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Giurisprudenza di Legittimità Novembre-Dicembre 2004

a cura di Franco Corvino

Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome.

Giurisprudenza di Legittimità

Incroci stradali – Obblighi di un conducente che impegni un crocevia – Obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra – Obbligo di ispezionare la strada a tergo – Sussistenza
Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l’obbligo a norma dell’art. 104 comma nono del previdente codice della strada, di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha altresì l’obbligo derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengono ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso – con la precisazione che l’obbligo di ispezionare la strada a tergo, per assicurarsi che non sopraggiungono veicoli in fase di sorpasso – è circoscritto al momento spazio – temporale che precede la manovra, mentre nella fase di esecuzione il conducente del veicolo che svolta non può distrarre l’attenzione dal suo normale campo visivo. (Corte Cass., Sez. III, 4 marzo 2004, n. 4402). [RIV070804]

Responsabilità da sinistri stradali – Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli – Persone trasportate – Responsabilità solidale dei conducenti e proprietari dei veicoli coinvolti – Esclusione della responsabilità del proprietario – Condizioni
In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata anche a titolo di cortesia può ottenere, a norma dell’art. 2055 c.c., l’integrale risarcimento dei danni tanto dal conducente e dal proprietario del veicolo dal quale era trasportata, quanto dal conducente e dal proprietario dell’altro veicolo, avvalendosi nell’un caso come nell’altro della presunzione stabilita dall’art. 2054 c.c. e facendo valere, perciò, la responsabilità solidale del proprietario ai sensi dell’art. 2054, terzo comma, c.c., il fatto che la responsabilità del conducente venga accertata in concreto, in quanto il proprietario è comunque tenuto a risarcire il danno, a meno che non riesca a provare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Corte Cass., Sez. III, 4 marzo 2004, n. 4353).[RIV070804]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Notificazione – Cartella esattoriale per la riscossione – Opposizione – Condizioni
La cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada è impugnabile per ragioni che variano a seconda che il trasgressore sia già stato posto in condizioni di difendersi – mediante contestazione o notifica del verbale di accertamento ovvero notifica dell’ordinazione-ingiunzione – o, invece, la cartella rappresenti il primo atto che lo pone in condizione di contraddire, potendosi, in tal caso, proporre opposizione nel termine, previsto dall’art.22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di trenta giorni dalla notifica (non, ovviamente della ordinanza-ingiunzione ma) della cartella stessa. (Corte Cass., Sez. I, 2 marzo 2004, n. 4194). [RIV070804]

Assicurazione obbligatoria – Modulo di constatazione amichevole – Efficacia probatoria – Nei confronti dei conducenti – Piena prova – Nei confronti del proprietario ove sottoscritto dal conducente – Liberamente apprezzabile dal giudice – Nei confronti dell’assicuratore – Presunzione semplice – Onere della prova contraria gravante sull’assicuratore - Contenuto
Il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data ha, nei confronti dei conducenti, il valore di confessione stragiudiziale resa alla parte, ed, a norma dell’art. 2735 c.c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario. Peraltro, ove sottoscritto dal conducente che non sia altresì proprietario, esso non produce alcun effetto confessorio nei confronti del proprietario del veicolo, nei cui confronti, ove entrambi siano parti in causa, è liberamente apprezzabile dal giudice. Nei confronti, infine, dell’assicuratore, il verbale di constatazione amichevole genera una presunzione iuris tantum; al fine di superare tale presunzione non è necessario che l’assicuratore dia la prova positiva della effettiva modalità di svolgimento dell’incidente, ma essa è superabile con qualsiasi mezzo di prova – anche altra presunzione – atto a convincere il giudice che il sinistro non sia mai verificato, o che si sia verificato secondo modalità diverse. (Corte Cass., Sez. III, 27 febbraio 2004, n. 4007). [RIV070804]

Assicurazione obbligatoria – Modulo di constatazione amichevole – Efficacia probatoria – Valore di presunzione semplice nei confronti dell’assicuratore – Prova contraria offerta dall’assicuratore – Mancanza di altri elementi di prova forniti dal danneggiato – Conseguenza
Il principio dell’onere probatorio contenuto nell’art. 2697 c.c. trova applicazione anche in relazione alla domanda proposta dal danneggiato di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore per la responsabilità civile del veicolo che il danneggiato ritiene responsabile del sinistro stesso, e pertanto, ove l’attore produca a fondamento della propria domanda solo il verbale di constatazione amichevole sottoscritto dai due conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente, che genera nei confronti dell’assicuratore solo una presunzione iuris tantum in ordine allo svolgimento dei fatti, ove il giudice abbia ritenuto superata la presunzione dagli elementi di prova contraria dedotti dall’assicuratore, la domanda che non si fondi su altri elementi probatori non può essere rigettata. (Corte Cass., Sez. III, 27 febbraio 2004, n. 4007). [RIV070804]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Notificazione – Termini – Sospensione nel periodo feriale – Applicabilità – Esclusione

In tema di violazioni al codice della strada, la lettera e la ratio della normativa della legge 7 ottobre 1969, n. 742 sulla sospensione dei termini nel periodo feriale (che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio) non consentono di ampliarne l’applicabilità ai termini, come quello per la notifica dei verbali di accertamento delle infrazione, che non sono processuali e non sono connessi con l’esercizio di un’azione giudiziale, ma attengono ad atti da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio. (Corte Cass., Sez. I, 26 febbraio 2004, n. 3842). [RIV070804]

