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Corte di Cassazione 28/11/2003

Ordinanza di sospensione della patente deve essere notificata immediatamente

Cassazione , sez. I civile, sentenza 07.11.2003 n° 16714

Ordinanza di sospensione della patente deve essere notificata immediatamente
(Cassazione , sez. I civile, sentenza 07.11.2003 n° 16714)

 

E’ richiesto l’immediata notifica all’interessato dell’ordinanza di sospensione della patente di guida, emessa dal prefetto per le violazioni al Codice della Strada


Lo stabilisce la Cassazione, con la sentenza n. 16714 del 7 novembre 2003, precisando che in base alla regola posta nell’art. 218 c.d.s., comma 2, l’ordinanza di sospensione del Prefetto deve esser notificata non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni dal ritiro della patente e comunque "immediatamente" dopo l’adozione del provvedimento prefettizio, ossia al massimo il giorno dopo.

(Antalex, 27 novembre 2003)


Corte di cassazione

Sezione I civile

Sentenza 7 novembre 2003, n. 16714


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. La Polizia stradale di Brancaleone contestava all’avvocato G.M., in data 27 ottobre 1997, la violazione dell’art. 142, comma 3, c.d.s., per aver superato i limiti di velocità mentre percorreva la strada statale n. 106, e procedeva anche al ritiro della patente. L’avvocato M. presentava ricorso amministrativo presso la Prefettura di Reggio Calabria l’11 novembre 1997, con il quale contestava il presupposto della violazione e chiedeva di essere ascoltato ai sensi dell’art. 18 della l. 689/1981 prima dell’adozione di qualsiasi provvedimento. Il 29 ottobre 1997 la Prefettura di Reggio Calabria emanava il decreto di sospensione della patente (restituitagli in data nove dicembre 1997), per mesi uno (dal 27 ottobre al 27 novembre 1997), il 27 febbraio 1998 invitava il ricorrente all’audizione personale, il 15 dicembre 1998 riceveva l’ordinanza-ingiunzione (pur datata 10 settembre 1998) di pagamento della sanzione amministrativa e il 26 febbraio 1999 gli perveniva il provvedimento (datato 29 ottobre 1997) di sospensione della patente di guida.

2. Avverso questi due provvedimenti, l’avvocato M. proponeva opposizione ai sensi dell’art. 22 della l. 689/1981. Con lo stesso si lamentava del fatto che:

a) il provvedimento di sospensione della patente era stato preso soli due giorni dopo il verbale della Polizia, senza attendere il suo ricorso, come previsto dall’art. 18 della l. 689/1981;

b) nel verbale e nel decreto di sospensione della patente non era indicato il luogo ove era posto il misuratore autovelox nè l’ora della violazione;

c) fosse difettoso il funzionamento delle apparecchiature;

d) il decreto di sospensione della patente di guida era stato notificato ben 15 mesi dopo la sua adozione, in violazione dell’art. 218 c.d.s. che ne dispone l’emanazione entro quindici giorni dall’invio della patente al trasgressore.

Chiedeva inoltre alcuni mezzi istruttori.

3. Con sentenza in data 15 dicembre 1999 il Tribunale di Locri, riuniti i procedimenti, rigettava le opposizioni rilevando che nessuna irregolarità era ravvisabile sia nel verbale di contestazione che nella procedura di adozione dei provvedimenti impugnati (mentre l’audizione personale dell’opponente aveva avuto luogo, con riferimento alla adozione del provvedimento pecuniario, in relazione al provvedimento di sospensione della patente di guida lo stesso incombente non era previsto).

4. Contro tale sentenza ha proposto ricorso l’avvocato M., affidato a quattro motivi di impugnazione e illustrato con memoria.

L’intimata Prefettura non ha presentato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione degli artt. 18 della l. 689/1981 e 7 della l. 241/1990) il ricorrente deduce che la previsione del diritto all’audizione dell’interessato, stabilita dall’art. 18 della l. 689/1981, non Ë limitata nè in rapporto alla sanzione nè in ordine al tipo di procedimento. In ogni caso, il provvedimento di sospensione della patente, inflitto solo due giorni dopo l’accertamento della violazione, sarebbe inesistente perchè reso senza attendere il deposito di un ricorso amministrativo, in violazione dell’art. 7 della l. 241/1990.

2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 23, secondo e dodicesimo comma, della l. 689/1981, 112 e 221 c.p.c., 2699 e 2700 c.c.) il ricorrente deduce che nel giudizio di merito sarebbe mancata la prova, ricadente sull’amministrazione, della responsabilità dell’opponente, non essendosi acquisita agli atti la fotografia attestante la misurazione della velocità del veicolo. Nè, nella specie, si potrebbe opporre il valore probatorio dell’atto pubblico proprio del verbale di polizia, atteso che il riscontro attraverso l’autovelox sarebbe avvenuto in località diversa da quella ove l’altra pattuglia avrebbe proceduto all’arresto del veicolo del violatore e alla contestazione del fatto in via verbale, presumibilmente a seguito di comunicazione radio dell’esistenza dell’infrazione (con la possibilità dell’errore e dell’equivoco insita in tale procedura). Infine, sarebbe palese la contraddizione del provvedimento istruttorio reso per acquisire la prova dell’esistenza del limite di velocità e la motivazione della sentenza che ad esso avrebbe soprasseduto, sempre in base alla presunzione stabilita dall’atto pubblico.

