Patente
– Revoca e sospensione – Sospensione ex art. 223 nuovo c.s.
– Presupposti – Natura autonoma a cautelare del provvedimento
– Conseguenze – Subordinazione dell’emanazione del suddetto
provvedimento all’inizio dell’azione penale o alla sussistenza
di condizioni di procedibilità – Configurabilità
– Esclusione
Il provvedimento di sospensione provvisoria della
patente di guida previsto dall’art. 223, comma secondo, ed irrogato
dal prefetto, in presenza di “fondati elementi di una evidente
responsabilità”, nella ipotesi di violazione del codice
della strada in conseguenza della quale sia derivato un danno alle persone,
ha natura cautelare, e si configura come autonomo, sul piano delle finalità
e degli effetti, nonché della stessa impugnabilità, rispetto
a quello irrogato in via definitiva a norma degli artt. 222 e 224 c.d.s.,
sicché la irrogazione dello stesso non è subordinata all’inizio
dell’azione penale, né alla sussistenza delle condizioni
di procedibilità. (Nella specie, alla stregua del principio di
cui in massima, la S.C. ha confermato la legittimità del provvedimento
in questione, pur in presenza di remissione di querela in relazione
al reato di lesioni colpose contestato all’autore dell’illecito).
(Cass. Civ., Sez. I, 16 ottobre 2001, n. 12588) [RV-0202]
Patente – Revoca e sospensione – Sospensione ex art. 218 c.s.
– Patente di abilitazione – Obbligo di comunicazione dell’avvio
del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 – Configurabilità
– Esclusione
Nel procedimento di irrogazione della sospensione della patente di guida
prevista dall’art. 218 del codice della strada in correlazione
alla violazione di cui all’art. 142, comma nono, dello stesso codice,
consistente nel superamento dei limiti di velocità prescritti,
sono ravvisabili quelle “ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità” che, ai sensi dell’art. 7 della
legge n. 241 del 1990, giustificano la deroga alla regola, stabilita
dallo stesso art. 7, che impone che l’avvio del procedimento amministrativo
venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale
è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge
devono intervenirvi nonché agli altri soggetti, individuati o
facilmente individuabili, che possono subirne pregiudizio. (Cass.
Civ., Sez. I, 27 settembre 2001, n. 12106) [RV-0202]
Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative
– Contestazione – Non immediata – Verbale – Compilazione
da parte di agente diverso dall’autore del rilevamento dell’infrazione
– Rilevanza – Esclusione – Omessa sottoscrizione da parte
dell’agente accertatore – Rilevanza – Esclusione
In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, e di
relative sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale
sia stato compilato da un agente diverso da quello che aveva proceduto
al rilevamento dell’infrazione è irrilevante ai fini della
validità della contestazione, in quanto l’art. 385 del D.P.R.
n. 495 del 1992, recante il regolamento di attuazione del nuovo codice
della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione
non immediata di cui all’art. 201 c.s., prevede che il verbale
sia redatto dall’”agente accertatore”, espressione, questa,
che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di
qualsiasi soggetto che faccia parte dell’organo, e sia abilitato,
in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti di competenza
dell’organo stesso, senza distinzione tra componenti dell’organo
che abbiano assistito all’infrazione, e componenti che non vi abbiano
assistito. Né assume alcun rilievo, ai predetti fini, la circostanza
della omessa sottoscrizione del verbale da parte dell’accertatore,
avuto riguardo alla necessaria informatizzazione del servizio. (Cass.
Civ., Sez. I, 27 settembre 2001, n. 12105) [RV-0202]
Autotrasporto – Obbligo di cronotachigrafo – Veicolo adibiti
al servizio di nettezza urbana – Sussistenza – Condizioni
e limiti
In tema di circolazione stradale, la norma di cui all’art. 179
c.d.s. va interpretata nel senso che l’obbligo di circolazione
con cronotachigrafo, sancito per i mezzi meccanici adibiti a servizio
di nettezza urbana, è escluso nel solo caso in cui il trasporto
dei rifiuti debba avvenire sino al più vicino punto di raccolta,
e non anche nel caso di trasporto su lunghe tratte stradali o autostradali.(Cass.
