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Giurisprudenza di legittimità Settembre 2005

a cura di Franco Corvino

Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome.

Giurisprudenza

Auto in doppia fila: il rifiuto di spostare il veicolo integra il reato di violenza privata

(Cassazione, sez. I penale, sentenza 04.07.2005 24614)

 

Il delitto di violenza privata, di cui all’art. 610 c.p., si realizza ogni qualvolta la condotta dell’agente sia idonea a produrre una coazione personale del soggetto passivo, privandolo della libertà di determinarsi e di agire in piena autonomia.

Questo è il principio di diritto su cui la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24614 del 4 luglio 2005, ha confermato la condanna di un soggetto che aveva parcheggiato la propria autovettura dietro quella della persona offesa bloccandola e, avendo opposto un rifiuto all’invito di quest’ultimo di spostarla per potersi allontanare, costringendola ad un comportamento non liberamente voluto.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Sentenza n. 24614/2005

Svolgimento del processo. Con sentenza del 9-2-2004 la Corte di Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dopo l’annullamento, da parte della Corte di Cassazione, di una precedente sentenza di assoluzione, condannava C.L. alla pena di giorni quindici di reclusione per il reato di cui all’art. 610 c.p.

La corte distrettuale, premesso che la Corte di Cassazione aveva stabilito che il reato di cui all’art. 610 c.p. resta integrato ogni volta che la condotta dell’agente sia idonea a produrre una coazione personale del soggetto passivo, privandolo della libertà di determinarsi e di agire in piena autonomia, osservava che la condotta del C., consistita nell’avere parcheggiato la propria autovettura dietro quella di C.M. e nell’avere posto un rifiuto all’invito di quest’ultimo di spostarla per potersi allontanare, aveva imposto una cauzione ad un comportamento non liberamente voluto.

Avverso la predetta sentenza ricorre il C., tramite il suo difensore, deducendo con il primo motivo il vizio di motivazione e con il secondo la violazione di legge per l’incompleta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, sull’assunto che il giudice del rinvio non ha rivalutato il merito e non ha spiegato perchÈ la condotta dell’agente ha integrato una coazione personale nÈ quale è stata la condotta alla quale la parte offesa è stata costretta.

Motivi della decisione. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze indicate nel dispositivo non risultando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.Ý

Invero il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione - in forza del quale il reato ascritto doveva ritenersi integrato in base ad ogni condotta idonea a costituire una coazione della parte offesa - ed ha scrupolosamente individuato sia la condotta attiva, costituita dall’avere parcheggiato la propria autovettura in modo da bloccare quella della parte offesa e nel rifiuto dell’invito a spostarla, sia la coazione subita dal C., costretto ad un comportamento non liberamente voluto (cioè a restare fermo, come risulta dal capo di imputazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende.

CosÏ deciso in Roma, il 19 maggio 2005.

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2005.

 

Notifica al portiere nulla se l’ufficiale giudiziario non dà atto delle vane ricerche

(Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 20.04.2005 8214)

 

Viene considerata nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate in ordine di preferenza tra loro e rispetto al portiere, dall’art. 139 c.p.c.

E’ il principio di diritto ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nellíordinanza n. 8214 del 20 aprile 2005.ÝÝÝÝÝ

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILI

ORDINANZA 20 aprile 2005, n. 8214

LA CORTE

Rilevato che la notificazione del ricorso introduttivo alla s.r.l. Impresa Edile S., presso il difensore domiciliatario della stessa Avv. Roberto Cefaloni in V.le Parioli n. 67, ha avuto luogo a mani del portiere e che la relata non indica in alcun modo l’avvenuto previo inutile tentativo di consegna dell’atto a mani proprie del destinatario o delle persone indicate in ordine di preferenza tra loro e rispetto al portiere, dall’art. 139 CPC; Rilevato che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate ad avere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 CPC, la successione preferenziale dei quali vi è tassativamente stabilita;

RILEVATO

che, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (ex pluribus, Cass. 11.5.98 n. 4739, 1387, 21.11.83 n. 6956);

Rilevato che parte intimata non ha svolto difensiva, onde la detta nullità non ha beneficiato la sanatoria che sarebbe stata consentita ove fosse stato, in tal modo, dimostrato avere l’atto raggiunto comunque il suo scopo;

Ritenuto doversi, consequenzialmente, disporre, ex art. 291 CPC, la rinnovazione della notificazione del ricorso;ÝÝ

P.Q.M.

Dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso, concedendo all’uopo il termine di giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la causa a nuovo ruolo.

CosÏ deciso in Roma, il 7 aprile 2005.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2005.

 

Velocità ‚ Limiti elastici ‚ Valutazione ‚ Criteri ‚ Velocità eccessiva in curva.

Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, líapprezzamento della velocità, in funzione della esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge e puÚ quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dallíurto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo. In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, la valutazione della velocità tenuta dal conducente va compiuta con riferimento alle condizioni dei luoghi, alla tipologia della strada o tratto di strada (nella specie, curvilineo) percorso, alle condizioni del traffico, alle circostanze dellíincidente, alle conseguenze dannose dello stesso sui veicoli, senza che assuma decisivo rilievo líeventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal c.s. (Cass. Civ., Sez. I, 12 ottobre 2004, n. 20173) [RIV-0205]

 

Depenalizzazione ‚ Accertamento delle violazioni amministrative ‚ Contestazione ‚ Verbale ‚ Opposizione in sede giurisdizionale ‚ Soggetto passivamente legittimato ‚ Prefetto ‚ Esclusione ‚ Legittimazione del Ministero dellíInterno ‚ Sussistenza ‚ Conseguenze.ÝÝ

Nellíipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione redatto dalla polizia stradale per violazione del codice della strada (non, dunque, avverso, líordinanza-ingiunzione del Prefetto), la legittimazione processuale passiva va riconosciuta unicamente in capo al Ministero dellíinterno, organo gerarchicamente sovraordinato agli agenti accertatori, ai sensi dellíart. 11 del codice della strada, dovendo negarsi che la Prefettura (oggi Ufficio territoriale periferico del Governo) possa, per un verso, stare in giudizio, per resistere allíopposizione, in luogo del Ministero dellíinterno e, per líaltro, promuovere in proprio ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito. Líinidoneità della Prefettura a stare in giudizio per il Ministero dellíinterno è causa di nullità di tutti gli atti processuali illegittimamente compiuti in sede di merito, rilevabile díufficio in sede di legittimità, a meno che non vi sia giudicato sul punto a seguito di eccezione della parte interessata, disattesa dal giudice del merito e non riproposta con il ricorso per cassazione. (Cass. Civ., Sez. I, 24 agosto 2004, n. 16726) [RIV-0205]

 

Depenalizzazione ‚ Accertamento delle violazioni amministrative ‚ Contestazione ‚ Verbale ‚ Opposizione ‚ Ricorso al giudice di pace ‚ Termine ‚ Termine di 60 giorni della notifica del verbale ‚ Sussistenza ‚ Fattispecie anteriore allíintroduzione dellíart. 204 bis c.d.s.

In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada avverso il verbale di accertamento puÚ proporsi opposizione allíautorità giudiziaria nel medesimo termine di 60 giorni previsto per il ricorso al Prefetto (fattispecie relativa ad infrazione rilevata anteriormente allíintroduzione dellíart. 204 bis c.d.s.). (Cass. Civ., Sez. I, 23 agosto 2004, n. 16559) [RIV-0205]

Depenalizzazione ‚ Accertamento delle violazioni amministrative ‚ Contestazione ‚ Verbale ‚ Opposizione ‚ Udienza di comparizione ‚ Rinvio a quella immediatamente successiva dinanzi allo stesso giudice ‚ Obbligo di comunicazione alle parti ‚ esclusione.

