Omissioni
di soccorso, una sentenza fa chiarezza: non basta chiamare aiuto, ma
i soccorsi devono essere attesi vicino alle vittime. Lo dice la Cassazione
(ASAPS) ROMA – Il concetto stesso di omissione di soccorso
in tutte le ipotesi disciplinate dall’art. 593 del c.p., potrebbe
essere presto rivisto, in chiave ancora più garantista verso
le vittime di sinistri stradali. Quello che alcuni organi di stampa
hanno definito un giro di vite contro la pirateria, rischia di trasformarsi
in una mutazione completa, in chiave evolutiva, del precedente concetto,
e tutto per una sentenza nel merito da parte della Cassazione. La Suprema
Corte ha infatti deciso che i soccorsi vanno attesi vicino alle vittime
di un incidente stradale per non essere condannati per omissione di
soccorso. Non basta, dunque, fare una semplice telefonata di emergenza,
ma bisogna rimanere accanto alle vittime dello scontro e prendersene
cura finché non arrivano i soccorritori. E questo, anche se non
si è direttamente coinvolti nell’incidente. Forse, siamo davanti
ad un pronunciamento che rischia di diventare una vera e propria “convenzione
di Ginevra” della strada: un atto che ora invoca a sé un
remake della legge che disciplina la materia. La sentenza in questione
è la 3397, nella quale la Suprema Corte ha confermato la condanna,
ovviamente per omissione di soccorso, di una coppia di romani, che alcuni
anni fa si trovarono a passare sul luogo di un terribile incidente.
Al centro della strada che percorrevano, nel cuore della notte, c’era
un motociclista in condizioni disperate. Probabilmente il centauro era
stato investito da un pirata, che ovviamente non si era fermato. I due
scesero dalla loro macchina e chiamarono i soccorsi, ma al primo rimbombare
delle sirene se ne andarono, lasciando il disgraziato agonizzante da
solo. Il motociclista non ce la fece e morì poco dopo il ricovero
in ospedale. Quella loro “omissione” era stata dunque (almeno
sulla carta) solo parziale, ma è costata loro una dura e definitiva
condanna. L’arringa del difensore ha inutilmente cercato di evidenziare
come in realtà i due si comportarono chiamando i soccorsi, ma
la Suprema Corte non ha condiviso questa tesi, spiegando che in casi
come questi, non basta contattare Polizia Stradale e sanitari, ma si
deve “presidiare il posto allo scopo di evitare che altre vetture
possano investire l’infortunato”, precisando che “nel
concetto di prestazione di assistenza non può non rientrare,
innanzitutto, l’adozione di quelle cautele atte a limitare il danno
già riportato dalla parte offesa, ovvero a scongiurare la sua
ulteriore esposizione al pericolo”. Vi fu, dunque “omissione
di soccorso” da parte dei due: una condotta che, sempre secondo
la Cassazione, “integra perfettamente il reato, in quanto avrebbero
dovuto trattenersi sul posto nel quale rinvennero il motociclista fin
quando altri non avessero potuto assumerne la vigilanza e la cura”.
(ASAPS).
Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità
– Rilevamento mediante etilometro – Necessità –
Esclusione
Posto che lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può
essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente,
né unitamente, attraverso la strumentazione e le procedure indicate
nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice
della strada, il giudice può desumere lo stato di alterazione
psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi
elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza quale:
la guida irregolare, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà
di movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso. (Cass.
Pen., Sez. IV, 22 novembre 2002, n. 1124). [RV0212]
Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità
– Procedure indicate nell’art. 379 reg. nuovo c.s. –
Necessità – Esclusione
Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere
provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso
la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento
di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Invero, per il
principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali
e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità
dell’interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione
psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool da qualsiasi
elemento sintomatico dell’ebbrezza, così come può
disattendere l’esito fornito dall’”etilometro”,
ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolico
concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti, sempre che
del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente. (Cass.
