Danni stradali - responsabilità per insidia o trabocchetto del proprietario o ente gestore strada - Cassazione , sez. III, sentenza 30.07.2002 n° 11250 |
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 30-07-2002 n. 11250
Motivava, tra l’altro, la Corte che, nella specie, dovendo trovare applicazione l’art. 2043 cc, era onere dell’attore provare il comportamento colpevole della convenuta per non aver tempestivamente rimosso o segnalato la insidia pur avendone avuto notizia, in particolare la presenza di una chiazza di gasolio sulla corsia stradale. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Nicchiarelli affidandolo ad unico motivo sostenuto da memoria. Ha resistito con controricorso la soc. Autostrade che ha presentato memoria.
La doglianza è fondata. Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità che la p.a. incontra nell’esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del "neminem laedere" (art. 2043 cc) in forza della quale è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale. Sussiste, pertanto, la responsabilità della P.A. e dell’Ente concessionario ex art. 2043 cc per i danni subiti dall’utente stradale allorché la insidia non sia visibile e prevedibile (Cass. 3991/99). Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di Appello ha rilevato che pur essendo pacifica la sussistenza della insidia costituita dalla presenza di gasolio sulla corsia stradale percorsa in ore serali dal Nicchiarelli, ha, di poi, affermato che lo stesso Nicchiarelli non aveva provato la responsabilità della soc. Autostrade per non aver rimosso o tempestivamente segnalato l’insidia stessa pur avendone avuto notizia. In tale modo argomentando, la Corte territoriale è incorsa in un vizio di violazione di legge e di motivazione insufficiente. Ed, infatti, posto che per aversi la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cc della p.a. per i danni riportati dall’utente della strada occorre la sussistenza della insidia rappresentata da una situazione di pericolo occulto, in quanto non visibile e non prevedibile, posto che, in concreto, è stata accertata da parte dei secondi giudici la sussistenza dell’insidia costituita da una invisibile e imprevedibile macchia di gasolio sull’asfalto stradale, consegue da detto presupposto la responsabilità e la colpa dell’Ente mentre non doveva l’utente provare il comportamento colposamente omissivo della soc. Autostrade per non avere tempestivamente rimosso o segnalato l’insidia pur avendone avuto notizia. Eventualmente era l’Ente che doveva provare che l’incidente era evitabile per una diversa condotta di guida del Nicchiarelli. Va all’uopo, evidenziata la circostanza che, una volta provata la esistenza della insidia, è implicitamente provata la colpa della soc. convenuta che quale concessionaria dell’autostrada è tenuta a mantenerla in condizioni tali da escludere la sussistenza della insidia stessa rappresentata, ripetesi, dalla presenza di un pericolo invisibile ed imprevedibile. Conclusivamente, sussiste, pertanto, il denunziato vizio in diritto e di motivazione per non avere i secondi giudici spiegato il perché il difetto di prova sulla non avvenuta tempestiva segnalazione o rimozione del gasolio da parte della società intimata costituisse motivo di esclusione di responsabilità della soc. stessa per l’incidente per cui è causa. In realtà, accertata la esistenza della chiazza di gasolio e, quindi, di una insidia sulla corsia stradale i secondi giudici hanno di poi del tutto apoditticamente ritenuto che per l’applicazione dell’art. 2043 cc occorresse anche la prova della colpa dell’Ente sotto il profilo della mancata rimozione del gasolio pur avendone avuto notizia. La sentenza è, quindi, censurabile per violazione dell’art. 2697 cc essendo provata la sussistenza dell’insidia e non occorrendo ulteriori prove a carico dell’utente per dimostrare la colpa della soc. Autostrade. La decisione va, quindi, cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che si indica in dispositivo, che riesaminati gli atti processuali, sulla base dei rilievi formulati, procederà all’esame della domanda proposta dal Nicchiarelli, prescindendosi dall’ulteriore carico probatorio richiestogli. Allo stesso giudice del rinvio è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
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