Giurisprudenza di legittimità - Lavori sulle strade: l’impresa risponde dei danni se mancano le segnalazionI
Cassazione , sez. III civile, sentenza 24.11.2003 n° 2275
Da "Altalex"
Lavori
sulle strade: l’impresa risponde dei danni se mancano le segnalazioni
(Cassazione
, sez. III civile, sentenza 24.11.2003 n° 2275)
Le
imprese che eseguono lavori su strade devono utilizzare particolari
sistemi di segnalazione per avvertire gli automobilisti del pericolo.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 17851 del 24 novembre
2003, precisando che i lavori sulle strade costituiscono un’attività
pericolosa e che, di conseguenza, l’impresa è chiamata a rispondere
dei danni provocati sul solo presupposto dell’oggettiva mancanza
delle misure idonee ad evitarlo, senza possibilità di provare di
essere personalmente incolpevole.
(Altalex, 7 gennaio 2004)
Cassazione
Sezione terza civile
Sentenza 24 novembre 2003, n. 17851
(Presidente Nicastro - relatore Durante)
Svolgimento del processo
T.G., premesso che, percorrendo con la propria autovettura Alfa Romeo
164 la strada Provinciale Ardeatina, si era improvvisamente trovato
davanti alcuni operai che stavano eseguendo lavori di riparazione
della strada e per evitarli aveva posto in essere una manovra di emergenza
a causa della quale l’autovettura era sbandata, finendo contro un
altro veicolo, conveniva innanzi al Tribunale di Roma la Provincia
di Roma per il risarcimento dei danni all’autovettura ed alla persona
che ne erano conseguiti.
La Provincia resisteva, deducendo che l’incidente si era verificato
per la velocità dell’autovettura superiore al limite previsto.
Istruita la causa, il Tribunale rigettava la domanda; il rigetto era
confermato dalla Corte di appello di Roma con sentenza resa l’11 dicembre
1998 su gravame del T..
Secondo la Corte l’incidente era da ascrivere in via esclusiva alla
condotta di guida del T., improntata a negligenza ed imprudenza; in
particolare, dal rapporto dei CC risultava:
a) sul luogo vi era il segnale di dosso, di divieto di sorpasso, di
limite di velocità;
b) il T. aveva dichiarato che, superato il dosso, vi era un operaio
della Provincia con una paletta che deviava il traffico;
c) lo stesso T. aveva fornito una ricostruzione della dinamica dell’incidente;
alla stregua di tali risultanze era evidente che il T. aveva tenuto
velocità elevata, mentre avrebbe dovuto moderarla; in questa situazione
era priva di rilevanza la mancata collocazione di un apposito segnale
di lavori in corso; le deposizioni dei testi addotti dalla Provincia
erano più attendibili di quelle dei testi addotti dal T..
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il T. sulla
base di un motivo contenente varie censure; la Provincia ha resistito
con controricorso; il T. ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Denunciandosi violazione o falsa applicazione degli articoli 2050
Cc, 21 codice della strada, 29 ss., 41 Dpr 495/97, nonché vizi di
motivazione (articolo 360, nn. 3 e 5, Cpc) si sostiene:
1) la Corte di merito non ha considerato che i lavori in corso sulla
strada non erano segnalati con le modalità previste dalla legge, sicché
il T. non aveva motivo di prevederli e di adeguare ad essi la condotta
di guida;
2) non vi è la prova che il T. ha superato il limite di velocità ed
anzi dalla deposizione del teste Pierpavolini si evince che non lo
ha superato; mancano comunque, elementi per stabilire in quale misura
lo ha superato;
3) le risultanze probatorie e, particolarmente, la dichiarazione del
T., largamente utilizzata dalla Corte di merito, portano a ritenere
che un operaio della Provincia ha deviato il traffico, ma non ha segnalato
al T. di fermarsi, per come prescritto dall’articolo 42 Regolamento
del codice stradale;
4) la causa dell’ incidente o, quanto meno, una concausa è la mancata
apposizione del segnale di lavori in corso prevista dagli articoli
21 ss. del nuovo codice stradale e 30 ss. Dpr 495/92 con conseguente
impossibilità per il T. di prevedere i lavori medesimi;
5) a norma dell’articolo 2050 Cc chi, come nella specie la Provincia,
cagiona ad altri danno nello svolgimento di attività pericolosa è
tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato le misure idonee
ad evitare il danno e la Provincia non lo ha provato;
6) non si vede per quale motivo i testi addotti dal T. sono inattendibili,
mentre sono attendibili quelli di controparte.