3. Con il terzo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione degli artt. 2 e 7 della l. 241/1990 e 204 e 216 della l. 285/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) il ricorrente deduce che la lunghezza del procedimento amministrativo, abbondantemente sopra il termine di novanta giorni, comporterebbe l’annullamento sia dell’ordinanza-ingiunzione che del decreto di sospensione della patente di guida. Il provvedimento di sospensione della patente era stato notificato il 26 febbraio 1999, l’ordinanza-ingiunzione il 15 dicembre 1998, mentre la violazione era avvenuta il 27 ottobre 1997.

4. Con il quarto motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione dell’art. 2043 c.c.) il ricorrente deduce l’erroneità della pronuncia, per aver disatteso la richiesta risarcitoria, per i danni subiti alla professione forense in conseguenza dei danni da limitazione al suo diritto di circolazione.

5. I quattro motivi di impugnazione vanno trattati per, comodità di esposizione, ma organizzando il ragionamento in relazione ai due provvedimenti sanzionatori oggetto della discussione, diversi per tipologia e procedimento applicativo: la sospensione della patente di guida e la sanzione amministrativa pecuniaria.

Entrambi, certo, hanno la loro radice nell’unico fatto illecito contestato al ricorrente (il superamento dei limiti di velocità e la violazione dell’art. 142 c.d.s.), ma diverse sono le ragioni giuridiche portate - quale critica al provvedimento giurisdizionale impugnato - all’esame di questa Corte; ragioni che Ë necessario esaminare secondo due ordini di argomentazioni, tenuti divisi secondo i motivi di ricorso, sopra riassunti. Infatti, il primo gruppo di censure, che anima in parte tutti i motivi del ricorso, riguarda il provvedimento di sospensione della patente di guida, mentre il secondo gruppo, riguardante l’ordinanza-ingiunzione, comprende argomenti e critiche svolte solo nel secondo e nel terzo motivo dell’impugnazione.

6.1. Il primo gruppo di censure presuppone che, per ragioni logico-giuridiche, si esamini dapprima il quarto motivo, riguardante il preteso diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti dell’Amministrazione da parte del ricorrente.

Orbene, a tal riguardo, questa Corte, con unanime orientamento (con particolare chiarezza Cassazione 12190/1999), ha stabilito che nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, avuto riguardo al suo oggetto limitato all’accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall’amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale (poteri istruttori ufficiosi, inappellabilità delle decisioni etc.) non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge (quale una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall’opponente). Nè tale limitazione costituisce una compressione dei diritti del soggetto privato giacchè l’eventuale disapplicazione del provvedimento illegittimo avverrebbe in odio al diritto soggettivo, con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri e di togliere al privato, soddisfatto del provvedimento emesso, il mezzo per reagire contro un formale provvedimento contrario (Cassazione 348/2002).

Tale motivo, pertanto, non potendo farsi valere in questa sede deve essere rigettato.

6.2. Una volta esclusa la possibilità di controvertere - in questa sede - del diritto al risarcimento del danno, va esaminato il primo motivo di ricorso, riguardante la legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida del ricorrente, sia per la mancata audizione dell’interessato che per la mancata possibilità di espletamento delle sue difese, in sede procedimentale, impedita dalla rapidità della decisione amministrativa adottata dal Prefetto di Reggio Calabria. Questo motivo va esaminato unitamente al terzo (nella parte riguardante la sospensione della patente, come si Ë detto) con il quale si lamenta la tardiva adozione del provvedimento ovvero la sua tardiva notificazione all’interessato, avvenuta oltre un anno dopo la sua adozione e dietro sollecitazione e diffida dell’interessato.

In effetti, il ricorrente afferma che l’adozione del provvedimento di sospensione venne adottato solo due giorni dopo la presunta violazione amministrativa e che la patente gli sarebbe stata restituita a sanzione espiata, una diecina di giorni dopo la scadenza del periodo interdetto (che era di un mese) (la qual cosa, se fondata, costituirebbe indubbia violazione della regola posta nell’art. 218 c.d.s., il quale esige, al comma 2, che l’ordinanza di sospensione del Prefetto venga notificata immediatamente all’interessato e cioË non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato dallo stesso comma e comunque "immediatamente" dopo l’adozione del provvedimento prefettizio, ossia al massimo il giorno dopo) prima della proposizione del ricorso, ai sensi della l. 689/1981.

