Domenica 22 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Giurisprudenza di Legittimità Ottobre 2004

a cura di Franco Corvino

Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome.

Giurisprudenza di Legittimità

E’ da considerarsi a tutti gli effetti “conducente” anche colui che spinga a mano il ciclomotore.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 19 aprile 2003, n. 18749
Veicoli – Ciclomotori – Conduzione a mano – Inclusione nella nozione di guida – Sussistenza – Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza.


Rientra nella nozione di guida anche la semplice conduzione a mano di ciclomotore da parte del conducente, risolvendosi pur sempre in una sua deliberata movimentazione e potendo creare rischi alla circolazione e alla pubblica incolumità.
(Nella specie l’imputato in stato di ebbrezza aveva condotto a mano il ciclomotore sulla pubblica via).
Svolgimento del processo e motivi della decisione. M.Z. era imputato, con recidiva specifica infraquinquennale, del reato di guida in stato di ebbrezza di un ciclomotore (fatto del 18 giugno 1999), e il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 28 giugno 2001 n. 920/01, lo aveva condannato alla pena di un mese di arresto e lire 2.000.000. di ammenda. Il reato consistito nel fatto che lo Z. aveva portato da tale S.U. un ciclomotore per farlo ispezionare, ma dopo un primo controllo in un recinto privato, lo Z., continuando a tenere il mezzo per il manubrio, si era accinto ad avviarne il motore e a spingere il veicolo verso una vicina via pubblica quando questo gli era sfuggito al controllo ed era andato ad attraversare il pubblico marciapiede fiancheggiante la via Rosa in Bolzano nel momento in cui alla guida di altro consimile veicolo era giunto tale R.S, il quale solo a fatica era riuscito ad evitare l’ostacolo. A seguito di appello del difensore dell’imputato, la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 5/2002 del 14 gennaio 2002, ha rigettato il gravame e condannato l’appellante alle spese. Avverso tale provvedimento ricorre, tramite il difensore, lo Z. con un solo motivo: erronea applicazione della legge penale anche come conseguenza di illogicità di motivazione. Art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 186, comma 1 e 2 del codice stradale. Contesta il ricorrente, in particolare, l’affermazione della Corte, contenuta in motivazione, secondo cui anche la semplice “movimentazione” del mezzo da parte del conducente, anche se costui non vi sia a cavalcioni, cioè non lo inforchi, costituisce guida; riconosce peraltro come pacifica la circostanza che l’impugnazione si trovava in stato di ebbrezza.
Osserva questa Corte di legittimità come il ricorso sia infondato: per converso le affermazioni della sentenza gravata appaiono ineccepibili, in particolare laddove si pone l’accento sulla circostanza che la guida di un ciclomotore non postula che il conducente lo inforchi, ovvero vi si ponga a cavalcioni, essendo fin troppo evidente come il condurre a mano un tale veicolo si risolva pur sempre in una sua deliberata movimentazione e finisca (come nel caso) per creare alla circolazione e alla pubblica rischi più intensi di quanto comporterebbe la conduzione del mezzo in un tradizionale assetto di marcia (Omissis).

Nel caso di incidente stradale con danno alla persona, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto facoltativo del conducente che non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi e di prestare soccorso, anche fuori flagranza dei due reati connessi.
Corte di Cassazione Penale
Sez, IV, 22 gennaio 2003, n. 2983

Obblighi del conducente in caso di incidente – Obbligo di fermarsi – Inottemperanza – Reato di competenza del giudice di pace – Arresto facoltativo fuori flagranza del conducente – Esclusione – Casi di connessione – Competenza del tribunale – Applicabilità

In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto facoltativo fuori flagranza del conducente, che non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall’art. 189 comma 6 c.s., solo nell’ipotesi in cui tale reato, attribuito alla competenza del giudice di pace, sia giudicato, per effetto della connessione ex art. 6 commi 1 e 2 D.L.vo 28 agosto 2000, 274, del tribunale, non avendo il giudice onorario il potere di procedere alla convalida dell’arresto, dal momento che l’art. 2 del citato decreto legislativo esclude espressamente che nel procedimento davanti al giudice di pace trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto (nel caso di specie, il provvedimento per il reato previsto dall’art. 189 comma 6 risultava connesso con quello per omissione di soccorso stradale di cui al successivo comma 7, con conseguenza competenza del tribunale in composizione monocratica).

