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Giurisprudenza di legittimità Marzo 2005

a cura di Franco Corvino

Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome.

Giurisprudenza

Omissioni di soccorso, una sentenza fa chiarezza: non basta chiamare aiuto, ma i soccorsi devono essere attesi vicino alle vittime. Lo dice la Cassazione

(ASAPS) ROMA – Il concetto stesso di omissione di soccorso in tutte le ipotesi disciplinate dall’art. 593 del c.p., potrebbe essere presto rivisto, in chiave ancora più garantista verso le vittime di sinistri stradali. Quello che alcuni organi di stampa hanno definito un giro di vite contro la pirateria, rischia di trasformarsi in una mutazione completa, in chiave evolutiva, del precedente concetto, e tutto per una sentenza nel merito da parte della Cassazione. La Suprema Corte ha infatti deciso che i soccorsi vanno attesi vicino alle vittime di un incidente stradale per non essere condannati per omissione di soccorso. Non basta, dunque, fare una semplice telefonata di emergenza, ma bisogna rimanere accanto alle vittime dello scontro e prendersene cura finché non arrivano i soccorritori. E questo, anche se non si è direttamente coinvolti nell’incidente. Forse, siamo davanti ad un pronunciamento che rischia di diventare una vera e propria “convenzione di Ginevra” della strada: un atto che ora invoca a sé un remake della legge che disciplina la materia. La sentenza in questione è la 3397, nella quale la Suprema Corte ha confermato la condanna, ovviamente per omissione di soccorso, di una coppia di romani, che alcuni anni fa si trovarono a passare sul luogo di un terribile incidente. Al centro della strada che percorrevano, nel cuore della notte, c’era un motociclista in condizioni disperate. Probabilmente il centauro era stato investito da un pirata, che ovviamente non si era fermato. I due scesero dalla loro macchina e chiamarono i soccorsi, ma al primo rimbombare delle sirene se ne andarono, lasciando il disgraziato agonizzante da solo. Il motociclista non ce la fece e morì poco dopo il ricovero in ospedale. Quella loro “omissione” era stata dunque (almeno sulla carta) solo parziale, ma è costata loro una dura e definitiva condanna. L’arringa del difensore ha inutilmente cercato di evidenziare come in realtà i due si comportarono chiamando i soccorsi, ma la Suprema Corte non ha condiviso questa tesi, spiegando che in casi come questi, non basta contattare Polizia Stradale e sanitari, ma si deve “presidiare il posto allo scopo di evitare che altre vetture possano investire l’infortunato”, precisando che “nel concetto di prestazione di assistenza non può non rientrare, innanzitutto, l’adozione di quelle cautele atte a limitare il danno già riportato dalla parte offesa, ovvero a scongiurare la sua ulteriore esposizione al pericolo”. Vi fu, dunque “omissione di soccorso” da parte dei due: una condotta che, sempre secondo la Cassazione, “integra perfettamente il reato, in quanto avrebbero dovuto trattenersi sul posto nel quale rinvennero il motociclista fin quando altri non avessero potuto assumerne la vigilanza e la cura”. (ASAPS).



Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Rilevamento mediante etilometro – Necessità – Esclusione
Posto che lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unitamente, attraverso la strumentazione e le procedure indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza quale: la guida irregolare, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso. (Cass. Pen., Sez. IV, 22 novembre 2002, n. 1124). [RV0212]

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Procedure indicate nell’art. 379 reg. nuovo c.s. – Necessità – Esclusione
Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Invero, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell’interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, così come può disattendere l’esito fornito dall’”etilometro”, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente. (Cass. Pen., Sez. IV, 9 agosto 2002, n. 29703). [RV0212]

Circolazione stradale – Obblighi in caso di investimento – Obbligo di fermarsi – Inottemperanza – Reato di lesioni colpose conseguenti all’investimento – Continuazione – Configurabilità – Esclusione – Concorso formale – Configurabilità – Esclusione

Tra il reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale e quelli di omissione dell’obbligo di fermata e di soccorso alle persone rimaste (art. 189, commi 6 e 7, c.s.), non è possibile ritenere sussistente la continuazione, giacché la natura colposa del primo dei detti reati esclude che possa essere ipotizzata l’unicità del disegno criminoso con gli altri.
E neppure è possibile ravvisare il concorso formale, dal momento che i due comportamenti sono stati posti in essere con condotte distinte, essendo le violazioni dell’art. 189 c.s. evidentemente successive, sia pure di poco, all’incidente causato. (Cass. Pen., Sez. IV, 4 ottobre 2002, n. 33300). [RV0212]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Notificazione – Modalità – A mezzo del servizio postale – Mancata stesura, sull’atto, della relata di notifica – Mera irregolarità

