Giurisprudenza di legittimità - La multa è valida quando la contestazione immediata è risultata impossibile
Autovelox, non c’è l’obbligo di fermare l’auto
(Cassazione 17947/2003)
Da "Altalex"
La
multa è valida quando la contestazione immediata è risultata impossibile
Autovelox,
non c’è l’obbligo di fermare l’auto
(Cassazione
17947/2003)
L’automobilista
multato per eccesso di velocità non può contestare la contravvenzione
invocando la mancata contestazione immediata tutte le volte che
questa non sia stata possibile a causa dell’alta velocità alla quale
viaggiava l’automobile. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile
della Corte di Cassazione annullando una sentenza del Giudice di
Pace di Anzio e dando così ragione al Comune di Nettuno che aveva
contestato ad un automobilista l’eccesso di velocità spiegando che
la contestazione immediata era stata impossibile a causa dell’alta
velocità del veicolo. La Suprema Corte ha condiviso tali argomentazioni,
spiegando che "l’impossibilità di contestazione immediata può trovare
giustificazione in presenza di una velocità assolutamente eccessiva
e proibitiva dell’arresto del veicolo". In buona sostanza, poiché
i vigili non possono fermare l’auto in corsa, la multa va pagata.
(14 gennaio 2004)
Suprema
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.17947/2003
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE
PRIMA CIVILE
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.
B., con ricorso depositato il giorno 19 maggio 2000, chiedeva l’annullamento
di un verbale di accertamento della polizia municipale di Nettuno,
con il quale gli era stata contestata la violazione
dell’art. 142, comma 8, del codice della strada accertata a mezzo
di autovelox [1].
Instaurato
il contraddittorio nei confronti del Comune di Nettuno, il Giudice
di pace di Anzio, con sentenza depositata il giorno 4 gennaio 2001,
accoglieva l’opposizione.
Avverso
tale sentenza ricorre a questa Corte il Comune di Nettuno con ricorso
notificato al M. il 25 ottobre 2001, formulando due motivi di impugnazione.
La
parte intimata non ha controdedotto.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con
il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 14 della
legge n. 689 del 1981, n. 200 e 201 del codice della strada e dell’art.
384 del relativo regolamento di attuazione [2], nonché vizi
motivazionali.
Si
deduce al riguardo che la sentenza impugnata ha erroneamente affermato
che il veicolo poteva essere fermato nei modi regolamentari, che
la fattispecie non rientrava fra quelle per le quali l’art. 384
prevede che non debba farsi la contestazione immediata, che la motivazione
addotta nel verbale a giustificazione della mancata contestazione
immediata era irrilevante, in quanto superabile con l’impiego di
una seconda pattuglia.
Si
censurano dette affermazioni, rilevandosi che la sentenza si fonda
sull’erroneo presupposto della tassatività delle ipotesi previste
dall’art. 384, nelle quali non deve farsi luogo a contestazione
immediata, nonché su una censura delle modalità di organizzazione
del servizio.
Con
il secondo motivo si denunciano ancora vizi motivazionali, sotto
il profilo che irragionevolmente la sentenza impugnata ha ritenuto
che in tutti i casi in cui la velocità del veicolo non sia eccessiva
esso possa essere fermato e debba farsi luogo alla contestazione
immediata, senza alcun riferimento alle circostanze specifiche della
fattispecie e contraddittoriamente esigendo a tal fine, con inammissibile
censura delle modalità di organizzazione del servizio, la predisposizione
di una seconda pattuglia.
Il
ricorso è fondato.
Questa
Corte, da ultimo con le sentenze 28 giugno 2001, n. 8869 e 21 febbraio
2001, n. 2494, in conformità di quanto già ritenuto dalle sentenze
2 agosto 2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999,
n. 6123, ha affermato che la disposizione generale in tema di contestazione
delle sanzioni amministrative, contenuta nell’art. 14 della legge
n. 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale
dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale
dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice della strada.
L’art.
200 dispone infatti che la violazione quando è possibile, deve essere
immediatamente contestata; l’art. 201 dispone che la contestazione
va fatta mediante notifica del verbale qualora la violazione non
possa essere immediatamente contestata e nel verbale debbono essere
indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Diversamente,
l’art. 14 della legge n. 689 del 1981 si limita a prevedere la contestazione
a mezzo di notificazione del verbale se non è avvenuta la contestazione
immediata, prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione
e non imponendo alcuna indicazione al riguardo.
Dalla
diversità delle due discipline discende che non può essere applicato
alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato
in relazione al disposto dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981,
secondo il quale è priva di effetto estintivo dell’obbligazione
sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile,
della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica
del verbale di accertamento della stessa ( da ultimo Cass. 11 settembre
1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 997, n. 5904).
