Mercoledì 17 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su

Giurisprudenza di legittimità Febbraio 2005

a cura di Franco Corvino

Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome.

Giurisprudenza

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione ex art. 223 nuovo c.s. – Presupposti – Natura autonoma a cautelare del provvedimento – Conseguenze – Subordinazione dell’emanazione del suddetto provvedimento all’inizio dell’azione penale o alla sussistenza di condizioni di procedibilità – Configurabilità – Esclusione
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida previsto dall’art. 223, comma secondo, ed irrogato dal prefetto, in presenza di “fondati elementi di una evidente responsabilità”, nella ipotesi di violazione del codice della strada in conseguenza della quale sia derivato un danno alle persone, ha natura cautelare, e si configura come autonomo, sul piano delle finalità e degli effetti, nonché della stessa impugnabilità, rispetto a quello irrogato in via definitiva a norma degli artt. 222 e 224 c.d.s., sicché la irrogazione dello stesso non è subordinata all’inizio dell’azione penale, né alla sussistenza delle condizioni di procedibilità. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la legittimità del provvedimento in questione, pur in presenza di remissione di querela in relazione al reato di lesioni colpose contestato all’autore dell’illecito). (Cass. Civ., Sez. I, 16 ottobre 2001, n. 12588) [RV-0202]

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione ex art. 218 c.s. – Patente di abilitazione – Obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 – Configurabilità – Esclusione

Nel procedimento di irrogazione della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 218 del codice della strada in correlazione alla violazione di cui all’art. 142, comma nono, dello stesso codice, consistente nel superamento dei limiti di velocità prescritti, sono ravvisabili quelle “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità” che, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, giustificano la deroga alla regola, stabilita dallo stesso art. 7, che impone che l’avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi nonché agli altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, che possono subirne pregiudizio. (Cass. Civ., Sez. I, 27 settembre 2001, n. 12106) [RV-0202]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Non immediata – Verbale – Compilazione da parte di agente diverso dall’autore del rilevamento dell’infrazione – Rilevanza – Esclusione – Omessa sottoscrizione da parte dell’agente accertatore – Rilevanza – Esclusione

In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, e di relative sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quello che aveva proceduto al rilevamento dell’infrazione è irrilevante ai fini della validità della contestazione, in quanto l’art. 385 del D.P.R. n. 495 del 1992, recante il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata di cui all’art. 201 c.s., prevede che il verbale sia redatto dall’”agente accertatore”, espressione, questa, che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell’organo, e sia abilitato, in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell’organo stesso, senza distinzione tra componenti dell’organo che abbiano assistito all’infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito. Né assume alcun rilievo, ai predetti fini, la circostanza della omessa sottoscrizione del verbale da parte dell’accertatore, avuto riguardo alla necessaria informatizzazione del servizio. (Cass. Civ., Sez. I, 27 settembre 2001, n. 12105) [RV-0202]

Autotrasporto – Obbligo di cronotachigrafo – Veicolo adibiti al servizio di nettezza urbana – Sussistenza – Condizioni e limiti

In tema di circolazione stradale, la norma di cui all’art. 179 c.d.s. va interpretata nel senso che l’obbligo di circolazione con cronotachigrafo, sancito per i mezzi meccanici adibiti a servizio di nettezza urbana, è escluso nel solo caso in cui il trasporto dei rifiuti debba avvenire sino al più vicino punto di raccolta, e non anche nel caso di trasporto su lunghe tratte stradali o autostradali.(Cass. Civ., Sez. I, 7 settembre 2001, n. 11481) [RV-0202]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Termine – Ricorso spedito a mezzo posta il primo giorno non festivo successivo al termine ex art. 203 nuovo c.s. – Irricevibilità del ricorso – Esclusione – Conseguenze

E’ illegittimo il provvedimento con cui il prefetto dichiara irricevibile un ricorso spedito a mezzo posta il primo giorno utile non festivo successivo a quello di scadenza del termine perentoriamente stabilito in sessanta giorni dall’art. 203 c.d.s., e., laddove, nelle more del processo, sia infruttuosamente decorso quello di cui all’art. 204 c.d.s. per la relativa decisione nel merito da parte dell’autorità amministrativa investita del gravame, vanno annullati anche tutti gli atti prodromini del procedimento sanzionatorio. (Giudice di pace di Chieri, 17 luglio 2001, n. 190) [RV-0202]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Ausiliari del traffico – Dipendenti comunali – Poteri di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento – Sussistenza I dipendenti comunali, nell’ambito dei compiti previsti dalla qualifica di “esecutore addetto al controllo delle aree di sosta” possono legittimamente elevare contravvenzioni relative alla sosta dei veicoli. (Giudice di pace di Bologna, 12 luglio 2001) [RV-0202]

