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Corte di Cassazione 17/05/2002

Giurisprudenza di legittimità - Legittime se dal verbale risulta la possibilità di rilevazione successiva Valide le multe accertate a posteriori

Corte di Cassazione Sezione Prima Civile sentenza n. 2428/2002

CASSETTO: GIURIDICO/CASSAZIONE
FILE:            VELOX-2002-n.2428 DEL 28.04.02
WEB:           0005

Legittime se dal verbale risulta la possibilità di rilevazione successiva

Valide le multe accertate a posteriori

(Cassazione 2428/2002)

L’automobilista è tenuto a pagare per intero la multa se il verbale di contestazione riporta che l’apparecchio per la rilevazione è studiato apposta per intervenire a posteriori. La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha infatti stabilito che possono essere valide le multe contestate a posteriori se l’accertamento è stato compiuto a mezzo di apparecchio che consente la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo. Per la Suprema Corte è inutile addurre a propria difesa la mancata contestazione immediata ogniqualvolta -come nel caso in questione- risulti nel verbale l’indicazione che l’accertamento era stato compiuto a mezzo di apparecchio che consentiva la rilevazione solo in tempo successivo, con la conseguente impossibilità della contestazione immediata. (28 aprile 2002)   


 

 

Suprema Corte di Cassazione

Sezione Prima Civile

sentenza n. 2428/2002.

(Presidente: G. Cappuccio; F. Felicetti)

 

 

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

 

SEZIONE I CIVILE

 

SENTENZA

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Z. M. , con ricorso al Pretore di Correggio depositato il 7 gennaio 1997, impugnava l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Reggio Emilia con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di £ 1.094.500 in relazione alla violazione dell’art. 142, comma 9°, del codice della strada, compiuta da persona alla guida di un’auto di sua proprietà.

Instaurato il contraddittorio nei confronti del Prefetto di Reggio Emilia, il Pretore, con sentenza depositata il 4 febbraio 1998, accoglieva il ricorso, affermando che nel caso di accertamento, come nel caso di specie, del superamento dei limiti di velocità a mezzo di autovelox, il servizio deve essere organizzato in modo da rendere possibile la contestazione immediata, che invece nel caso di specie era mancata.

Avverso tale sentenza, con ricorso notificato allo Z. il 22 marzo 1999, hanno proposto ricorso il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Emilia, formulando un unico motivo di gravame.

La parte intimata non ha controdedotto.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Interno, essendo nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa legittimato passivo unicamente l’organo che ha emanato il provvedimento sanzionatorio che, anche quando è un organo periferico dell’Amministrazione statale, come nella specie il Prefetto, agisce in forza di una specifica autonomia funzionale.

Tale legittimazione resta ferma anche nella fase di gravame innanzi a questa Corte, giacché nella disciplina dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981 non si rinviene alcun elemento dal quale possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell’Autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, subentri nella fase di impugnazione la legittimazione del Ministro, con la conseguenza che legittimato a proporre il ricorso avverso la sentenza è solo il Prefetto che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale è stato parte nel giudizio pretorile, e non anche il Ministro dell’Interno (da ultimo Cass. 5 maggio 2000, n. 5689).

Quanto al ricorso contestualmente proposto dal Prefetto va osservato quanto segue.

Con l’unico motivo di ricorso il Prefetto denuncia la violazione degli artt. 142, commi 1° e 9°, 201, commi 1° e 2° del codice della strada; 384, lett. a) e c); 385 del D.P.R. n. 495 del 1992 [1], nonché vizi motivazionali.

Si deduce in proposito, sotto un primo profilo, che la sentenza impugnata ha accolto l’opposizione in quanto nei casi di accertamento a mezzo di autovelox deve sempre farsi luogo alla contestazione immediata del fatto, mentre l’art. 384 sopra citato espressamente considera come casi di impossibilità di contestazione immediata, che ne giustifica l’omissione, l’impossibilità di raggiungere il veicolo lanciato ad eccessiva velocità, l’accertamento della violazione a mezzo di apparecchi automatici che ne consentono il rilievo solo in tempo successivo, ovvero quando il veicolo sia già lontano dal luogo dell’accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari.

Si deduce altresì, sotto un secondo profilo, che in ogni caso è sufficiente per la validità dell’accertamento, la successiva tempestiva notifica all’interessato.

Il ricorso accolto nei sensi appresso indicati.

Quanto al secondo profilo sopra riportato, che ha carattere pregiudiziale, va osservato che questa Corte, con la più recente giurisprudenza (Cass. 21 febbraio 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, n. 6123), ha rilevato che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale degli artt. 200 e 201 del nuovo codice della strada.

L’art. 200 dispone infatti che la violazione quando è possibile, deve essere immediatamente contestata; l’art. 201 dispone che la contestazione va fatta mediante notifica del verbale qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata e nel verbale debbono essere indicati i motivi che hanno reso possibile la contestazione immediata.

Diversamente, l’art. 14 della legge n. 689 del 1981 si limita a prevedere la contestazione a mezzo di notificazione del verbale se non è avvenuta la contestazione immediata, prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo.

Dalla diversità delle due discipline discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in relazione al disposto dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (da ultimo Cass. 11 settembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 1997, n. 5904).

Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilite ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicché non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento.

Delle ragioni omissione deve essere data, quindi, congrua motivazione nel verbale di contestazione e la congruità di tale motivazione può essere censurata dal giudice dell’opposizione.

A tale indirizzo questo collegio ritiene di dovere attenersi, con la conseguenza che il secondo profilo del motivo va dichiarato non fondato.

Quanto al primo profilo, va considerato che, come appena si è detto, ove il giudice dell’opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento, e con le limitazioni quanto alle ipotesi indicate nell’art. 384 del Regolamento di esecuzione appresso indicate, che la contestazione immediata, del cui difetto l’interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso e tenuto conto del principio di economicità dell’azione amministrativa, deve annullare il verbale di accertamento della violazione e gli atti consequenziali.

Tale principio è applicabile pure in materia di contestazione di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo di apparecchiature autovelox, anche in relazione alle quali, in mancanza di contestazione immediata della violazione, è necessario che nel relativo verbale notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 3 aprile 2000, n. 4010; 5 novembre 1999, n. 12330), ragioni sulla cui esistenza è possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell’Autorità amministrativa.

In proposito questa Corte ha ritenuto (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2494 cit.) che l’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, alcuni cassi di impossibilità di contestazione immediata.

In materia di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, sono tipizzate senza lasciare alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata, le ipotesi in cui nel verbale sia indicato che l’accertamento è stato effettuato con apparecchiatura che consentiva la rilevazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, restando salva, in tali casi solo l’impugnazione, nei modi di legge, del verbale, su tali affermazioni, per difetto di veridicità.

In tale caso l’indicazione nel verbale del verificarsi di tale ipotesi non richiede ulteriori giustificazioni della mancanza di contestazione immediata.

Nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata che nel verbale di contestazione era espressamente indicato che l’accertamento era stato compiuto a mezzo di apparecchio che consentiva la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, con la conseguente impossibilità della contestazione immediata a norma del citato art. 384 e legittimità della contestazione successiva a mezzo di notifica del verbale di accertamento.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza deve essere cassata.

Decidendosi quindi la causa nel merito secondo quanto previsto dall’art. 384, comma 2°, c.p.c., l’opposizione, formulata sotto l’unico profilo della mancata contestazione immediata e senza identificazione del conducente, deve essere respinta, essendo incontroverso che lo Z. era proprietario dell’autovettura in questione e quindi tenuto al pagamento della sanzione ai sensi dell’art. 196 del codice della strada.

Mentre non sono dovute le spese del giudizio di primo grado, essendosi l’Amministrazione difesa senza ausilio di difensore e senza che siano documentate spese vive, le spese del giudizio di Cassazione vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate in favore del Prefetto di Reggio Emilia quanto agli onorari nella misura di lire 600.000.

 


Venerdì, 17 Maggio 2002
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