Depenalizzazione
– Ordinanza-ingiunzione – Emissione – Termine –
Ingiunzione da parte del prefetto – Termine di novanta giorni –
Rispetto di detto termine – Condizione di validità della
procedura – Configurabilità.
In tema di sanzioni amministrative, il prefetto è tenuto alla
decisione sul ricorso (presentato dal provato cui sia stata contestata
una violazione del codice della strada) entro il termine massimo di
novanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso,
ovvero di spedizione postale dello stesso, dovendosi aggiungere al termine
di sessanta giorni assegnato a detto organo per emettere ordinanza-ingiunzione,
ovvero ordinanza di archiviazione, l’ulteriore termine di trenta
giorni assegnato all’ufficio o comando cui appartiene l’organo
accertatore ai fini dell’istruttoria preliminare e della trasmissione
degli atti al prefetto.
Detto termine, che si sottrae alle qualificazioni di ordinarietà
o perentorietà, proprie del procedimento giurisdizionale, deve
essere apprezzato, alla stregua dei principi di cui alla legge n. 241
del 1990 e della esigenza di buon andamento dell’amministrazione
sancita dall’art. 97 Cost., come elemento di regolarità,
e, quindi, di validità della procedura. (Cass. Civ., Sez.
I, 25 gennaio 2002, n. 874). [RIV-0205]
Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori
– Telelaser LTI 20-20 – Validità dell’accertamento
– Sussistenza.
E’ pienamente valida la misurazione della velocità ottenuta
mediante apparecchio Telelaser LTI 20-20 che ne consente la fissazione
su un display in modo da permettere agli agenti di averne chiara e precisa
lettura e di prenderne nota per la redazione del relativo verbale.
Pertanto , nonostante il risultato di tale misurazione non sia documentabile
oggettivamente dall’utente, una volta che il P.U. abbia attestato
nel verbale di aver verificato sul display la velocità e non
aver rilavato la presenza di situazioni che possano aver influito negativamente
sulla chiarezza della lettura, null’altro è richiesto per
ottenere dimostrata l’infrazione. (Tribunale di Rovigo, 19 ottobre
2001, n. 876). [RIV-0205]
Patente
– Revoca e sospensione – Sospensione – Illegittimità
della sanzione – Accertamento – Conseguenze – Diritto
al risarcimento danni – Sussistenza.
Laddove il cittadino, colpito da illegittima sanzione per presunta violazione
di norme del codice stradale (comportante, nella specie, la sospensione
della patente ed il fermo amministrativo del veicolo), debba adoperarsi
per dimostrare ciò che l’organo accertatore era tenuto a
conoscere, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le consulenze
necessarie per tentare di comporre stragiudizialmente la vicenda, alla
restituzione di quelle pagate per la custodia del veicolo indebitamente
disposta, ed al risarcimento del danno derivante dalla indisponibilità
del veicolo e della patente. (Giudice di Pace di Torino, Sez. I,
6 febbraio 2002, n. 831). [RIV-0205]
Patente
– Revoca e sospensione – Sospensione – Illegittimità
della sanzione – Diritto al risarcimento dei danni – Esclusione.
Il cittadino, ancorché colpito da sanzione per violazione di
norme del codice stradale (comportante, nella specie, la sospensione
della patente) la cui legittimità sia stata riconosciuta con
sentenza, non ha diritto né al risarcimento del danno derivante
dall’ingiusto provvedimento, né al rimborso delle spese
sostenute per rientrare in possesso della patente, non essendo, la prefettura
del luogo della commessa infrazione, diverso da quello di residenza
del soggetto, tenuta a restituire il documento, men che meno entro un
termine perentorio. (Giudice di Pace di Torino, Sez. I, 11 gennaio
2002, n. 157). [RIV-0205]
Depenalizzazione
– Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Omessa indicazione
nel verbale di contestazione o nella cartella esattoriale del termine
per proposta – Opposizione proposta oltre il termine previsto ex
lege – Ammissibilità.
La mancata indicazione, nel verbale di contestazione e/o nella successiva
cartella esattoriale, in violazione dell’art. 3 comma 4 L. 241/90,
del termine e dell’autorità cui proporre ex adverso ricorso,
comporta l’ammissibilità dell’opposizione ai sensi
dell’art. 22 L. 689/81, anche ove questa venga proposta oltre il
previsto termine di 30 giorni. (Giudice di Pace di Racconigi, 21
dicembre 2001, n. 165). [RIV-0205]
Obblighi
di comportamento verso la polizia – Richiesta di esibizione dei
documenti – Ordine di esibirli successivamente – Omissione
da parte del conducente di ciclomotore non proprietario – Responsabilità
in solido del proprietario del ciclomotore al pagamento della sanzione
– Esclusione.
Il proprietario di un ciclomotore alla guida del quale il conducente
venga trovato sprovvisto di un documento di identità, non può
essere sanzionato per il fatto esclusivo del conducente che, in un tempo
successivo, ometta di ottemperare all’ordine di esibire tale documento
ai sensi dell’art. 180 comma 8 c.s., non potendo, in tal caso,
trovare applicazione il principio di solidarietà di cui all’art.
196 c.s. (Giudice di Pace di Racconigi, 21 dicembre 2001, n. 165).
[RIV-0205]
Depenalizzazione
– Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione
– Immediata – Notificazione del verbale al proprietario risultante
dai pubblici registri – Indicazione del proprietario da parte del
conducente trasgressore – Sufficienza – Esclusione.