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Ex art. 223, secondo comma, c.s. – Ricorso ex artt. 22 e 23 L. n. 689/1981 – Possibilità
In tema di sanzioni amministrative accessorie, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale, esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e quindi anche contro i provvedimenti di sospensione adottati in via provvisoria dal prefetto a norma dell’art. 223, secondo comma, D.L.vo n. 285 del 1992. Una interpretazione dell’art. 223 cit., che escludesse la specifica tutela approntata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 nei soli casi contemplati dal secondo comma urterebbe contro l’omogeneità del sistema sanzionatorio del cd. codice della strada, determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale. (Corte Cass., Sez. un., 19 febbraio 2004, n. 3332). [RIV070804]

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Emissione – Termine ex art. 204 c.d.s. – Notificazione dell’ordinanza entro lo stesso termine – Necessità – Esclusione
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, ai fini del rispetto del termine (stabilito dall’art. 204 dello stesso codice) entro cui il Prefetto deve emettere l’ordinanza/ingiunzione, è sufficiente la semplice emissione – e non anche la notifica – dell’ordinanza suddetta. (Corte Cass., Sez. I, 18 febbraio 2004, n. 3140). [RIV070804]

Contravvenzioni – Contestazione – Notificazione – Modalità – Utilizzo da parte del Comune di messi notificatori – Ammissibilità – Attività posta in essere in regime di autonomia o subordinazione lavorativa – Irrilevanza
Per l’espletamento del servizio di notificazione dei verbali di violazione del codice della strada, il Comune può legittimamente avvalersi di messi notificatori, in alternativa al servizio postale, l’attività dei quali può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa. (Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2003, n. 4906). [RIV070804]

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Alcooltest – Natura dell’atto – Atto di polizia giudiziaria indifferibile ed urgente – Mancato deposito del relativo verbale entro tre giorni – Inutilizzabilità
L’alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile ai sensi dell’art. 354 comma 3 c.p.p., stante la natura alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell’analisi ed il relativo verbale va depositato entro il terzo giorno successivo al compimento. L’omesso deposito del verbale costituisce una nullità relativa e, in quanto tale, va eccepita tempestivamente (Giudice di Pace Penale di Foggia, 8 aprile 2004, n. 55). [RIV070804]

Esenzioni da obblighi per servizi di polizia e di soccorso – Limiti – Obblighi di comune prudenza e cautela nella circolazione – Inosservanza – Conseguenze – Fattispecie in tema di autoambulanza in servizio

I conducenti dei veicoli in servizio di polizia ed in genere di soccorso pur potendo nell’espletamento dei propri servizi derogare agli obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione, devono ugualmente osservare le norme di prudenza e cautela al fine di evitare rischi per gli utenti della strada. (Nella fattispecie il giudice de quo ha accertato una corresponsabilità pari al 20% nella cauzione di sinistro stradale a carico del conducente di autoambulanza in servizio che procedeva a velocità eccessiva non adeguata allo stato dei luoghi ed al tipo di soccorso) (Giudice di Pace Civile di Pisciotta, 29 marzo 2004, n. 116). [RIV070804]

Autotrasporto – Materiali pericolosi – Verbale privo di riferimenti e di indicazioni a qualcuno dei precetti contenuti nell’art. 168 c.s.
L’art. 168 c.s., riguardante la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi, nel testo applicabile ratione temporis prima delle modifiche introdotte dall’art. 20 D.L.vo n. 507 del 1999, consta di tre gruppi di precetti e conseguenti previsioni sanzionatorie, stabilite, rispettivamente, ai commi 7, 8 e 9, nonché quanto a quest’ultimo, anche attraverso il rinvio ai precetti contenuti nei commi 2, 3 e 4. Pertanto, il ricorso per cassazione del comune, proposto avverso la sentenza del tribunale che ha annullato il verbale della polizia municipale, contenente l’accertamento di una violazione dell’art. 168, in riferimento all’inosservanza del “marginale” n. 10321 dell’Allegato B alla direttiva comunitaria n. 94/55/CE del 21 novembre 1994, per la sosta di un semirimorchio vuoto, ma non “bonificato” dai residui di carburante trasportato, in quanto privo dei necessari riferimenti ad alcuno dei diversi precetti contenuti nell’art. 168, ed alle fonti normative nazionali ivi richiamate per la loro integrazione, è inammissibile perché non consente di identificare quale sia la regola normativa che si assume violata dall’utente della strada. (Cass. Civ., Sez. I, 1 agosto 2003, n. 11733). [RIV070804]

Autotrasporto – Obbligo di cronotachigrafo - Guasto
In relazione alla fattispecie prevista dall’art. 179 del codice della strada, che sanziona il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose il quale, in particolare, mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, sussiste la colpa del predetto titolare nelle seguenti ipotesi:1) se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante, perché il titolare dell’autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge; 2) se il fatto che ha reso non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel corso della circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo rimproverabile a esso titolare. (Cass. Civ., Sez. I, 20 agosto 2003, n. 12244). [RIV070804]




Venerdì, 31 Dicembre 2004
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