In tema di sanzioni amministrative (nella specie in materia di circolazione stradale), qualora la notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione sia stata effettuata a mezzo posta da un funzionario dell’amministrazione, l’omessa stesura sull’originale e sulla copia dell’atto, della relazione di notifica integra mera irregolarità ed è prova di effetti invalidanti, specialmente quando detta notifica abbia raggiunto il suo scopo. (Cass. Civ., Sez. I, 27 settembre 2002, n. 14005). [RV0212]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Notificazione – Ricorso al prefetto – Mancata presentazione – Pagamento in forma ridotta – Mancanza – Conseguenze – Esecutività del titolo – Rimedio giurisdizionale – Opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1989 – Verbale di accertamento – Assimilabilità all’ordinanza-ingiunzione ex legge n. 689 del 1981 – Mancata impugnazione – Conseguenza

In tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato, in mancanza di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, costituisce, ai sensi dell’art. 203, comma terzo, del nuovo codice della strada, titolo esecutivo, nei confronti del quale il rimedio giudiziario esperibile, pur in assenza della previa ordinanza-ingiunzione prefettizia (che può, ovviamente, trovare luogo solo in caso di presentazione di ricorso al prefetto) è da individuare, in mancanza di una specifica previsione normativa, nell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che devolve al pretore – secondo la formulazione originaria della disposizione e poi, a seguito della modifica ad essa recata dall’art. 97, comma primo, del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, “al giudice” - la cognizione delle cause di opposizione alla predetta ordinanza-ingiunzione, assimilandosi il verbale di accertamento a tale ordinanza, in quanto atto definitorio del procedimento sanzionatorio.
Ne consegue che qualora nel termine stabilito dalla legge l’interessato non acceda né alla tutela amministrativa né a quella giurisdizionale, tale acquiescenza esplica efficacia equipollente alla mancata impugnazione della valutazione negativa del prefetto, e preclude la deduzione ed il riesame, in sede giurisdizionale, di ogni ragione di doglianza. (Cass. Civ., Sez. I, 24 settembre 2002, n. 13872). [RV0212]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Immediata – Disposizioni generali di cui all’art. 14 L. n. 689/1981 – Applicabilità – Esclusione – Disciplina di cui agli artt. 200 e 201 c.s. – Applicazione – Omessa contestazione, pur se possibile – Ingiunzione – Illegittimità

La disposizione generale delle sanzioni amministrative dettata dall’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, non trova applicazione in ordine alle violazioni del codice della strada, per le quali gli artt. 200 e 201 del codice della strada stabiliscono una diversa disciplina speciale. Ne consegue che l’accertata omissione della immediata contestazione dell’addebito, non ostante la provata passibilità della sua effettuazione, incide sulla legittimità del successivo provvedimento sanzionatorio, che va pertanto annullato. (Cass. Civ., Sez. I, 20 settembre 2002, n. 13774). [RV0212]

Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Elemento soggettivo – Colpa – Prova liberatoria – Circolazione con veicolo dotato di cronotachigrafo non funzionante – Costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo – Necessità – Preventivo controllo prima di mettere in circolazione il mezzo – Necessità

In tema di illeciti amministrativi, a norma dell’art. 3 L. 24 novembre 1981 n. 689, la semplice colpa è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo, ed al fine di escludere ogni responsabilità, non basta l’ignoranza della sussistenza dei presupposti dell’illecito, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile con l’uso della ordinaria diligenza. Ne consegue che, nell’ipotesi dell’infrazione di cui all’art. 179 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (circolazione con veicolo munito di cronatachigrafo non funzionante), può ritenersi l’ignoranza incolpevole solo ove dimostri il rispetto dell’ordinaria diligenza consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione. (Cass. Civ., Sez. I, 10 settembre 2002, n. 13165). [RV0212]

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Emissione – Oltre il limite stabilito dall’art. 204 nuovo c.s. – Invalidità

L’inosservanza del termine di sessanta giorni (ora elevato a centottanta giorni dall’art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) entro il quale, ai sensi dell’art. 204 del codice della strada, il prefetto è tenuto ad emettere, se ritiene fondato l’accertamento, l’ordinanza-ingiunzione, comporta il vizio di violazione di legge e rende, pertanto, il provvedimento invalido ed annullabile, in quanto la previsione di termini per l’esercizio di poteri sanzionatori da parte della pubblica amministrazione costituisce garanzia procedimentale in favore del cittadino, a tutela del suo interesse a non restare esposto alla irrogazione della sanzione per un tempo maggiore di quello prefissato. (Cass. Civ., Sez. I, 9 settembre 2002, n. 13078). [RV0212]

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Convalida – Mancata comparizione dell’opponente – Esclusione della fondatezza del ricorso – Necessità

Nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981, n. 689, l’adozione, da parte del giudice, dell’ordinanza di convalida ai sensi del quinto comma dell’art. 23 cit. nel caso di mancata comparizione dell’opponente è subordinata, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 534 del 1990, anche alla esclusione della fondatezza dell’opposizione, da valutarsi sulla base delle allegazioni in ricorso e dell’eventuale documentazione a sostegno. (Cass. Civ., Sez. I, 30 agosto 2002, n. 12716). [RV0212]

Responsabilità civile – Animali – Animale da tiro – Conducente dell’animale procedente a piedi – Investimento da parte di veicolo a motore – Obblighi del conducente dell’animale – Art. 134 c.s. – Applicabilità - Esclusione – Applicabilità dell’art. 104, comma secondo c.s. – Sussistenza

In tema di circolazione di animali, anche nell’ipotesi in cui il conducente di un animale da tiro, da sella o da soma (nella specie, somaro gravato da due bigonce d’uva) proceda a piedi, non si applica la norma di cui all’art. 134 comma primo del vecchio codice della strada che, prescritta per i pedoni, identifica nel margine sinistro della carreggiata il lato ove questi devono circolare, bensì quella di cui all’art. 104, comma secondo stesso codice (applicabile, nella specie, ratione temporis), a mente della quale gli animali devono essere tenuti “il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”, obbligando, per l’effetto, chi li conduce a procedere, quand’anche a piedi, su tale lato. (Cass. Civ., Sez. III, 31 luglio 2002, n. 11370). [RV0212]

Assicurazione obbligatoria – Contratto di assicurazione – Clausole – Esclusione della copertura assicurativa in caso di guida in stato di ebbrezza – Vessatorietà – Esclusione

Non è qualificabile come vessatoria e non è, quindi, soggetta alla specifica approvazione per iscritto, la clausola di contratto di assicurazione r.c. auto che preveda l’esclusione della copertura assicurativa in caso di guida in stato di ebbrezza. In tal caso, infatti, la clausola non riduce l’ambito obiettivo di responsabilità dell’assicuratore rispetto alle previsioni di legge o di contratto, ma determina soltanto i limiti entro i quali l’obbligazione assunta deve ritenersi operante, fissando con l’esclusione di alcuni casi l’effettiva portata della copertura assicurativa.
(Fattispecie in tema di rivalsa assicurativa contro conducente messosi alla guida in stato di ebbrezza). (Tribunale Civile di Bologna, Sez. II, 17 luglio 2002, n. 2807). [RV0212]

Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Telelaser mod. ultralyte – Requisiti di cui all’art. 345 reg. nuovo c.s. – Sussistenza

E’ legittimo l’accertamento della velocità effettuata con telelaser mod. ultralyte poiché tale apparecchiatura risponde ai requisiti di cui all’art. 345 reg. c.s.
Infatti, il veicolo in transito viene fissato nel momento in ci l’operatore lo inquadra nell’obiettivo e premendo e rilasciando il grilletto ottiene la lettura istantanea della sua velocità sul monitor; il dato sul monitor non è immediatamente cancellato ma resta a disposizione del trasgressore il quale può prenderne visione non appena viene fermato dalla pattuglia; l’esatta corrispondenza della velocità rilevata dall’apparecchio con quella del veicolo in transito è accertata da due agenti: l’agente che effettua il puntamento, segnala i dati del veicolo che supera il limite di velocità all’agente al proprio fianco cosicché entrambi procedono alla identificazione e al fermo. (Giudice di Pace di Abbiategrasso, 31 ottobre 2002). [RV0212]

Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Invalidità personale – Danno biologico – Micropermanenti – Lievi danni subiti da veicolo tamponato e modeste lesioni del conducente – Consulenza tecnica d’ufficio e consulenza medico-legale d’ufficio – Liquidazione del danno sulla base della Ctu

In ipotesi di tamponamento per inosservanza della distanza di sicurezza, il giudice per il risarcimento delle lesioni c.d. micropermanenti (distorsione del rachide cervicale) può disattendere parzialmente le conclusioni della consulenza medico-legale d’ufficio sulla base dei lievi danni subiti dal veicolo attoreo e dai modestissimi valori di efficienza lesiva dell’urto subito dall’attore e riscontrati mediante consulenza cinematica d’ufficio. (Nella fattispecie, il giudice ha riconosciuto all’attrice, a titolo di danno biologico, un’invalidità temporanea parziale di 15 gg., di cui 10 gg.
A parziale massima e 5 gg. a parziale minima ed una invalidità permanente parziale nella misura dell’1% anziché postumi permanenti nella misura del 3% ed una malattia di 35 gg. come riconosciuto dalla consulenza medico-legale d’ufficio). (Giudice di Pace di Torino, 22 ottobre 2002). [RV0212]

Sosta, fermata e parcheggio – Sosta vietata – Forza maggiore – Motoscooter in sosta sotto un portico – In seguito a sinistro stradale – Configurabilità dell’esimente
E’ configurabile l’esimente della forza maggiore che esclude la violazione di cui all’art. 158 c.s., nell’ipotesi in cui un motoscooter, a causa di sinistro stradale, sia stato parcheggiato in sosta vietata (nella specie sotto un portico) da persona diversa dal conducente, senza che vi fosse la possibilità di rimuoverlo con sollecitudine. (Giudice di Pace di Bologna, 4 ottobre 2002). [RV0212]

Patente – Guida senza patente – Conducenti di motocicli privi di patente di cat. A) – Depenalizzazione ex L. n. 507/99 – Sussistenza – Conducenti di motocicli con cilindrata superiore ai 125 cc e potenza superiore a 11 kw – Non muniti di patente A) ma di patente B), C), D) conseguita dopo il 26 aprile 1988 – Sanzione amministrativa ex art. 116, comma 13, nuovo c.s. – Applicabilità – Fattispecie in tema di conducenti di motocicli con cilindrata superiore ai 125 cc e potenza pari a 10 kw

Poiché, per effetto della depenalizzazione ex L. n. 507/99 del reato di guida senza patente per i conducenti di motocicli privi di patente di categoria A, la sanzione amministrativa di cui all’art. 116, comma 13, nuovo c.s., è applicabile ai conducenti di motocicli di cilindrata superiore ai 125 cm3 e potenza superiore a 11 kw non muniti di patente di categoria A, ma di patente B, C, D, non sussiste la violazione suddetta nell’ipotesi di motociclo di cilindrata superiore ai 125 cm3 e potenza pari a 10 kw. (Giudice di Pace di Catania, 11 settembre 2002). [RV0212]

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Ritiro da parte degli organi di polizia ex art. 218, primo e secondo comma, c.s. – Adozione del provvedimento da parte del prefetto – Notificazione – Termine – Individuazione

In tema di violazioni del codice della strada, l’art. 218 c.s. esige (comma 2) che l’ordinanza di sospensione della patente da parte del prefetto, adottata a seguito del suo ritiro da parte dell’agente od organo di polizia che ha accertato la violazione (comma 1), venga notificata “immediatamente” all’interessato. Tale prescrizione comporta che il provvedimento deve essere notificato all’interessato nel rispetto del termine massimo complessivo di venti giorni, quale risulta dalla somma dei due termini indicati nei citati due commi e, comunque, ove questo sia già decorso, “immediatamente” dopo l’adozione del provvedimento prefettizio, ossia, in tal caso, al massimo, il giorno dopo. (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2003, n. 16714). [RIV-0104]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Non immediata – Pattuglia situata a distanza rispetto ad altra pattuglia munita di autovelox con display luminoso – Correttezza – Affermazione – Acquisizione di elementi integrativi – Fotografia – Necessità – Esclusione
In tema di accertamento e prova della violazione dei limiti massimi di velocità, il secondo comma dell’art. 385, reg. esec. C.s., stabilisce che l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore provvede alla notifica a norma dell’art. 386, “acquisiti gli altri elementi necessari per procedere”. Fra tali elementi può annoverarsi anche l’acquisizione della fotografia (che presuppone l’attività dello sviluppo e della stampa del negativo), la quale rafforza la fonte di prova costituita dalle risultanze dello strumento elettronico di rilevazione della velocità, quand’anche queste fossero già conoscibili da parte degli agenti (nella specie: componenti di una pattuglia posta a distanza dall’altra che procedeva al fermo del veicolo) preposti al funzionamento dell’apparecchio autovelox a mezzo della lettura del display dello strumento al momento stesso del passaggio del veicolo. Pertanto, la mancata acquisizione della fotografia da parte del giudice non comporta un deficit della prova dell’illecito; né l’accertamento della violazione per mezzo di pattuglia situata a distanza dal nucleo di presidio del misuratore della velocità comporta una violazione delle regole probatorie o delle disposizioni codicistiche sul corretto iter procedimentale da seguire nell’accertamento della violazione. (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2003, n. 16714). [RIV-0104]

















Giovedì, 31 Marzo 2005
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