Corte
di Cassazione Civile |
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli elementi prescritti dalla legge (art. 7 legge 24 dicembre 1969 n. 990, 9 e 12 D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973), impegna inderogabilmente l’assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, mentre la sospensione della copertura assicurativa (che è stabilita dall’art. 1901 c.c. se il contraente assicurato non abbia pagato il premio o la rata di premio alla scadenza convenuta) può essere dall’assicuratore invocata nei confronti dell’assicurato che abbia tardivamente pagato il premio. Più in particolare, ad un tal riguardo, la rinunzia agli effetti della sospensione non può essere desunta dall’aver l’assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinunzia da parte dell’assicuratore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Il 10 novembre 1987 la autovettura VW Golf, condotta d D’. E. B., utilizzatore del mezzo in forza di contratto di leasing, venne a collisione con l’autovettura Fiat Croma condotta dal proprietario L. A. ed assicurata da La Fiduciaria Assicurazioni Spa. In conseguenza dello scontro il D’Ambrosio subì lesioni personali con postumi e la sua vettura rimase danneggiata. Il L. resistette alla domanda e la Fiduciaria negò d’essere tenuta al pagamento dell’indennizzo, sostenendo che al momento del sinistro la copertura assicurativa non era operativa, non avendo il L. pagato il relativo premio. In corso di istruttoria venne assunta una prova testimoniale ed il L. produsse un certificato di assicurazione riferito al periodo 16 ottobre 1987-16 aprile 1988. Con sentenza del 28 dicembre 1994 il tribunale rigettò la domanda proposta nei confronti della Fiduciaria e condannò il L. al risarcimento dei danni in favore del D’Ambrosio. Su appello del L. la Corte di Milano, con sentenza del 23 marzo 1999, ha confermato la decisione del tribunale, osservando:
MOTIVI DELLA DECISIONE - Col terzo motivo della impugnazione, che per antecedenza va previamente esaminato, il ricorrente lamenta che con motivazione contraddittoria o quanto meno insufficiente la corte di merito, confermando la sentenza del tribunale, gli abbia attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro in luogo di affermare la colpa concorrente del D’Ambrosio. La doglianza non ha fondamento. La Corte territoriale ha osservato che le emergenze istruttorie ed, in particolare, i rilievi della polizia stradale e la deposizione di un teste, imponevano di ritenere che lo scontro tra i due veicoli fosse avvenuto nella semicarreggiata di spettanza del D’Ambrosio e fosse riferibile al fatto che il L., che proveniva dall’opposto senso di marcia, aveva effettuato ad elevata velocità l’irregolare sorpasso di un altro veicolo che lo precedeva. Ha, pertanto, affermato che nessun addebito poteva esser mosso al D’Ambrosio e che, conseguentemente, il sinistro andava addebitato in via esclusiva alla incauta condotta di guida del L.. A fronte di questa motivazione, esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, il ricorrente L. svolge argomentazioni che non possono assumersi in esame perché sono volte ad ottenere una nuova valutazione delle acquisizioni processuali, non consentita nel giudizio di legittimità. Con una prima censura contenuta nel quarto motivo, che per consequenzialità logica va a questo punto esaminato, il ricorrente lamenta che la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno subito dalla vettura condotta dal D’Ambrosio, utilizzatore in leasing di detta vettura, anziché alla società di leasing che, essendo proprietaria del veicolo, avrebbe - a suo avviso - dovuto considerarsi l’unico soggetto danneggiato e, come tale, legittimato ad agire. La doglianza è priva di fondamento , giacché la corte territoriale ha correttamente affermato che la posizione di danneggiato dal sinistro competeva all’utilizzatore D’Ambrosio in quanto obbligato, in forza del contratto di leasing e nonostante il grave danneggiamento alla vettura da lui condotta, al pagamento dei canoni di leasing ed al ripristino del bene in favore della società concedente. