Patente
– Revoca e sospensione – revoca nei confronti delle persone
condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni – Innovazione
sostanziale introdotta dal decreto delegato, non sorretta da alcuna
direttiva del legislatore delegante – Violazione della legge di
delegazione – Illegittimità costituzionale parziale.
Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all’art. 76
Cost., gli artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), del D.L.vo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui
prevedono la revoca della patente nei confronti delle persone condannate
a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione
del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della
stessa natura. (Corte Cost., Ord. 15 luglio 2003, n. 239) [RV-1103]
Patente
– Guida con patente scaduta – Fermo amministrativo del veicolo
– Prospettata maggiore attività della sanzione rispetto
ad altre, ovvero equiparazione al trattamento previsto per violazioni
più gravi – Questione manifestamente infondata di legittimità
costituzionale
Patente – Guida con patente scaduta – Fermo amministrativo
del veicolo – Asserita lesione del diritto di difesa – Intervenuta
sospensione del provvedimento sanzionatorio da parte del giudice rimettente
– Questione manifestamente inammissibile di legittimità
costituzionale
E’ manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost.,
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126,
comma 7, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
come modificato dall’art. 19, comma 3, del D.L.vo 30 dicembre 1999,
n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio,
ai sensi dell’art. 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205), nella parte
in cui prevede come ulteriore sanzione accessoria, nei confronti di
chi guida con patente scaduta, il fermo del veicolo, in quanto: 1) punisce
più severamente la condotta di chi affida un veicolo a persona
che sia in possesso del documento di guida, ma ne abbia omesso il rinnovo,
rispetto alla più grave violazione consistente nell’affidamento
di un veicolo a persona che non abbia conseguito la patente, sanzionata
dall’art. 116, comma 12, del medesimo codice della strada, con
la sola pena pecuniaria; 2) stabilisce, per la condotta di chi giuda
con patente scaduta, la stessa sanzione prevista dall’art. 116,
comma 13, del codice della strada per chi guida senza aver conseguito
la patente o non essendo in possesso dei requisiti per la conduzione
dei veicoli; 3) stabilisce, per la circolazione con patente scaduta,
una sanzione più afflittiva rispetto a quella prevista dall’art.
128 del D.L.vo n. 285 del 1992 per chi conduce un veicolo nonostante
la dichiara idoneità temporanea o senza essersi sottoposto agli
esami, o accertamenti disposti dalla competente autorità. E’
manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 214,
comma 6, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Novo codice della strada),
se interpretato nel senso di inibire al giudice il potere di disporre,
nelle more del giudizio, la sospensione del provvedimento di fermo.
(Corte Cost., Ord. 11 luglio 2003, n. 234) [RV-1103]
Guida
in stato di ebbrezza – Sospensione della patente – Sanzione
accessoria ad illecito penale – Improponibilità dell’opposizione
al provvedimento – Mancata previsione – Questione manifestamente
inammissibile di legittimità costituzionale
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 25
e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 218, comma 5, e 186, comma 5, del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), nella parte in cui, rispettivamente, non
prevedono che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione
della patente di guida non può essere proposta nei casi in cui
la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato
penalmente e che nel caso di rifiuto dell’interessato di sottoporsi
all’accertamento alcoolimetrico, siano sufficienti i dati sintomatici
riguardanti il comportamento del soggetto interessato. (Corte Cost.,
Ord. 18 giugno 2003, n. 217) [RV-1103]
Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Ricorso
al prefetto – Previsione del raddoppio del minimo edittale, in
caso di rigetto – Violazione del principio di eguaglianza, del
diritto di difesa e dell’economicità dell’azione amministrativa
– Questione manifestamente inammissibile di legittimità
costituzionale
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24
e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.
204 D.L.vo 30 aprile 1992, n,. 285 (Nuovo codice della strada) laddove
prevede che in caso di opposizione a verbale di accertamento per infrazione
stradale, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, ingiunge
il pagamento di una somma nel limite non inferiore al doppio del minimo
edittale per ogni singola violazione. (Corte Cost., Ord. 11 giugno
2003, n. 207) [RV-1103]
Patente
– Motocicli – Guida di motociclo di cilindrata superiore a
125 c.c. da parte di soggetti con patente B, anziché A –
mancata differenziazione rispetto alla più grave ipotesi di guida
dello stesso motociclo senza patente alcuna – Questione rilevante
e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale
E’ rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art.