In materia di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada il rinvio dellíudienza di prima comparizione, fissata a norma dellíart. 23 L. n. 689/1981, alla udienza immediatamente successiva assegnata allo stesso giudice, da desumersi dal calendario annuale stabilito con decreto del presidente del tribunale ai sensi dellíart. 80 att. C.p.c., non va comunicato alle parti. (Cass. Civ., Sez. I, 18 agosto 2004, n. 16074) [RIV-0205]

 

Depenalizzazione ‚ Ordinanza-ingiunzione ‚ emissione ‚ Termine ‚ Termine di 210 giorni per líemissione di ordinanza prefettizia ‚ Condizione di validità.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il rispetto del termine concesso allíufficio cui appartiene líorgano accertatore (giorni 30 ex art. 203 cod. strada) ed al Prefetto per líeventuale istruzione integrativa e líemissione del provvedimento (giorni 180 ex art. 204 cod. strada) costituisce requisito di legittimità del provvedimento medesimo, sia esso uníordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa o invece uníarchiviazione, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge. Ne consegue che condizione di validità dellíordinanza-ingiunzione è il rispetto del termine di 210 giorni complessivamente previsto per líemissione (adozione e non notificazione) del provvedimento prefettizio dal combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 cod. strada (giorni 30 + 180) (Cass. Civ., Sez. I, 18 agosto 2004, n. 16073) [RIV-0205]Ý

 

Responsabilità da sinistri stradali ‚ Caso fortuito ‚ Malore improvviso del conducente ‚ Esclusione ‚ Colpo di sonno ‚ Sussistenza.

In tema di omicidio colposo dovuto a perdita di controllo della guida di un autoveicolo, qualora venga addotta dallíimputato, a spiegazione del fatto, la tesi difensiva del malore improvviso ‚ da intendersi come riconducibile non al caso fortuito di cui allíart. 45 c.p., ma allíinfermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto ex art. 88 stesso codice ‚ rettamente la tesi suddetta viene disattesa dal giudice di merito in assenza di elementi che valgano a renderla concretamente plausibile (in particolare con riguardo allíetà ‚ particolarmente giovane nella fattispecie ‚ ed alle condizioni fisio-psichiche dellíimputato ed in presenza, per converso, di elementi a sostegno dellíipotesi che la perdita di controllo sia stata, invece, dovuta allíintervento di altro, non imprevedibile, fattore quale (nella specie) un improvviso colpo di sonno causato dallíaver dormito poco ed essersi svegliato anzitempo, condizione questa, che avrebbe dovuto indurre il conducente a non porsi alla guida del veicolo ovvero a non proseguire la marcia se non dopo essersi adeguatamente riposato. (Cass. Pen., Sez. IV, 29 luglio 2004, n. 32931) [RIV-0205]

Responsabilità da sinistri stradali ‚ Colpa del conducente ‚ Guidatore che ostruisce la carreggiata ‚ Eccessiva velocità del conducente che sopravviene ‚ Interruzione del nesso di causalità rispetto alla collisione da parte del primo conducente ‚ Esclusione.

La condotta del guidatore che ostruisce la carreggiata stradale (tanto pi˜ se a rapido scorrimento), ponendosi di traverso, non interrompe il nesso di casualità in ordine agli eventi collisivi verificatisi a causa della condotta colposa (per eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei conducenti dei veicoli nel frattempo sopraggiunti. (Cass. Pen., Sez. IV, 26 maggio 2004, n. 24079) [RIV-0205]Ý

 

Precedenza ‚ Immissione nel flusso della circolazione ‚ Da parte di ciclisti provenienti da strada privata ‚ Collisione con autoveicolo ‚ Responsabilità concorrente del conducente ‚ Condizioni.

Sussiste la concorrente responsabilità del conducente uníauto su strada pubblica, qualora pi˜ giovani ciclisti, sbucando da passo carrabile privato, intraprendono líattraversamento, in violazione della precedenza spettante al veicolo e líultimo di essi venga investito, se il guidatore abbia indugiato nel frenare e suonare il clacson, basando tale condotta sullíaspettativa infondata che, oltre i primi tre giovani ciclisti, non ve ne fosse un quarto e tralasciando la dovuta prudenza. (Corte di Appello Civile di Milano, Sez. I, 30 gennaio 2004, n. 262) [RIV-0205]

 

Falsità ‚ In scrittura privata ‚ Falsificazione di polizza assicurativa r.c.a. ‚ natura privata della falsità ‚ Fondamento.

