Svolgimento del processo.
Con citazione notificata il 20 e 23 settembre 1996 G.A. conveniva davanti al
giudice di pace di Torre del Greco la spa Sita e la Sai Assicurazioni, per
sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito
dell’incidente stradale verificatosi tra il suo autocarro e l’autobus della
Sita, tg ...... in Montecorvino Rovella.
Si costituiva la sola Sai, che resisteva alla
domanda.
Il giudice di pace, con sentenza del 5
febbraio 1997, condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni.
Proponeva appello la Sai.
Il Tribunale di Torre Annunziata disponeva
l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Sita.
Questa si costituiva ed eccepiva la nullità
della notificazione della citazione introduttiva.
Il Tribunale, con sentenza depositata il 14
maggio 1999, dichiarava nulla la notificazione alla Sita in Salerno della
citazione di primo grado e rimetteva la causa al primo giudice.
Riteneva il Tribunale che non era contestato
tra le parti che la Sita non avesse in Salerno né la sede principale né una
sede secondaria; che conseguentemente la notificazione effettuata in Salerno
era nulla, mentre il fatto che nel libretto di circolazione fosse indicata
la residenza della proprietaria Sita, in Salerno, via Irno, non comportava
un’elezione di domicilio in tale luogo a norma dell’articolo 47 Cc.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso
per Cassazione A. G.
Non si sono costituite le intimate Sai e Sita.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il
ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 183,
320, 345, in relazione agli articoli 156, 157 e 160 Cpc, nonché la
violazione dell’articolo 2697 Cc, ai sensi dell’articolo 360 n. 3 Cpc.
Assume il ricorrente che nella fattispecie vi
è stata una sanatoria della presunta nullità della notifica dell’atto di
citazione, in conseguenza del comportamento della Sai, che non aveva
eccepito la nullità della notifica nella prima istanza o difesa successiva
alla notizia di detta nullità, già in primo grado.
1.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia
infondato e che, per l’effetto, esso vada rigettato.
Va, anzitutto, rilevato che la sentenza
impugnata dà atto (p. 3) che la nullità della notifica è stata eccepita
dalla stessa Sita, all’atto della costituzione in appello.
In ogni caso va osservato che, vertendosi nella fattispecie in un’ipotesi di
azione diretta ex articolo 18 legge 990/69, proposta dall’attore nei
confronti dell’assicuratore Sai, il proprietario dell’auto (nella
fattispecie la Sita spa) era litisconsorte necessario a norma dell’articolo
23 legge 990/69.
1.2. Qualora la nullità della citazione o della sua notifica si verifichi,
in controversia con pluralità di convenuti in qualità di litisconsorzi
necessari, nei confronti di uno soltanto di essi, senza che lo stesso si
costituisca, sussiste un vizio di integrità del contraddittorio in primo
grado, e va disposta la rimessione al primo giudice per la ricorrenza della
corrispondente ipotesi contemplata dal predetto articolo 354 comma 2 Cpc
(Cassazione 4857/95).
Da ciò consegue che nella fattispecie, non
risultando integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte
necessario (Sita) per nullità della notifica, detta mancata integrazione
andava rilevata anche d’ufficio, in ogni stato e grado nel giudizio ed anche
in sede di legittimità, poiché sul punto non si era verificato il giudicato
(Cassazione 12767/99).
Il primo motivo di ricorso va, pertanto, rigettato.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’insufficienza e
contraddittorietà della motivazione circa la mancata contestazione della
sede indicata dalla Sai (articolo 360 n. 5 Cpc), nonché la violazione
dell’articolo 2697 Cc.
Assume il ricorrente che, contrariamente a quanto assunto dall’impugnata
sentenza, egli aveva contestato l’assunto della Sai, secondo cui la Sita spa
non avesse la sede legale in Salerno, via Irno; che, invece, trattatasi di
una sede legale, come emergeva dal libretto di circolazione dell’autobus;
che in ogni caso competeva alla convenuta Sai fornire la prova che in
Salerno non via era la sede legale della Sita.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia in parte inammissibile ed in
parte infondato e che lo stesso vada rigettato.
