Depenalizzazione
– Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione
– Verbale – Opposizione – Legittimazione passiva –
Ministero della difesa e dell’interno – Sussistenza.
Nell’ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso
il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non,
dunque, avverso l’ordinanza-ingiunzione del prefetto, il quale,
è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art.
204 cs.), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente,
sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi
autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri, e perciò
il Ministero della difesa) sia al Ministero dell’interno, il quale,
ai sensi dell’art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze
in materia di circolazione stradale. (In applicazione di tale principio,
la Corte ha respinto il ricorso dei Ministeri della difesa e dell’interno,
proposto contro la sentenza del Giudice di Pace, e fondato sul presupposto
che essa fosse stato inutiliter data in ragione della mancata presenza
in giudizio della Prefettura; sentenza con la quale era stato annullato
il verbale di fermo amministrativo e condannato il Ministero della difesa
al pagamento delle spese di custodia e giudizio) (Cass. Civ., Sez.
I, 1 settembre 2004, n. 17525) [RIV-1104]
Depenalizzazione
– Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Richiesta di
audizione da parte dell’interessato – Mancata convocazione
– Conseguenze.
In tema di posizione a verbale di sanzione amministrativa per violazione
del codice della strada, ove l’interessato abbia fatto richiesta
di audizione, ai sensi dell’art. 18, primo e secondo comma, della
legge n. 689 del 1981, e non sia stato convocato, il provvedimento finale
adottato dal prefetto è illegittimo per violazione delle norme
procedimentali di legge e comporta l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione
adotta in sua violazione. (In applicazione di questo principio la Corte
ha cassato la sentenza del giudice di pace per non aver rilevato la
violazione del diritto di difesa del ricorrente ed ha deciso la causa
nel merito accogliendo l’opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione
prefettizia, illegittima, e condannando la Prefettura alle spese del
giudizio). (Cass. Civ., Sez. I, 21 luglio 2004, n. 13505) [RIV-1104]
Precedenza
– Precedenza di fatto – Esercizio – Esenzione da responsabilità
– Esclusione – Archiviazione del procedimento sanzionatorio
da parte del prefetto – Rilevanza ai fini dell’esclusione
di responsabilità – Esclusione.
In caso di responsabilità da scontro di veicoli, la precedenza
di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale,
con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente è
fatto idoneo a costituire in colpa il soggetto, né può
spiegare alcuna rilevanza, ai fini della decisione sulla responsabilità,
l’ordinanza prefettizia di archiviazione in ordine all’infrazione
all’art. 145 del codice della strada, che disciplina il diritto
di precedenza, in un primo momento contestata al conducente. (Cass.
Civ., Sez. III, 1 giugno 2004, n. 10491) [RIV-1104]
Depenalizzazione
– Ordinanza-ingiunzione – Emissione – Termine –
Ordinanza prefettizia ex art. 204 c.s. – Termine di novanta giorni
ex L. n. 340/2000 – Applicazione – Fattispecie non esaurite
al momento della sua entrata in vigore – Sussistenza.
In tema di applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione
delle norme del codice della strada, il termine concesso al prefetto
per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione irrogativi di una
sanzione pecuniaria, ridotto a novanta giorni dall’art. 18, comma
terzo, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in luogo dei centottanta
giorni fissati dall’art. 68 della legge 27 dicembre 1999, n. 488,
rispetto ai sessanta giorni originariamente previsti dall’art.
204 del codice, trova applicazione alle fattispecie non ancora esaurite
al momento della legge, ancorché la violazione sia stata accertata
precedentemente, dovendosi far riferimento alla disciplina vigente nel
momento in cui l’atto viene compiuto, in forza del principio generale,
in tema di formazione degli atti amministrativi, secondo cui la nuova
normativa, portatrice di un’esigenza di pubblico interesse, trova
immediata applicazione allorché la fase in cui si inserisce non
sia ancora conclusa (nella specie è stato altresì escluso
che a detto termine potesse aggiungersi quello di trenta giorni per
l’istruzione della pratica previsto dall’art. 203 cod. strada,
in quanto, facendo riferimento tanto la sentenza impugnata che il ricorso
per cassazione dell’amministrazione alla data in cui il ricorso
amministrativo era «pervenuto al prefetto», non poteva ritenersi
che ci si fosse riferiti in realtà al giorno in cui esso era
giunto presso l’organo accertatore, dovendosi operare uno specifico
riferimento a quest’ultimo, qualora se ne vogliano trarre delle
distinte conseguenze giuridiche). (Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio
2004, n. 10272) [RIV-1104]
Fonti
del diritto – Legge penale – Successione di leggi – Applicazione
della legge più favorevole – Necessità – Legge
più favorevole sopravvenuta al fatto ma abrogata prima del giudizio
– Irrilevanza – fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza.