Civ., Sez. I, 7 settembre 2001, n. 11481) [RV-0202]
Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative
– Contestazione – Termine – Ricorso spedito a mezzo posta
il primo giorno non festivo successivo al termine ex art. 203 nuovo
c.s. – Irricevibilità del ricorso – Esclusione –
Conseguenze
E’ illegittimo il provvedimento con cui il prefetto dichiara irricevibile
un ricorso spedito a mezzo posta il primo giorno utile non festivo successivo
a quello di scadenza del termine perentoriamente stabilito in sessanta
giorni dall’art. 203 c.d.s., e., laddove, nelle more del processo,
sia infruttuosamente decorso quello di cui all’art. 204 c.d.s.
per la relativa decisione nel merito da parte dell’autorità
amministrativa investita del gravame, vanno annullati anche tutti gli
atti prodromini del procedimento sanzionatorio. (Giudice di pace
di Chieri, 17 luglio 2001, n. 190) [RV-0202]
Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative
– Contestazione – Ausiliari del traffico – Dipendenti
comunali – Poteri di redazione e sottoscrizione del verbale di
accertamento – Sussistenza I dipendenti comunali, nell’ambito
dei compiti previsti dalla qualifica di “esecutore addetto al controllo
delle aree di sosta” possono legittimamente elevare contravvenzioni
relative alla sosta dei veicoli. (Giudice di pace di Bologna, 12
luglio 2001) [RV-0202]
Patente – Revoca e sospensione – Sospensione ex art. 223 nuovo
c.s. – Durata di un anno – Sottoposizione, con esito positivo,
alla revisione della patente – Sospensione del provvedimento di
sospensione della patente – Configurabilità
Nel momento in cui vi sia motivo di ritenere che il soggetto resosi
responsabile di omicidio colposo in conseguenza di violazione di norme
del codice della strada non rappresenti più un pericolo per l’altrui
incolumità, il giudice dell’opposizione può sospendere
il provvedimento di sospensione della patente disposta, ex art. 223
comma 2 c.d.s., dal prefetto in via cautelare e provvisoria nelle more
del processo penale, al cui giudice spetta la determinazione della durata
della sospensione della patente quale sanzione definitiva. (Fattispecie
relativa a soggetto che, dopo circa otto mesi dall’applicazione
da parte del prefetto del provvisorio provvedimento di sospensione della
patente per la durata di un anno su richiesta del locale ufficio provinciale
M.C.T.C., si era sottoposto, con esito positivo, alla revisione della
patente mediante nuova visita medica ed esame di idoneità tecnica).
(Giudice di pace di Asti, 11 luglio 2001, n. 934) [RV-0202]
Esenzioni da obblighi per servizi di polizia e di soccorso – Uso
del dispositivo di allarme – Inosservanza dell’obbligo –
Uso del solo segnalatore luminoso – Conseguenze in caso di sinistro
stradale
I conducenti degli autoveicoli di polizia, per poter invocare le immunità
e le esimenti relative alla circolazione di cui all’art. 177 comma
2 del c.s. durante l’espletamento di servizi urgenti di istituto,
devono usare congiuntamente sia il dispositivo acustico supplementare
di allarme sia quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.
