a cura di Franco Corvino |
Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome. |
Giurisprudenza |
Auto in doppia fila: il rifiuto di spostare
il veicolo integra il reato di violenza privata (Cassazione, sez. I penale, sentenza 04.07.2005
nƒ 24614) Il
delitto di violenza privata, di cui all’art. 610 c.p., si realizza ogni qualvolta la condotta dell’agente
sia idonea a produrre una coazione personale del soggetto passivo, privandolo
della libertà di determinarsi e di agire in piena autonomia. Questo
è il principio di diritto su cui l PRIMA SEZIONE PENALE Sentenza n. 24614/2005 Svolgimento
del processo.
Con sentenza del 9-2-2004 La
corte distrettuale, premesso che Avverso la predetta sentenza ricorre il C., tramite il suo difensore, deducendo
con il primo motivo il vizio di motivazione e con il secondo la violazione
di legge per l’incompleta applicazione del principio di diritto enunciato
dalla Corte di Cassazione, sull’assunto che il giudice del rinvio non
ha rivalutato il merito e non ha spiegato perchÈ la condotta dell’agente
ha integrato una coazione personale nÈ quale è stata la condotta alla
quale la parte offesa è stata costretta. Motivi
della decisione.
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato
inammissibile, con le conseguenze indicate nel dispositivo non risultando
l’assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità.Ý Invero
il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio di
diritto enunciato dalla Corte di Cassazione - in forza del quale il
reato ascritto doveva ritenersi integrato in base ad ogni condotta idonea
a costituire una coazione della parte offesa - ed ha scrupolosamente
individuato sia la condotta attiva, costituita dall’avere parcheggiato
la propria autovettura in modo da bloccare quella della parte offesa
e nel rifiuto dell’invito a spostarla, sia la coazione subita dal C.,
costretto ad un comportamento non liberamente voluto (cioè a restare
fermo, come risulta dal capo di imputazione). P.Q.M. Dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00
alla cassa delle ammende. CosÏ
deciso in Roma, il 19 maggio 2005. Depositata
in Cancelleria il 4 luglio 2005. Notifica al portiere nulla se l’ufficiale giudiziario non
dà atto delle vane ricerche (Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 20.04.2005 nƒ 8214) Viene considerata nulla la notificazione nelle mani del portiere quando
la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione
del mancato rinvenimento delle persone indicate in ordine di preferenza
tra loro e rispetto al portiere, dall’art. 139 c.p.c. E’
il principio di diritto ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nellíordinanza n. 8214 del 20 aprile 2005.ÝÝÝÝÝ SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE CIVILI ORDINANZA 20 aprile 2005, n. 8214 Rilevato che la notificazione del ricorso introduttivo alla s.r.l.
Impresa Edile S., presso il difensore domiciliatario
della stessa Avv. Roberto
Cefaloni in V.le Parioli
n. RILEVATO che,
come ripetutamente evidenziato da questa Corte, è, pertanto, nulla la
notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la
relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del
mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (ex pluribus,
Cass. 11.5.98 n. 4739, 1387, 21.11.83 n. 6956); Rilevato
che parte intimata non ha svolto difensiva, onde la detta nullità non
ha beneficiato la sanatoria che sarebbe stata consentita ove fosse stato,
in tal modo, dimostrato avere l’atto raggiunto comunque
il suo scopo; Ritenuto doversi, consequenzialmente,
disporre, ex art. 291 CPC, la rinnovazione della notificazione del ricorso;ÝÝ P.Q.M. Dispone
la rinnovazione della notificazione del ricorso, concedendo all’uopo
il termine di giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la
causa a nuovo ruolo. CosÏ
deciso in Roma, il 7 aprile 2005. Depositato
in Cancelleria il 20 aprile 2005. Velocità
‚ Limiti elastici ‚ Valutazione ‚ Criteri ‚
Velocità eccessiva in curva. Nel
sistema delle norme sulla circolazione stradale, líapprezzamento della
velocità, in funzione della esigenza di stabilire
se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in
relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che
vi si svolge e puÚ quindi, anche essere basato solo sulle circostanze
del fatto e sugli effetti provocati dallíurto del veicolo, senza necessità
di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo.
In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, la valutazione
della velocità tenuta dal conducente va compiuta con riferimento alle
condizioni dei luoghi, alla tipologia della strada o tratto di strada
(nella specie, curvilineo) percorso, alle condizioni del traffico, alle
circostanze dellíincidente, alle conseguenze dannose dello stesso sui
veicoli, senza che assuma decisivo rilievo líeventuale osservanza dei
limiti imposti, in via generale, dal c.s. (Cass. Civ., Sez.