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione ex art. 223 nuovo c.s. – Durata di un anno – Sottoposizione, con esito positivo, alla revisione della patente – Sospensione del provvedimento di sospensione della patente – Configurabilità

Nel momento in cui vi sia motivo di ritenere che il soggetto resosi responsabile di omicidio colposo in conseguenza di violazione di norme del codice della strada non rappresenti più un pericolo per l’altrui incolumità, il giudice dell’opposizione può sospendere il provvedimento di sospensione della patente disposta, ex art. 223 comma 2 c.d.s., dal prefetto in via cautelare e provvisoria nelle more del processo penale, al cui giudice spetta la determinazione della durata della sospensione della patente quale sanzione definitiva. (Fattispecie relativa a soggetto che, dopo circa otto mesi dall’applicazione da parte del prefetto del provvisorio provvedimento di sospensione della patente per la durata di un anno su richiesta del locale ufficio provinciale M.C.T.C., si era sottoposto, con esito positivo, alla revisione della patente mediante nuova visita medica ed esame di idoneità tecnica). (Giudice di pace di Asti, 11 luglio 2001, n. 934) [RV-0202]

Esenzioni da obblighi per servizi di polizia e di soccorso – Uso del dispositivo di allarme – Inosservanza dell’obbligo – Uso del solo segnalatore luminoso – Conseguenze in caso di sinistro stradale

I conducenti degli autoveicoli di polizia, per poter invocare le immunità e le esimenti relative alla circolazione di cui all’art. 177 comma 2 del c.s. durante l’espletamento di servizi urgenti di istituto, devono usare congiuntamente sia il dispositivo acustico supplementare di allarme sia quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. Pertanto, vi è concorso di colpa del conducente del veicolo pubblico nella causazione di incidente stradale qualora non abbia azionato il segnale acustico. (Giudice di pace di Torino, 5 dicembre 2000) [RV-0202]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Accertamento a mezzo di autovelox
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), se nell’ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, nell’ulteriore ipotesi, prevista dall’art. 384 reg. c.s., di impossibilità della contestazione immediata per essere stato comunque il veicolo nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, ovvero per l’impossibilità di raggiungerlo per essere lanciato a eccessiva velocità, in cui è inquadrabile l’accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature diverse dalle precedenti, pur essendo necessario che siano indicate a verbale le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata, il sindacato giurisdizionale in sede di opposizione all’ingiunzione irrogativi della sanzione non può ingerirsi nelle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza, che rientrano nella discrezionalità amministrativa, essendo escluso in particolare che possa essere censurato il mancato dispiegamento di una pluralità di pattuglie al fine specifico dell’immediata contestazione delle violazioni ai limiti di velocità. (Cass. Civ., Sez. I, 16 marzo 2001, n. 3836) [RV-0202]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Diritto del cittadino italiano appartenente a minoranza linguistica slovena alla traduzione del verbale in lingua slovena
L’art. 9 della legge n. 482 del 1999, nel sancire il diritto all’uso orale e scritto della lingua slovena negli uffici delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di cui all’art. 3 della stessa legge, ha prodotto l’estensione, con effetti dalla sua entrata in vigore, a tutti i rapporti con la P.A. della tutela minima che, al cittadino appartenente alla minoranza slovena, doveva essere già da prima riconosciuta nel processo d’opposizione a sanzione amministrativa e relativamente agli atti di irrogazione e contestazione che tale procedimento abbiano ad originare. (La S.C. ha così riconosciuto il diritto del cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena a ricevere, tradotto in lingua slovena, il verbale di contestazione di violazione di precetto del codice della strada). (Cass. Civ., Sez. I, 7 marzo 2001, n. 3284) [RV-0202]

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Conseguente ritiro da parte degli organi di polizia ex art. 218, comma 1 e 2, c.s. – Adozione del provvedimento da parte del prefetto – Notificazione – Termine massimo di venti giorni.

