Giurisprudenza di Legittimità |
SANZIONI AMMINISTRATIVE - Notifica della violazione accertata - Fatta per mezzo del servizio postale da funzionario dell’amministrazione accertatrice della violazione contestata - Mancata stesura sulla copia dell’atto della relazione di notifica - Non inficia la validità della notifica
Composta dagli Ill.mi Si gg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore; elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso lo studio DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall’avvocato PALA GESUALDO ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso; ricorrente contro C.M.; intimato avverso la sentenza n. 472/97 del Pretore di CIVITAVECCHIA, depositata il 13.11.97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.06.2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del primo motivo; l’assorbimento del terzo motivo;
l’inammissibilità degli altri motivi
di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso depositato in data 8.6.1996 M.C. proponeva opposizione avanti ai Pretore di Civitavecchia avverso l’avviso di mora n. 3017843 emesso dal Servizio Riscossine Triburi (SE.RI.T.) per violazioni al codice della strada accertate dai Vigili Urbani del Comune di Civitavecchia. Sosteneva il ricorrente l’invalidità dell’avviso in conseguenza della nullità sia dei verbali di accertamento in quanto non sottoscritti e sia delle relative notifiche. Si costituiva il Comune, deducendo la regolarità della notifica degli atti di accertamento, l’infondatezza dei rilievi riguardanti la sottoscrizione dei verbali e la tardività del ricorso in quanto era decorso il termine di trenta giorni dalla notifica degli accertamenti. Esibita la documentazione da parte del Comune, il Pretore con sentenza del 4.3 - 13.21.1997 annullava l’iscrizione a ruolo delle sanzioni, condannando il Comune al pagamento, delle spese processuali. Rilevava il Pretore la nullità delle notifiche dei verbali di accertamento avvenute a mezzo del servizio postale sia perchè l’Ufficiale Giudiziario può avvalersi di tale servizio, ai sensi dell’art. 2 della Legge 890/82, solo per le notifiche da effettuarsi fuori dal Comune ove ha sede l’ufficio e sia perché, in mancanza anche di richiami numerici, non è possibile dedurre che gli avvisi prodotti si riferiscano alle notifiche dei moduli in atti. Riteneva conseguentemente che il ricorso avverso l’avviso di mora non fosse tardivo, stante l’invalidità delle notifiche dei verbali di accertamento, le cui relate peraltro erano state lasciate in bianco. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Civitavecchia, deducendo cinque motivi di censura.
La controparte non ha svolto alcuna
attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo di ricorso il Comune di Civitavecchia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 C.P.C. nonché erroneità della motivazione in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Lamenta che il Pretore, senza alcuna specifica deduzione da parte dell’opponente, abbia rilevato la mancanza di corrispondenza fra la documentazione depositata e la violazione oggetto di ricorso e che in ogni caso non abbia considerato che sulla ricevuta di ritorno risulta riportato lo stesso numero (001/00364) stampigliato sul verbale di accertamento. La censura è fondata. In linea di principio l’opposizione volta a censurare i vizi verificatisi nella fase di formazione del titolo in materia di sanzioni amministrative deve ritenersi consentita anche in occasione della notifica della cartella esattoriale od, in mancanza, dell’avviso di mora al fine di rendere possibile il recupero del momento di garanzia, assicurato dalla legge con l’opposizione avverso il verbale di accertamento od avverso l’ordinanza - ingiunzione (per tutte Sez. Un. 190/92; Cass. 12107/95), allorchè non sia stato possibile esercitare il diritto di difesa per mancata notifica di detto verbale o dell’ordinanza. Ma anche in tal caso trova applicazione il principio, riaffermato pure, in tema di sanzioni amministrative (Sez. Un. 3271/90), della necessità di corrispondenza fra l’opposizione e la pronuncia, con la conseguente preclusione per il giudice di rilevare d’ufficio vizi non dedotti dalla parte, che non incidano sull’esistenza dell’atto impugnato. Orbene risulta dall’atto di opposizione, la cui lettura è certamente consentita in questa sede in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, che il ricorrente aveva dedotto l’invalidità del verbale di accertamento per mancanza di sottoscrizione del verbalizzante nonché la mancanza di una valida notifica, mentre nessun accenno risulta in ordine all’impossibilità, rilevata invece dal Pretore, di accertare, in mancanza di richiami numerici, se gli avvisi prodotti si riferiscano alla notifica del verbale di accertamento in questione, con la conseguenza che gli era preclusa ogni valutazione al riguardo. Né un tale rilevato vizio può ritenersi compreso nell’ambito della generica censura riguardante l’invalidità della notifica, trattandosi di un aspetto ben diverso, relativo piuttosto alla corretta individuazione del verbale notificato. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della Legge 890/82 in relazione all’art. 360 n. 3 C.P.C.. Sostiene l’erroneità dell’interpretazione data dal Pretore all’art. 1 della Legge 890/92, che ha ritenuto possibile la notifica a mezzo posta solo se deve eseguirsi fuori dalla sede dell’ufficiale Giudiziario, desumendosi invece chiaramente la facoltà di far uso di tale servizio, salvo che il giudice disponga o la parte richieda che la notifica sia eseguita personalmente. Anche tale censura è fondata, non potendosi assolutamente condividere, ed anzi ponendosi in retto contrasto con la lettera della norma, l’interpretazione data all’art. 1 della Legge 20.11.1982 n. 890 dal Pretore, secondo cui l’ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale, solo per le notifiche da effettuarsi fuori dal Comune ove ha sede l’Ufficio. Il comma 1 di detto art. 1 attribuisce infatti chiaramente all’ufficiale giudiziario la facoltà di avvalersi del servizio postale per qualsiasi notifica, indipendentemente dal luogo in cui si trovi il destinatario, con l’unico limite. costituito dalla presenza di un espresso provvedimento dell’autorità giudiziaria o di una richiesta della parte perché la notifica venga eseguita personalmente dall’ufficiale giudiziario medesimo. L’obbligo della notifica a mezzo posta previsto dal successivo comma, allorchè debba essere eseguita fuori dal Comune, non esclude quindi la possibilità di far ricorso al servizio postale anche per le notifiche da eseguire nell’ambito del Comune. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione laddove il Pretore non ha ravvisato alcun collegamento fra gli avvisi prodotti ed il verbale di accertamento, sebbene il contrario risultasse dall’identità del numero riportato nei due atti e nonostante, non abbia disposto ulteriori accertamenti per eventuali elementi di riscontro. La censura deve ritenersi assorbita dall’accoglimento del primo motivo, essendo evidente che il vizio di ultrapetizione riscontrato nella pronuncia del Pretore in ordine alla rilevata impossibilità di verificare la corrispondenza degli avvisi prodotti con l’atto notificato preclude ogni accertamento al riguardo. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 14 della Legge 689/81, 149 C.P.C., 3 e 14 della Legge 890/82 nonché omessa ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Lamenta che il Pretore abbia ritenuto nulle le notifiche anche perché le relate erano state "lasciate completamente in bianco", senza considerare che nel caso di notifica a mezzo di servizio postale eseguita da un funzionario della stessa P.A. la mancanza di relata costituisce una mera irregolarità che non incide sulla sua validità. La censura è fondata. In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, qualora la notificazione della contestazione venga effettuata a mezzo posta da un funzionario dell’Amministrazione che ha accertato la violazione, come consentito dall’art. 14 comma 3 della Legge 689/81, dall’art. 12 della Legge 890/82 e dall’art. 201 comma 3 Cod. d. Str., la mancata stesura sulla copia dell’atto da parte del funzionario medesimo della relazione di notifica prevista dall’art. 3 comma 1 della richiamata Legge 890/82 costituisce una mera irregolarità che non inficia la validità della notifica. Trattasi di un principio ormai consolidato (Sez. Un. 7821/95) che il Pretore ha del tutto ignorato, limitandosi ad evidenziare che le celate erano state "lasciate completamente in bianco". Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e segg. della Legge 7.22/89 nonchè 23 della Legge 689/81. Sostiene che in base all’art. 24 della Legge 122/89, vigente all’epoca dell’accertamento, il sommario processo verbale, qualora non sia stato effettuato il pagamento previsto dall’art. 138 o non sia stato presentato ricorso, costituisce titolo esecutivo, con conseguente possibilità per la P.A. di iscrizione a ruolo della relativa sanzione. Sostiene ancora che, dovendosi equiparare - ai fini in esame il verbale all’ordinanza - ingiunzione, il ricorso al Pretore avverso detto verbale, in mancanza di ricorso al Prefetto, avrebbe dovuto essere proposto entro lo stesso termine. Anche tale censura è fondata. Risultandone dagli atti l’avvenuta notifica a mezzo del servizio postale, il verbale di accertamento è divenuto senza dubbio, in mancanza di opposizione tempestiva, titolo esecutivo ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge 122/89 all’epoca vigente (sostanzialmente trasfusi poi negli artt. 200 - 203 del nuovo Cod. d. Str.) e preclude in sede di opposizione all’avviso di mora ogni ulteriore deduzione in ordine alla legittimità della contestazione per le considerazioni sopra esposte in quanto non ricorrono le particolari condizioni che potrebbero giustificare una opposizione tardiva. Nell’ambito di tale preclusione rimane anche l’ulteriore motivo di opposizione relativo alla mancata sottoscrizione del verbale di accertamento, di cui il Pretore ha omesso di occuparsi. L’impugnata decisione deve essere, pertanto, cassata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto ed è consentita quindi una pronuncia nel merito ai sensi dell’art. 384 comma 1 C.P.C., va dichiarata l’inammissibilità della opposizione proposta avanti al Pretore perché tardiva. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso. Dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione. Condanna il C. al pagamento delle spese processuali, determinate, per il giudizio avanti al Pretore, in £ 500.000, di cui £ 300.000 per onorario, £ 140.000 per diritti di procuratore e £ 60.000 per quelle effettive e, per il giudizio di legittimità, in £ 500.000 per onorario e £. 65.000 per spese.
Roma, 12.6.2001 |