La falsificazione della polizza di assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile da circolazione dei veicoli e dei relativi certificato e contrassegno costituisce falsità in scrittura privata e non falsità in atto pubblico, in quanto la natura giuridica delle compagnie di assicurazione è caratterizzata dallíattività eminentemente commerciale, sicchè gli atti giuridici posti in essere restano nellíambito del diritto privato. (Tribunale Penale di Napoli, Sez. III, 4 maggio 2004, n. 4228) [RIV-0205]

 

Depenalizzazione ‚ Accertamento delle violazioni amministrative ‚ Contestazione ‚ Notificazione.ÝÝ

La cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada è impugnabile per ragioni che variano a seconda che il trasgressore sia già stato posto in condizioni di difendersi ‚ mediante contestazione o notifica del verbale di accertamento ovvero notifica dellíordinanza-ingiunzione ‚ o, invece, la cartella rappresenti il primo atto che lo pone in condizione di contraddire, potendosi, in tal caso, proporre opposizione nel termine, previsto dallíart. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di trenta giorni dalla notifica (non, ovviamente, della ordinanza-ingiunzione ma) della cartella stessa. (Cass. Civ., Sez. I. 2 marzo 2004, n. 4194) [RIV-0205]

Depenalizzazione ‚ Accertamento delle violazioni amministrative ‚ Contestazione ‚ Preavviso di accertamento della violazione.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, è inammissibile il rimedio dellíopposizione di cui alla legge n. 689/1981 avverso il mero preavviso di contravvenzione (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del trasgressore), che è atto prodromico allíordinanza-ingiunzione e non puÚ essere equiparato nÈ al verbale di contestazione immediata, nÈ al verbale di accertamento notificato al trasgressore, in quanto, a differenza di essi, atto non idoneo ‚ se non impugnato ‚ a costituire titolo esecutivo ai sensi dellíartt. 203, terzo comma, del codice della strada. (Cass. Civ., Sez. I, 24 marzo 2004, n. 5875) [RIV-0205]

 

Depenalizzazione ‚ Accertamento delle violazioni amministrative ‚ Contestazione ‚ Verbale.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, qualora contro il verbale di contestazione dellíinfrazione líinteressato abbia propostoÝ sia ricorso al prefetto, ai sensi dellíart. 203 del codice della strada, sia direttamente ricorso in opposizione dinanzi al giudice ordinario, ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (come gli è consentito, non costituendo il ricorso al prefetto presupposto processuale per poter adire líautorità giudiziaria ordinaria), ed il prefetto abbia dichiarato líimprocedibilità del ricorso a lui diretto in ragione del contestuale esperimento del rimedio giurisdizionale ‚ che si pone in termini di alternatività con il ricorso amministrativo ‚ è inammissibile líopposizione, ai sensi del citato art. 22 della legge n. 689 del 1981, avverso il detto decreto prefettizio di improcedibilità, che non rientra tra gli atti nei confronti dei quali tale opposizione è esperibile, non essendo suscettibile di acquisire efficacia di titolo escutivo. (Cass. Civ., Sez. I, 18 marzo 2004, n. 5466) [RIV-0205]

 

Depenalizzazione ‚ Applicazione delle sanzioni ‚ Determinazione ‚ Limite massimo e minimo.

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne líentità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, nÈ la Corte di cassazione puÚ censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta; ove poi líinfrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore, deve ritenersi corretto il riferimento alla misura deducibile dallíart. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se pi˜ favorevole, al doppio del minimo. (Cass. Civ., Sez. I, 24 marzo 2004, n. 5877) [RIV-0205]




Venerdì, 30 Settembre 2005
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