Le censure sono fondate.
Occorre premettere che l’esecuzione di lavori sulla strada pubblica
è da considerare attività pericolosa aì sensi dell’articolo 2050 Cc,
costituendo i lavori fonte di pericolo.
Pertanto, chi esercita l’attività è soggetto alla presunzione stabilita
dalla norma sopra indicata in relazione ai danni subiti dagli utenti
della strada a causa e nello svolgimento dell’attività.
è discusso se si tratta di una forma di responsabilità oggettiva o
per colpa: secondo un orientamento dottrinale, che si richiama alla
relazione al codice, la deroga al principio della responsabilità per
colpa si limita all’inversione dell’onere probatorio ed alla sufficienza
di un grado di colpa minore di quello richiesto dall’articolo 2043
Cc; secondo altro orientamento, è una forma di responsabilità oggettiva
più limitata di quella che si estende fine al caso fortuito.
Come è stato osservato, l’articolo 2050 impedisce di individuare un
principio generale di responsabilità oggettiva di impresa nel sistema
del codice civile perché nell’ipotesi, che più sembra implicare l’esigenza
di svincolare la responsabilità dalla colpa, consente l’esonero in
termini tali che risulta difficile la riconduzione alla categoria
della responsabilità oggettiva in senso proprio.
La stessa duplicità di orientamento si riscontra nella giurisprudenza
di legittimità, che a volte propende per un’ipotesi di responsabilità
costruita sulla colpa (Cassazione 3678/84; 1425/83) ed altre volte,
facendo riferimento ad una presunzione di responsabilità, per l’ipotesi
della responsabilità oggettiva (Cassazione 4777/98; 567/95).
Sembra, comunque, evidente che la formulazione della norma è in sintonia
con la nozione moderna di colpa, che si caratterizza per il preminente
significato oggettivo.
Chi pone in essere un’attività pericolosa è tenuto ad organizzarla
in forme tali che risulti scongiurata l’eventualità che la pericolosità
trasmodi in danno concreto.
Nell’ipotesi in cui l’attività è esercitata in forma di impresa è
chiamato a rispondere chi ha il controllo dell’attività al momento
del danno sul solo presupposto dell’oggettiva mancanza delle misure
idonee ad evitarlo senza possibilità di provare di essere personalmente
incolpevole; ciò perché la valutazione richiesta dalla norma concerne
l’attività nel suo complesso e non il personale comportamento dell’imprenditore.
Presupposto per l’applicazione della presunzione di responsabilità
è che sussista un nesso causale tra l’esercizio dell’attività pericolosa
ed il danno, la cui prova spetta al danneggiato.
Una volta provato il nesso causale, per superare la presunzione di
responsabilità l’esercente l’attività pericolosa deve provare di avere
adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nella scelta di tali misure l’esercente l’attività dispone di un margine
di discrezionalità da esercitare facendo uso della normale prudenza
e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche
in cui si svolge l’attività.
Siffatta discrezionalità viene, peraltro, meno quando è la legge ad
imporre l’obbligo di adottare talune misure.
Non rimane, pertanto, superata la presunzione di responsabilità da
parte dell’esercente l’attività che dimostri di avere adottato misure
diverse da quelle prescritte da norme legislative o regolamentari
senza che vi sia alcuna possibilità di valutarne l’idoneità (Cassazione
3022/01; 7298/03).
Nel caso di lavori eseguiti su strade gli articoli 8 ss. del previgente
codice della strada, 7, 8, 9 del relativo regolamento, 21 del vigente
codice della strada, 30 ss. del relativo regolamento impongono l’uso
di particolari sistemi di segnalazione.
Il fatto del danneggiato può avere effetto liberatorio quando operi
nell’ambito del rapporto di causalità materiale in modo tale da rendere
giuridicamente irrilevante l’operato di chi esercita l’attività pericolosa
e non quando concorra semplicemente nella produzione del danno, inserendosi
in una situazione già di per sé pericolosa a causa dell’inidoneità
delle misure preventive adottate senza la quale l’evento non si sarebbe
verificato (Cassazione 2189/78).