Ma tali dati bastano a far concludere che la parte non aveva e non ha dunque più alcun interesse in questa sede, ove la domanda risarcitoria non ha ingresso (come già si Ë detto), a far accertare l’illegittimità del provvedimento di applicazione della sospensione della patente di guida da parte del Prefetto. Nè il ricorrente indica l’esistenza di un altro interesse all’esame della legittimità del provvedimento amministrativo, che fin dalla proposizione della domanda aveva esaurito i propri effetti. La doglianza Ë inammissibile sia con riferimento alla questione di legittimità del Provvedimento amministrativo, sia con riguardo alla sua tardiva notificazione, sia in relazione all’applicabilità della regola dell’audizione, posta dall’art. 18 della l. 689/1981, anche ai procedimenti applicativi di tale tipo di sanzione accessoria.

7. Il secondo gruppo di censure, riguardante l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, applicativa della sanzione pecuniaria, Ë espresso nel secondo e terzo motivo del ricorso.

7.1. Con il secondo motivo dell’impugnazione il ricorrente si duole di una pluralità di vizi della sentenza, in relazione al mancato rilievo degli stessi, pure emergenti dal verbale redatto dalla Polizia stradale.

Ma anche tali doglianze non hanno pregio.

Va premesso che questa Corte, in analoga fattispecie, ha già deciso (6475/2000) che, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quelli che avevano (precedentemente) proceduto al rilevamento dell’infrazione, Ë rilevante ai fini della validità della contestazione, poichè l’art. 385 del d.P.R. 495/1992 (regolamento di attuazione del nuovo codice della strada), nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata di cui all’art. 201 del codice, prevede che il verbale sia compilato dall’"organo accertatore": espressione, questa, che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell’organo, e sia abilitato, in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell’organo stesso, senza alcuna distinzione fra componenti dell’organo che abbiano assistito all’infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito.

Va soggiunto che il secondo comma del citato art. 385, reg. esec. c.d.s., stabilisce che l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore provvede alla notifica a norma dell’art. 386, "acquisiti gli altri elementi necessari per procedere". Fra tali elementi ben può annoverarsi anche l’acquisizione della fotografia (che presuppone l’attività dello sviluppo e della stampa del negativo), la quale rafforza la fonte di prova costituita dalle risultanze dello strumento elettronico di rilevazione della velocità, quand’anche queste fossero già conoscibili da parte degli agenti preposti al funzionamento dell’apparecchio autovelox a mezzo della lettura del display dello strumento al momento stesso del passaggio del veicolo, dal quale peraltro decorre il termine per la contestazione fissato dall’art. 201, comma primo, c.d.s.

Dunque, la mancata acquisizione della fotografia da parte del giudice non comporta un deficit della prova dell’illecito; nè l’accertamento della violazione per mezzo di pattuglia situata a distanza dal nucleo di presidio del misuratore della velocità comporta una violazione delle regole probatorie o delle disposizioni codicistiche sul corretto iter procedimentale da seguire per l’accertamento delle violazioni amministrative riguardanti i limiti di velocità stabiliti dall’art. 142 c.d.s.

Non quella riguardante la mancata acquisizione della fotografia, ove era stata rilevata la violazione, atteso che il verbale di accertamento dell’infrazione (Cassazione 7667/1997) fa piena prova fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento, nonchè della sua provenienza dal pubblico ufficiale. Da ciò consegue che l’accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova, il verbale in questione, fino a querela di falso, dell’effettuazione di tali rilievi, e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria, che può essere data, dall’opponente, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto.

Non le altre due doglianze residue (parziale incompletezza del verbale, non indicante il luogo e l’ora ove la pattuglia - addetta alla contestazione immediata - aveva fermato il violatore; mancata acquisizione del limite di velocità, esistente su quella strada, da parte del giudice istruttore che pure ne aveva già disposto la richiesta all’Anas), atteso che la motivazione della sentenza di merito, incentrata sul valore probatorio proprio del verbale redatto dagli agenti e sulla mancata sua contestazione attraverso la querela di falso, costituisce motivazione idonea a fondare il rigetto delle doglianze proposte, anche in considerazione dell’assenza di argomentazioni sostanziali contrarie da parte del ricorrente.

7.2. Con il terzo motivo di ricorso ci si duole della particolare lunghezza del procedimento di opposizione al verbale di violazione amministrativa fino alla pronuncia del provvedimento emesso, a seguito del ricorso del violatore, del Prefetto di Reggio Calabria, e di esso si chiede l’annullamento.

Ma tale doglianza, che non forma oggetto di esame da parte del Tribunale, non risulta neppure essere stata proposta con il ricorso introduttivo del giudizio davanti al giudice di merito. Esso Ë motivo del tutto nuovo e, pertanto, inammissibile in questa sede.

8. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata Prefettura di Reggio Calabria esonera questa Corte dal provvedimento sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Venerdì, 28 Novembre 2003
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