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che con motivazione contraddittoria o quanto meno insufficiente la corte di merito abbia escluso che egli avesse pagato il premio assicurativo prima del sinistro, sebbene il pagamento del premio prima del sinistro risultasse dal fatto che egli era in possesso di un certificato assicurativo attestante la decorrenza della copertura assicurativa da data anteriore a quella del sinistro. La doglianza è infondata, giacché la corte distrettuale ha esaurientemente motivato il proprio convincimento con la considerazione che al L. la polizia stradale aveva contestato l’infrazione di cui all’art. 32 comma 1 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (mancanza di copertura assicurativa) e con l’ulteriore rilievo che l’assegno utilizzato dal L. per il pagamento del premio recava una data successiva a quella del sinistro. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1901 c.c. e 18 legge n. 990 del 1969. Lamenta che la corte territoriale abbia escluso l’obbligo della La Fiduciaria di indennizzare il danneggiato, quantunque a tanto la società si fosse espressamente obbligata, avendo emesso il predetto certificato assicurativo comportante la esistenza della copertura al momento del sinistro. La doglianza non ha fondamento. Vero è, bensì, che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli elementi prescritti dalla legge (art. 7, legge 24 dicembre 1969, n. 990 e 12 D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973) impegna inderogabilmente l’assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio (Cass. 27 ottobre 1992, n. 11694; Cass. 5 maggio 1980, n. 2939). Questo principio, tuttavia, occorre sottolinearlo, vale soltanto nel rapporto tra l’assicuratore e il terzo danneggiato, nei cui confronti, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 990 del 1969, la garanzia assicurativa è comunque operativa se attestata dal certificato di assicurazione, che riveste natura di fatto costitutivo del diritto risarcitorio del danneggiato nei confronti diretti dell’assicuratore (Cass. 1 dicembre 1994, n. 10266). Lo stesso principio non può trovare applicazione, invece, nel rapporto tra l’assicurato e l’assicuratore, che è regolato esclusivamente dal contratto di assicurazione, onde sotto questo diverso profilo, a termini dell’art. 1901 c.c., l’assicurazione resta sospesa se il contraente assicurato non abbia pagato il premio o la rata di premio alla scadenza convenuta. Nella specie il tribunale rigettò la domanda di condanna, proposta nei confronti dell’assicuratore del terzo danneggiato, sul rilievo che l’assicurazione era rimasta sospesa perché l’assicurato non aveva pagato alla scadenza la rata di premio, ancorché l’assicuratore avesse rilasciato il certificato attestante l’esistenza della copertura assicurativa al momento del sinistro. Ma questa pronunzia non è stata impugnata dal terzo danneggiato D’Ambrosio, che in proprio favore avrebbe potuto invocare il principio di incontestabilità del certificato assicurativo dianzi richiamato, bensì dal danneggiante assicurato, che, non potendo far valere le ragioni del terzo danneggiato, ostandovi il disposto dell’art. 81 c.p.c., e dovendo, conseguentemente, fondare la propria impugnazione esclusivamente sul contratto di assicurazione, si è visto rigettare legittimamente la impugnazione con la esatta considerazione che, non essendo stato pagato il premio assicurativo, l’assicurazione al momento del sinistro non era operativa perché era rimasta sospesa. Senza che l’accettazione del pagamento tardivo, che ha quale unico effetto ex lege di far cessare la sospensione dell’assicurazione, e dalla anteriore decorrenza del periodo assicurativo, risultante dal tagliando possa desumersi una rinuncia dell’assicuratore agli effetti della sospensione, essendo necessaria per questa una specifica espressione di rinuncia, così non riscontrabile (v. Cass. 22 marzo 1990, n. 2383; Cass. 25 ottobre 1982, n. 5572). Con un’ulteriore censura, contenuta nel quarto motivo, il ricorrente lamenta che dalla somma liquidata dal tribunale in favore del D’Ambrosio a titolo di risarcimento la corte di merito non abbia detratto l’importo di lire 2.182.000, erogato al D’Ambrosio dall’assicuratore che (in forza di polizza Kasko) lo aveva assicurato contro i danni che l’autovettura da lui utilizzata avrebbe potuto subire. La doglianza è priva di fondamento, giacché - come ha correttamente osservato la corte di merito - il pagamento dell’indennizzo in favore del D’Ambrosio da parte del suo assicuratore è avvenuto in base ad un titolo che si poneva come del tutto autonomo rispetto a quello vantato dal D’Ambrosio nei confronti dell’assicuratore del danneggiante L. e che aveva comportato la corresponsione di un premio da parte dell’assicurato. Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di compensare le spese di giudizio di cassazione. [RV0210] |