3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.
116, comma 13 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 codice della strada (come
sostituito dall’art. 19 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507), nella
parte in cui non differenzia l’ipotesi di guida di un motociclo
con patente diversa da quella richiesta, rispetto alla più grave
ipotesi di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna. (Giudice
di Pace di Sorgono, Ord. di rinvio 7 marzo 2003) [RV-1103]
Autotrasporto
– materiali pericolosi – Verbale privo di riferimenti e di
indicazioni a qualcuno dei precetti contenuti nell’art. 168 c.s.
– Annullamento da parte del tribunale – Ricorso per cassazione
da parte del comune – Inammissibilità
L’art. 168 c.s., riguardante la disciplina del trasporto su strada
dei materiali pericolosi, nel testo applicabile ratione temporis prima
delle modifiche introdotte dall’art. 20 D.L.vo n. 507 del 1999,
consta di tre gruppi di precetti e conseguenti previsioni sanzionatorie,
stabilite, rispettivamente, ai commi 7, 8 e 9, nonché quanto
a quest’ultimo, anche attraverso il rinvio a precetti contenuti
nei commi 2, 3 e 4.
Pertanto, il ricorso per cassazione del comune, proposto attraverso
la sentenza del tribunale che ha annullato il verbale della polizia
municipale, contenente l’accertamento di una violazione dell’art.
168, in riferimento all’inosservanza del “marginale”
n. 10321 dell’Allegato B alla direttiva comunitaria n. 94/55/CE
del 21 novembre 1994, per la sosta di un semirimorchio vuoto, ma non
“bonificato” dai residui di carburante trasportato, in quanto
privo dei necessari riferimenti ad alcuno dei diversi precetti contenuti
nell’art. 168, ed alle fonti normative nazionali ivi richiamate
per la loro integrazione, è inammissibile perché non consente
di identificare quale sia la regola normativa che si assume violata
dall’utente della strada. (Cass. Civ., Sez. I, 1 agosto 2003,
n. 11733) [RV-1103]
Norme
di comportamento in genere – Autostrade – fermata sulla corsia
di sorpasso in seguito a collisione – Tamponamento del veicolo
sopraggiungente – Concorso di colpa di quest’ultimo per le
conseguenze mortali derivate – Esclusione
In tema di responsabilità colpose per fatti lesivi o mortali
derivanti da violazione delle norme sulla circolazione stradale, deve
ritenersi che la presenza di veicoli fermi sulla corsia di sorpasso
di un’autostrada costituisce un evento del tutto imprevedibile,
che si pone in contrasto, oltre che con le norme anzidette, anche con
quelle della convivenza civile. (Nella specie, in applicazione di tale
principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse escluso, nonostante
che si trattasse di fatto avvenuto in ora diurna, in tratto rettilineo
ed in condizioni di ottima visibilità, il concorso di colpa del
conducente di un autoveicolo il quale aveva tamponato, riportando lesioni
di esito mortale, l’autoveicolo dell’imputato, fermo sulla
corsia di sorpasso a seguito di precedente collisione con altra autovettura,
da cui erano derivati solo danni alle cose). (Cass. Pen., Sez. IV,
17 giugno 2003, n. 25962) [RV-1103]
Velocità
– Gare di velocità – Tamponamento in seguito a sorpasso
– Ritenuta cessazione della gara – Esclusione – Responsabilità
per la morte di alcuni trasportati – Sussistenza.