Svolgimento del processo e motivi della decisione.

1. (M.G.) veniva arrestato, pur mancando la flagranza, in quanto accusato di aver perpetrato i reati di cui all’art. 189 commi 6 e 7 c.s. (soggetto, coinvolto in un incidente, il quale non si ferma e si dà alla fuga; nonché non presta l’assistenza dovuta alla persona ferita nell’occorso).

Il Gip del Tribunale di Monza convalida l’arresto.

2. – L’interessato proponeva ricorso per cassazione avverso il provvedimento. Sosteneva che il reato previsto dall’art. 189 sesto comma c.s. configurava, con l’entrata in vigore del D.L.vo n. 274/2000, un reato di competenza del giudice di pace; d’altro canto, in detto provvedimento non era prevista la possibilità di emettere e convalidare misure cautelari, per cui doveva escludersi, con la nuova normativa, la ricorrenza dell’istituto dell’arresto facoltativo fuori flagranza riferito al reato suddetto:

3. – Il ricorso va rigettato perché infondato.

Si osserva che il giudice di pace, competente a conoscere del delitto di cui all’art. 189 comma sesto c.s. (inottemperanza all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danni alla persona), non risulta titolare del potere di convalidare l’arresto di polizia giudiziaria nell’apposita udienza, non essendo tale atto indicato tra quelli tassativamente attribuiti alle sue funzioni dagli artt. 2 e 9 D.L.vo 274/2000.

Peraltro, la facoltà dell’arresto fuori flagranza (ai sensi del citato art. 189 comma sesto c.s.) appare ancora ammissibile nell’ipotesi di concorso formale eterogeneo concernente i reati ex art. 189 comma 6 c.s. ex art. 189 comma settimo c.s. (mancata assistenza a persona ferita da parte di chi è coinvolto in un sinistro stradale).

Difatti, in tal caso, essendo competente il tribunale a giudicare circa quest’ultimo delitto (v. art. 2 D.L.vo 274/2000) e di conseguenza, anche del delitto ex art. 189 comma 6 c.s. se attribuibile al medesimo imputato a titolo di concorso formale (v. art. 6 del citato decreto legislativo), non sussistono valide ragioni per ritenere non più applicabile l’arresto facoltativo fuori flagranza, avendo il giudice superiore – competente per entrambi i reati – piena giurisdizione nell’ambito della convalida di misure cautelari provvisorie e di emissione di quelle definitive.

In altre parole, deve ritenersi che l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi, se connesso con la omissione di soccorso, consenta tuttora fuori flagranza: siffatta fattispecie risulta delineatasi nel caso di specie.

4. – Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis). [RV0303]


Norme di comportamento in genere – Autostrada – Divieto di inversione di marcia – Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo – Veicolo di proprietà di terzi incolpevoli – Eccesso di delega e violazione del canone di ragionevolezza – Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale

E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 31, 42 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 176, commi 19 e 22, del D.L.vo 300 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall’art. 20, comma 2, del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo con il quale è stata commessa la violazione anche quando sia di proprietà di terzi incolpevoli. (Corte Costituzionale, ord. 5 luglio 2002, n. 323). [RV0211]

Patente – Guida senza patente – Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo – Illogicità, in raffronto a trattamenti meno afflittivi – Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale
E’ manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 216, comma 6, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall’art. 19, comma 3, del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205) nella parte in cui alla violazione della guida senza patente fa conseguire anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo di tre mesi, in raffronto al trattamento sanzionatorio meno affittivo previsto dall’art. 128 nuovo c.s. per chi guidi senza essersi sottoposto agli esami di idoneità o sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo. (Corte Costituzionale, ord. 5 luglio 2002, n. 323). [RV0211]