Dalla
su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario,
che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso
stabilite ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento
sanzionatorio, cosicchè non può essere omessa ove sia possibile
e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che
rende illegittimi i successivi atti del procedimento.
Delle
ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, motivazione
nel verbale di contestazione.
Nella
citata sentenza n. 2494 del 2001 è stato confermato il principio,
già enunciato da questa Corte con la sentenza 18 giugno 1999, n.
6123, secondo il quale in tema di violazioni del codice della strada,
ove il giudice dell’opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente
apprezzamento, e con le limitazioni quanto alle ipotesi indicate
nell’art. 384 del regolamento di esecuzione, che la contestazione
immediata, del cui difetto l’interessato si sia doluto, sarebbe
stata in concreto possibile in relazione alla circostanze del caso,
deve annullare il verbale di accertamento della violazione (ovvero
l’ordinanza- ingiunzione se questa sia l’oggetto dell’opposizione).
Tale
regola, in via di principio, è applicabile anche in materia di contestazione
di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo
apparecchiature di controllo (autovelox) cosicchè, in mancanza di
contestazione immediata della violazione, è necessario che nel verbale
di contestazione notificato siano indicate le ragioni per le quali
non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 21 marzo
2001, n. 2494; 3 aprile 2000, n. 4010; 5 novembre 1999, n. 12330).
Ragioni
sulla cui esistenza è possibile il sindacato giurisdizionale, con
salvezza del limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione
dei servizi di vigilanza da parte dell’Autorità amministrativa (Cass.
5 ottobre 1999, n. 12330, 21 febbraio 2001, n. 2494, 16 marzo 2001,
m- 3836; 21 marzo 2001, n. 4048).
In
proposito va peraltro considerato che l’art. 384 del regolamento
di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere
di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata,
statuendo, in caso di accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature
di rilevamento della velocità, che deve considerarsi impossibile
la rilevazione immediata nei casi in cui l’apparecchiatura consenta
la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo
che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dl poso di
accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in
tempo utile o nei modi regolamentari.
Ne
deriva che, ove l’apparecchiatura non consenta la determinazione
dell’illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consenta
la contestazione successiva, mentre solo ove l’apparecchiatura permetta
l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo la contestazione
deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino
situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo
da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’Amministrazione
e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile, come
sopra evidenziato, alcun sindacato giurisdizionale.
Nel
caso di specie il Giudice di pace, secondo quanto si evince dalla
sentenza impugnata, ha affermato che l’art. 384 del regolamento
di esecuzione del codice della strada non può trovare applicazione
nella fattispecie in esame, atteso che gli apparecchi in uso attualmente
consentono la rilevazione dell’illecito in tempo reale con la visualizzazione
immediata della velocità e del dato numerico e ciò consente agli
organi di polizia di potersi allontanare dal posto di rilevamento
per una distanza sufficiente a intimare l’alt ed a richiamare attraverso
una memoria il dato numerico mostrandolo al trasgressore per una
compiuta contestazione, mentre se l’apparecchiatura è sprovvista
di monitor a distanza la contestazione può essere effettuata con
la dislocazione di due pattuglie collegate tra loro da una ricetrasmittente,
cosicchè l’impossibilità di contestazione immediata può trovare
giustificazione solo in presenza di una velocità assolutamente eccessiva
e proibitiva dell’arresto del veicolo.
Tali
affermazioni contrastano con i principi sopra affermati, tenuto
conto che anche ove la visualizzazione della velocità sia contestuale
al transito del veicolo, in mancanza di una seconda pattuglia e
di una situazione dei luoghi che la consenta, la contestazione immediata
resta impossibile e il giudice in sede di opposizione non può sindacare
in proposito l’organizzazione del servizio.
Ne
deriva che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata
deve essere casata, con rinvio al Giudice di pace di Anzio, che
deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La
Corte di cassazione accoglie il ricorso.
Cassa
la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di
cassazione al Giudice di pace di Anzio in persona di altro magistrato.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M. B., con ricorso depositato il giorno 19 maggio 2000, chiedeva l’annullamento di un verbale di accertamento della polizia municipale di Nettuno, con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 142, comma 8, del codice della strada accertata a mezzo di autovelox [1].
Instaurato il contraddittorio nei confronti del Comune di Nettuno, il Giudice di pace di Anzio, con sentenza depositata il giorno 4 gennaio 2001, accoglieva l’opposizione.
Avverso tale sentenza ricorre a questa Corte il Comune di Nettuno con ricorso notificato al M. il 25 ottobre 2001, formulando due motivi di impugnazione.
La parte intimata non ha controdedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 14 della legge n. 689 del 1981, n. 200 e 201 del codice della strada e dell’art. 384 del relativo regolamento di attuazione [2], nonché vizi motivazionali.
Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata ha erroneamente affermato che il veicolo poteva essere fermato nei modi regolamentari, che la fattispecie non rientrava fra quelle per le quali l’art. 384 prevede che non debba farsi la contestazione immediata, che la motivazione addotta nel verbale a giustificazione della mancata contestazione immediata era irrilevante, in quanto superabile con l’impiego di una seconda pattuglia.
Si censurano dette affermazioni, rilevandosi che la sentenza si fonda sull’erroneo presupposto della tassatività delle ipotesi previste dall’art. 384, nelle quali non deve farsi luogo a contestazione immediata, nonché su una censura delle modalità di organizzazione del servizio.
Con il secondo motivo si denunciano ancora vizi motivazionali, sotto il profilo che irragionevolmente la sentenza impugnata ha ritenuto che in tutti i casi in cui la velocità del veicolo non sia eccessiva esso possa essere fermato e debba farsi luogo alla contestazione immediata, senza alcun riferimento alle circostanze specifiche della fattispecie e contraddittoriamente esigendo a tal fine, con inammissibile censura delle modalità di organizzazione del servizio, la predisposizione di una seconda pattuglia.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte, da ultimo con le sentenze 28 giugno 2001, n. 8869 e 21 febbraio 2001, n. 2494, in conformità di quanto già ritenuto dalle sentenze 2 agosto 2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, n. 6123, ha affermato che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice della strada.
L’art. 200 dispone infatti che la violazione quando è possibile, deve essere immediatamente contestata; l’art. 201 dispone che la contestazione va fatta mediante notifica del verbale qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata e nel verbale debbono essere indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Diversamente, l’art. 14 della legge n. 689 del 1981 si limita a prevedere la contestazione a mezzo di notificazione del verbale se non è avvenuta la contestazione immediata, prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo.
Dalla diversità delle due discipline discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in relazione al disposto dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa ( da ultimo Cass. 11 settembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 997, n. 5904).
Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilite ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicchè non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento.
Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, motivazione nel verbale di contestazione.
Nella citata sentenza n. 2494 del 2001 è stato confermato il principio, già enunciato da questa Corte con la sentenza 18 giugno 1999, n. 6123, secondo il quale in tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice dell’opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento, e con le limitazioni quanto alle ipotesi indicate nell’art. 384 del regolamento di esecuzione, che la contestazione immediata, del cui difetto l’interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alla circostanze del caso, deve annullare il verbale di accertamento della violazione (ovvero l’ordinanza- ingiunzione se questa sia l’oggetto dell’opposizione).
Tale regola, in via di principio, è applicabile anche in materia di contestazione di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox) cosicchè, in mancanza di contestazione immediata della violazione, è necessario che nel verbale di contestazione notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 21 marzo 2001, n. 2494; 3 aprile 2000, n. 4010; 5 novembre 1999, n. 12330).
Ragioni sulla cui esistenza è possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell’Autorità amministrativa (Cass. 5 ottobre 1999, n. 12330, 21 febbraio 2001, n. 2494, 16 marzo 2001, m- 3836; 21 marzo 2001, n. 4048).
In proposito va peraltro considerato che l’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata, statuendo, in caso di accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocità, che deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l’apparecchiatura consenta la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dl poso di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
Ne deriva che, ove l’apparecchiatura non consenta la determinazione dell’illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consenta la contestazione successiva, mentre solo ove l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’Amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile, come sopra evidenziato, alcun sindacato giurisdizionale.
Nel caso di specie il Giudice di pace, secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, ha affermato che l’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, atteso che gli apparecchi in uso attualmente consentono la rilevazione dell’illecito in tempo reale con la visualizzazione immediata della velocità e del dato numerico e ciò consente agli organi di polizia di potersi allontanare dal posto di rilevamento per una distanza sufficiente a intimare l’alt ed a richiamare attraverso una memoria il dato numerico mostrandolo al trasgressore per una compiuta contestazione, mentre se l’apparecchiatura è sprovvista di monitor a distanza la contestazione può essere effettuata con la dislocazione di due pattuglie collegate tra loro da una ricetrasmittente, cosicchè l’impossibilità di contestazione immediata può trovare giustificazione solo in presenza di una velocità assolutamente eccessiva e proibitiva dell’arresto del veicolo.
Tali affermazioni contrastano con i principi sopra affermati, tenuto conto che anche ove la visualizzazione della velocità sia contestuale al transito del veicolo, in mancanza di una seconda pattuglia e di una situazione dei luoghi che la consenta, la contestazione immediata resta impossibile e il giudice in sede di opposizione non può sindacare in proposito l’organizzazione del servizio.
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere casata, con rinvio al Giudice di pace di Anzio, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte di cassazione accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Giudice di pace di Anzio in persona di altro magistrato.
Roma, 23 giugno 2003.
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2003.