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Giurisprudenza di legittimità Aprile-Maggio 2005

a cura di Franco Corvino

Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome.

Giurisprudenza

Cassazione: secondo la suprema corte è legittimo il prelievo del sangue per test dell’alcolemia dopo un incidente stradale.
(ASAPS) ROMA – L’analisi del sangue, quando viene effettuata per accertare la presenza di alcol nel sangue in un soggetto che sia rimasto coinvolto in un sinistro stradale, è da considerare legittima, anche se eseguita senza il consenso del conducente ricoverato.
Il parere è della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha fatto chiarezza con la sentenza numero 7.639, depositata nei giorni scorsi.
Non è che i medici potranno effettuare il prelievo del sangue solo per effettuare lo specifico esame contro la volontà del paziente, ma se il sangue sarà comunque prelevato per fini terapeutici, il responso potrà essere utilizzato eccome. Soprattutto se i sanitari avranno il sospetto, corroborato dalla richiesta dell’organo di polizia, che l’incidente sia avvenuto proprio per un presunto stato di ebbrezza del paziente.
Il verdetto mette finalmente chiarezza ad un’annosa questione, sollecitata nello specifico dal ricorso di un conducente che, ferito e ricoverato in ospedale a seguito si sinistro stradale, venne denunciato per guida in stato di ebbrezza.
Tutto, sulla base dei risultati di un prelievo che lui non aveva autorizzato, ma che la PG utilizzò per il rapporto alla magistratura.
Si trattava, peraltro, di un incidente piuttosto grave, nel corso del quale riportò lesioni interne per le quali fu necessario un copioso prelievo di sangue da utilizzare poi in autotrasfusione, durante l’intervento chirurgico per bloccare le emorragie interne.
Il tasso trovato nel sangue dai sanitari risultò elevatissimo, pari a 3,14 g/l.
Secondo la Cassazione, “l’analisi del sangue è stata effettuata su un reperto già acquisito ad altri fini, diagnostici e terapeutici” e che il mancato consenso potrebbe avere valore “solo per il prelievo […] ma non anche ai fini dell’esame del reperto, una volta che questo è legittimamente acquisito”. (ASAPS)
Fonte, Kataweb

Patente – Revoca e sospensione – revoca nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni – Innovazione sostanziale introdotta dal decreto delegato, non sorretta da alcuna direttiva del legislatore delegante – Violazione della legge di delegazione – Illegittimità costituzionale parziale.
Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all’art. 76 Cost., gli artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevedono la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. (Corte Cost., Ord. 15 luglio 2003, n. 239) [RV-1103]

Patente – Guida con patente scaduta – Fermo amministrativo del veicolo – Prospettata maggiore attività della sanzione rispetto ad altre, ovvero equiparazione al trattamento previsto per violazioni più gravi – Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale
Patente – Guida con patente scaduta – Fermo amministrativo del veicolo – Asserita lesione del diritto di difesa – Intervenuta sospensione del provvedimento sanzionatorio da parte del giudice rimettente –
Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale
E’ manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 19, comma 3, del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui prevede come ulteriore sanzione accessoria, nei confronti di chi guida con patente scaduta, il fermo del veicolo, in quanto: 1) punisce più severamente la condotta di chi affida un veicolo a persona che sia in possesso del documento di guida, ma ne abbia omesso il rinnovo, rispetto alla più grave violazione consistente nell’affidamento di un veicolo a persona che non abbia conseguito la patente, sanzionata dall’art. 116, comma 12, del medesimo codice della strada, con la sola pena pecuniaria; 2) stabilisce, per la condotta di chi giuda con patente scaduta, la stessa sanzione prevista dall’art. 116, comma 13, del codice della strada per chi guida senza aver conseguito la patente o non essendo in possesso dei requisiti per la conduzione dei veicoli; 3) stabilisce, per la circolazione con patente scaduta, una sanzione più afflittiva rispetto a quella prevista dall’art. 128 del D.L.vo n. 285 del 1992 per chi conduce un veicolo nonostante la dichiara idoneità temporanea o senza essersi sottoposto agli esami, o accertamenti disposti dalla competente autorità. E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, comma 6, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Novo codice della strada), se interpretato nel senso di inibire al giudice il potere di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del provvedimento di fermo. (Corte Cost., Ord. 11 luglio 2003, n. 234) [RV-1103]