Qualora più conducenti diano luogo ad una vietata gara di velocità
tra loro, il fatto che uno di essi, dopo aver effettuato l’ultimo
sorpasso, venga tamponato da un altro e perda perciò il controllo
del veicolo, non esclude la sua concorrente responsabilità in
ordine ai fatti lesivi o mortali da ciò derivati, ove non risulti
che con la suddetta manovra di sorpasso la gara di velocità fosse
effettivamente cessata. (Nella specie, in applicazione a tale principio,
la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva assolto
il conducente del veicolo tamponato senza spiegare come l’eccessiva
velocità da lui mantenuta dopo aver effettuato il sorpasso potesse
conciliarsi con la ritenuta cessazione della gara). (Cass. Pen.,
Sez. IV, 17 giugno 2003, n. 25923) [RV-1103]
Patente
– Revoca e sospensione – Requisiti – Condannato a pena
detentiva non inferiore a tre anni – revoca della patente ai sensi
dell’art. 120 c.s. – Impugnazione del provvedimento prefettizio
– Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza –
Fondamento – Diversità rispetto alle ipotesi di revoca della
patente configurata dalla legge quale sanzione accessoria di illeciti
amministrativi o penali
In caso di impugnazione del provvedimento prefettizio di revoca della
patente, emesso ai sensi dell’art. 120 del codice della strada
nei confronti della persona condannata a pena detentiva non inferiore
a tre anni allorché l’utilizzazione del documento di guida
possa agevolare la commissione di reati della stessa natura, la competenza
giurisdizionale spetta al giudice amministrativo, atteso che detto provvedimento,
caducando con effetto ex nunc, la precedente autorizzazione a condurre
veicoli in considerazione dell’accertato venir meno dei relativi
requisiti, è idoneo a degradare ad interesse legittimo la posizione
soggettiva dell’interessato, e la relativa tutela è diretta
all’annullamento dell’atto amministrativo, preclusa al giudice
ordinario al di fuori dei casi in cui la legge considera la revoca della
patente come sanzione accessoria di illeciti amministrativi o penali
connessi a violazioni del codice della strada. (Cass. Civ., Sez.
un., 20 maggio 2003, n. 7898) [RV-1103]
Assicurazione obbligatoria – Garanzia assicurativa – Beneficiari
– Rivalsa dell’assicuratore – Configurabilità
– Esclusione – Limiti – Danni provocati dalla circolazione
del veicolo durante il periodo di affidamento dello stesso ad altri
per riparazioni – Circolazione imputabile all’affidatario
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
per i veicoli (o natanti) a motore, l’assicurazione stipulata dal
proprietario del veicolo è pienamente operativa, ex artt. 1,
primo comma, legge n. 990 del 1969 e 2054, terzo comma, c.c., con riferimento
ai danni provocati dalla circolazione del veicolo – ivi compresi
quelli cagionati da veicolo in sosta nella pubblica via, e, quindi,
a maggior ragione, da veicolo che si sia messo spontaneamente in moto
per una qualsiasi causa (come, nella specie, la tenuta difettosa dei
freni) – né consente di allegare un diritto di rivalsa dell’assicuratore
che ha risarcito il danno verso chicchessia, salvo che la circolazione
sia avvenuta proibente domino. Tuttavia, ove il danno sia cagionato
nel periodo in cui il veicolo sia affidato a soggetto che lo abbia preso
in consegna per effettuare delle riparazioni, questi, ove sia a lui
imputabile la circolazione, in quanto terzo estraneo al rapporto assicurativo,
è privo della copertura offerta al proprietario dalla compagnia
assicuratrice con la quale questi ha stipulato la polizza, con la conseguenza
che nei suoi confronti è configurabile un’azione di rivalsa
da parte dell’assicuratore che abbia risarcito il danno, realizzandosi
una ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c.. (Cass.
Civ., Sez. III, 19 maggio 2003, n. 7767) [RV-1103]
Depenalizzazione
– Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione
– Verbale – Redatto dalla polizia stradale – Opposizione
– Ammissibilità – Esclusione – Legittimazione
passiva del Ministero dell’interno – Sussistenza.
In caso di opposizione proposta direttamente avverso il verbale di accertamento
di infrazione del codice della strada redatto dalla polizia stradale,
la legittimazione passiva va riconosciuta al Ministero dell’interno,
essendo questa l’Amministrazione Centrale cui appartiene il Corpo
della polizia stradale e avendo inoltre detto Ministero specifiche competenze
in materia di circolazione stradale nonché il compito di coordinamento
dei servizi di polizia stradale, da chiunque espletati. Ne consegue
che la detta opposizione non può essere proposta direttamente
nei confronti della polizia stradale. (Cass. Civ., Sez. I, 7 maggio
2003, n. 6934) [RV-1103]
Guida
in stato di ebbrezza – Oblazione – Ammissibilità a
seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada –
Periodo transitorio – Richiesta formulata in appello durante la
discussione – Ammissibilità – Condizioni.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000, n.