Nella specie la Corte di merito non ha valutato se concorressero le
condizioni per l’applicazione della presunzione di responsabilità
prevista dall’articolo 2050 Cc e se, queste concorrendo, si potesse
ritenere raggiunta la prova occorrente per superare la presunzione.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione
della Corte di appello di Roma per nuovo esame sulla base dei principi
di cui sopra e pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 17851 del 24 novembre 2003, precisando che i lavori sulle strade costituiscono un’attività pericolosa e che, di conseguenza, l’impresa è chiamata a rispondere dei danni provocati sul solo presupposto dell’oggettiva mancanza delle misure idonee ad evitarlo, senza possibilità di provare di essere personalmente incolpevole.
(Altalex, 7 gennaio 2004)
Sezione terza civile
Sentenza 24 novembre 2003, n. 17851
(Presidente Nicastro - relatore Durante)
Svolgimento del processo
T.G., premesso che, percorrendo con la propria autovettura Alfa Romeo 164 la strada Provinciale Ardeatina, si era improvvisamente trovato davanti alcuni operai che stavano eseguendo lavori di riparazione della strada e per evitarli aveva posto in essere una manovra di emergenza a causa della quale l’autovettura era sbandata, finendo contro un altro veicolo, conveniva innanzi al Tribunale di Roma la Provincia di Roma per il risarcimento dei danni all’autovettura ed alla persona che ne erano conseguiti.
La Provincia resisteva, deducendo che l’incidente si era verificato per la velocità dell’autovettura superiore al limite previsto.
Istruita la causa, il Tribunale rigettava la domanda; il rigetto era confermato dalla Corte di appello di Roma con sentenza resa l’11 dicembre 1998 su gravame del T..
Secondo la Corte l’incidente era da ascrivere in via esclusiva alla condotta di guida del T., improntata a negligenza ed imprudenza; in particolare, dal rapporto dei CC risultava:
a) sul luogo vi era il segnale di dosso, di divieto di sorpasso, di limite di velocità;
b) il T. aveva dichiarato che, superato il dosso, vi era un operaio della Provincia con una paletta che deviava il traffico;
c) lo stesso T. aveva fornito una ricostruzione della dinamica dell’incidente; alla stregua di tali risultanze era evidente che il T. aveva tenuto velocità elevata, mentre avrebbe dovuto moderarla; in questa situazione era priva di rilevanza la mancata collocazione di un apposito segnale di lavori in corso; le deposizioni dei testi addotti dalla Provincia erano più attendibili di quelle dei testi addotti dal T..
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il T. sulla base di un motivo contenente varie censure; la Provincia ha resistito con controricorso; il T. ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Denunciandosi violazione o falsa applicazione degli articoli 2050 Cc, 21 codice della strada, 29 ss., 41 Dpr 495/97, nonché vizi di motivazione (articolo 360, nn. 3 e 5, Cpc) si sostiene:
1) la Corte di merito non ha considerato che i lavori in corso sulla strada non erano segnalati con le modalità previste dalla legge, sicché il T. non aveva motivo di prevederli e di adeguare ad essi la condotta di guida;
2) non vi è la prova che il T. ha superato il limite di velocità ed anzi dalla deposizione del teste Pierpavolini si evince che non lo ha superato; mancano comunque, elementi per stabilire in quale misura lo ha superato;
3) le risultanze probatorie e, particolarmente, la dichiarazione del T., largamente utilizzata dalla Corte di merito, portano a ritenere che un operaio della Provincia ha deviato il traffico, ma non ha segnalato al T. di fermarsi, per come prescritto dall’articolo 42 Regolamento del codice stradale;
4) la causa dell’ incidente o, quanto meno, una concausa è la mancata apposizione del segnale di lavori in corso prevista dagli articoli 21 ss. del nuovo codice stradale e 30 ss. Dpr 495/92 con conseguente impossibilità per il T. di prevedere i lavori medesimi;
5) a norma dell’articolo 2050 Cc chi, come nella specie la Provincia, cagiona ad altri danno nello svolgimento di attività pericolosa è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato le misure idonee ad evitare il danno e la Provincia non lo ha provato;
6) non si vede per quale motivo i testi addotti dal T. sono inattendibili, mentre sono attendibili quelli di controparte.
