Venerdì 27 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Giurisprudenza di legittimità Giugno 2005

a cura di Franco Corvino

Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione Civile
Sez. III, 1 giugno 2004, n. 10491
Precedenza – Precedenza di fatto – Esercizio – Esenzione da responsabilità – Esclusione – Archiviazione del procedimento sanzionatorio da parte del prefetto – Rilevanza ai fini dell’esclusione di responsabilità – Esclusione.

In caso di responsabilità da scontro di veicoli, la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente è fatto idoneo a costituire in colpa il soggetto, né può spiegare alcuna rilevanza, ai fini della decisione sulla responsabilità, l’ordinanza prefettizia di archiviazione in ordine all’infrazione all’art. 145 del codice della strada che disciplina il diritto di precedenza, in un primo momento contestata al conducente.
Svolgimento del processo – Con citazione regolarmente notificata S. A. conveniva in giudizio, avanti il Giudice di pace di Pontassieve, B. F., e la Nuova Tirrena Ass.ni Spa, per ivi sentirli condannare, nelle rispettive qualità di proprietario e assicuratore dell’autovettura danneggiante, al risarcimento dei danni tutti riportati dalla sua autovettura nel sinistro stradale verificatosi in Cascia di Suggello il 20 febbraio 1995, premettendo che anteriormente al giudizio la predetta Compagnia di assicurazione gli aveva erogato a titolo risarcitorio la somma di lire 3.300.000, riconoscendo il concorso di colpa del suo assicurato nella misura del 30%.
Deduceva l’istante che, contrariamente all’assunto della predetta Compagnia di assicurazione, la causa del sinistro era da individuarsi nella velocità eccessiva con cui procedeva l’autovettura del B., invece che nel mancato rispetto del diritto do precedenza da parte sua.
Il giudice adito con sentenza del 30 giugno 1997, in accoglimento alla domanda attorea, condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell’attore della somma di lire 7.890.570 e spese. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2762/99, depositata l’1 dicembre 1999, in accoglimento all’appello proposto dalla Nuova Tirrena Spa, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda attrice e condannava il S. a restituire all’appellante la somma ricevuta dalla stessa in esecuzione della sentenza appellata, pari a lire 13.145.756, oltre a rivalutazione annuale e interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data del 23 aprile 1998; condannava il S. alle spese dei due gradi di giudizio.
Per la cassazione della decisione ricorre il S. esponendo due motivi, fatti seguire da memoria.
Nessuna difesa hanno svolto gli intimati.
Motivi della decisione – Con il primo motivo di ricorso, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della motivazione, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto come causa preponderante dell’incidente l’omesso diritto di precedenza in favore del B. da parte del S., sul cui lato di provenienza esisteva il segnale di stop. Si sostiene al riguardo che le testimonianze rese dai testi G. e F. e le tracce di frenata lasciate sull’asfalto, non disgiunte dalla mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del convenuto, avevano chiarito che la responsabilità del sinistro fosse imputabile esclusivamente all’eccessiva velocità tenuta dal B., mentre il giudice d’appello non aveva fornito spiegazioni sull’inattendibilità degli stessi testi né aveva tenuto conto della mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del convenuto.
Con il secondo motivo di ricorso, deducendo omesso esame di fatti e documenti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata, per avere omesso di prendere in esame, ai fini della decisione sulla responsabilità, l’ordinanza prefettizia del 25 agosto 1998 di archiviazione della denuncia di violazione all’art. 145 c.d.c..
I due motivi, essendo sostanzialmente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e rigettati perché infondati. Ed invero, entrambi i motivi di ricorso si sostanziano nella censura al giudizio negativo implicitamente espresso dal giudice di appello in ordine agli elementi di prova offerti dalla parte istante.
Vale premettere che entrambe le censure non si articolano su dichiarazioni e fatti specificamente riportati in ricorso, bensì riflettono l’opinione che degli stessi elementi di prova si è fatta il ricorrente.
Viceversa, il giudice di appello ha bene spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che la causa preponderante del sinistro sia stata la mancata osservanza del segnale di stop da parte dell’attore ricorrente e, quindi, l’omesso diritto di precedenza da parte di costui in favore della controparte, a fronte del quale anche la velocità tenuta dall’auto del B. ha assunto scarso rilievo ai fini della causazione del sinistro: “l’urto è avvenuto praticamente all’altezza dello stop di via Pietro Nenni percorsa dal S.; la deviazione della vettura del B. nella corsia del S., se è certamente imputabile alla velocità da questi tenuta e documentata dalla traccia di frenata, è altresì evidentemente imputabile alla improvvisa presenza sulla sede stradale percorsa dal B., con diritto di precedenza, di un’autovettura non prevista e non legittimamente in loco”.
Di fronte a tale stato di cose, acclarato ed appurato, è implicito il giudizio di irrilevanza, ai fini della decisione sulla responsabilità, del provvedimento prefettizio di archiviazione dell’infrazione all’art. 145 c.d.s. elevato al S.
Va, quindi, affermato che il giudice d’appello ha fatto buon governo del principio di diritto consolidatosi in giurisprudenza, secondo cui la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente lo costituisce in colpa. (Cass. Civ. 3075/1995).
Ne consegue il rigetto del ricorso, senza obbligo di statuizione sulle spese del presente giudizio, stante l’assenza degli intimati.