Guida in stato di ebbrezza – Sospensione della patente – Sanzione accessoria ad illecito penale – Improponibilità dell’opposizione al provvedimento – Mancata previsione – Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, e 186, comma 5, del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente e che nel caso di rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, siano sufficienti i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato. (Corte Cost., Ord. 18 giugno 2003, n. 217) [RV-1103]


Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Ricorso al prefetto – Previsione del raddoppio del minimo edittale, in caso di rigetto – Violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e dell’economicità dell’azione amministrativa – Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 D.L.vo 30 aprile 1992, n,. 285 (Nuovo codice della strada) laddove prevede che in caso di opposizione a verbale di accertamento per infrazione stradale, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, ingiunge il pagamento di una somma nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. (Corte Cost., Ord. 11 giugno 2003, n. 207) [RV-1103]

Patente – Motocicli – Guida di motociclo di cilindrata superiore a 125 c.c. da parte di soggetti con patente B, anziché A – mancata differenziazione rispetto alla più grave ipotesi di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna – Questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale
E’ rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 116, comma 13 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 codice della strada (come sostituito dall’art. 19 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507), nella parte in cui non differenzia l’ipotesi di guida di un motociclo con patente diversa da quella richiesta, rispetto alla più grave ipotesi di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna. (Giudice di Pace di Sorgono, Ord. di rinvio 7 marzo 2003) [RV-1103]

Autotrasporto – materiali pericolosi – Verbale privo di riferimenti e di indicazioni a qualcuno dei precetti contenuti nell’art. 168 c.s. – Annullamento da parte del tribunale – Ricorso per cassazione da parte del comune – Inammissibilità
L’art. 168 c.s., riguardante la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi, nel testo applicabile ratione temporis prima delle modifiche introdotte dall’art. 20 D.L.vo n. 507 del 1999, consta di tre gruppi di precetti e conseguenti previsioni sanzionatorie, stabilite, rispettivamente, ai commi 7, 8 e 9, nonché quanto a quest’ultimo, anche attraverso il rinvio a precetti contenuti nei commi 2, 3 e 4.
Pertanto, il ricorso per cassazione del comune, proposto attraverso la sentenza del tribunale che ha annullato il verbale della polizia municipale, contenente l’accertamento di una violazione dell’art. 168, in riferimento all’inosservanza del “marginale” n. 10321 dell’Allegato B alla direttiva comunitaria n. 94/55/CE del 21 novembre 1994, per la sosta di un semirimorchio vuoto, ma non “bonificato” dai residui di carburante trasportato, in quanto privo dei necessari riferimenti ad alcuno dei diversi precetti contenuti nell’art. 168, ed alle fonti normative nazionali ivi richiamate per la loro integrazione, è inammissibile perché non consente di identificare quale sia la regola normativa che si assume violata dall’utente della strada. (Cass. Civ., Sez. I, 1 agosto 2003, n. 11733) [RV-1103]

Norme di comportamento in genere – Autostrade – fermata sulla corsia di sorpasso in seguito a collisione – Tamponamento del veicolo sopraggiungente – Concorso di colpa di quest’ultimo per le conseguenze mortali derivate – Esclusione
In tema di responsabilità colpose per fatti lesivi o mortali derivanti da violazione delle norme sulla circolazione stradale, deve ritenersi che la presenza di veicoli fermi sulla corsia di sorpasso di un’autostrada costituisce un evento del tutto imprevedibile, che si pone in contrasto, oltre che con le norme anzidette, anche con quelle della convivenza civile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse escluso, nonostante che si trattasse di fatto avvenuto in ora diurna, in tratto rettilineo ed in condizioni di ottima visibilità, il concorso di colpa del conducente di un autoveicolo il quale aveva tamponato, riportando lesioni di esito mortale, l’autoveicolo dell’imputato, fermo sulla corsia di sorpasso a seguito di precedente collisione con altra autovettura, da cui erano derivati solo danni alle cose). (Cass. Pen., Sez. IV, 17 giugno 2003, n. 25962) [RV-1103]

