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Corte di Cassazione 30/04/2002

Giurisprudenza di legittimità - AUTOVELOX: IL GIUDICE NON PUO’ SINDACARE L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Cassazione Civile, sezione I, 21 marzo 2002, n. 4048

CASSETTO: GIURIDICO/CASSAZIONE
FILE:            VELOX-2002/4048
WEB:           0007

 

AUTOVELOX: IL GIUDICE NON PUO’ SINDACARE L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
(Cassazione Civile, sezione I, 21 marzo 2002, n. 4048)

 



CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 21 marzo 2002, n. 4048

 


 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato in dato 19 settembre 1996 Vittorio Scialé proponeva opposizione avanti al pretore di Macerata avverso l’ordinanza notificata il 20 agosto 1996 con cui il prefetto di Macerata gli aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 432.000 per aver circolato su strada extraurbana alla velocità di 124 chilometri orari, superando di 14 chilometri il limite ivi vigente di 110 chilometri orari, in violazione dell’articolo 142, comma 8, del codice stradale. Sosteneva al riguardo che le risultanze degli strumenti di rilevamento elettronico della velocità hanno un valore meramente indiziario e non sono quindi sufficienti se la velocità non sia stata visivamente rilevata dall’agente accertatore e che l’infrazione non era stata immediatamente contestata, pur non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 384 reg. att. al codice stradale.

La prefettura si costituiva tramite un funzionario delegato, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

All’esito del giudizio il pretore con sentenza dell’8-13 luglio 1998 accoglieva l’opposizione, annullando l’ordinanza-ingiunzione.

Riteneva il pretore ingiustificata la mancata contestazione immediata dell’infrazione, integrando tale omissione la violazione degli articoli 200 e 201 del codice stradale che contengono una chiara preferenza per tale contestazione rispetto alla successiva notifica allorché, come nella specie, non ricorrano le condizioni previste dall’articolo 384 del regolamento al codice stradale. Osservava che anche in presenza dell’autovelox non poteva disconoscersi la possibilità di procedere alla contestazione immediata attraverso un adeguato posizionamento degli agenti in assenza di circostanze effettivamente impeditive, quali, ad esempio, la velocità eccessiva del veicolo o l’elevata intensità del traffico e che doveva ritenersi assolutamente generica, oltre che irrilevante a causa dell’adozione di un apparecchio rilevatore ormai superato dalla tecnica, l’affermazione secondo cui l’apparecchio consentiva di rilevare la velocità solo in un momento successivo.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione con lo stesso atto il Ministero dell’interno e la prefettura di Macerata, deducendo un unico motivo di censura.

La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Pregiudizialmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’interno, dovendosi ritenere legittimato unicamente il prefetto, vale a dire l’autorità che ha emesso il provvedimento poi impugnato avanti al pretore e nei cui confronti peraltro è stata ritualmente proposta l’opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 689/81 e dell’articolo 203 del codice stradale.

Essendo stato però proposto contestualmente anche al prefetto, il ricorso può trovare ingresso in tale ambito soggettivo e deve essere quindi esaminato.

Con l’unico motivo di ricorso la prefettura di Macerata denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 142, commi 1 e 8, 201 del codice stradale; 384, lettera a) e c), 385 D.P.R. 495/92 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’articolo 360 numeri 3 e 5 c.p. Lamenta che il pretore non abbia tenuto conto che la velocità rilevata era pacifica non essendo stata contestata nemmeno dallo stesso interessato e che in ogni caso la possibilità che gli agenti, impegnati nelle operazioni di rilevamento, si ponessero all’inseguimento del veicolo urtava contro ogni logica, in considerazione tra l’altro della previsione di cui all’articolo 384 del D.P.R. 495/92 che indica alle lettere a) ed e), come ipotesi di materiale impossibilità di procedere alla contestazione immediata, l’alta velocità del veicolo e la presenza di apparecchi che consentono la rilevazione dell’illecito solo in un momento successivo. Deduce altresì che la mancata contestazione immediata, anche quando sia possibile, non invalida la successiva ordinanza allorché l’infrazione sia stata portata a conoscenza dell’interessato tramite la notificazione.