I, 12 ottobre 2004, n. 20173) [RIV-0205] Depenalizzazione
‚ Accertamento delle violazioni amministrative ‚ Contestazione ‚ Verbale
‚ Opposizione in sede giurisdizionale ‚ Soggetto passivamente legittimato
‚ Prefetto ‚ Esclusione ‚ Legittimazione del Ministero dellíInterno
‚ Sussistenza ‚ Conseguenze.ÝÝ
Nellíipotesi
in cui venga proposta opposizione direttamente
avverso il verbale di contestazione redatto dalla polizia stradale per
violazione del codice della strada (non, dunque, avverso, líordinanza-ingiunzione
del Prefetto), la legittimazione processuale passiva va riconosciuta
unicamente in capo al Ministero dellíinterno, organo gerarchicamente
sovraordinato agli agenti accertatori, ai
sensi dellíart. 11 del codice della strada, dovendo negarsi che Depenalizzazione
‚ Accertamento delle violazioni amministrative ‚ Contestazione ‚ Verbale
‚ Opposizione ‚ Ricorso al giudice di pace ‚ Termine ‚ Termine di 60
giorni della notifica del verbale ‚ Sussistenza ‚ Fattispecie anteriore
allíintroduzione dellíart. 204 bis c.d.s. In
materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada avverso il verbale di accertamento puÚ proporsi opposizione
allíautorità giudiziaria nel medesimo termine di 60 giorni previsto
per il ricorso al Prefetto (fattispecie relativa ad infrazione rilevata
anteriormente allíintroduzione dellíart. 204 bis c.d.s.).
(Cass. Civ., Sez.
I, 23 agosto 2004, n. 16559) [RIV-0205] Depenalizzazione ‚ Accertamento delle violazioni amministrative
‚ Contestazione ‚ Verbale ‚ Opposizione ‚ Udienza di comparizione ‚
Rinvio a quella immediatamente successiva dinanzi
allo stesso giudice ‚ Obbligo di comunicazione alle parti ‚ esclusione. In materia di sanzioni amministrative per violazione al codice
della strada il rinvio dellíudienza di prima comparizione, fissata a
norma dellíart. Depenalizzazione
‚ Ordinanza-ingiunzione ‚ emissione ‚ Termine
‚ Termine di 210 giorni per líemissione di ordinanza
prefettizia ‚ Condizione di validità. In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada, il rispetto del termine concesso allíufficio cui appartiene
líorgano accertatore (giorni 30 ex art. 203 cod. strada) ed al Prefetto
per líeventuale istruzione integrativa e líemissione del provvedimento
(giorni 180 ex art. 204 cod. strada) costituisce requisito di legittimità
del provvedimento medesimo, sia esso uníordinanza-ingiunzione di pagamento
della sanzione amministrativa o invece uníarchiviazione, con la conseguenza
che la sua inosservanza configura una violazione di legge. Ne consegue che condizione di validità
dellíordinanza-ingiunzione è il rispetto del termine di 210 giorni complessivamente
previsto per líemissione (adozione e non notificazione) del provvedimento
prefettizio dal combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 cod. strada (giorni 30 + 180) (Cass.
Civ., Sez.
I, 18 agosto 2004, n. 16073) [RIV-0205]Ý
Responsabilità
da sinistri stradali ‚ Caso fortuito ‚ Malore improvviso del
conducente ‚ Esclusione ‚ Colpo di sonno ‚ Sussistenza. In
tema di omicidio colposo dovuto a perdita di
controllo della guida di un autoveicolo, qualora venga addotta dallíimputato,
a spiegazione del fatto, la tesi difensiva del malore improvviso ‚ da
intendersi come riconducibile non al caso fortuito di cui allíart. 45
c.p., ma allíinfermità incidente sulla capacità
intellettiva e volitiva del soggetto ex art. 88 stesso codice ‚ rettamente
la tesi suddetta viene disattesa dal giudice di merito in assenza di
elementi che valgano a renderla concretamente plausibile (in particolare
con riguardo allíetà ‚ particolarmente giovane nella fattispecie ‚ ed
alle condizioni fisio-psichiche dellíimputato
ed in presenza, per converso, di elementi a sostegno dellíipotesi che
la perdita di controllo sia stata, invece, dovuta allíintervento di
altro, non imprevedibile, fattore quale (nella specie) un improvviso
colpo di sonno causato dallíaver dormito poco ed essersi svegliato anzitempo,
condizione questa, che avrebbe dovuto indurre il conducente a non porsi
alla guida del veicolo ovvero a non proseguire la marcia se non dopo
essersi adeguatamente riposato. (Cass.
Pen., Sez. IV, 29 luglio 2004, n.