Pertanto, vi è concorso di colpa del conducente del veicolo pubblico
nella causazione di incidente stradale qualora non abbia azionato il
segnale acustico. (Giudice di pace di Torino, 5 dicembre 2000) [RV-0202]
Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative
– Contestazione – Accertamento a mezzo di autovelox
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità
compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), se nell’ipotesi
in cui esse consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo
successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal
posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione
di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità
di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, nell’ulteriore
ipotesi, prevista dall’art. 384 reg. c.s., di impossibilità
della contestazione immediata per essere stato comunque il veicolo nell’impossibilità
di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, ovvero per
l’impossibilità di raggiungerlo per essere lanciato a eccessiva
velocità, in cui è inquadrabile l’accertamento della
violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature
diverse dalle precedenti, pur essendo necessario che siano indicate
a verbale le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione
immediata, il sindacato giurisdizionale in sede di opposizione all’ingiunzione
irrogativi della sanzione non può ingerirsi nelle modalità
di organizzazione del servizio di vigilanza, che rientrano nella discrezionalità
amministrativa, essendo escluso in particolare che possa essere censurato
il mancato dispiegamento di una pluralità di pattuglie al fine
specifico dell’immediata contestazione delle violazioni ai limiti
di velocità. (Cass. Civ., Sez. I, 16 marzo 2001, n. 3836)
[RV-0202]
Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative
– Contestazione – Diritto del cittadino italiano appartenente
a minoranza linguistica slovena alla traduzione del verbale in lingua
slovena
L’art. 9 della legge n. 482 del 1999, nel sancire il diritto all’uso
orale e scritto della lingua slovena negli uffici delle amministrazioni
pubbliche dei Comuni di cui all’art. 3 della stessa legge, ha prodotto
l’estensione, con effetti dalla sua entrata in vigore, a tutti
i rapporti con la P.A. della tutela minima che, al cittadino appartenente
alla minoranza slovena, doveva essere già da prima riconosciuta
nel processo d’opposizione a sanzione amministrativa e relativamente
agli atti di irrogazione e contestazione che tale procedimento abbiano
ad originare. (La S.C. ha così riconosciuto il diritto del cittadino
italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena a ricevere,
tradotto in lingua slovena, il verbale di contestazione di violazione
di precetto del codice della strada). (Cass. Civ., Sez. I, 7 marzo
2001, n. 3284) [RV-0202]
Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Conseguente
ritiro da parte degli organi di polizia ex art. 218, comma 1 e 2, c.s.
– Adozione del provvedimento da parte del prefetto – Notificazione
– Termine massimo di venti giorni.
Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative
– Contestazione – Da parte di pattuglia situata a distanza
rispetto ad altra munita di autovelox con display luminoso – Correttezza
– Acquisizione di elementi integrativi – Fotografia –
Necessità – Esclusione
In tema di violazioni del codice della strada, l’art. 218 c.s.
esige (comma 2) che l’ordinanza di sospensione della patente da
parte del prefetto, adottata a seguito del suo ritiro da parte dell’agente
od organo di polizia che ha accertato la violazione (comma 1), venga
notificata “immediatamente” all’interessato. Tale prescrizione
comporta che il provvedimento deve essere notificato all’interessato
nel rispetto del termine massimo complessivo di venti giorni, quale
risulta dalla somma dei due termini indicati nei citati due commi e,
comunque, ove questo sia già decorso, “immediatamente”
dopo l’adozione del provvedimento prefettizio, ossia, in tal caso,
al massimo, il giorno dopo. (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2003,
n. 16714) [RV-0304]
Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Conseguente
ritiro da parte degli organi di polizia ex art. 218, comma 1 e 2, c.s.
– Adozione del provvedimento da parte del prefetto – Notificazione
– Termine massimo di venti giorni.
Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative
– Contestazione – Da parte di pattuglia situata a distanza
rispetto ad altra munita di autovelox con display luminoso – Correttezza
– Acquisizione di elementi integrativi – Fotografia –
Necessità – Esclusione
In tema di accertamento e prova della violazione del limiti massimi
di velocità, il secondo comma dell’art. 385, reg. es., stabilisce
che l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore
provvede alla notifica a norma dell’art. 386, “acquisiti gli
altri elementi necessari per procedersi. Fra tali elementi può
annoverarsi anche l’acquisizione della fotografia che presuppone
l’attività dello sviluppo e della stampa del negativo),
la quale rafforza la fonte di prova costituita dalle risultanze dello
strumento elettronico di rilevazione della velocità, quand’anche
queste fossero già conoscibili da parte degli agenti (nella specie:
componenti di una pattuglia posta a distanza dall’altra che procedeva
al fermo del veicolo) preposti al funzionamento dell’apparecchio
autovelox a mezzo della lettura del display dello strumento al momento
stesso del passaggio del veicolo. Pertanto, la mancata acquisizione
della fotografia da parte del giudice non comporta un deficit della
prova dell’illecito; né l’accertamento della violazione
per mezzo di pattuglia situata a distanza dal nucleo di presidio del
misuratore della velocità comporta una violazione delle regole
probatorie o delle disposizioni codicistiche sul corretto iter procedimentale
da seguire nell’accertamento della violazione. (Cass. Civ.,
Sez. I, 7 novembre 2003, n. 16714) [RIV-0304]
Velocità – Limiti fissi – Autovelox – Impossibilità
di contestazione immediata – Indicazione nel verbale dei motivi
ex art. 384 Reg. c.s. – Sindacato giurisdizionale – Limiti
Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori –
Autovelox – Misuratori lasciati in funzione senza l’operatore
– Possibilità – Esclusione.
Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori –
Autovelox – Documentazione relativa all’efficienza del misuratore
– Richiesta di informazioni alla P.A. – Facoltà del
giudice di merito – Limiti
In tema di violazioni del codice della strada, nel caso di violazione
dei limiti di velocità rilevata attraverso apparecchiature “autovelox”,
la mancata contestazione immediata della violazione, qualora l’organo
accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile
procedere alla stessa e tali motivi configurino una delle ipotesi previste
dall’art. 384, lett. E), del regolamento di esecuzione del codice
della strada, non è consentito al giudice un apprezzamento al
riguardo, con l’indicazione di apparecchi più adeguati o
con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio, risolvendosi
una tale valutazione in una inammissibile ingerenza nel modus operandi
della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile
dal giudice ordinario. (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2003, n. 16713)
[RIV-0304]
Velocità – Limiti fissi – Autovelox – Impossibilità
di contestazione immediata – Indicazione nel verbale dei motivi
ex art. 384 Reg. c.s. – Sindacato giurisdizionale – Limiti
Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori –
Autovelox – Misuratori lasciati in funzione senza l’operatore
– Possibilità – Esclusione
Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori –
Autovelox – Documentazione relativa all’efficienza del misuratore
– Richiesta di informazioni alla P.A. – Facoltà del
giudice di merito – Limiti
L’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità dei
veicoli effettuato, dagli organi di polizia attraverso la messa in funzione
degli apparecchi autovelox lasciati privi della presenza del pubblico
ufficiale, è modalità illegittima, perché contrasta
con l’art. 345, comma 4, c.s., atteso che tale previsione normativa
esige che l’accertamento sia eseguito attraverso la “gestione
diretta” delle apparecchiature da parte degli organi di polizia.