Se una violazione viene immediatamente contestata al conducente di un
ciclomotore, l’organo di polizia stradale deve poi notificare il
verbale all’intestatario del contrassegno di identificazione risultante
dai pubblici registri e non al soggetto che il conducente, sprovvisto
dei relativi documenti, abbia dichiarato essere il proprietario. (Giudice
di Pace di Racconigi, 21 dicembre 2001, n. 165). [RIV-0205]
Depenalizzazione
– Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione
– verbale – Ricorso al giudice di pace – Onere per il
ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà
del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore
– Violazione del principio di uguaglianza rispetto ai soggetti
meno abbienti e di tutela giurisdizionale dei propri diritti –
Illegittimità costituzionale parziale.
E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost., l’art. 204 bis, comma 3; D.L.vo 30 aprile 1002, n.
285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma
1 septies, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (modifiche ed integrazioni
al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1°
agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede all’atto del deposito
del ricorso al giudice di pace, il versamento presso la cancelleria
del giudice, a pena d’inammissibilità del ricorso, di una
somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta
dall’organo accertatore. (Corte Costituzionale, 8 aprile 2004,
n. 114). [RIV-0604]
Sospensione
della patente disposta dal prefetto – Sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente – Disposta successivamente a quelle
del prefetto – Applicabilità – Limiti.
In tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, l’applicazione,
da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida non trova ostacolo nel fatto che
tale sospensione sia stata già disposta, in via cautelare e provvisoria,
dal prefetto, fermo restando che sarà poi quest’ultimo,
quale organo deputato per legge all’esecuzione della suddetta sanzione,
a dover obbligatoriamente provvedere alla detrazione del periodo di
sospensione eventualmente presofferto. (Cass. Pen., Sez. IV, 19 febbraio
2004, n. 7236). [RIV-0604]
Velocità
– Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Autovelox –
Impossibilità della contestazione immediata – Distinzione
a seconda delle caratteristiche dell’apparecchio impiegato.
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità
compiute a mezzo di apparecchiature di controllo (autovelox), ai sensi
dell’art. 384 Reg. c.s., qualora esse consentono la rilevazione
dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo
sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione
a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche
esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione
immediata, mentre solo nella diversa ipotesi in cui l’apparecchiatura
permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del
veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo
del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia
organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità
di personale dell’amministrazione e senza che sulle modalità
di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale. (Cass.
Civ., Sez. I, 17 febbraio 2004, n. 3017). [RIV-0604]
Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione
– Contravvenzione al codice della strada – Segnale stradale
indicante limiti di velocità – Illegittimità –
Deduzione – Onere gravante sull’opponente – Fattispecie
in tema di eccesso di velocità rilevato con apparecchiatura Autovelox.
In tema di violazione del codice della strada, è onere del trasgressore,
che proponga, avverso l’atto di accertamento della contravvenzione,
opposizione fondata sulla asserita illegittimità del segnale
stradale indicante la norma di comportamento violata (nella specie,
limite di velocità), dedurre le ragioni di tale illegittimità
– e, quindi, della sussistenza delle condizioni per l’esercizio
del potere di disapplicazione del giudice ordinario – e non già
onere dell’amministrazione dimostrare la legittimità del
relativo provvedimento, che, adottato dall’ente proprietario della
strada ai sensi dell’art. 14, primo comma, lett. C), c.s., si presume
conforme a legge. (Cass. Civ., Sez. I, 27 gennaio 2004, n. 1406).
[RIV-0604]
Giudizio
per decreto – Opposizione – Richiesta di oblazione –
Autonomia delle due istanze – Sussistenza.
Guida in stato di ebbrezza – reato commesso prima dell’entrata
in vigore del D.L.vo n. 274/2000 – Reato punito con pena detentiva
congiunta con pena pecuniaria – Reato dei competenza del giudice
di pace – Applicazione, ex art. 52, comma 2 lett. C) D.L.vo n.
27/2000, della pena pecuniaria della specie corrispondente o della pena
della permanenza domiciliare ovvero della pena al lavoro di pubblica
utilità – Oblazione facoltativa – Ammissibilità.
Nell’ipotesi in cui, contestualmente all’opposizione a decreto
penale, venga presentata domanda di oblazione, le due istanze restano
sostanzialmente e processualmente autonome, con la conseguenza che la
reiezione dell’oblazione non comporta automaticamente l’inammissibilità
dell’opposizione.
(Fattispecie in cui il Gip ha erroneamente ritenuto non suscettibile
di oblazione, richiesta con l’atto di opposizione a decreto penale
di condanna, il reato di cui all’art. 186, comma 2, c.s., commesso
prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 che
ha modificato, all’art. 52, il regime sanzionatorio per i reati
devoluti alla competenza del giudice di pace, stabilendo, nel secondo
comma, lett. C), che, quando il reato è punito con la pena della
reclusione o dell’arresto congiunta con quella della multa o dell’ammenda,
si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente o la pena
della permanenza domiciliare ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità,
dovendo equipararsi tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico,
alle pene detentive della specie corrispondente a quella della pena
originaria, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del D.L.vo 28 agosto
2000 n. 274) (Cass. Pen., Sez. IV, 8 aprile 2003, n. 16345). [RIV-0604].