In tema di successione di leggi penali nel tempo, la regola dell’applicazione
della legge più favorevole, dettata dall’art. 2, comma terzo,
c.p., trova applicazione anche nel caso in cui, succeduta alla legge
vigente al momento del fatto una legge più favorevole, questa
sia stata poi a sua volta seguita, prima del giudizio, dal ripristino
delle legge originaria. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha ritenuto, respingendo un ricorso del pubblico ministero,
che correttamente ad un soggetto imputato di guida in stato di ebbrezza,
commesso prima che il reato venisse attribuito alla competenza del giudice
di pace dall’art. 4, comma 2, lett. Q), del D.L.vo 28 agosto 2000
n. 274, fossero state applicate le sanzioni, considerate più
favorevoli, previste dall’art. 52 di detto D.L.vo, nonostante che,
prima del giudizio, lo stesso reato, per effetto dell’art. 5 del
D.L. 27 giugno 2003 n. 151, conv. Con modif. in legge 1 agosto 2003
n. 214, fosse stato restituito alla competenza del tribunale, con conseguente
reviviscenza delle sanzioni originariamente previste). (Cas. Pen.,
Sez. IV, 20 maggio 2004, n. 23613) [RIV-1104]
Patente
– Revoca e sospensione – Sospensione – Natura di sanzione
amministrativa accessoria – Sospensione conseguente a reato di
guida in stato di ebbrezza – Conseguenze – Irrogazione a conducente
di ciclomotore – Legittimità – Esclusione.
La sospensione della patente conseguente al reato di guida in stato
di ebbrezza è espressamente qualificata dal legislatore come
sanzione amministrativa accessoria (art. 186 c.s.) e non può,
conseguentemente, essere legittimamente irrogata al conducente (pur
sorpreso in stato di ebbrezza) di un ciclomotore per la guida del quale
non sia necessaria la patente. (Cass. Civ., Sez. I, 14 maggio 2004,
n. 91829 [RIV-1104]
Depenalizzazione
– Applicazione delle sanzioni – Opposizione avverso cartella
esattoriale – Per mancata notifica dell’ordinanza-ingiunzione
o del verbale di accertamento – Applicabilità degli artt.
615, 617 c.p.c. – Esclusione – Applicabilità degli
artt. 22,23 L. n. 689/1981 – Sussistenza – Conseguenze –
Immediata lettura del dispositivo in udienza.
In tema di opposizione alla cartella esattoriale fondata sulla mancata
notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento,
il rito da seguire non è quello previsto dagli artt. 615 e 617
c.p.c. per l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi,
ma, in quanto l’opposizione è volta a recuperare, a livello
di cartella esattoriale, il momento di garanzia di cui l’interessato
sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del
titolo per mancata notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale
di accertamento, il procedimento deve svolgersi nelle forme previste
dalla legge n. 689/1981 che prevede, tra l’altro, la lettura del
dispositivo in udienza, a pena di nullità della sentenza. (Cass.
Civ., Sez. I, 7 maggio 2004, n. 8695) [RIV-1104]
Assicurazione
obbligatoria – Risarcimento danni – Modulo di constatazione
amichevole – Efficacia probatoria.
Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è
sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte,
compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti
dell’assicuratore solamente in caso di «scontro» tra
veicoli a motore, ai sensi dell’art. 5, primo comma, legge n. 39
del 1997, la cui testuale previsione («nel caso di scontro tra
veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti
dei veicolo coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro
avvalendosi del modulo fornito dall’impresa, il cui modello è
approvato con decreto del Ministro…») non si profila irrazionale
né in contrasto con l’art. 3 Cost. là dove non fa
riferimento anche alla mancata collisione tra i veicoli, giacché
in relazione a quest’ultima ipotesi l’assicuratore verrebbe
a trovarsi nell’assoluta impossibilità di superare la detta
presunzione, e privato di qualsiasi difesa, nulla potendo opporre al
fine di dimostrare il mancato verificarsi dell’incidente o il suo
verificarsi secondo modalità diverse da quelle ivi descritte.
(Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2004, n. 8525) [RIV-1104]
Giudice
di pace – Competenza penale – Oblazione facoltativa –
Ammissibilità – Fattispecie in tema di guida sotto l’influenza
di sostanze stupefacenti.