Le censure sono fondate.
Occorre premettere che l’esecuzione di lavori sulla strada pubblica è da considerare attività pericolosa aì sensi dell’articolo 2050 Cc, costituendo i lavori fonte di pericolo.
Pertanto, chi esercita l’attività è soggetto alla presunzione stabilita dalla norma sopra indicata in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell’attività.
è discusso se si tratta di una forma di responsabilità oggettiva o per colpa: secondo un orientamento dottrinale, che si richiama alla relazione al codice, la deroga al principio della responsabilità per colpa si limita all’inversione dell’onere probatorio ed alla sufficienza di un grado di colpa minore di quello richiesto dall’articolo 2043 Cc; secondo altro orientamento, è una forma di responsabilità oggettiva più limitata di quella che si estende fine al caso fortuito.
Come è stato osservato, l’articolo 2050 impedisce di individuare un principio generale di responsabilità oggettiva di impresa nel sistema del codice civile perché nell’ipotesi, che più sembra implicare l’esigenza di svincolare la responsabilità dalla colpa, consente l’esonero in termini tali che risulta difficile la riconduzione alla categoria della responsabilità oggettiva in senso proprio.
La stessa duplicità di orientamento si riscontra nella giurisprudenza di legittimità, che a volte propende per un’ipotesi di responsabilità costruita sulla colpa (Cassazione 3678/84; 1425/83) ed altre volte, facendo riferimento ad una presunzione di responsabilità, per l’ipotesi della responsabilità oggettiva (Cassazione 4777/98; 567/95).
Sembra, comunque, evidente che la formulazione della norma è in sintonia con la nozione moderna di colpa, che si caratterizza per il preminente significato oggettivo.
Chi pone in essere un’attività pericolosa è tenuto ad organizzarla in forme tali che risulti scongiurata l’eventualità che la pericolosità trasmodi in danno concreto.
Nell’ipotesi in cui l’attività è esercitata in forma di impresa è chiamato a rispondere chi ha il controllo dell’attività al momento del danno sul solo presupposto dell’oggettiva mancanza delle misure idonee ad evitarlo senza possibilità di provare di essere personalmente incolpevole; ciò perché la valutazione richiesta dalla norma concerne l’attività nel suo complesso e non il personale comportamento dell’imprenditore.
Presupposto per l’applicazione della presunzione di responsabilità è che sussista un nesso causale tra l’esercizio dell’attività pericolosa ed il danno, la cui prova spetta al danneggiato.
Una volta provato il nesso causale, per superare la presunzione di responsabilità l’esercente l’attività pericolosa deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nella scelta di tali misure l’esercente l’attività dispone di un margine di discrezionalità da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l’attività.
Siffatta discrezionalità viene, peraltro, meno quando è la legge ad imporre l’obbligo di adottare talune misure.
Non rimane, pertanto, superata la presunzione di responsabilità da parte dell’esercente l’attività che dimostri di avere adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative o regolamentari senza che vi sia alcuna possibilità di valutarne l’idoneità (Cassazione 3022/01; 7298/03).
Nel caso di lavori eseguiti su strade gli articoli 8 ss. del previgente codice della strada, 7, 8, 9 del relativo regolamento, 21 del vigente codice della strada, 30 ss. del relativo regolamento impongono l’uso di particolari sistemi di segnalazione.
Il fatto del danneggiato può avere effetto liberatorio quando operi nell’ambito del rapporto di causalità materiale in modo tale da rendere giuridicamente irrilevante l’operato di chi esercita l’attività pericolosa e non quando concorra semplicemente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione già di per sé pericolosa a causa dell’inidoneità delle misure preventive adottate senza la quale l’evento non si sarebbe verificato (Cassazione 2189/78).
Nella specie la Corte di merito non ha valutato se concorressero le condizioni per l’applicazione della presunzione di responsabilità prevista dall’articolo 2050 Cc e se, queste concorrendo, si potesse ritenere raggiunta la prova occorrente per superare la presunzione.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2003.
Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2003.