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Corte di Cassazione 23/04/2003

Giurisprudenza di legittimità - SANZIONE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - PRINCIPIO DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL’INFRAZIONE.

Cassazione - Sezione Terza Civile - Sentenza n. 4010/2000 - Presidente F. Sommella - Relatore E. Lupo

SANZIONE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - PRINCIPIO DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL’INFRAZIONE.
(Cassazione - Sezione Terza Civile - Sentenza n. 4010/2000 - Presidente F. Sommella - Relatore E. Lupo)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- Con ricorso al Pretore di Macerata depositato il 19 agosto 1996 M. P. proponeva opposizione avverso l’ordinanza con cui il Prefetto di Macerata le aveva ingiunto di pagare la somma di L. 432.000 per la violazione amministrativa prevista dall’art. 142, comma 8, del codice della strada, per avere superato di 20 Km/h il limite massimo di velocità di 50 km/h (infrazione accertata il 31 gennaio 1995 a mezzo di "autovelox mod. 104/C").

Costituitasi la Prefettura a mezzo di un proprio funzionario, il Pretore adito, con sentenza depositata il 17 giugno 1998, ha accolto l’opposizione, poiché l’infrazione non era stata contestata immediatamente, pur non ricorrendo alcuna delle ipotesi di impossibilità contemplate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice stradale. Il Pretore ha osservato che l’infrazione era stata accertata mediante un modello evoluto di "Autovelox" (mod. 104/C) che consente "di rilevare l’eventuale eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo innanzi all’apparecchio, attivandosi un allarme acustico e visualizzandosi la velocità su un apposito display", onde, in assenza di circostanze effettivamente impeditive, non può negarsi la possibilità di procedere alla contestazione immediata.

Avverso la sentenza del Pretore la prefettura di Macerata ha proposto ricorso per cassazione, a cui M. P. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l’unico motivo la Prefettura ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 2, cod. stradale nonché dell’art. 14 della legge n. 689/81, con riferimento all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. La parte ricorrente osserva che, nel caso di accertamento dell’eccesso di velocità a mezzo di apparecchi fotografici, l’immediata contestazione non è possibile perché materialmente appare difficile arrestare un autoveicolo che procede ad alta velocità, perché è pericoloso e di intralcio al traffico inseguire un automezzo per costringerlo a fermarsi, perché l’accertamento della violazione non è istantaneo, ma avviene in un secondo momento, quando la fotografia, dalla quale si deduce l’automezzo e l’indicazione della velocità, venga sviluppata.

2. - Nel controricorso si eccepisce l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione per l’assenza, in esso, "dei necessari caratteri di specificità, completezza e riferibilità ... alla decisione impugnata".

L’eccezione è infondata, poiché il ricorso, non ostante la sua incompletezza (mancando una o più pagine prima dell’ultima), contiene censure specifiche e, in parte, pertinenti alla sentenza impugnata.

3. - Passandosi al merito del ricorso, va rilevato che non pertinente è la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 2, cod. stradale, che non concerne l’eccesso di velocità accertato nei confronti della P.

4. - Per quanto attiene alla censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 689/81, relativo alla contestazione e notificazione degli illeciti amministrativi, va osservato che l’invocata disposizione generale sulle sanzioni amministrative è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice stradale dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice.

Le due normative non hanno l’identico contenuto. In particolare, l’art. 201 prevede che si procede alla notificazione del verbale di accertamento della violazione solo qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ed impone che il detto verbale contenga "l’ indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata". L’art. 14 della legge n. 689/81, invece, prevede la notificazione "se non è avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo. Correlativamente l’art. 383 del regolamento di esecuzione del codice stradale prevede che, normalmente, il verbale di accertamento della violazione dia atto anche della contestazione al trasgressore, che può chiedere l’inserimento in esso delle sue dichiarazioni, mentre il successivo art. 384 indica, sia pure a titolo soltanto esemplificativo, i casi di impossibilità della contestazione immediata. Dalla diversità delle due normative discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato da questa Corte in relazione al disposto dell’art. 14 della legge n. 689/81) secondo cui è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (v., ex plurimis, Cass. 17 gennaio 1998 n. 377; 2 luglio 1997 n. 5904). Dalla disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione alle norme in esso previste ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile; con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. Va, perciò, ribadito il principio, già affermato da questa Corte con la sentenza 18 giugno 1999 n. 6123, secondo cui il pretore, se riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l’annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione.

5. - Nel caso di specie, il Pretore ha, con ampia motivazione, ritenuto che la contestazione immediata dell’eccesso di velocità fosse possibile, tenuto conto delle caratteristiche evolute del modello di apparecchio di rilevamento utilizzato per l’accertamento, ed ha espressamente affermato che non ricorreva alcuna delle ipotesi di impossibilità contemplate dal citato art. 384 del regolamento di esecuzione del codice stradale.

Trattasi di accertamento di fatto che la parte ricorrente censura in modo non del tutto appropriato perchè invoca la violazione dell’art. 14 della legge n. 689 /81 (disposizione derogata dagli artt. 200-201 del codice stradale, come si è visto), mentre neanche menziona l’art. 384 applicato dal pretore, limitandosi a rilevare che l’eccesso di velocità è stato accertato a mezzo di apparecchio fotografico e quindi in modo non istantaneo (dovendosi attendere lo sviluppo della fotografia scattata dall’apparecchio).

Al riguardo va osservato che, secondo la sentenza impugnata, l’apparecchio utilizzato nel caso di specie consente "di rilevare l’eventuale eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo innanzi all’apparecchio, attivandosi un allarme acustico e visualizzandosi la velocità su un apposito display". è stato, quindi, escluso dal giudice del merito che l’accertamento dell’eccesso di velocità richiedesse lo sviluppo di una fotografia e che esso non fosse stato istantaneo, come è stato sostenuto dalla prefettura ricorrente con affermazione generica e priva di riferimenti specifici alle considerazioni espresse nella sentenza impugnata.

6. - In conclusione, il ricorso va rigettato e la parte ricorrente va condannata a pagare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 730.600, delle quali L. 700.000 per onorari.

Mercoledì, 23 Aprile 2003
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