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Corte di Cassazione 10/06/2003

Giurisprudenza di legittimità - La polizia municipale ha il potere di accertamento su tutto il territorio comunale VALIDE LE MULTE FUORI DEL CENTRO ABITATO IN CUI OPERA IL VIGILE

Corte di Cassazione Sezione Prima Civile sentenza n. 3019 dell’1 marzo 2002

CASSETTO: GIURIDICO/CASSAZIONE
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La polizia municipale ha il potere di accertamento su tutto il territorio comunale

VALIDE LE MULTE FUORI DEL CENTRO ABITATO IN CUI OPERA IL VIGILE

(Cassazione 3019/2002)

 



I vigili urbani possono elevare contravvenzioni anche fuori dai centri abitati in cui operano, e le multe sono comunque valide. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione - ribaltando la decisione del Pretore di Lecce con la quale era stata annullata la multa ad un automobilista in quanto il verbale che contestava l’infrazione era stato redatto dai vigili al di fuori della cinta urbana, quindi fuori dall’ambito territoriale di competenza - ha chiarito infatti che la polizia municipale ha il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale in tutto il territorio comunale. (6 giugno 2002)   

 


Suprema Corte di Cassazione

Sezione Prima Civile

sentenza n. 3019 dell’1 marzo 2002

 


LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

 

SENTENZA

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

C. C., a seguito di notifica, il 9 maggio 1998, di processo verbale relativo ad una violazione del codice della strada e della successiva emanazione di ordinanza- ingiunzione di pagamento della relativa sanzione pecuniaria, proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Lecce con ricorso depositato il giorno 8 settembre 1998.

Il Prefetto di Lecce, che aveva emesso l’ordinanza, non si costituiva, ma inviava documentazione.

Il Pretore, con sentenza depositata il 27 marzo 1999, notificava al Prefetto il 2 aprile 1999, accoglieva l’opposizione, per essere stato il verbale redatto dalla polizia municipale al di fuori della cinta urbana, e quindi fuori dall’ambito territoriale di competenza.

Il Prefetto di Lecce, con atto notificato il 1° giugno 1999, ha proposto ricorso a questa Corte avverso la su detta sentenza, formulando un unico motivo di gravame.

La C. resiste con controricorso e ricorso incidentale, notificati il 6 luglio 1999.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti perché riguardanti la stessa sentenza e debbono essere decisi congiuntamente a norma dell’art. 335 c.p.c.

Con il ricorso principale si denuncia innanzitutto la violazione dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 e dell’art., 205 comma 2°, del codice della strada.

Si deduce che, secondo le norme suddette, competente a conoscere dell’opposizione a sanzione amministrativa è il Pretore del luogo in cui la violazione è stata accertata.

Nel caso di specie l’infrazione è stata commessa ed accertata a Scorrano, dalla polizia municipale di tale Comune, che si trova nel territorio di competenza della sezione distaccata di Maglie della Pretura di Lecce.

Si deduce altresì che la sentenza ha erroneamente ritenuto che i vigili urbani non abbiano poteri di accertamento delle infrazioni al codice della strada fuori del centro abitato, attribuendo l’art. 11 del codice della strada [1]e l’art. 5 della legge n. 65 del 1986 [2] tali poteri alla polizia municipale in tutto l’ambito del territorio comunale.

Con i controricorso e il ricorso incidentale la parte resistente riformula il motivo di opposizione non esaminato dalla sentenza impugnata perché ritenuto assorbito ed impugna la compensazione delle spese operata dal Pretore, perché ingiusta.

 

Il ricorso principale è fondato nei sensi appresso indicati.

 

Quanto al profilo attinente alla incompetenza del Pretore di Lecce, appare assorbente, per disattendere il fondamento, la circostanza che i rapporti fra sede principale delle Preture circondariali e le sue sezioni distaccate, così come quelli intercorrenti fra tali sezioni, si ponevano in termini di ripartizioni di affari nell’ambito di un unico ufficio giudiziario e non di competenza, con conseguente irrilevanza, a tali fini, dell’eventuale attribuzione di una controversia alla cognizione del Pretore della sede principale e non di quella distaccata (da ultimo Cass. 4 agosto 2000, n. 10243; 15 settembre 1999, n. 9824; 1 ottobre 1997, n. 9582).