Velocità – Gare di velocità – Tamponamento in seguito a sorpasso – Ritenuta cessazione della gara – Esclusione – Responsabilità per la morte di alcuni trasportati – Sussistenza.
Qualora più conducenti diano luogo ad una vietata gara di velocità tra loro, il fatto che uno di essi, dopo aver effettuato l’ultimo sorpasso, venga tamponato da un altro e perda perciò il controllo del veicolo, non esclude la sua concorrente responsabilità in ordine ai fatti lesivi o mortali da ciò derivati, ove non risulti che con la suddetta manovra di sorpasso la gara di velocità fosse effettivamente cessata. (Nella specie, in applicazione a tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva assolto il conducente del veicolo tamponato senza spiegare come l’eccessiva velocità da lui mantenuta dopo aver effettuato il sorpasso potesse conciliarsi con la ritenuta cessazione della gara). (Cass. Pen., Sez. IV, 17 giugno 2003, n. 25923) [RV-1103]

Patente – Revoca e sospensione – Requisiti – Condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni – revoca della patente ai sensi dell’art. 120 c.s. – Impugnazione del provvedimento prefettizio – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza – Fondamento – Diversità rispetto alle ipotesi di revoca della patente configurata dalla legge quale sanzione accessoria di illeciti amministrativi o penali
In caso di impugnazione del provvedimento prefettizio di revoca della patente, emesso ai sensi dell’art. 120 del codice della strada nei confronti della persona condannata a pena detentiva non inferiore a tre anni allorché l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura, la competenza giurisdizionale spetta al giudice amministrativo, atteso che detto provvedimento, caducando con effetto ex nunc, la precedente autorizzazione a condurre veicoli in considerazione dell’accertato venir meno dei relativi requisiti, è idoneo a degradare ad interesse legittimo la posizione soggettiva dell’interessato, e la relativa tutela è diretta all’annullamento dell’atto amministrativo, preclusa al giudice ordinario al di fuori dei casi in cui la legge considera la revoca della patente come sanzione accessoria di illeciti amministrativi o penali connessi a violazioni del codice della strada. (Cass. Civ., Sez. un., 20 maggio 2003, n. 7898) [RV-1103]


Assicurazione obbligatoria – Garanzia assicurativa – Beneficiari – Rivalsa dell’assicuratore – Configurabilità – Esclusione – Limiti – Danni provocati dalla circolazione del veicolo durante il periodo di affidamento dello stesso ad altri per riparazioni – Circolazione imputabile all’affidatario
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i veicoli (o natanti) a motore, l’assicurazione stipulata dal proprietario del veicolo è pienamente operativa, ex artt. 1, primo comma, legge n. 990 del 1969 e 2054, terzo comma, c.c., con riferimento ai danni provocati dalla circolazione del veicolo – ivi compresi quelli cagionati da veicolo in sosta nella pubblica via, e, quindi, a maggior ragione, da veicolo che si sia messo spontaneamente in moto per una qualsiasi causa (come, nella specie, la tenuta difettosa dei freni) – né consente di allegare un diritto di rivalsa dell’assicuratore che ha risarcito il danno verso chicchessia, salvo che la circolazione sia avvenuta proibente domino. Tuttavia, ove il danno sia cagionato nel periodo in cui il veicolo sia affidato a soggetto che lo abbia preso in consegna per effettuare delle riparazioni, questi, ove sia a lui imputabile la circolazione, in quanto terzo estraneo al rapporto assicurativo, è privo della copertura offerta al proprietario dalla compagnia assicuratrice con la quale questi ha stipulato la polizza, con la conseguenza che nei suoi confronti è configurabile un’azione di rivalsa da parte dell’assicuratore che abbia risarcito il danno, realizzandosi una ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c.. (Cass. Civ., Sez. III, 19 maggio 2003, n. 7767) [RV-1103]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Redatto dalla polizia stradale – Opposizione – Ammissibilità – Esclusione – Legittimazione passiva del Ministero dell’interno – Sussistenza.
In caso di opposizione proposta direttamente avverso il verbale di accertamento di infrazione del codice della strada redatto dalla polizia stradale, la legittimazione passiva va riconosciuta al Ministero dell’interno, essendo questa l’Amministrazione Centrale cui appartiene il Corpo della polizia stradale e avendo inoltre detto Ministero specifiche competenze in materia di circolazione stradale nonché il compito di coordinamento dei servizi di polizia stradale, da chiunque espletati. Ne consegue che la detta opposizione non può essere proposta direttamente nei confronti della polizia stradale. (Cass. Civ., Sez. I, 7 maggio 2003, n. 6934) [RV-1103]