Pen., Sez. IV, 9 agosto 2002, n. 29703). [RV0212]
Circolazione stradale – Obblighi in caso di investimento –
Obbligo di fermarsi – Inottemperanza – Reato di lesioni colpose
conseguenti all’investimento – Continuazione – Configurabilità
– Esclusione – Concorso formale – Configurabilità
– Esclusione
Tra il reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale e quelli
di omissione dell’obbligo di fermata e di soccorso alle persone
rimaste (art. 189, commi 6 e 7, c.s.), non è possibile ritenere
sussistente la continuazione, giacché la natura colposa del primo
dei detti reati esclude che possa essere ipotizzata l’unicità
del disegno criminoso con gli altri.
E neppure è possibile ravvisare il concorso formale, dal momento
che i due comportamenti sono stati posti in essere con condotte distinte,
essendo le violazioni dell’art. 189 c.s. evidentemente successive,
sia pure di poco, all’incidente causato. (Cass. Pen., Sez. IV,
4 ottobre 2002, n. 33300). [RV0212]
Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative
– Contestazione – Notificazione – Modalità –
A mezzo del servizio postale – Mancata stesura, sull’atto,
della relata di notifica – Mera irregolarità
In tema di sanzioni amministrative (nella specie in materia di circolazione
stradale), qualora la notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione
sia stata effettuata a mezzo posta da un funzionario dell’amministrazione,
l’omessa stesura sull’originale e sulla copia dell’atto,
della relazione di notifica integra mera irregolarità ed è
prova di effetti invalidanti, specialmente quando detta notifica abbia
raggiunto il suo scopo. (Cass. Civ., Sez. I, 27 settembre 2002, n.
14005). [RV0212]
Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative
– Contestazione – Notificazione – Ricorso al prefetto
– Mancata presentazione – Pagamento in forma ridotta –
Mancanza – Conseguenze – Esecutività del titolo –
Rimedio giurisdizionale – Opposizione ex art. 22 della legge n.
689 del 1989 – Verbale di accertamento – Assimilabilità
all’ordinanza-ingiunzione ex legge n. 689 del 1981 – Mancata
impugnazione – Conseguenza
In tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione
stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato, in mancanza
di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, costituisce,
ai sensi dell’art. 203, comma terzo, del nuovo codice della strada,
titolo esecutivo, nei confronti del quale il rimedio giudiziario esperibile,
pur in assenza della previa ordinanza-ingiunzione prefettizia (che può,
ovviamente, trovare luogo solo in caso di presentazione di ricorso al
prefetto) è da individuare, in mancanza di una specifica previsione
normativa, nell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che
devolve al pretore – secondo la formulazione originaria della disposizione
e poi, a seguito della modifica ad essa recata dall’art. 97, comma
primo, del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, “al giudice” -
la cognizione delle cause di opposizione alla predetta ordinanza-ingiunzione,
assimilandosi il verbale di accertamento a tale ordinanza, in quanto
atto definitorio del procedimento sanzionatorio.
Ne consegue che qualora nel termine stabilito dalla legge l’interessato
non acceda né alla tutela amministrativa né a quella giurisdizionale,
tale acquiescenza esplica efficacia equipollente alla mancata impugnazione
della valutazione negativa del prefetto, e preclude la deduzione ed
il riesame, in sede giurisdizionale, di ogni ragione di doglianza. (Cass.
Civ., Sez. I, 24 settembre 2002, n. 13872). [RV0212]
Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative
– Contestazione – Immediata – Disposizioni generali di
cui all’art. 14 L. n. 689/1981 – Applicabilità –
Esclusione – Disciplina di cui agli artt. 200 e 201 c.s. –
Applicazione – Omessa contestazione, pur se possibile – Ingiunzione
– Illegittimità
La disposizione generale delle sanzioni amministrative dettata dall’art.
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui è priva
di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata
contestazione immediata della violazione qualora sia stata effettuata
la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, non
trova applicazione in ordine alle violazioni del codice della strada,
per le quali gli artt. 200 e 201 del codice della strada stabiliscono
una diversa disciplina speciale. Ne consegue che l’accertata omissione
della immediata contestazione dell’addebito, non ostante la provata
passibilità della sua effettuazione, incide sulla legittimità
del successivo provvedimento sanzionatorio, che va pertanto annullato.
(Cass. Civ., Sez. I, 20 settembre 2002, n. 13774). [RV0212]
Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Elemento
soggettivo – Colpa – Prova liberatoria – Circolazione
con veicolo dotato di cronotachigrafo non funzionante – Costante
controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo – Necessità
– Preventivo controllo prima di mettere in circolazione il mezzo
– Necessità
In tema di illeciti amministrativi, a norma dell’art. 3 L. 24 novembre
1981 n. 689, la semplice colpa è sufficiente ad integrare l’elemento
soggettivo, ed al fine di escludere ogni responsabilità, non
basta l’ignoranza della sussistenza dei presupposti dell’illecito,
ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile
con l’uso della ordinaria diligenza. Ne consegue che, nell’ipotesi
dell’infrazione di cui all’art. 179 D.L.vo 30 aprile 1992
n. 285 (circolazione con veicolo munito di cronatachigrafo non funzionante),
può ritenersi l’ignoranza incolpevole solo ove dimostri
il rispetto dell’ordinaria diligenza consistente nel costante controllo
del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel
preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione.
(Cass. Civ., Sez. I, 10 settembre 2002, n. 13165). [RV0212]
Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Emissione –
Oltre il limite stabilito dall’art. 204 nuovo c.s. – Invalidità
L’inosservanza del termine di sessanta giorni (ora elevato a centottanta
giorni dall’art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) entro
il quale, ai sensi dell’art. 204 del codice della strada, il prefetto
è tenuto ad emettere, se ritiene fondato l’accertamento,
l’ordinanza-ingiunzione, comporta il vizio di violazione di legge
e rende, pertanto, il provvedimento invalido ed annullabile, in quanto
la previsione di termini per l’esercizio di poteri sanzionatori
da parte della pubblica amministrazione costituisce garanzia procedimentale
in favore del cittadino, a tutela del suo interesse a non restare esposto
alla irrogazione della sanzione per un tempo maggiore di quello prefissato.
(Cass. Civ., Sez. I, 9 settembre 2002, n. 13078). [RV0212]
Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione –
Convalida – Mancata comparizione dell’opponente – Esclusione
della fondatezza del ricorso – Necessità
Nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento
di sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinato dagli artt. 22 e
23 legge 24 novembre 1981, n. 689, l’adozione, da parte del giudice,
dell’ordinanza di convalida ai sensi del quinto comma dell’art.
23 cit. nel caso di mancata comparizione dell’opponente è
subordinata, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
534 del 1990, anche alla esclusione della fondatezza dell’opposizione,
da valutarsi sulla base delle allegazioni in ricorso e dell’eventuale
documentazione a sostegno. (Cass. Civ., Sez. I, 30 agosto 2002, n.
12716). [RV0212]
Responsabilità civile – Animali – Animale da tiro –
Conducente dell’animale procedente a piedi – Investimento
da parte di veicolo a motore – Obblighi del conducente dell’animale
– Art. 134 c.s. – Applicabilità - Esclusione –
Applicabilità dell’art. 104, comma secondo c.s. – Sussistenza
In tema di circolazione di animali, anche nell’ipotesi in cui il
conducente di un animale da tiro, da sella o da soma (nella specie,
somaro gravato da due bigonce d’uva) proceda a piedi, non si applica
la norma di cui all’art. 134 comma primo del vecchio codice della
strada che, prescritta per i pedoni, identifica nel margine sinistro
della carreggiata il lato ove questi devono circolare, bensì
quella di cui all’art. 104, comma secondo stesso codice (applicabile,
nella specie, ratione temporis), a mente della quale gli animali devono
essere tenuti “il più vicino possibile al margine destro
della carreggiata”, obbligando, per l’effetto, chi li conduce
a procedere, quand’anche a piedi, su tale lato. (Cass. Civ.,
Sez. III, 31 luglio 2002, n. 11370). [RV0212]
Assicurazione obbligatoria – Contratto di assicurazione –
Clausole – Esclusione della copertura assicurativa in caso di guida
in stato di ebbrezza – Vessatorietà – Esclusione
Non è qualificabile come vessatoria e non è, quindi, soggetta
alla specifica approvazione per iscritto, la clausola di contratto di
assicurazione r.c. auto che preveda l’esclusione della copertura
assicurativa in caso di guida in stato di ebbrezza. In tal caso, infatti,
la clausola non riduce l’ambito obiettivo di responsabilità
dell’assicuratore rispetto alle previsioni di legge o di contratto,
ma determina soltanto i limiti entro i quali l’obbligazione assunta
deve ritenersi operante, fissando con l’esclusione di alcuni casi
l’effettiva portata della copertura assicurativa.
(Fattispecie in tema di rivalsa assicurativa contro conducente messosi
alla guida in stato di ebbrezza). (Tribunale Civile di Bologna, Sez.
II, 17 luglio 2002, n. 2807). [RV0212]
Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori –
Telelaser mod. ultralyte – Requisiti di cui all’art. 345 reg.
nuovo c.s. – Sussistenza
E’ legittimo l’accertamento della velocità effettuata
con telelaser mod. ultralyte poiché tale apparecchiatura risponde
ai requisiti di cui all’art. 345 reg. c.s.
Infatti, il veicolo in transito viene fissato nel momento in ci l’operatore
lo inquadra nell’obiettivo e premendo e rilasciando il grilletto
ottiene la lettura istantanea della sua velocità sul monitor;
il dato sul monitor non è immediatamente cancellato ma resta
a disposizione del trasgressore il quale può prenderne visione
non appena viene fermato dalla pattuglia; l’esatta corrispondenza
della velocità rilevata dall’apparecchio con quella del
veicolo in transito è accertata da due agenti: l’agente
che effettua il puntamento, segnala i dati del veicolo che supera il
limite di velocità all’agente al proprio fianco cosicché
entrambi procedono alla identificazione e al fermo. (Giudice di Pace
di Abbiategrasso, 31 ottobre 2002). [RV0212]
Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Invalidità
personale – Danno biologico – Micropermanenti – Lievi
danni subiti da veicolo tamponato e modeste lesioni del conducente –
Consulenza tecnica d’ufficio e consulenza medico-legale d’ufficio
– Liquidazione del danno sulla base della Ctu
In ipotesi di tamponamento per inosservanza della distanza di sicurezza,
il giudice per il risarcimento delle lesioni c.d. micropermanenti (distorsione
del rachide cervicale) può disattendere parzialmente le conclusioni
della consulenza medico-legale d’ufficio sulla base dei lievi danni
subiti dal veicolo attoreo e dai modestissimi valori di efficienza lesiva
dell’urto subito dall’attore e riscontrati mediante consulenza
cinematica d’ufficio. (Nella fattispecie, il giudice ha riconosciuto
all’attrice, a titolo di danno biologico, un’invalidità
temporanea parziale di 15 gg., di cui 10 gg.
A parziale massima e 5 gg. a parziale minima ed una invalidità
permanente parziale nella misura dell’1% anziché postumi
permanenti nella misura del 3% ed una malattia di 35 gg. come riconosciuto
dalla consulenza medico-legale d’ufficio). (Giudice di Pace
di Torino, 22 ottobre 2002). [RV0212]
Sosta, fermata e parcheggio – Sosta vietata – Forza maggiore
– Motoscooter in sosta sotto un portico – In seguito a sinistro
stradale – Configurabilità dell’esimente
E’ configurabile l’esimente della forza maggiore che esclude
la violazione di cui all’art. 158 c.s., nell’ipotesi in cui
un motoscooter, a causa di sinistro stradale, sia stato parcheggiato
in sosta vietata (nella specie sotto un portico) da persona diversa
dal conducente, senza che vi fosse la possibilità di rimuoverlo
con sollecitudine. (Giudice di Pace di Bologna, 4 ottobre 2002).
[RV0212]
Patente – Guida senza patente – Conducenti di motocicli privi
di patente di cat. A) – Depenalizzazione ex L. n. 507/99 –
Sussistenza – Conducenti di motocicli con cilindrata superiore
ai 125 cc e potenza superiore a 11 kw – Non muniti di patente A)
ma di patente B), C), D) conseguita dopo il 26 aprile 1988 – Sanzione
amministrativa ex art. 116, comma 13, nuovo c.s. – Applicabilità
– Fattispecie in tema di conducenti di motocicli con cilindrata
superiore ai 125 cc e potenza pari a 10 kw
Poiché, per effetto della depenalizzazione ex L. n. 507/99 del
reato di guida senza patente per i conducenti di motocicli privi di
patente di categoria A, la sanzione amministrativa di cui all’art.
116, comma 13, nuovo c.s., è applicabile ai conducenti di motocicli
di cilindrata superiore ai 125 cm3 e potenza superiore a 11 kw non muniti
di patente di categoria A, ma di patente B, C, D, non sussiste la violazione
suddetta nell’ipotesi di motociclo di cilindrata superiore ai 125
cm3 e potenza pari a 10 kw. (Giudice di Pace di Catania, 11 settembre
2002). [RV0212]
Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Ritiro
da parte degli organi di polizia ex art. 218, primo e secondo comma,
c.s. – Adozione del provvedimento da parte del prefetto –
Notificazione – Termine – Individuazione
In tema di violazioni del codice della strada, l’art. 218 c.s.
esige (comma 2) che l’ordinanza di sospensione della patente da
parte del prefetto, adottata a seguito del suo ritiro da parte dell’agente
od organo di polizia che ha accertato la violazione (comma 1), venga
notificata “immediatamente” all’interessato. Tale prescrizione
comporta che il provvedimento deve essere notificato all’interessato
nel rispetto del termine massimo complessivo di venti giorni, quale
risulta dalla somma dei due termini indicati nei citati due commi e,
comunque, ove questo sia già decorso, “immediatamente”
dopo l’adozione del provvedimento prefettizio, ossia, in tal caso,
al massimo, il giorno dopo. (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2003,
n. 16714). [RIV-0104]
Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative
– Contestazione – Non immediata – Pattuglia situata a
distanza rispetto ad altra pattuglia munita di autovelox con display
luminoso – Correttezza – Affermazione – Acquisizione
di elementi integrativi – Fotografia – Necessità –
Esclusione
In tema di accertamento e prova della violazione dei limiti massimi
di velocità, il secondo comma dell’art. 385, reg. esec.
C.s., stabilisce che l’ufficio o comando da cui dipende l’organo
accertatore provvede alla notifica a norma dell’art. 386, “acquisiti
gli altri elementi necessari per procedere”. Fra tali elementi
può annoverarsi anche l’acquisizione della fotografia (che
presuppone l’attività dello sviluppo e della stampa del
negativo), la quale rafforza la fonte di prova costituita dalle risultanze
dello strumento elettronico di rilevazione della velocità, quand’anche
queste fossero già conoscibili da parte degli agenti (nella specie:
componenti di una pattuglia posta a distanza dall’altra che procedeva
al fermo del veicolo) preposti al funzionamento dell’apparecchio
autovelox a mezzo della lettura del display dello strumento al momento
stesso del passaggio del veicolo. Pertanto, la mancata acquisizione
della fotografia da parte del giudice non comporta un deficit della
prova dell’illecito; né l’accertamento della violazione
per mezzo di pattuglia situata a distanza dal nucleo di presidio del
misuratore della velocità comporta una violazione delle regole
probatorie o delle disposizioni codicistiche sul corretto iter procedimentale
da seguire nell’accertamento della violazione. (Cass. Civ.,
Sez. I, 7 novembre 2003, n. 16714). [RIV-0104]