(Fattispecie in cui la Corte ha nondimeno escluso la fondatezza della
censura dell’utente della strada, ricorrente, perché svolta
senza una contestazione specifica in ordine a tale circostanza e in
difetto della querela di falso relativa al verbale redatto dagli organi
di polizia, che attestava la presenza degli agenti al momento della
rilevazione). (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2003, n. 16713) [RIV-0304]
Velocità – Limiti fissi – Autovelox – Impossibilità
di contestazione immediata – Indicazione nel verbale dei motivi
ex art. 384 Reg. c.s. – Sindacato giurisdizionale – Limiti
Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori –
Autovelox – Misuratori lasciati in funzione senza l’operatore
– Possibilità – Esclusione
Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori
– Autovelox – Documentazione relativa all’efficienza
del misuratore – Richiesta di informazioni alla P.A. – Facoltà
del giudice di merito – Limiti
L’esercizio del potere di cui all’art. 213 c.p.c. di richiedere
d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni relative
ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo
(nella specie, richiesta di documentazione relativa ai controlli periodici
sulla funzionalità del misuratore autovelox utilizzato –
dagli organi di polizia stradale – per l’accertamento dell’eccesso
di velocità), rientra, al pari del ricorso ai poteri istruttori
previsti dall’art. 421 c.p.c., nella discrezionalità del
giudice, e non può comunque risolversi nell’esenzione della
parte dall’onere probatorio a suo carico. Tale facoltà del
giudice ha ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell’onere
probatorio incombente alla parte, con la conseguenza per cui essi possono
essere attivati soltanto quando, in relazione a fatti specifici già
allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti
dalla p.a. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo
l’amministrazione sia in possesso proprio in relazione all’attività
da essa svolta. (Fattispecie in cui la Corte ha respinto il motivo di
ricorso del ricorrente poiché la richiesta istruttoria, disattesa
dal giudice di merito, non era sorretta da alcuna allegazione idonea
a farne presumere la necessità). (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre
2003, n. 16713) [RIV-0304]
Velocità – Limiti fissi – Accertamento – Modalità
– Indicazione del limite di velocità e della sua segnalazione,
ovvero della tipologia di strada – Necessità In tema
di violazioni del codice della strada, la determinazione e l’eventuale
segnalazione del limite di velocità, quando lo stesso non abbia
carattere generale in relazione alla tipologia di strada percorsa, rappresentano
i presupposti della fattispecie di cui all’art. 142 del codice
della strada. Ne consegue che il limite di velocità e la sua
segnalazione, ovvero la tipologia di strada, devono essere oggetto di
specifico accertamento e di specifica contestazione e non possono essere
sostituiti da un calcolo che, partendo dalla velocità e dalla
eccedenza contestate, pretenda di fissare indirettamente il limite violato.
(Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2003, n. 16700) [RIV-0304]
Patente – revoca e sospensione – Sospensione - Sospensione
cautelare disposta dal prefetto ex art. 223 c.s. – Opposizione
– Controllo dell’autorità giudiziaria – Oggetto
– Fumus della cautela – Esclusione – Concreta ed oggettiva
sussistenza delle condizioni richieste dalla legge
Il controllo dell’autorità giudiziaria sul provvedimento
di sospensione della patente di guida, disposta in via cautelare dal
prefetto ai sensi dell’art. 223 c.s., non ha oggetto il fumus della
cautela – vale a dire la valutazione ex ante compiuta dal prefetto
circa la sussistenza di fondati elementi di evidente responsabilità
– ma la concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste
dalla legge, alla luce dell’istruttoria compiuta e delle prove
offerte nel giudizio. (Cass. Civ., Sez. I, 23 ottobre 2003, n. 15906)
[RIV-0304]
Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – emissione –
Ex. Art. 204 c.s. – Successiva notificazione – Necessità
al fine del perfezionamento dell’attività amministrativa
– Esclusione
In tema di violazione al codice della strada, l’ordinanza-ingiunzione
di cui all’art. 204, adottata dal Prefetto a seguito di ricorso
dell’interessato – provvedimento da emettersi nel termine
di 180 giorni, ex art. 68 della legge n. 488 del 1999 – non deve
essere portata a conoscenza dell’interessato entro quel termine,
perché l’attività amministrativa ad essa sottesa
può legittimamente dirsi completata con la sola emanazione del
provvedimento stesso, atteso che, ai fini della giuridica esistenza
e della validità di un atto amministrativo, non è in linea
di principio necessario che esso esca dalla sfera giuridica dell’organo
che lo ha emanato, rispondendo l’attività notificatoria
ad esigenze diverse, in quanto posta a tutela dei diritti del destinatario
e del lori esercizio nei termini consentiti. (Cass. Civ., Sez. I,
22 ottobre 2003, n. 15768) [RIV-0304].