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Emissione – Termine – Ingiunzione da parte del prefetto – Termine di novanta giorni – Rispetto di detto termine – Condizione di validità della procedura – Configurabilità.
In tema di sanzioni amministrative, il prefetto è tenuto alla decisione sul ricorso (presentato dal provato cui sia stata contestata una violazione del codice della strada) entro il termine massimo di novanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso, ovvero di spedizione postale dello stesso, dovendosi aggiungere al termine di sessanta giorni assegnato a detto organo per emettere ordinanza-ingiunzione, ovvero ordinanza di archiviazione, l’ulteriore termine di trenta giorni assegnato all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ai fini dell’istruttoria preliminare e della trasmissione degli atti al prefetto.
Detto termine, che si sottrae alle qualificazioni di ordinarietà o perentorietà, proprie del procedimento giurisdizionale, deve essere apprezzato, alla stregua dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990 e della esigenza di buon andamento dell’amministrazione sancita dall’art. 97 Cost., come elemento di regolarità, e, quindi, di validità della procedura. (Cass. Civ., Sez. I, 25 gennaio 2002, n. 874). [RIV-0205]

Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Telelaser LTI 20-20 – Validità dell’accertamento – Sussistenza.
E’ pienamente valida la misurazione della velocità ottenuta mediante apparecchio Telelaser LTI 20-20 che ne consente la fissazione su un display in modo da permettere agli agenti di averne chiara e precisa lettura e di prenderne nota per la redazione del relativo verbale.
Pertanto , nonostante il risultato di tale misurazione non sia documentabile oggettivamente dall’utente, una volta che il P.U. abbia attestato nel verbale di aver verificato sul display la velocità e non aver rilavato la presenza di situazioni che possano aver influito negativamente sulla chiarezza della lettura, null’altro è richiesto per ottenere dimostrata l’infrazione. (Tribunale di Rovigo, 19 ottobre 2001, n. 876). [RIV-0205]

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Illegittimità della sanzione – Accertamento – Conseguenze – Diritto al risarcimento danni – Sussistenza.
Laddove il cittadino, colpito da illegittima sanzione per presunta violazione di norme del codice stradale (comportante, nella specie, la sospensione della patente ed il fermo amministrativo del veicolo), debba adoperarsi per dimostrare ciò che l’organo accertatore era tenuto a conoscere, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le consulenze necessarie per tentare di comporre stragiudizialmente la vicenda, alla restituzione di quelle pagate per la custodia del veicolo indebitamente disposta, ed al risarcimento del danno derivante dalla indisponibilità del veicolo e della patente. (Giudice di Pace di Torino, Sez. I, 6 febbraio 2002, n. 831). [RIV-0205]

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Illegittimità della sanzione – Diritto al risarcimento dei danni – Esclusione.
Il cittadino, ancorché colpito da sanzione per violazione di norme del codice stradale (comportante, nella specie, la sospensione della patente) la cui legittimità sia stata riconosciuta con sentenza, non ha diritto né al risarcimento del danno derivante dall’ingiusto provvedimento, né al rimborso delle spese sostenute per rientrare in possesso della patente, non essendo, la prefettura del luogo della commessa infrazione, diverso da quello di residenza del soggetto, tenuta a restituire il documento, men che meno entro un termine perentorio. (Giudice di Pace di Torino, Sez. I, 11 gennaio 2002, n. 157). [RIV-0205]

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Omessa indicazione nel verbale di contestazione o nella cartella esattoriale del termine per proposta – Opposizione proposta oltre il termine previsto ex lege – Ammissibilità.
La mancata indicazione, nel verbale di contestazione e/o nella successiva cartella esattoriale, in violazione dell’art. 3 comma 4 L. 241/90, del termine e dell’autorità cui proporre ex adverso ricorso, comporta l’ammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 22 L. 689/81, anche ove questa venga proposta oltre il previsto termine di 30 giorni. (Giudice di Pace di Racconigi, 21 dicembre 2001, n. 165). [RIV-0205]

