Alcoltest
e deposito atti:
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vista l’attualità del problema, si ricorda che la Cass. pen.
sez. V, 27 maggio 1996 n. 5276 ha precisato che: "In tema di guida
sotto l’influenza dell’alcool, il cosiddetto alcooltest costituisce atto
di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ai sensi
dell’art. 354 terzo comma c.p.p., stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto della predetta analisi. In virtù dell’art. 356 c.p.p. il difensore può assistere a tale accertamento senza che abbia diritto di preventivo avviso e per effetto dell’art. 366 c.p.p. il relativo verbale va depositato entro tre giorni. La violazione di tale prescrizione comporta una nullità relativa sanabile se non eccepita tempestivamente ovvero se non determinante una effettiva diminuzione della possibilità di difesa." |