32931) [RIV-0205] Responsabilità
da sinistri stradali ‚ Colpa del conducente
‚ Guidatore che ostruisce la carreggiata ‚ Eccessiva velocità del conducente
che sopravviene ‚ Interruzione del nesso di causalità rispetto alla
collisione da parte del primo conducente ‚ Esclusione. La
condotta del guidatore che ostruisce la carreggiata stradale (tanto
pi˜ se a rapido scorrimento), ponendosi di traverso, non interrompe
il nesso di casualità in ordine agli eventi
collisivi verificatisi a causa della condotta colposa (per eccessiva
velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei conducenti
dei veicoli nel frattempo sopraggiunti. (Cass. Pen.,
Sez. IV, 26 maggio 2004, n. 24079) [RIV-0205]Ý Precedenza
‚ Immissione nel flusso della circolazione ‚ Da parte di ciclisti provenienti
da strada privata ‚ Collisione con autoveicolo ‚ Responsabilità concorrente
del conducente ‚ Condizioni. Sussiste
la concorrente responsabilità del conducente uníauto
su strada pubblica, qualora pi˜ giovani ciclisti, sbucando da passo
carrabile privato, intraprendono líattraversamento, in violazione della
precedenza spettante al veicolo e líultimo di essi venga investito,
se il guidatore abbia indugiato nel frenare e suonare il clacson, basando
tale condotta sullíaspettativa infondata che, oltre i primi tre giovani
ciclisti, non ve ne fosse un quarto e tralasciando la dovuta prudenza.
(Corte di Appello Civile
di Milano, Sez. I, 30 gennaio 2004, n. 262)
[RIV-0205] Falsità
‚ In scrittura privata ‚ Falsificazione di polizza assicurativa r.c.a. ‚ natura privata della falsità
‚ Fondamento. La
falsificazione della polizza di assicurazione
obbligatoria contro la responsabilità civile da circolazione dei veicoli
e dei relativi certificato e contrassegno costituisce falsità in scrittura
privata e non falsità in atto pubblico, in quanto la natura giuridica
delle compagnie di assicurazione è caratterizzata dallíattività eminentemente
commerciale, sicchè gli atti giuridici posti in essere restano nellíambito
del diritto privato. (Tribunale
Penale di Napoli, Sez. III, 4 maggio 2004,
n. 4228) [RIV-0205] Depenalizzazione ‚ Accertamento delle violazioni amministrative ‚ Contestazione
‚ Notificazione.ÝÝ La
cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni
amministrative irrogate per violazioni al codice della strada è impugnabile
per ragioni che variano a seconda che il trasgressore sia già stato
posto in condizioni di difendersi ‚ mediante contestazione o notifica
del verbale di accertamento ovvero notifica dellíordinanza-ingiunzione
‚ o, invece, la cartella rappresenti il primo atto che lo pone in condizione
di contraddire, potendosi, in tal caso, proporre opposizione nel termine,
previsto dallíart. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di trenta
giorni dalla notifica (non, ovviamente, della ordinanza-ingiunzione
ma) della cartella stessa. (Cass.
Civ., Sez. I. 2
marzo 2004, n. 4194) [RIV-0205] Depenalizzazione
‚ Accertamento delle violazioni amministrative ‚ Contestazione ‚ Preavviso
di accertamento della violazione. In
tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice
della strada, è inammissibile il rimedio dellíopposizione di cui alla
legge n. 689/1981 avverso il mero preavviso
di contravvenzione (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del
trasgressore), che è atto prodromico allíordinanza-ingiunzione e non puÚ essere equiparato
nÈ al verbale di contestazione immediata, nÈ al verbale di accertamento
notificato al trasgressore, in quanto, a differenza di essi, atto non
idoneo ‚ se non impugnato ‚ a costituire titolo esecutivo ai sensi dellíartt. 203, terzo comma, del codice
della strada. (Cass. Civ., Sez. I, 24 marzo 2004, n.
5875) [RIV-0205] Depenalizzazione ‚ Accertamento delle violazioni amministrative ‚ Contestazione
‚ Verbale. In
tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada,
qualora contro il verbale di contestazione dellíinfrazione
líinteressato abbia propostoÝ
sia ricorso al prefetto, ai sensi dellíart. 203 del codice della
strada, sia direttamente ricorso in opposizione dinanzi al giudice ordinario,
ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (come gli è consentito,
non costituendo il ricorso al prefetto presupposto processuale per poter
adire líautorità giudiziaria ordinaria), ed il prefetto abbia dichiarato
líimprocedibilità del ricorso a lui diretto
in ragione del contestuale esperimento del rimedio giurisdizionale ‚
che si pone in termini di alternatività con
il ricorso amministrativo ‚ è inammissibile líopposizione, ai sensi
del citato art. 22 della legge n. 689 del 1981, avverso il detto decreto
prefettizio di improcedibilità, che non rientra
tra gli atti nei confronti dei quali tale opposizione è esperibile,
non essendo suscettibile di acquisire efficacia di titolo escutivo.
(Cass. Civ.,
Sez. I, 18 marzo 2004, n. 5466) [RIV-0205] Depenalizzazione ‚ Applicazione delle sanzioni ‚ Determinazione ‚ Limite
massimo e minimo. In
tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un
minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del
giudice determinarne líentità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla
alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi
oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare
nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione,
nÈ |