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Corte di Cassazione 11/04/2003

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione - Reati minori - D.L.vo n. 507/1999 - Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile - Condanna inflitta per violazioni non più costituenti reato - Revoca - Sanzioni amministrative accessorie - Sopravvivenza - Fattispecie in tema di revoca della patente di guida.

Depenalizzazione - Reati minori - D.L.vo n. 507/1999 - Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile - Condanna inflitta per violazioni non più costituenti reato - Revoca - Sanzioni amministrative accessorie - Sopravvivenza - Fattispecie in tema di revoca della patente di guida. 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 30 marzo 2001, n. 12700


 

In applicazione dell’art. 101, comma 3, del D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507, nella parte in cui prevede che, qualora venga revocata, ai sensi del precedente comma 1, la condanna inflitta per violazioni non più costituenti reato, restino salve le relative pene accessorie, quando siano applicabili come sanzioni amministrative, deve ritenersi che non possano restare salve, per un evidente principio di ragionevolezza, anche le sanzioni amministrative accessorie già previste come tali per le medesime violazioni. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice dell’esecuzione, nel revocare la condanna per l’allora reato di cui all’art. 218, comma 6, c.d.s., Avesse mantenuto in vita la sanzione amministrativa accessorie della revoca della patente di guida). (D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101; nuovo c.s., art. 218)

 

Imbimbo Alessandro ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa il 27 giugno 2000 dal Gip presso il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell’esecuzione, con la quale, in parziale accoglimento dell’incidente di esecuzione promosso da esso Imbimbo, accoglieva la richiesta di revoca del decreto penale di condanna emesso per la contravvenzione depenalizzata di guida durante il periodo di sospensione della validità della patente, dichiarando cessato ogni effetto penale della condanna, ad eccezione dell’ammenda inflitta, che dichiarava riscuotibile, e della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che confermava.

Avverso la sola statuizione concernente il mantenimento della revoca della patente il ricorrente incentra le sue doglianze, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 100, comma 2, e 101, comma 3, del D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 (sulla depenalizzazione dei reati minori), sul rilievo che il tenore letterale delle suddette disposizioni, non preso però in considerazione nel provvedimento impugnato, imporrebbe di interpretare nel senso che le sanzioni amministrative accessorie previste, precedentemente all’entrata in vigore della citata legge n. 507, per fatti ora depenalizzati, non possono essere fatte salve e, quindi, confermate, come ha ritenuto di fare il Gip; ciò perché sarebbe espressamente sancito dalle disposizioni suddette che è fatta salva soltanto l’applicazione di quelle sanzioni amministrative che precedentemente erano inquadrate nella categoria delle pene accessorie e in tale categoria non rientrerebbe la revoca della patente, essendo quest’ultima qualificabile come sanzione amministrativa accessoria e non come rena accessoria.

Il ricorso è destituito di fondamento e va respinto, con la conseguenza che il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento.

Come è noto l’art. 19, comma 8, del D.L.vo n. 507 citato ha depenalizzato il reato di cui all’art. 218, comma 6, c.s. che puniva la circolazione abusiva di autoveicolo durante il periodo di sospensione della validità della patente.

L’art. 100, comma 2, del medesimo D.L.vo detta in via transitoria la regola, secondo cui alle violazioni commesse anteriormente alla legge, che le ha ora rese fatti e non più costituenti reati, non possono applicarsi le sanzioni amministrative accessorie introdotte dalla legge medesima.

A tale regola, che costituisce applicazione del principio generale dettato dall’art. 2, comma 2, c.p., è prevista una eccezione ed essa riguarda soltanto le sanzioni amministrative accessorie che costituiscano le corrispondenti pene accessorie antecedentemente previste per le violazioni costituenti reato.

L’art. 101 del più volte citato D.L.vo, contiene, invece, le regole che il giudice dell’esecuzione deve seguire per i procedimenti, riguardanti violazioni ora depenalizzate, già definiti con sentenza o decreto irrevocabili.

Tale norma prevede che, a seguito di incidente di esecuzione, vengano revocati le sentenze o i decreti i questione e che sia dichiarato che il fatto non è previsto dalla legge come reato e che, per l’effetto, è cessato ogni effetto penale della condanna (comma 1); prevede, altresì, che le multe e le ammende inflitte siano comunque riscosse unitamente alle spese del procedimento (comma 2); che, infine, siano fatte salve la confisca nonché le pene accessorie, "nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative" (comma 3).

Il fatto punito in precedenza dall’art. 218, comma 6, c.s. è, a seguito della sua intervenuta depenalizzazione, attualmente sanzionato in via amministrativa con il pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni, nonché con le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

Dal complesso delle disposizioni suddette è dato trarre la conclusione che il legislatore ha voluto, da un canto, applicare anche alle violazioni anteriormente commesse alla data di entrata in vigore del decreto di depenalizzazione dei reati minori le nuove sanzioni amministrative in sostituzione di quelle penali, dall’altro lato, affermare il principio della permanenza del sistema delle sanzioni precedentemente previste per la violazione penale, tutte le volte che siano previste attualmente per la corrispondente violazione amministrative.

In sintonia con tale ratio legis , infatti, per i procedimenti in corso di definizione è ammessa l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie introdotte dalla nuova legge sulla depenalizzazione, qualora le stesse sostituiscano le corrispondenti pene accessorie precedentemente previste; analogamente per i procedimenti già definiti, è ammesso il mantenimento delle pene accessorie, qualora siano previste per le violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative dalla nuova normativa.

Risponde, a parere del Collegio, alla medesima ratio legis estendere, pur in mancanza di un esplicito tenore letterale della norma di cui al comma 3 dell’art. 101 D.L.vo n. 507 citato, anche alle sanzioni amministrative accessorie il principio della permanenza delle pene accessorie, posto che, se possono essere applicate queste ultime, per definizione attinenti ad una violazione penale, pure allorché la violazione perda il carattere di illecito penale, non sarebbe rispondente a criteri di ragionevolezza sostenere, come propugna il ricorrente, che non debba essere mantenuta la sanzione accessoria della revoca della patente, che aveva fin dall’inizio natura amministrativa e tale natura ha conservato tutt’ora.

Se si pervenisse a conclusione contraria, peraltro, si darebbe luogo ad una irragionevole disparità di trattamento, poiché coloro che avessero commesso il fatto prima dell’entrata in vigore della legge di depenalizzazione, otterrebbero la revoca della sanzione amministrativa accessoria, se raggiunti da sentenza di condanna già irrevocabile alla data di entrata in vigore della suddetta legge, viceversa coloro che non fossero, per le più disparate e casuali ragioni, colpiti da una sentenza di condanna o da un decreto definitivi, andrebbero incontro alla sanzione amministrativa accessoria che l’autorità amministrativa deve applicare nei loro confronti, a seguito della trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, che avesse rilevato l’intervenuta depenalizzazione del fatto.

Applicando al caso di specie il criterio interpretativo indicato dal Collegio, deve ritenersi corretta la decisione, contenuta nell’ordinanza impugnata, di confermare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente applicata all’Imbimbo con il revocato decreto penale di condanna.

Venerdì, 11 Aprile 2003
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