Quanto al secondo profilo del motivo questa Corte (sentenza 15 marzo 2001, n. 3761), ha già affermato che l’esercizio delle funzioni di polizia stradale della polizia municipale possono essere legittimamente esercitate nell’intero territorio del Comune di appartenenza, senza distinzione tra centro abitato e residuo territorio comunale.

In proposito va osservato quanto segue.

A norma dell’art. 13, comma 3, della legge n. 689 del 1981 all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

L’art. 57 c.p.p. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria le guardie dei comuni, con competenza nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza.

A norma dell’art. 5 della legge n. 65 del 1986 (recante la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale), il personale che svolge servizio di polizia municipale ha funzioni di polizia municipale nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e, in particolare (comma 1, lett b), funzioni di polizia stradale, in correlazione con quanto stabilito dal codice della strada vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al codice della strada del 1959.

In base al disposto dell’art. 3 della legge n. 65 del 1986, gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali nel territorio di competenza.

Questo, a norma dell’art. 4, comma 1°, n. 3, deve essere determinato nei regolamenti comunali nel senso che l’ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell’ente di appartenenza.

Questa disciplina generale, che identifica l’ambito territoriale di competenza della polizia municipale con il territorio comunale, deve ritenersi richiamata dall’art. 22 del regolamento di esecuzione del codice della strada del 1992, il quale dispone che i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse.

Quanto alle specifiche disposizioni del codice della strada, l’art. 11, al comma 1, elenca così i servizi di polizia stradale: prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; rilevazione degli incidenti stradali; predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; scorta per la sicurezza della circolazione; tutela e controllo dell’uso della strada.

Lo stesso art. 11, al comma 3, dispone che ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati.

Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

Il successivo art. 12, al primo comma demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, fra glia altri, ai corpi ed ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza il quale, come si è detto, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 65 del 1986 è costituito dall’intero territorio comunale.

Il comma 3 dell’art. 11, sopra riportato, che in materia di servizi di polizia stradale li demanda al Ministro dell’interno, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto riguarda i centri abitati, non attiene alla delimitazione della competenza della polizia municipale in materia di servizi di polizia stradale, ma alla direzione e predisposizione dei relativi servizi, come è fatto palese nell’ultima parte del comma, che riserva in ogni caso al Ministero il coordinamento dei servizi.

La norma va infatti interpretata in connessione sistematica con l’art. 1 della legge n. 65 del 1986, che in via generale attribuisce ai Comuni le funzioni di polizia locale ed al sindaco o all’assessore da lui delegato la direzione del servizio, cosicché rivela la sua ratio neL limitare tale funzione direttiva all’espletamento del sevizio nei centri abitati, attribuendola fuori di essi, ancorché nel territorio comunale, al Ministro dell’interno, al quale spetta in ogni caso la funzione di coordinamento dei servizi.

Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilità dall’art. 13 della legge n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che tale potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all’interno che fuori dai centri abitati.

Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell’ambito dell’intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi compiuti in tale territorio, debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore, restando l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all’accertamento, influenti su detta competenza.

La sentenza deve essere pertanto cassata, in accoglimento del ricorso principale nel sensi anzi detti, con assorbimento del ricorso incidentale, dovendo il giudice di rinvio pronunciarsi sul motivo non esaminato nella sentenza impugnata perché ritenuto assorbito e nuovamente sulle spese in conseguenza della cassazione di detta sentenza.

Il giudice di rinvio, essendo state soppresse le Preture, va designato nel Tribunale di Lecce, che farà applicazione del sopra detto principio di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

PQM

 

La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Lecce.

 

Roma, 19 ottobre 2001.

 

Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2002.

 

 
Martedì, 10 Giugno 2003
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