 1543 )
In caso di compravendita di un autoveicolo l’acquirente può convenire in giudizio oltre al venditore inadempiente anche la società costruttrice dell’auto, manifestando così la volontà di richiedere, in via prudenziale, anche ad essa, la restituzione della somma data come anticipo, per il caso che la responsabilità dell’accaduto fosse a lei imputabile, in forza di rapporti che fossero eventualmente intercorsi fra società produttrice e società concessionaria, a lui non noti.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1543 del 28 gennaio 2004, confermando la sentenza di primo grado con la quale il Giudice di Pace di Napoli aveva condannato in solido concessionaria e casa costrutrice alla restituzione della somma data in anticipo.

(Altalex, 18 febbraio 2004)

Cassazione

Sezione seconda civile

Sentenza 28 gennaio 2004, n. 1543

(Presidente Pontorieri - relatore Trombetta)


Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 26 febbraio 1998 G.F. convenne davanti al Gdp di Napoli la spa Nissan Italia e la srl Meridionalauto, perché fossero dichiarate solidalmente, o chi di ragione, tenute a rimborsare all’attore la somma di lire 1.550.000, oltre rivalutazione ed interessi.

Deduceva l’attore di aver ordinato presso la srl Meridionalauto una vettura Nissan a cinque porte e di aver versato nell’occasione la somma di lire 1.550.000; che non essendo tale vettura disponibile, gli era stato proposto dalla Meridionalauto l’acquisto di altra vettura, dall’attore rifiutata perché usata; che l’ordine era stato annullato ma la somma non gli era stata restituita; che effettuata una nuova prenotazione per la stessa vettura, sulla quale veniva considerata come acconto la somma già versata, per la seconda volta gli si offriva in consegna una vettura a quattro porte di un precedente modello, vettura rifiutata dall’attore che invano aveva chiesto la restituzione dell’acconto.

Costituitasi la Nissan in via principale chiedeva che fosse dichiarata la nullità della domanda; ed in subordine che fossero rigettate le domande formulate nei suoi confronti perché infondate e, comunque, non provate, con condanna dell’attore ex articolo 96 Cpc. Assumeva di essere comunque carente di legittimazione passiva essendo il rapporto intercorso con la Meridionalauto.

Quest’ultima, costituitasi assumeva di aver trattenuto legittimamente la somma, versata a titolo di deposito cauzionale e quindi da trattenere a titolo di penale; specificava, nel merito, che l’attore aveva accettato la proposta di acquistare una vettura a quattro porte.

Acquisiti documenti ed escussi testi, il Gdp, con sentenza 10 novembre 1999, condannava le convenute, in solito, al pagamento della somma di lire 1.500.000 oltre interessi e rivalutazione.

Afferma il Gdp che la domanda è fondata e va accolta emergendo dalla prova documentale e dai fatti esposti la fondatezza della domanda quantunque le convenute abbiano tentato di sostenere la validità del contratto con testimoni interessati. Afferma il Gdp che il contratto de quo, relativo alla vendita da parte della società concessionaria è stato disatteso dalle convenute, non avendo esse consegnato, per ben due volte l’autovettura oggetto del contratto.

Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione la Nissan spa.

Resiste con controricorso il Fusco.

Nessuna attività difensiva ha svolto la Meridionalauto srl.

Motivi della decisione

Deduce la ricorrente spa Nissan Italia a motivi di impugnazione:

1. la nullità della citazione per violazione dell’articolo 163 Cpc in relazione all’articolo 360 n. 4 Cpc, - per non contenere l’atto di citazione, nella generica esposizione dei fatti e nella esposizione carente dei motivi di diritto, alcun riferimento alla spa Nissan Italia che veniva soltanto convenuta in giudizio senza che fosse possibile individuare le ragioni di quella chiamata e quindi senza che la stessa fosse posta in grado di interpretare correttamente la domanda e di approntare una adeguata difesa; nullità non sanata della costituzione in giudizio di entrambi i convenuti, non essendo stato concesso all’attore un termine per integrare la domanda;

2. la violazione dell’articolo 112 Cpc per la omessa pronuncia sulla domanda di nullità dell’atto di citazione, proposta autonomamente e sulla quale non può ritenersi avvenuta una pronuncia implicita non avendo il giudice dimostrato di aver comunque esaminato la domanda e di averla ritenuta infondata;

3. l’estraneità della spa Nissan Italia al rapporto dedotto in giudizio; infondatezza della domanda; violazione e falsa applicazione degli articoli 1476, 1453, 1497 Cc - per avere il Gdp erroneamente condannato la Nissan, in solido con la srl Meridionalauto, a restituire all’attore l’importo di lire 1.500.000, corrisposto in occasione del primo ordine delle vetture, prospettando nei confronti della Nissan l’inadempimento di un contratto al quale la medesima è rimasta estranea essendo il rapporto contrattuale in contestazione intervenuto fra la srl Meridionalauto ed il F., il quale con essa ha stipulato la vendita di autoveicoli nuovi (Nissan a cinque porte ultimo modello) ed ad essa ha versato la somma di lire 1.500.000, che chiede in restituzione.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo la censura va disattesa in quanto, ai sensi dell’articolo 164 Cpc la nullità della citazione, per quanto interessa la presente controversia, è comminata quando è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto della domanda, cioè il petitum, e quando manca l’esposizione dei fatti.

Nella specie, il petitum era ben certo; e, quanto all’esposizione dei fatti, non essendo prevista dall’articolo 164 Cpc, a motivo di nullità, la mancata esposizione delle ragioni di diritto (v. sentenza 11157/96), va rilevato che, poiché dalla citazione introduttiva si deduce che la Meridionalauto srl è una concessionaria Nissan e che l’autovettura oggetto della controversia è una Nissan, l’attore, convenendo in giudizio anche la società costruttrice dell’auto, ha manifestato chiaramente la volontà di richiedere, in via prudenziale, anche ad essa, la restituzione dlla somma data come anticipo, per il caso che la responsabilità dell’accaduto fosse a lei imputabile, in forza di rapporti che fossero eventualmente intercorsi fra società produttrice e società concessionaria, a lui non noti.

A fronte di una domanda così concepita è compito del giudici la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa.

Come questa corte ha già affermato, invero, (v. sentenza 5837/97) la denuncia dei vizi che comportano la nullità della sentenza o del procedimento non è consentita a tutela dell’interesse all’astratta regolarità della attività giudiziaria, ma serve a garantire l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa come conseguenza del vizio denunciato, pregiudizio che, nella specie, non si è affatto verificato, essendosi la Nissan costituita e difesa nel merito, articolando e assumendo prove, con ciò dimostrando di aver capito le ragioni del suo coinvolgimento in giudizio.

Il motivo va respinto.

Va disatteso anche il secondo motivo di ricorso non potendo il vizio di omessa pronuncia essere utilmente prospettato quando ricorrono gli estremi di una reiezione implicita della domanda, come nel caso di specie (v. 10813/99; 12984/99; 5482/97).

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto prospetta violazione della legge sostanziale ex articolo 360 n. 3 Cpc che, con riferimento alle sentenze rese dal Gdp secondo equità, qual è quella di specie (non superando il valore della controversia i due milioni di lire), sono consentite solo in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiori a quelle ordinarie), ipotesi che non ricorre nella specie (v. sentenza 10444426/01).

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 18 giugno 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 gennaio 2004.
 
Giovedì, 19 Febbraio 2004
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