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Da parte di pattuglia situata a distanza rispetto ad altra munita di autovelox con display luminoso – Correttezza – Acquisizione di elementi integrativi – Fotografia – Necessità – Esclusione
In tema di violazioni del codice della strada, l’art. 218 c.s. esige (comma 2) che l’ordinanza di sospensione della patente da parte del prefetto, adottata a seguito del suo ritiro da parte dell’agente od organo di polizia che ha accertato la violazione (comma 1), venga notificata “immediatamente” all’interessato. Tale prescrizione comporta che il provvedimento deve essere notificato all’interessato nel rispetto del termine massimo complessivo di venti giorni, quale risulta dalla somma dei due termini indicati nei citati due commi e, comunque, ove questo sia già decorso, “immediatamente” dopo l’adozione del provvedimento prefettizio, ossia, in tal caso, al massimo, il giorno dopo. (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2003, n. 16714) [RV-0304]

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Conseguente ritiro da parte degli organi di polizia ex art. 218, comma 1 e 2, c.s. – Adozione del provvedimento da parte del prefetto – Notificazione – Termine massimo di venti giorni.
Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Da parte di pattuglia situata a distanza rispetto ad altra munita di autovelox con display luminoso – Correttezza – Acquisizione di elementi integrativi – Fotografia – Necessità – Esclusione
In tema di accertamento e prova della violazione del limiti massimi di velocità, il secondo comma dell’art. 385, reg. es., stabilisce che l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore provvede alla notifica a norma dell’art. 386, “acquisiti gli altri elementi necessari per procedersi. Fra tali elementi può annoverarsi anche l’acquisizione della fotografia che presuppone l’attività dello sviluppo e della stampa del negativo), la quale rafforza la fonte di prova costituita dalle risultanze dello strumento elettronico di rilevazione della velocità, quand’anche queste fossero già conoscibili da parte degli agenti (nella specie: componenti di una pattuglia posta a distanza dall’altra che procedeva al fermo del veicolo) preposti al funzionamento dell’apparecchio autovelox a mezzo della lettura del display dello strumento al momento stesso del passaggio del veicolo. Pertanto, la mancata acquisizione della fotografia da parte del giudice non comporta un deficit della prova dell’illecito; né l’accertamento della violazione per mezzo di pattuglia situata a distanza dal nucleo di presidio del misuratore della velocità comporta una violazione delle regole probatorie o delle disposizioni codicistiche sul corretto iter procedimentale da seguire nell’accertamento della violazione. (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2003, n. 16714) [RIV-0304]

Velocità – Limiti fissi – Autovelox – Impossibilità di contestazione immediata – Indicazione nel verbale dei motivi ex art. 384 Reg. c.s. – Sindacato giurisdizionale – Limiti
Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Autovelox – Misuratori lasciati in funzione senza l’operatore – Possibilità – Esclusione.
Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Autovelox – Documentazione relativa all’efficienza del misuratore – Richiesta di informazioni alla P.A. – Facoltà del giudice di merito – Limiti

In tema di violazioni del codice della strada, nel caso di violazione dei limiti di velocità rilevata attraverso apparecchiature “autovelox”, la mancata contestazione immediata della violazione, qualora l’organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere alla stessa e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall’art. 384, lett. E), del regolamento di esecuzione del codice della strada, non è consentito al giudice un apprezzamento al riguardo, con l’indicazione di apparecchi più adeguati o con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio, risolvendosi una tale valutazione in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario. (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2003, n. 16713) [RIV-0304]

Velocità – Limiti fissi – Autovelox – Impossibilità di contestazione immediata – Indicazione nel verbale dei motivi ex art. 384 Reg. c.s. – Sindacato giurisdizionale – Limiti
Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Autovelox – Misuratori lasciati in funzione senza l’operatore – Possibilità – Esclusione
Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Autovelox – Documentazione relativa all’efficienza del misuratore – Richiesta di informazioni alla P.A. – Facoltà del giudice di merito – Limiti

L’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità dei veicoli effettuato, dagli organi di polizia attraverso la messa in funzione degli apparecchi autovelox lasciati privi della presenza del pubblico ufficiale, è modalità illegittima, perché contrasta con l’art. 345, comma 4, c.s., atteso che tale previsione normativa esige che l’accertamento sia eseguito attraverso la “gestione diretta” delle apparecchiature da parte degli organi di polizia. (Fattispecie in cui la Corte ha nondimeno escluso la fondatezza della censura dell’utente della strada, ricorrente, perché svolta senza una contestazione specifica in ordine a tale circostanza e in difetto della querela di falso relativa al verbale redatto dagli organi di polizia, che attestava la presenza degli agenti al momento della rilevazione). (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2003, n. 16713) [RIV-0304]

