Se
la multa è stata regolarmente consegnata, è valida anche se manca la relazione
di notifica. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione
accogliendo un ricorso della Prefettura di Pesaro a proposito di un verbale
di contravvenzione notificato ad un automobilista privo della cosiddetta
"relata di notifica", cioè la dichiarazione del messo notificatore che
attesta il giorno e l’ora nei quali l’atto è stato notificato. La Suprema
Corte ha chiarito che l’omessa stesura sull’atto della relazione di notifica
costituisce una semplice irregolarità, priva di effetti invalidanti, purché
comunque il verbale di contravvenzione sia stato redatto da un funzionario
e l’atto sia stato spedito da un agente della polizia municipale e recapitato
a casa dell’automobilista. (15 novembre 2002) Ý
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.14005/2002
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LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19/10/1996 il Comando della Polizia municipale di Fano accertava
a carico di A. F. l’infrazione di cui all’art. 7 C.d.S., notificando di
conseguenza all’interessata il relativo verbale, a mezzo del servizio
postale.
La notifica veniva curata da un agente della Polizia municipale che ometteva
di compilare sull’originale e sulla copia dell’atto da notificare la relazione
di notifica.
Il verbale di contravvenzione veniva comunque recapitato presso la residenza
della F., come attestato dalla cartolina di ritiro sottoscritta, in data
31/12/1996, dal marito convivente della contravventrice.
Il 30/12/1996 A. F. proponeva ricorso, avverso il verbale di contravvenzione,
al Prefetto di Pesaro e questi, con ordinanza in data 21/8/1997, dichiarava
irricevibile l’atto, in quanto tardivo.
Contro l’ordinanza di rigetto la F. presentava ricorso al Pretore di Pesaro-
sezione distaccata di Fano che, con sentenza in data 20/5/1999, rilevata
la nullità della notifica del verbale di contravvenzione accoglieva il
ricorso, annullando il verbale stesso in quanto tardivamente notificato.
Per la cassazione della sentenza del Pretore propone ricorso, fondato
su un unico motivo, il Prefetto di Pesaro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, per
conto del Prefetto di Pesaro, lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 14, legge 689/1981 [1] e dell’art. 160 c.p.c., in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Rileva il ricorrente che l’omessa redazione della relazione di notifica
non comporta nullità della notifica ma mera irregolarità della stessa.
Irregolarità che non può essere pronunziata se l’atto abbia raggiunto
il suo scopo e che non può essere eccepita da chi vi abbia rinunziato.
Ipotesi queste entrambe ricorrenti nella specie.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Invero la Corte di cassazione ha più volte precisato che qualora la notificazione
del verbale di contravvenzione sia stato effettuata da un funzionario
dell’amministrazione, l’omessa stesura sull’atto della relazione di notifica
integra una mera irregolarità, priva di effetti invalidanti (Cass. civ.
SS. UU. 19/7/1995 n. 7821; Cass. civ. SS. UU. 29/1/1994 n. 890).
Alla riportata giurisprudenza si ritiene di dovere dare continuità posto
che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di giudizio che giustifichino
l’adozione di una diversa decisione, tenuto altresÏ conto che la notifica
del verbale di contravvenzione ha raggiunto compiutamente il suo scopo
essendo stato portato a conoscenza di A. F., sicchè non può trovare applicazione,
nella specie, il principio, contenuto nella isolata sentenza della Corte
di cassazione n. 9544/1992,. Citata dal Pretore, nell’impugnata sentenza,
principio che si fonda sostanzialmente sull’impossibilità da parte della
P.A. di fornire la prova di avere effettivamente l’atto da notificare,
posto che tale circostanza non è in discussione, nel caso in esame.
Pertanto, considerato che è certo che l’atto sia stato spedito da un agente
della Polizia municipale e che sia stato recapitato presso la residenza
della notificanda, deve ritenersi che l’omessa redazione della relata
sull’originale e sulla copia dell’atto costituisca solo un’irregolarità
che non incida sulla validità dell’atto.
Il ricorso va quindi accolto, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio
al Tribunale di Pesaro e Urbino anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale
di Pesaro ed Urbino anche per le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 14 maggio 2002.
Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2002.
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