274, che ha reso possibile l’oblazione di cui all’art. 162
bis c.p. anche per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186,
comma 1 e 2 c.s.), nel periodo transitorio è ammissibile la richiesta
di oblazione formulata, nel giudizio di appello, durante la discussione
dal difensore dell’imputato munito di procura speciale, sempre
che tale istanza non avrebbe potuto essere formulata per motivi di appello,
depositati prima dell’entrata in vigore del suddetto D.L.vo. (Cass.
Pen., Sez. IV, 14 aprile 2003, n. 17421) [RV-1103]
Patente
– Normativa in vigore nel Regno dei paesi Bassi – Registrazione
obbligatoria da parte di quest’ultimo di patenti rilasciate da
altro Stato membro – Contrasto con il principio del reciproco riconoscimento,
ex art. 1, n. 2 Dir. CEE n. 439/91 – Sussistenza – calcolo
della durata di validità delle patenti rilasciate dagli altri
Stati membri – Contrasto con quanto disposto dall’art. 6,
n. 1, lett. C) e dall’All. III, punto 4 della predetta direttiva
– Sussistenza
Il Regno dei Paesi Bassi, avendo adottato e mantenendo in vigore gli
artt. 107, n. 1, 108, n. 1, lett. H), n. 5, in combinato disposto con
gli artt. 11, 28 e 33 del Reglement Rijbewijzen (regolamento in attuazione
della Wegenverkerswet 1994 sulle patenti di guida) 28 maggio 1996, come
modificato dal decreto 18 giugno 1996 e 111, n. 1, lett. A), della Wegenverkeerswet
1994 (legge sulla circolazione stradale) 21 aprile 1994, come modificata,
nonché l’art. 100 del Reglement Rijbewijzen, è venuto
meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 1, 2, e 6,
n. 1, lett. C), nonché dell’allegato III, punto 4, della
direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente
di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996,
96/47/CE, relativamente alla procedura di registrazione delle patenti
rilasciate da un altro Stato membro, all’età minima richiesta
per il rilascio di una patente di guida di categoria D e all’esame
medico periodico dei conducenti dei veicoli delle categorie C, C+E,
D e D+E. (Dir. CEE 29 luglio 1991, n. 439) [RV-1103]
Depenalizzazione
– Accertamento delle violazioni amministrative – Organi di
polizia stradale – Attività di prevenzione degli illeciti
– Esercizio da parte degli organi suddetti – Sussistenza –
Autorizzazione da parte degli enti proprietari delle strade – Esclusione
In tema sull’osservanza delle prescrizioni del codice della strada,
l’attività di rilevazione degli illeciti amministrativi
ha natura ufficiosa e non può essere graduata secondo le indicazioni
o i desideri dell’utente della strada. Essa rientra a pieno titolo
fra i cd. Servizi di polizia stradale, che non possono formare oggetto
di sindacato in ordine alla loro organizzazione in sede di ricorso avverso
le sanzioni, e che – ai sensi dell’art. 11 c.s. – comprendono
sia l’attività di prevenzione e sia quella di accertamento
delle violazioni, senza che tra le stesse vi sia una funzionalizzazione
assoluta e predeterminata della seconda rispetto alla prima. Infatti,
spetta al Ministero dell’interno coordinare i servizi di polizia
stradale da chiunque espletati (art. 11, comma 3, in riferimento all’art.
12 c.s.) e stabilire quali attività di repressione e di accertamento
delle violazioni organizzare e con quali forze; e ai Comuni (e alle
altre autonomie territoriali), nell’ambito delle proprie attribuzioni
e con le limitazioni territoriali che la legge stabilisce (artt. 11,
comma 3, e 12, comma 3, lett. b-f) in materia , di svolgere anche l’attività
di prevenzione dei sinistri stradali. Pertanto, gli enti proprietari
delle strade non hanno la facoltà di concedere agli organi deputati
al servizio di polizia stradale (elencati nell’art. 12, comma 3),
né in via generale e astratta, né in concreto, attraverso
singoli provvedimenti autorizzatori, il permesso di svolgere le attività
stabilite dall’art. 11 citato. (In applicazione di tali principi
la Corte ha cassato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva
dichiarato nulla sia l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto che il
verbale dei vigili municipali anche perché l’attività
di rilevazione dell’illecito, considerata secondaria rispetto a
quella primaria della prevenzione dei sinistri, non era stata preceduta
da un’autorizzazione a tali controlli da parte dell’ente proprietario
della strada) (Cass. Civ., Sez. I, 19 marzo 2004, n. 5558) [RIV-0504]