Obblighi di comportamento verso la polizia – Richiesta di esibizione dei documenti – Ordine di esibirli successivamente – Omissione da parte del conducente di ciclomotore non proprietario – Responsabilità in solido del proprietario del ciclomotore al pagamento della sanzione – Esclusione.
Il proprietario di un ciclomotore alla guida del quale il conducente venga trovato sprovvisto di un documento di identità, non può essere sanzionato per il fatto esclusivo del conducente che, in un tempo successivo, ometta di ottemperare all’ordine di esibire tale documento ai sensi dell’art. 180 comma 8 c.s., non potendo, in tal caso, trovare applicazione il principio di solidarietà di cui all’art. 196 c.s. (Giudice di Pace di Racconigi, 21 dicembre 2001, n. 165). [RIV-0205]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Immediata – Notificazione del verbale al proprietario risultante dai pubblici registri – Indicazione del proprietario da parte del conducente trasgressore – Sufficienza – Esclusione.
Se una violazione viene immediatamente contestata al conducente di un ciclomotore, l’organo di polizia stradale deve poi notificare il verbale all’intestatario del contrassegno di identificazione risultante dai pubblici registri e non al soggetto che il conducente, sprovvisto dei relativi documenti, abbia dichiarato essere il proprietario. (Giudice di Pace di Racconigi, 21 dicembre 2001, n. 165). [RIV-0205]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – verbale – Ricorso al giudice di pace – Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore – Violazione del principio di uguaglianza rispetto ai soggetti meno abbienti e di tutela giurisdizionale dei propri diritti – Illegittimità costituzionale parziale.
E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 204 bis, comma 3; D.L.vo 30 aprile 1002, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1 septies, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede all’atto del deposito del ricorso al giudice di pace, il versamento presso la cancelleria del giudice, a pena d’inammissibilità del ricorso, di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore. (Corte Costituzionale, 8 aprile 2004, n. 114). [RIV-0604]

Sospensione della patente disposta dal prefetto – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente – Disposta successivamente a quelle del prefetto – Applicabilità – Limiti.
In tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, l’applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non trova ostacolo nel fatto che tale sospensione sia stata già disposta, in via cautelare e provvisoria, dal prefetto, fermo restando che sarà poi quest’ultimo, quale organo deputato per legge all’esecuzione della suddetta sanzione, a dover obbligatoriamente provvedere alla detrazione del periodo di sospensione eventualmente presofferto. (Cass. Pen., Sez. IV, 19 febbraio 2004, n. 7236). [RIV-0604]

Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Autovelox – Impossibilità della contestazione immediata – Distinzione a seconda delle caratteristiche dell’apparecchio impiegato.
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo di apparecchiature di controllo (autovelox), ai sensi dell’art. 384 Reg. c.s., qualora esse consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, mentre solo nella diversa ipotesi in cui l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale. (Cass. Civ., Sez. I, 17 febbraio 2004, n. 3017). [RIV-0604]

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Contravvenzione al codice della strada – Segnale stradale indicante limiti di velocità – Illegittimità – Deduzione – Onere gravante sull’opponente – Fattispecie in tema di eccesso di velocità rilevato con apparecchiatura Autovelox.
In tema di violazione del codice della strada, è onere del trasgressore, che proponga, avverso l’atto di accertamento della contravvenzione, opposizione fondata sulla asserita illegittimità del segnale stradale indicante la norma di comportamento violata (nella specie, limite di velocità), dedurre le ragioni di tale illegittimità – e, quindi, della sussistenza delle condizioni per l’esercizio del potere di disapplicazione del giudice ordinario – e non già onere dell’amministrazione dimostrare la legittimità del relativo provvedimento, che, adottato dall’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 14, primo comma, lett. C), c.s., si presume conforme a legge. (Cass. Civ., Sez. I, 27 gennaio 2004, n. 1406). [RIV-0604]

Giudizio per decreto – Opposizione – Richiesta di oblazione – Autonomia delle due istanze – Sussistenza.
Guida in stato di ebbrezza – reato commesso prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 274/2000 – Reato punito con pena detentiva congiunta con pena pecuniaria – Reato dei competenza del giudice di pace – Applicazione, ex art. 52, comma 2 lett. C) D.L.vo n. 27/2000, della pena pecuniaria della specie corrispondente o della pena della permanenza domiciliare ovvero della pena al lavoro di pubblica utilità – Oblazione facoltativa – Ammissibilità.
Nell’ipotesi in cui, contestualmente all’opposizione a decreto penale, venga presentata domanda di oblazione, le due istanze restano sostanzialmente e processualmente autonome, con la conseguenza che la reiezione dell’oblazione non comporta automaticamente l’inammissibilità dell’opposizione.
(Fattispecie in cui il Gip ha erroneamente ritenuto non suscettibile di oblazione, richiesta con l’atto di opposizione a decreto penale di condanna, il reato di cui all’art. 186, comma 2, c.s., commesso prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 che ha modificato, all’art. 52, il regime sanzionatorio per i reati devoluti alla competenza del giudice di pace, stabilendo, nel secondo comma, lett. C), che, quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell’arresto congiunta con quella della multa o dell’ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente o la pena della permanenza domiciliare ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità, dovendo equipararsi tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, alle pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274) (Cass. Pen., Sez. IV, 8 aprile 2003, n. 16345). [RIV-0604].




Giovedì, 30 Giugno 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK