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Corte di Cassazione 18/04/2003

Giurisprudenza di legittimità - Trasporti pubblici - Tariffe - Esonero dal pagamento per gli ufficiali, sottufficiali ed i militari della Guardia di finanza - Normativa statale - Incompatibilità con la disciplina prevista dalla L.P. Trento n. 16/1993 - Esclusione - Fondamento

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 6 aprile 2001, n. 513

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sez. I, 6 aprile 2001, n. 5135


Trasporti pubblici - Tariffe - Esonero dal pagamento per gli ufficiali, sottufficiali ed i militari della Guardia di finanza - Normativa statale - Incompatibilità con la disciplina prevista dalla L.P. Trento n. 16/1993 - Esclusione - Fondamento

 

La norma prevista dall’art. 18 del R.D. n. 3170 del 1923 che dispone l’esonero dal pagamento del biglietto per i percorsi sulle linee pubbliche urbane per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari della Guardia di finanza non è in contrasto con quanto disposto dalla legge della Provincia di Trento n. 16 del 1993, riguardante la disciplina dei servizi pubblici dei trasporti, in base alla quale (art. 24, comma terzo) "sulle linee dei servizi pubblici urbani non è riconosciuta la validità di titoli di viaggio gratuiti o di agevolazioni tariffarie", in quanto le due disposizioni operano su piani diversi,m la prima perseguendo finalità pubbliche, attesa la necessità per detti limitari, in servizio permanente per la loro qualità, di servirsi di tali mezzi nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, mentre la legge provinciale si occupa di regolare unicamente la concessione di titoli di viaggio gratuiti e di agevolazioni tariffarie, senza interferenze sotto il profilo della sicurezza pubblica. (Nella specie, la S.C. ha accolto nel merito ex art. 384 c.p.c. l’opposizione proposta innanzi al pretore da un sottufficiale della Guardia di Finanza avverso un’ordinanza-ingiunzione relativa ad una sanzione amministrativa irrogatagli per avere viaggiato su autobus sprovvisto di regolare; L.P. Trento enunciando il principio di diritto sopracitato) . (R.D. 31 dicembre 1923, n. 3170, art. 18; L.P. Trento 9 luglio 1993, n. 16, art. 46)

 

Svolgimento del processo - Con ricorso depositato in data 26 marzo 1997 Filippo Fioravanti proponeva opposizione avanti il Pretore di Trento avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Servizio Comunicazioni e Trasporti della Provincia di Trento con cui gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di lire 50.000 per aver viaggiato su autobus della Atesina spa sprovvisto di regolare documento di viaggio. Contestava la sussistenza di un potere sanzionatorio in capo alla Provincia Autonoma di Trento in quanto l’Atesina era società di diritto privato ed assumeva che in virtù del R.D. 31 dicembre 1923 n. 3170 egli, in qualità di sottufficiale della Guardia di finanza, era esonerato dal pagamento del biglietto per i percorsi sulle linee pubbliche urbane e non poteva attribuirsi alla legge provinciale n. 16/93, che esclude il riconoscimento di titoli di viaggio, gratuiti se non previsti con delibera della Giunta Provinciale, potere di abrogazione della norma statale. Chiedeva altresì all’udienza del 3 aprile 1997 che la causa venisse rimessa avanti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Si costituiva la Provincia Autonoma di Trento che chiedeva il rigetto del ricorso. Con sentenza del 27 novembre - 30 dicembre 1997 il Pretore rigettava il ricorso. Disattendeva in primo luogo il pretore l’eccezione di carenza, in capo alla Provincia, della potestà, esercitabile dal dirigente del relativo servizio, di emettere sanzioni in materia di trasporti, essendo un tale potere attribuito dalla legge provinciale. Rilevava poi che, essendo la Provincia di Trento dotata di potestà legislativa esclusiva in materia di trasporti, la legge provinciale che ha regolamentato la materia dei titoli gratuiti prevale sulla normativa statale e che sotto tale profilo deve ritenersi che non meriti considerazione l’eccezione d’incostituzionalità. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Filippo Fioravanti, deducendo tre motivi di censura. Resiste con controricorso la Provincia Autonoma di Trento. Motivi della decisione - Con il primo motivo di ricorso Filippo Fioravanti denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che, essendo la Atesina spa una società privata alla quale è affidato il servizio autobus della Provincia Autonoma di Trento, il recupero dei crediti deve essere operato dalla stessa società e non da un ente pubblico con un’ingiunzione. La censura è infondata, basandosi sull’erroneo presupposto che la somma di cui è stato disposto il pagamento con l’ordinanza-ingiunzione del dirigente della Provincia di Trento costituisca il corrispettivo per il trasporto e sia da considerare quindi alla stregua di un credito di natura privata. La violazione contestata dal personale dipendente della società comporta infatti, ove accertata, l’applicazione di una sanzione amministrativa irrogata in forza di una potestà di diritto pubblico, prevista dalla legge n. 163/93 della Provincia di Trento e regolata dalla legge 5698/81, nell’ambito della quale la legittimazione in giudizio compete al soggetto che ha emanato l’ordinanza-ingiunzione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che il pretore non abbia considerato che la potestà legislativa della Provincia Autonoma di Bolzano non può in ogni caso violare i principi generali dello Stato per la disparità di trattamento che conseguirebbe tra sottufficiali della G.d.F. che operano nel Trentino e sottufficiali che risiedono in altre zone d’Italia e che il R.D. n. 3170 del 1923, che esonera dal pagamento del biglietto di viaggio detti sottufficiali, non attiene alla disciplina dei trasporti locali la ai profili istituzionali di esecuzione del servizio del Corpo. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ulteriormente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che il pretore non abbia considerato che la legge provinciale, se interpretata nel senso della sua applicabilità anche ai sottufficiali della G.d.F., verrebbe ad occuparsi di materia che attiene alla loro funzione istituzionale, non potendosi escludere che il viaggio sia giustificato da ragioni di servizio (pedimento, ecc.). Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono fondati.Già questa Corte con sentenza n. 5532/00 vertente fra le stesse parti per un’analoga contestazione, richiamando il combinato disposto di cui al comma 1 dell’art. 40 ed al comma 5 dell’art. 46 della legge provinciale n. 16 del 9 luglio 1993, secondo cui le disposizioni statali incompatibili cessano di avere vigore il 31 dicembre 1995, e rilevando che l’infrazione era stata accertata nel Gennaio del 1995, ha ritenuto inapplicabile ratione temporis che la legge provinciale in quanto ancora doveva considerarsi inapplicabile l’art. 18 comma 1 R.D., 31 dicembre 1923 n. 3170, riguardante l’esonero dal pagamento per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di Finanza.In applicazione di tali principi anche al caso in esame, devesi giungere alle stesse conclusioni, risultando che l’infrazione era stata accertata il 28 marzo 1995. Ritiene in ogni caso il Collegio che un’interpretazione di ordine letterale, logico e sistematico delle due norme comporti l’esclusione in radice della rilevata incompatibilità e l’inapplicabilità della norma statale, con conseguente insussistenza dell’infrazione contestata. La legge statale (art. 18 R.D. 31 dicembre 1993 n. 3170) - secondo cui i militari della Guardia di finanza... hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane..." - e quello provinciale (art. 24 comma 3 legge 9 luglio 1993 n. 16) - in base alla quale "sulle linee dei servizi pubblici urbani non è riconosciuta la validità di titoli di viaggio gratuiti o di agevolazioni tariffarie" - operano infatti su due piani diversi. La prima, inserita nell’Ordinamento della Guardia di finanza e tuttora in vigore, lungi dal voler favorire od agevolare una categoria di soggetti nell’utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici a carattere urbano, persegue essenzialmente finalità pubbliche, attesa la necessità per detti militari, in servizio permanente per la loro qualità, di servirsi anche di tali mezzi nell’esercizio delle funzioni che sono loro assegnate ed in presenza pure di circostanze imprevedibili. La legge provinciale, riguardante la disciplina dei servizi pubblici di trasporto della Provincia di Trento, si occupa invece, per quel che concerne in particolare la questione in esame, di regolare unicamente la concessione di titoli di viaggio gratuiti e di agevolazioni tariffarie. La lettera stessa di tale disposizione, facendo riferimento ai "titoli di viaggio gratuiti", evidenzia chiaramente infatti l’intento di disciplinare tale aspetto della gestione dei trasporti e la sua estraneità con le finalità perseguite dalla legge statale che, da parte sua, nessun titolo del genere rivendica, ma non tollera nel contempo alcuna interferenza da parte della legge provinciale sotto il profilo della sicurezza pubblica. Esulando quindi dalla materia dei trasporti la disposizione di legge statale fatta valere dall’opponente e rientrando invece nell’ambito della sicurezza pubblica con il fine di meglio assicurare le finalità istituzionali del Corpo, deve escludersi la rilevata incompatibilità tra le due norme ed affermarsi l’inapplicabilità nel caso in esame della legge statale. L’impugnata sentenza, che tale incompatibilità ha invece ravvisato, deve essere pertanto cessato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e potendosi quindi decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., va affermata la piena legittimità del comportamento del Fioravanti che in qualità di sottufficiale della Guardia di finanza ben poteva fruire del libero accesso alle linee di trasporto urbano, con la conseguenza che deve essere accolta l’opposizione proposta avanti al pretore ed annullata l’ordinanza-ingiunzione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ordine ad entrambi i gradi di giudizio.

Venerdì, 18 Aprile 2003
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