Anzitutto quanto alla censura secondo cui, contrariamente a quanto sostenuto
dalla sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe contestato la tesi della
Sai, che in Salerno non vi era la sede legale della Sita, va osservato che
la stessa si risolve in un travisamento del fatto processuale da parte del
giudice di merito, per cui la doglianza poteva proporsi solo con il rimedio
della revocazione.
Infatti il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per
cassazione, poiché, risolvendosi in un’inesatta percezione da parte del
giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in
contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore
denunciabile con il mezzo della revocazione ex articolo 395 n. 4 Cpc
(Cassazione 4310/97; 4018/96).
2.2. È altresì infondata la censura secondo cui competeva alla Sai fornire
la prova che quella di Salerno non fosse una sede legale della Sita.
Va, anzitutto, osservato che la disposizione contenuta nel cpv dell’articolo
46 Cc, secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica è diversa
da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona
giuridica anche quest’ultima, vale pure ai fini delle notificazioni
contenute nell’articolo 145 Cpc, con la conseguente validità della
notificazione eseguita alla sede effettiva di una società avente personalità
giuridica, anziché alla sede legale (Cassazione 2341/85).
2.3. Nella fattispecie, avendo l’attore provveduto alla notifica del suo
atto di citazione anche alla Sita, in Salerno, competeva allo stesso attore
fornire la prova, a seguito delle contestazioni della Sai e della stessa
Sita in appello, che assumevano che la sede legale era in Firenze, fornire
la prova che invece – la sede legale o quella effettiva era in Salerno e che
quindi la notificazione era stata da lui legittimamente effettuata.
3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione di
legge e falsa applicazione dell’articolo 47 Cc, nonché l’insufficiente e
contraddittoria motivazione circa la validità della notifica.
Ritiene il ricorrente che erratamente la Corte di appello non ha accolto il
suo assunto, secondo cui l’indicazione della residenza del proprietario nel
libretto di circolazione del veicolo, costituisce un’elezione di domicilio,
ai sensi dell’articolo 47 Cc, per tutte le questioni relative a detto
veicolo.
3.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada
rigettato.
L’elezione di domicilio speciale, che ha, come funzione, la sostituzione,
per l’affare in questione, di tutti gli altri parametri di individuazione
spaziale della persona fisica o giuridica (rispettivamente residenza,
dimora, domicilio generale o sede legale o effettiva) con il luogo
specificamente indicato, e, come conseguenza, il dipanarsi degli effetti di
cui all’articolo 141 Cpc, oltre che effettuarsi per iscritto, deve
connotarsi secondo caratteri di incontroversa univocità, onde desumere la
chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione
non fungibile di tutti gli atti del processo che la riguardino (Cassazione
11037/97).
A tal fine, infatti, il legislatore richiede che l’elezione sia fatta
“espressamente per iscritto” (articolo 47, comma 2, Cpc).
Non è possibile quindi un’elezione di domicilio che debba desumersi
implicitamente da altre espressioni, per quanto scritte, occorrendo che
l’elezione risulti in modo espresso, esplicito ed univoco, trattandosi di
una deroga alle regole generali sul domicilio ed una rinunzia ad essere
citati nel proprio domicilio.
3.2. Nella fattispecie, invece, la tesi sostenuta dal ricorrente porterebbe
a ritenere che la sola dichiarazione di residenza, per quanto scritta,
contenuta nel libretto di circolazione dell’auto costituisca implicitamente
un’elezione di domicilio, sia pure per i soli affari attinenti al veicolo,
con ciò contrastando con il disposto dell’articolo 47, comma 2, Cc ed i
principi suddetti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendosi
costituiti gli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso il 24 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 novembre 2003.
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