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Corte di Cassazione 04/12/2002

Giurisprudenza di legittimità - E LA SUPREMA CORTE SANCISCE LA REGOLARITA’ DELLA CONTESTAZIONE CON IL TELELASER

Corte di Cassazione n. 15446/02

CASSETTO: GIURIDICO // FILE:  0000 // WEB:  0025

Il Giudice di Pace lo condanna, il contravventore si appella alla Corte di Cassazione, che respinge il ricorso


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E LA SUPREMA CORTE SANCISCE LA REGOLARITA’

DELLA CONTESTAZIONE CON IL TELELASER

Corte di Cassazione n. 15446/02



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario DE MUSIS                                  - Presidente -                              R.G.N. 25246/00

Dott. Giovanni LOSAVIO                                  - Rel. Consigliere -                        Cron. 36114

Dott. Mario ADAMO                                         - Consigliere -                              Rep.

Dott. Aldo CECCHERINI                                   - Consigliere -                              Ud. 04/04/02

Dott. Bruno SPAGNA MUSSO                            - Consigliere -

ha pronunciato la seguente                              

 

S E N T E N ZA

 

sul ricorso proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso l’avvocato A. P., che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato R. P., giusta procura a margine del ricorso:

 

- ricorrente -

 

contro

PREFETTURA DI UDINE;

- intimata -

 

 

 

avverso la sentenza n. 10/bis del Giudice di pace di GEMONA DEL FRIULI, Avv. Vincenzo Zappalà, depositata il 31/10/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO’ che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Il giudice di pace in Gemona del Friuli con sentenza pubblicata il 31 ottobre 2000 rigettava l’opposizione ex art. 22 legge 689/1981 proposta da Mauro Vescovo contro l’ordinanza del Prefetto di Udine che gli aveva ingiunto il pagamento di L. 1.269.500 a titolo di sanzione amministrativa (e spese) per la violazione dell’art. 142, comma 9, codice della strada, accertata il 17 ottobre 1999 in località Trasaghis sulla autostrada A/23 al Km 52+500 ed immediatamente contestata al Vescovo ( che alla guida della propria ATV Mercedes 300 aveva superato di km 49 il limite di velocità di 130 Kmh, secondo la rilevazione di apparecchiatura “telelaser”).

Con riferimento a specifici motivi della opposizione, il Giudice di pace affermava che la contestazione doveva ritenersi validamente attuata nella specie con la consegna del relativo verbale al trasgressore, non essendo previsto nel sistema del Nuovo Codice della Strada alcun ulteriore accertamento da documentarsi con distinto “verbale” e che non poteva essere messa in dubbio la attendibilità del “telelaser” come mezzo di prova, essendo risultato che l’apparecchio utilizzato era stato omologato a norma dell’art. 142, comma 6, Codice della Strada e dall’art. 192 del regolamento, approvato dal Ministero ed era gestito direttamente da parte degli agenti della polizia stradale, nel rispetto delle modalità di installazione e di impiego, come gli stessi accertatori avevano dato atto nel “verbale”, atto pubblico con efficacia probatoria privilegiata a norma dell’art. 2700 c.c. ( il Vescovo non aveva contestato immediatamente la efficienza dell’apparecchiatura che, se non prevedeva lo scatto fotografico, era munito di dispositivo stampante idoneo a documentare i dati di rilevamento). Contro questa sentenza Mauro Vescovo ha proposto ricorso per cassazione argomentando due motivi di impugnazione. L’intimato Prefetto di Udine non ha svolto difese in questa fase.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 200 del Nuovo Codice della Strada e 383 del relativo regolamento e censura la decisione per non avere il Giudice di pace rilevato la illegittimità della ordinanza – ingiunzione nel difetto del suo necessario presupposto costituito dal verbale di accertamento, essendo stato nella specie consegnata al presunto trasgressore la copia del verbale di immediata contestazione (ma avendo omesso “la polizia stradale” di redigere e far seguire il distinto verbale di accertamento). La censura così formulata Ë palesemente infondata. Come Ë reso evidente dall’esplicito richiamo all’art. 200 del Codice della Strada contenuto nella “rubrica” dell’art. 383 del relativo regolamento di esecuzione, il “verbale di accertamento”  costituisce l’unitario atto tipizzato che documenta la constatazione della violazione ad opera dell’agente accertatore, con contestazione immediata al trasgressore “quando Ë possibile” (e con consegna a lui della copia dello stesso verbale), ovvero, “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata” (art. 201 del N.C.d.s.), con contestazione attraverso la notificazione dell’atto nei modi di cui al medesimo art. 201 e dell’art. 385 del Regolamento. SicchÈ quando, come nella specie, gli agenti accertatori abbiano redatto il verbale (di accertamento) con contestazione immediata al trasgressore, non v’Ë ragione di alcuna ulteriore contestazione, ponendosi al trasgressore l’alternativa del pagamento in misura ridotta (art. 202) o del ricorso al prefetto (art. 203), ovvero dell’immediato ricorso alla tutela giurisdizionale) entro il medesimo termine di sessanta giorni, scaduto il quale – se non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta – il verbale stesso (con contestazione immediata) acquista l’efficacia di titolo esecutivo per l’importo come determinato dall’art. 203, comma 3, N.C.d.S..

Ricevuta la immediata contestazione – con consegna di copia del verbale (di accertamento) -, il Vescovo si determinò a proporre ricorso al prefetto che provvedette a norma dell’art. 204 emettendo l’ordinanza – ingiunzione, secondo un procedimento in tutto conforme al modello normativo di cui agli artt. 200, 203 e 204 Nuovo Codice della Strada.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “insufficiente motivazione in ordine alla idoneità dell’apparecchiatura telelaser a fornire  la prova certa della violazione e dell’autore della stessa” e critica la decisione per avere il Giudice di pace giudicato affidabile il risultato del procedimento al riguardo con il riferimento alle caratteristiche tecniche di un diverso dispositivo di rilevamento (il c.d. autovelox), quando invece l’apparecchiatura “telelaser”, benchÈ omologata e in concreto approvata dal Ministero dei Lavori Pubblici, “non soddisfa i requisiti di chiarezza ed accertabilità della velocità del veicolo di cui all’art. 345, dovendo pertanto il valore dei dati forniti dall’apparecchio essere declassato a mero indizio”.

Il motivo così formulato Ë inammissibile poichÈ con esso il ricorrente non critica i molteplici argomenti (non soltanto fondati sulle caratteristiche tecniche dello speciale rilevatore elettronico della velocità e sul modo in cui fu fatto in concreto operare dagli agenti accertatori) che hanno indotto il Giudice di pace a riconoscere efficacia di prova all’accertamento attuato nella specie dagli agenti della polizia stradale; ma, prescindendo da quegli argomenti, direttamente contesta la idoneità in assoluto sotto il profilo tecnico e indipendentemente dal modo in cui in concreto Ë fatto operare, del dispositivo “telelaser”, benchÈ “debitamente omologato” a norma dell’art. 142, comma 6, Nuovo Codice della Strada e specificamente approvato dal Ministero dei Lavori pubblici a norma dell’art. 345, comma 1, del relativo Regolamento, perchÈ costruito in modo da operare “ fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro e accertabile” (secondo l’espressione dello stesso art.  345).

Ebbene, a fronte degli argomenti che il Giudice di pace ha fondato sulle attestazioni degli agenti accertatori contenute nel verbale di contestazione (quanto a regolarità di funzionamento della apparecchiatura di rílevamento e alle concrete modalità di installazione ed impiego conforme alle istruzioni d’uso (dettate dal costruttore) alle quali correttamente Ë stato riconosciuto il valore di prova privilegiata a norma dell’art. 2700 C.C., non costituisce censura ammissibile – sotto il prospettato profilo di inadeguatezza della motivazione – la diretta deduzione della funzionale inidoneità del tipo di apparecchiatura impiegata (benchÈ omologata e approvata) che involge apprezzamenti tecnici e non può formare oggetto di discussione in questa sede di legittimità.

3. Il ricorso, affidato a censure infondate e inammissibili, deve perciò essere rigettato. PoichÈ il Prefetto di Udine – intimato – non ha svolto difese in questa fase, non v’Ë luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso.

 

Roma, 4 aprile 2002

 

Il Consigliere estensore                                                                             Il Presidente

Giovanni Losavio                                                                                    Rosario De Musis

 

 

DEPOSITATA IN CANCELLERIA                 IL CANCELLIERE

Oggi, 5 novembre 2002                           Maria Di Nuzzo

Mercoledì, 04 Dicembre 2002
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