La censura merita accoglimento, sia pure per quanto di ragione.

Non può essere condiviso, infatti, il principio, pur affermato in precedenza da questa corte in tema di infrazioni stradali, secondo cui è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata anche nell’ipotesi in cui sia possibile, qualora venga successivamente effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento.

Se ciò può ritenersi consentito dall’articolo 14 della legge 689/81 relativo alla contestazione delle violazione amministrative in generale, deve escludersi invece per le violazioni al codice stradale, prevedendo l’articolo 200 la necessità dell’immediata contestazione "quando è possibile" e l’articolo 201 la notifica del verbale di accertamento solo "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata", al fine evidente di consentire nell’immediatezza, per quanto possibile, l’esercizio del diritto di difesa, la cui compromissione rende illegittimi anche i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo.

Derogando i richiamati articoli 200 e 201 all’articolo 14 della legge 689/81, il problema quindi non può essere risolto in radice, considerando legittima in ogni caso la successiva notificazione, ma richiede il richiamo dell’articolo 384 del regolamento al codice stradale e la verifica in concreto in ordine all’eventuale sussistenza di una delle ipotesi di materiale impossibilità della contestazione immediata in esso espressamente previste in via di massima.

Orbene, tale articolo alla lettera e), relativa all’ipotesi come quella in esame in cui la violazione venga accertata attraverso appositi apparecchi, contempla non solo i casi in cui l’apparecchio consente il rilevamento in tempo successivo, vale a dire dopo che il veicolo sia giù a distanza dal posto di accertamento, ma anche quella in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari.

Risulta dall’impugnata sentenza che l’organo accertatore aveva giustificato nel verbale la mancata contestazione immediata sul rilievo che l’apposito apparecchio consentiva l’accertamento dell’illecito solo in tempo successivo, quando il veicolo si trovava già a distanza dal posto di accertamento e che il pretore ha disatteso tale motivazione in considerazione del fatto che l’apparecchio utilizzato era ormai superato dall’evoluzione tecnologica e che il servizio non era stato adeguatamente organizzato attraverso, ad esempio, un diverso posizionamento degli agenti, con la conseguenza che era stata preclusa a priori da parte dei vigili la possibilità di una contestazione immediata.

Ma in tal modo il giudice di merito ha finito per sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento predisposto dalla pubblica amministrazione, invadendo illegittimamente la sfera del suo potere discrezionale.

Purché l’organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che non hanno reso possibile l’immediata contestazione e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall’articolo 384 del regolamento al codice stradale integranti, come si è ricordato, in linea di massima i casi di materiale impossibilità, non può ritenersi consentito al giudice di merito un apprezzamento al riguardo con l’indicazione di apparecchi più adeguati o con la prospettazione di una diversa organizzazione di servizio in grado, in astratto, di superare gli inconvenienti dedotti a giustificazione, risolvendosi una tale valutazione in un’inammissibile ingerenza sul "modus operandi" della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario.

Erroneamente pertanto il pretore ha annullato l’ordinanza-ingiunzione sul rilievo che illegittimamente non si era proceduto alla contestazione immediata, dovendosi ritenere invece la successiva notificazione del verbale consentita dalla prospettazione, operata a verbale, di una situazione che la rendeva legittima in applicazione del richiamato articolo 384 del regolamento al codice stradale.

L’accoglimento, sia pure in parte, delle ragioni dedotte con il ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’articolo 384, comma 1, c.p.c. Lo stesso pretore (vedi ultimo periodo della sentenza) ha ritenuto provato, infatti, sia pure ai fini della regolamentazione delle spese processuali, che era stata tenuta una velocità eccessiva rispetto ai limiti consentiti, rendendo superflua ogni ulteriore verifica al riguardo in sede di merito.

Conseguentemente va rigettata l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre per quanto riguarda la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’interno, nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso del prefetto. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’articolo 384, comma 1, c.p.c., rigetta l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione e condanna Scialé Vittorio al pagamento dell’onorario che liquida in 200 euro oltre alle spese liquidate in euro 9.30. Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’interno.

 

 

 

Martedì, 30 Aprile 2002
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