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Corte di Cassazione 07/05/2003

Giurisprudenza di legittimità - CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 22 maggio 2000, n. 5985

  CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. I, 22 maggio 2000, n. 5985

Poiché la norma di cui all’art. 15 c.s., che prevede una sanzione amministrativa per il danneggiamento, lo spostamento, la rimozione o l’imbrattamento della segnaletica e di ogni altro manifesto ad essa attinente, prescinde del tutto dal considerare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, essa non può considerarsi speciale rispetto a quella prevista dall’art. 673 c.p. e, pertanto, non ne esclude l’inapplicabilità a norma dell’art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa alla rimozione di un segnale stradale di pericolo collocato in prossimità di una scuola). (Nuovo c.s., art. 15; c.p., art. 673; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9)

Svolgimento del processo - Con sentenza in data 5 novembre 1999 il Tribunale di Ariano Irpino in composizione monocratica condannava Sebastiano Mario, concessegli le attenuanti generiche, alla pena di lire 600.000 di ammenda per la contravvenzione di cui agli artt. 110, 673 c.p., ascrittagli per avere, in concorso con tale Datolo Michele, rimosso un segnale stradale di pericolo, apposto in prossimità di una scuola. In Ariano Irpino il 2 gennaio 1997.

 

Avversa la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Sebastiano deducendo l’inapplicabilità nella specie della disposizione di cui all’art. 15, comma 1, lett. b), c.s. che vieta su tutte le strade e loro pertinenze di danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale, prevedendo per tali condotte una sanzione amministrativa. Poiché, dunque, il caso in esame rientrava in una specifica previsione normativa, l’imputato doveva, quindi, secondo il ricorrente, essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

   

Motivi della decisione - Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.

 

Infatti, contrariamente all’assunto del ricorrente, l’art. 15, comma 1, lett. b) c.s. che prevede una sanzione amministrativa per il danneggiamento, lo spostamento, la rimozione o l’imbrattamento della segnaletica stradale e di ogni altro manufatto ad esso attinente, non costituisce disposizioni speciale, ai sensi dell’art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, rispetto alla contravvenzione di cui all’art. 673 c.p. che configura un’ipotesi normativa volta a salvaguardare la pubblica incolumità come si ricava dal riferimento in essa contenuto ai "segnali o ripari prescritti dalla legge o dall’autorità per impedire pericoli alle persone" e dalla stessa collocazione della disposizione fra le contravvenzioni concernenti la pubblica incolumità previste dal libro III sezione II, del codice penale.

 

L’art. 15 del codice della strada, invece, nel disporre tra gli altri divieti quello di "danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente", prescinde totalmente dal considerare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

 

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [RV1000]

 
Mercoledì, 07 Maggio 2003
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