Guida in stato di ebbrezza – Oblazione – Ammissibilità a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada – Periodo transitorio – Richiesta formulata in appello durante la discussione – Ammissibilità – Condizioni.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, che ha reso possibile l’oblazione di cui all’art. 162 bis c.p. anche per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 1 e 2 c.s.), nel periodo transitorio è ammissibile la richiesta di oblazione formulata, nel giudizio di appello, durante la discussione dal difensore dell’imputato munito di procura speciale, sempre che tale istanza non avrebbe potuto essere formulata per motivi di appello, depositati prima dell’entrata in vigore del suddetto D.L.vo. (Cass. Pen., Sez. IV, 14 aprile 2003, n. 17421) [RV-1103]

Patente – Normativa in vigore nel Regno dei paesi Bassi – Registrazione obbligatoria da parte di quest’ultimo di patenti rilasciate da altro Stato membro – Contrasto con il principio del reciproco riconoscimento, ex art. 1, n. 2 Dir. CEE n. 439/91 – Sussistenza – calcolo della durata di validità delle patenti rilasciate dagli altri Stati membri – Contrasto con quanto disposto dall’art. 6, n. 1, lett. C) e dall’All. III, punto 4 della predetta direttiva – Sussistenza
Il Regno dei Paesi Bassi, avendo adottato e mantenendo in vigore gli artt. 107, n. 1, 108, n. 1, lett. H), n. 5, in combinato disposto con gli artt. 11, 28 e 33 del Reglement Rijbewijzen (regolamento in attuazione della Wegenverkerswet 1994 sulle patenti di guida) 28 maggio 1996, come modificato dal decreto 18 giugno 1996 e 111, n. 1, lett. A), della Wegenverkeerswet 1994 (legge sulla circolazione stradale) 21 aprile 1994, come modificata, nonché l’art. 100 del Reglement Rijbewijzen, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 1, 2, e 6, n. 1, lett. C), nonché dell’allegato III, punto 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/47/CE, relativamente alla procedura di registrazione delle patenti rilasciate da un altro Stato membro, all’età minima richiesta per il rilascio di una patente di guida di categoria D e all’esame medico periodico dei conducenti dei veicoli delle categorie C, C+E, D e D+E. (Dir. CEE 29 luglio 1991, n. 439) [RV-1103]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Organi di polizia stradale – Attività di prevenzione degli illeciti – Esercizio da parte degli organi suddetti – Sussistenza – Autorizzazione da parte degli enti proprietari delle strade – Esclusione
In tema sull’osservanza delle prescrizioni del codice della strada, l’attività di rilevazione degli illeciti amministrativi ha natura ufficiosa e non può essere graduata secondo le indicazioni o i desideri dell’utente della strada. Essa rientra a pieno titolo fra i cd. Servizi di polizia stradale, che non possono formare oggetto di sindacato in ordine alla loro organizzazione in sede di ricorso avverso le sanzioni, e che – ai sensi dell’art. 11 c.s. – comprendono sia l’attività di prevenzione e sia quella di accertamento delle violazioni, senza che tra le stesse vi sia una funzionalizzazione assoluta e predeterminata della seconda rispetto alla prima. Infatti, spetta al Ministero dell’interno coordinare i servizi di polizia stradale da chiunque espletati (art. 11, comma 3, in riferimento all’art. 12 c.s.) e stabilire quali attività di repressione e di accertamento delle violazioni organizzare e con quali forze; e ai Comuni (e alle altre autonomie territoriali), nell’ambito delle proprie attribuzioni e con le limitazioni territoriali che la legge stabilisce (artt. 11, comma 3, e 12, comma 3, lett. b-f) in materia , di svolgere anche l’attività di prevenzione dei sinistri stradali. Pertanto, gli enti proprietari delle strade non hanno la facoltà di concedere agli organi deputati al servizio di polizia stradale (elencati nell’art. 12, comma 3), né in via generale e astratta, né in concreto, attraverso singoli provvedimenti autorizzatori, il permesso di svolgere le attività stabilite dall’art. 11 citato. (In applicazione di tali principi la Corte ha cassato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato nulla sia l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto che il verbale dei vigili municipali anche perché l’attività di rilevazione dell’illecito, considerata secondaria rispetto a quella primaria della prevenzione dei sinistri, non era stata preceduta da un’autorizzazione a tali controlli da parte dell’ente proprietario della strada) (Cass. Civ., Sez. I, 19 marzo 2004, n. 5558) [RIV-0504]

















Lunedì, 30 Maggio 2005
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