L’oblazione facoltativa di cui all’art. 162 bis c.p. è
applicabile ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace
(nella fattispecie: art. 187 c.s. guida in stato di ebbrezza conseguente
all’assunzione di stupefacenti) attesa l’esplicita modifica
del sistema delle sanzioni dettata dal legislatore negli artt. 52 e
58 D.L.vo n. 274 del 2000, nonché la disposizione di cui all’art.
29 sesto comma del decreto legislativo citato, ai sensi della quale
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l’imputato
può presentare di oblazione. (Cass. Pen., Sez. IV, 9 aprile
2004, n. 16864) [RIV-1104]
Patente
– revoca e sospensione – Sospensione – Patteggiamento
– Applicazione.
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca
della patente di guida deve essere applicata dal giudice anche in caso
di applicazione della pena su richiesta delle parti quando consegue
al reato, (nella fattispecie: omicidio colposo con violazione delle
norme sulla circolazione stradale) in ordine al quale è prevista,
atteso che il divieto di applicazione della pena accessoria di cui all’art.
445 c.p.p. non può essere estensivamente riferito anche alle
sanzioni amministrative. (Cass. Pen., Sez. IV, 13 marzo 2004, n.
12208) [RIV-1104]
Veicoli
– Ciclomotore – Contrassegno – Art. 248, comma 4, reg.
c.s. – Presunzione assoluta di responsabilità dell’intestatario
del contrassegno – Esclusione – Conseguenze – Fattispecie
in tema di opposizione a verbale di contravvenzione al c.d.s. con indicazione
del ciclomotore diverso da quello posseduto dall’intestatario del
contrassegno.
Nell’ipotesi di violazione oggettiva, prevista dall’art. 248,
comma 4, del Regolamento del codice della strada, non è fonte
assoluta di responsabilità, perché, nel momento in cui
viene fatta opposizione al verbale di contravvenzione, per avere il
verbalizzante indicato un tipo di ciclomotore diverso da quello posseduto
dall’intestatario del contrassegno, non è più sufficiente
il mero fatto di essere proprietario del contrassegno, ma occorre che
la P.A. provi concretamente le responsabilità dell’opponente.
(Giudice di pace di Ancona, 26 maggio 2004, n. 309) [RIV-1104]
Incroci
stradali – Obbligo di un conducente che impegni un crocevia –
Prudenza rigorosa.
La violazione della regola di precedenza nell’attraversamento di
un crocevia comporta la preponderante responsabilità dell’autore
dello scontro, tuttavia il conducente dell’autovettura al quale
spetti il diritto di precedenza, per andare esente da ogni responsabilità,
deve eseguire a sua volta l’attraversamento nel rispetto di tutte
le regole di prudenza e diligenza, prevedendo anche l’eventualità
dell’altrui imprudenza. (In applicazione di tale principio di diritto,
la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto corresponsabile
nello scontro il conducente della vettura con diritto di precedenza
il quale, sulla base delle risultanze testimoniali, si era dapprima
fermato alla vista di un ciclomotore che sopraggiungeva ed era successivamente
ripartito, fidando incautamente nella propria precedenza di diritto,
mentre il conducente del ciclomotore proseguiva la marcia fino a determinare
lo scontro). (Cass. Civ., Sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19053) [RIV-1104]
Omicidio
– Colposo – evento lesivo determinato da negligenza –
Fattispecie in tema di omessa installazione o sostituzione di barriere
protettive metalliche ai lati della strada (c.d. «guard-rail»)
– mancata attivazione della prevista procedura d’urgenza –
Responsabilità per colpa – Imputata al capo-centro di manutenzione
dell’Anas.
Nel caso di eventi lesivi dovuti all’assenza di efficaci barriere
protettive metalliche (c.d. guard-rails), in tratto stradale nel quale
esse sarebbero obbligatorie, sussiste responsabilità per colpa
a carico del competente capo-centro di manutenzione dell’Anas il
quale, avvertito del fatto che dette barriere erano state danneggiate
e rese inservibili da un precedente incidente, non abbia attivato la
procedura d’urgenza per la loro sostituzione, come previsto dagli
artt. 1 e 2 del regolamento per la disciplina dei servizi in economia
dell’Anas approvato con D.P.R. n. 423 del 1980. (Cass. Pen.,
Sez. IV, 28 novembre 2003, n. 46011) [RIV-1104]
Depenalizzazione
– Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Udienza di comparizione
– Mancata comparizione dell’opponente – Convalida dell’ordinanza
opposta – Ammissibilità in caso di rinvio della prima udienza
di comparizione
Nel procedimento relativo ad opposizione ad ordinanza-ingiunzione ai
sensi della legge n. 689 del 1981, allorquando si sia svolta la prima
udienza e l’opponente o il suo procuratore non siano comparsi,
ma abbiano addotto un legittimo impedimento ed il giudice abbia disposto
il rinvio dell’udienza, il potere di convalidare l’ordinanza
opposta, ai sensi dell’art. 23, quinto comma, legge cit., non può
più essere esercitato, dovendosi ritenere ormai conclusa, anche
con il solo provvedimento di rinvio giustificato dall’impedimento
dell’opponente o del suo procuratore, o per qualsiasi diversa ragione,
la fase della prima udienza, nella quale soltanto può essere
adottato lo speciale provvedimento di convalida; ove, viceversa, la
prima udienza di comparizione non abbia avuto luogo e sia stata rinviata
per festività sopravvenza o per impedimento del giudice designato
o per qualsiasi altro motivo – ipotesi, queste, nelle quali trova
applicazione l’art. 82, secondo comma (divenuto terzo dopo la riforma
introdotta dall’art. 79 della legge 26 novembre 1990, n. 353),
att. C.p.c. – deve ritenersi che il giudice, ricorrendone gli altri,
possa procedere alla convalida dell’ordinanza opposta: in tali
casi, infatti, non essendo stata tenuta l’udienza di prima comparizione,
resta impregiudicato l’onere dell’opponente o del suo procuratore
i comparire alla successiva udienza – individuabile in base al
decreto annuale che determina il calendario delle udienze e per la quale
non è quindi necessaria alcuna comunicazione, o alla diversa
udienza stabilita dal giudice, della quale deve invece esser dato specifico
avviso alle parti – ovvero di giustificare la mancata comparizione,
e resta salvo il potere del giudice, ove non vi sia comparizione dell’opponente
o del suo procuratore e non venga addotto un legittimo impedimento,
di convalidare l’ordinanza opposta. (Cass. Civ., Sez. I, 4 agosto
2004, n. 14929) [RIV-1204]
Depenalizzazione .- Ordinanza-ingiunzione – Emissione –
Termine – Concesso al Prefetto ex artt. 203 e 304 c.s. – Interruzione
al termine – Ammissibilità – Esclusione
Il termine di cui agli artt. 203 e 204 del codice della strada
del 1992 (applicabile ratione temporis), che il Prefetto è tenuto
ad osservare nel decidere sul ricorso presentato dal privato, sottraendosi
alla qualifica di ordinarietà e perentorietà proprie del
procedimento giurisdizionale deve essere apprezzato alla stregua dei
principi posti dalla legge n. 241 del 1990 e del buon andamento dell’amministrazione
sancito all’art. 97 Cost., dovendosi altresì ritenere detto
termine insuscettibile di interruzione, non essendo assimilabile ad
un termine di prescrizione. (Cass. Civ., Sez. I, 16 giugno 2004,
n. 11323) [RIV-1204]
Precedenza – Precedenza di fatto – Legittimità –
Condizioni – Presunzione di colpa di colui che se ne avvale –
Relativo onere probatorio
La precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea
ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra,
solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all’incrocio
con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento
con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la
circolazione.
Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio
e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi
dell’incidente lo costituisce in colpa. Ne consegue che l’onere
di provare la sussistenza della precedenza di fatto incombe su chi se
ne giova. (Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2004, n. 8526) [RIV-1204]
Guida in stato di ebbrezza – Estinzione del reato – Oblazione
– reato punito con l’ammenda ovvero con la permanenza domiciliare
o con il lavoro di pubblica utilità – Oblazione facoltativa
– Applicabilità
Nelle contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace
sanzionate con l’ammenda ovvero, in via alternativa, con la permanenza
domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità è applicabile
l’oblazione speciale prevista dall’art. 162 bis c.p. e non
l’oblazione di cui all’art. 162 stesso codice, in quanto,
trattandosi di sanzioni che l’art. 58 comma primo del D.L.vo 28
agosto 2000, n. 274, parifica ad ogni effetto giuridico alle pene detentive,
il reato stesso deve ritenersi punito con pena alternativa, detentiva
o pecuniaria (nella specie, si trattava della contravvenzione di guida
in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 comma secondo c.s.). (Cass.
Pen., Sez. IV, 16 aprile 2004, n. 17610) [RIV-1204].