Velocità – Limiti fissi – Autovelox – Impossibilità di contestazione immediata – Indicazione nel verbale dei motivi ex art. 384 Reg. c.s. – Sindacato giurisdizionale – Limiti
Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Autovelox – Misuratori lasciati in funzione senza l’operatore – Possibilità – Esclusione

Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Autovelox – Documentazione relativa all’efficienza del misuratore – Richiesta di informazioni alla P.A. – Facoltà del giudice di merito – Limiti
L’esercizio del potere di cui all’art. 213 c.p.c. di richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo (nella specie, richiesta di documentazione relativa ai controlli periodici sulla funzionalità del misuratore autovelox utilizzato – dagli organi di polizia stradale – per l’accertamento dell’eccesso di velocità), rientra, al pari del ricorso ai poteri istruttori previsti dall’art. 421 c.p.c., nella discrezionalità del giudice, e non può comunque risolversi nell’esenzione della parte dall’onere probatorio a suo carico. Tale facoltà del giudice ha ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell’onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza per cui essi possono essere attivati soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti dalla p.a. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l’amministrazione sia in possesso proprio in relazione all’attività da essa svolta. (Fattispecie in cui la Corte ha respinto il motivo di ricorso del ricorrente poiché la richiesta istruttoria, disattesa dal giudice di merito, non era sorretta da alcuna allegazione idonea a farne presumere la necessità). (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2003, n. 16713) [RIV-0304]

Velocità – Limiti fissi – Accertamento – Modalità – Indicazione del limite di velocità e della sua segnalazione, ovvero della tipologia di strada – Necessità In tema di violazioni del codice della strada, la determinazione e l’eventuale segnalazione del limite di velocità, quando lo stesso non abbia carattere generale in relazione alla tipologia di strada percorsa, rappresentano i presupposti della fattispecie di cui all’art. 142 del codice della strada. Ne consegue che il limite di velocità e la sua segnalazione, ovvero la tipologia di strada, devono essere oggetto di specifico accertamento e di specifica contestazione e non possono essere sostituiti da un calcolo che, partendo dalla velocità e dalla eccedenza contestate, pretenda di fissare indirettamente il limite violato. (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2003, n. 16700) [RIV-0304]

Patente – revoca e sospensione – Sospensione - Sospensione cautelare disposta dal prefetto ex art. 223 c.s. – Opposizione – Controllo dell’autorità giudiziaria – Oggetto – Fumus della cautela – Esclusione – Concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge
Il controllo dell’autorità giudiziaria sul provvedimento di sospensione della patente di guida, disposta in via cautelare dal prefetto ai sensi dell’art. 223 c.s., non ha oggetto il fumus della cautela – vale a dire la valutazione ex ante compiuta dal prefetto circa la sussistenza di fondati elementi di evidente responsabilità – ma la concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, alla luce dell’istruttoria compiuta e delle prove offerte nel giudizio. (Cass. Civ., Sez. I, 23 ottobre 2003, n. 15906) [RIV-0304]

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – emissione – Ex. Art. 204 c.s. – Successiva notificazione – Necessità al fine del perfezionamento dell’attività amministrativa – Esclusione
In tema di violazione al codice della strada, l’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 204, adottata dal Prefetto a seguito di ricorso dell’interessato – provvedimento da emettersi nel termine di 180 giorni, ex art. 68 della legge n. 488 del 1999 – non deve essere portata a conoscenza dell’interessato entro quel termine, perché l’attività amministrativa ad essa sottesa può legittimamente dirsi completata con la sola emanazione del provvedimento stesso, atteso che, ai fini della giuridica esistenza e della validità di un atto amministrativo, non è in linea di principio necessario che esso esca dalla sfera giuridica dell’organo che lo ha emanato, rispondendo l’attività notificatoria ad esigenze diverse, in quanto posta a tutela dei diritti del destinatario e del lori esercizio nei termini consentiti. (Cass. Civ., Sez. I, 22 ottobre 2003, n. 15768) [RIV-0304].









Lunedì, 28 Febbraio 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK