Sezione III
civile
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Confisca di ciclomotoreCONFISCA DI CICLOMOTORE DI PROPRIETA’ DEL PADRE DEL MINORE AUTORE DELLA VIOLAZIONE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Biella del 3 gennaio 1997 E. B. proponeva opposizione avverso l’ordinanza con la quale il Prefetto di Biella gli aveva ingiunto di pagare la somma di L. 63.000 (per sanzione amministrativa e spese) ed aveva ordinato la confisca del veicolo per la violazione dell’art. 97, comma 6, del codice della strada, perché il figlio minorenne (omissis), il 12 settembre 1996, circolava alla guida di un ciclomotore non rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di idoneità tecnica. L’opponente B. deduceva che il ciclomotore, di sua proprietà, non poteva essere confiscato perché appartenente a persona estranea alla violazione, per il disposto dell’art. 213, comma 6, dello stesso codice. I1 Pretore adito, con la sentenza depositata il 28 maggio 1997, riteneva che la confisca del veicolo non poteva essere disposta nei confronti del proprietario E. B., poiché la solidarietà prevista dall’art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dall’art. l96 codice stradale si applica soltanto per la sanzione pecuniaria. La confisca si sarebbe potuta disporre nei confronti del proprietario del ciclomotore soltanto per la violazione del comma 5 dell’art. 97 cod. stradale, per averlo modificato in modo da aumentarne la velocità. Il Pretore, pertanto, disponeva l’eliminazione della confisca dal provvedimento impugnato e disponeva la trasmissione degli atti alla prefettura "per la confisca del ciclomotore ai sensi dell’art. 97 c. 5" cod. stradale. Avverso la sentenza del Pretore la Prefettura di Biella ha proposto ricorso per cassazione. E. B. non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con l’unico motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 213 e 97 cod. stradale). La prefettura ricorrente premette che, per l’applicazione del comma 6 dell’art. 213 cit. (che esclude la confisca), occorre il concorso di due condizioni: a) che l’uso del veicolo possa essere consentito mediante autorizzazione amministrativa; b) che esso appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa Il ricorrente osserva che il Pretore non ha considerato l’elemento sub a) e quindi non ha verificato se il veicolo poteva essere autorizzato a circolare. Per quanto attiene all’elemento sub b), il ricorrente ritiene che non possa considerarsi persona estranea l’esercente la potestà sul minore che ha commesso il fatto e che è altresì proprietario del veicolo. Il motivo di ricorso è fondato, poiché la sentenza impugnata ha applicato erroneamente l’art. 213, comma 6, del codice stradale. Nell’ipotesi in cui l’illecito amministrativo sia commesso da un minore degli anni diciotto, l’art. 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con disposizione di carattere generale applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194), prevede che il suo autore non possa essere assoggettato a sanzione amministrativa per mancanza di imputabilità. I1 secondo comma dell’art. 2 dispone che "della e risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto". Tale disposizione configura una responsabilità diretta, per fatto proprio, di colui che è tenuto alla sorveglianza del minore, come questa Corte (Cass. 22 gennaio 1999 n. 572) ha già avuto modo di affermare con riguardo alla posizione del genitore di un infradiciottenne, responsabile diretto e colpevole, per culpa in vigilando e/o per culpa in educando (colpa presunta, salva la prova liberatoria consentita dal trascritto art. 2). A ciò consegue che il soggetto tenuto alla sorveglianza dell’incapace non può essere considerato persona estranea alla violazione amministrativa. Né è a lui applicabile l’art. 6, secondo comma, della legge n. 689/81 (a cui corrisponde l’art. 196, comma 2, del codice stradale), che presuppone l’illecito commesso "da persona capace di intendere e di volere", soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza; mentre l’infradiciottenne è, come si è detto, incapace ex lege. Alla luce dei principi esposti, la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha considerato il ricorrente E. B., genitore del minore A. B. che ha materialmente commesso la violazione prevista dall’art. 97, comma 6, cod. stradale, persona estranea alla violazione medesima, ritenendo perciò inapplicabile la sanzione accessoria della confisca del ciclomotore, comminata, per la detta violazione, dal comma 14 dello stesso art. 97 cod. stradale. La esclusione di uno dei due concorrenti presupposti previsti dall’art. 213, comma 6, cod. stradale per l’inapplicabilità della confisca (veicolo appartenente a persona estranea alla violazione amministrativa) e priva di rilievo la censura della parte ricorrente relativa alla sussistenza dell’altro presupposto (possibilità che l’uso del veicolo sia consentito mediante autorizzazione amministrativa). In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per una nuova decisione sull’opposizione proposta da E. B. avverso l’ordinanza che ha disposto la confisca del ciclomotore, in cui il giudice di rinvio si conformerà al seguente principio di diritto: colui che è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, autore materiale della violazione amministrativa (ma non imputabile ex lege), ne risponde in via diretta a norma dell’art. 2, secondo comma, della legge n. 689/81 e, pertanto, non può essere considerato persona estranea alla violazione stessa. Il giudice di rinvio va individuato nel Tribunale di Biella, quale giudice unico di primo grado, a cui sono state trasferite le competenze del pretore (decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51). Irrilevante è, invece, il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, che, nell’art. 98, ha attribuito al giudice di pace la competenza per il giudizio di opposizione ex art. 22 della legge n. 689 (anche quando è stata applicata una sanzione non pecuniaria’ se la violazione è prevista dal codice stradale), poiché questa disposizione processuale non ha efficacia retroattiva e quindi non si applica ai giudizi di opposizione instaurati prima della sua entrata in vigore. Si rimette, infine, al giudice di rinvio anche la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione. PER QUESTI MOTIVI La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Biella, anche per le spese del giudizio di cassazione. |