Depenalizzazione – Sanzioni amministrative accessorie – Fermo amministrativo del veicolo – Mancata previsione che il mezzo appartenga all’autore della violazione – Lamentata indebita limitazione della libertà del proprietario e delle sue esigenze lavorative – Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale

E’ manifestamente infondata, in riferimento all’art. 13 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, comma 1, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui non prevede che l’autoveicolo sia di proprietà del trasgressore, operando, pertanto, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo, anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia di proprietà di un terzo non trasgressore. (Corte Costituzionale, ord. 5 luglio 2002, n. 323). [RV0211]

Patente – Guida senza patente – Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo – Opposizione ex art. 205 nuovo c.s. – Restituzione del mezzo dopo il provvedimento giudiziario di rigetto del ricorso – Violazione del diritto all’azione in giudizio per la tutela dei propri diritti – Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, comma 6, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui prevede che, quando contro il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo sia stata presentata opposizione ai sensi dell’art. 205 del medesimo codice, la restituzione non possa avvenire se non dopo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che rigetta il ricorso. (Corte Costituzionale, ord. 5 luglio 2002, n. 323). [RV0211]

Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità – Condotta punibile – Art. 167 c.s.: trasporti di cose su veicoli a motore e su rimorchi – Applicazione della sanzione amministrativa da parte dell’organo accertatore – Violazione dell’ordine di non proseguire il viaggio prima di aver alleggerito il carico – Configurabilità del reato contravvenzionale – Esclusione

Non è configurabile il reato contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p. nel caso di inottemperanza, da parte del conducente di un autoveicolo cui sia già stata contestata la violazione dell’art. 167 c.s. per aver circolato con carico superiore al consentito, all’ordine impartitogli dagli agenti accertatori, ai sensi del comma 10 del citato art. 167, di non proseguire il viaggio se non riducendo il detto carico, atteso che l’ordine summenzionato, ha in realtà la natura di una mera raccomandazione e la sua inosservanza altro non costituisce se non una nuova violazione della stessa norma violata in precedenza, con conseguente possibilità di applicare nuovamente la stessa sanzione amministrativa. (Cass. Pen., Sez. I, 19 settembre 2002, n. 31392). [RV0211]

Sosta , fermata e parcheggio – Sosta vietata – Rimozione di veicolo – Sanzione accessoria – Affidamento del servizio a terzi – Concessione di pubblico servizio – Configurabilità – Conseguenze in tema di spese per la rimozione
La disciplina della rimozione dei veicoli in sosta vietata (la quale ultima costituisce sanzione accessoria alle sanzioni amministrative previste per la violazione dei comportamenti di cui al primo comma dell’art. 159 c.d.s.), comporta che la stessa venga disposta dagli organi di polizia cui spetta l’espletamento del relativo servizio, che gli enti proprietari della strada possono affidare a terzi stabilendone le modalità (con riferimento alla durata dell’affidamento, ai requisiti che il terzo affidatario deve possedere, le caratteristiche dei mezzi con i quali deve essere assolto il servizio, la determinazione delle tariffe secondo un disciplinare unico). Detto affidamento, realizza una ipotesi tipica di concessione di pubblico servizio, e la convenzione tra la P.A. ed il concessionario non può essere valutata alla stregua di un accordo di natura privatistica, nel quale le spese della rimozione del veicolo e di custodia del mezzo possano essere considerate il corrispettivo di un contratto misto di trasporto e di deposito nell’interesse della P.A., ricomprendendo, invece, la concessione del servizio anche il diritto del concessionario alla percezione, da parte dei soggetti destinatari della sanzione amministrativa, del corrispettivo, la cui entità è stata stabilita unilateralmente dalla P.A. concedente mediante approvazione delle relative tariffe. (Corte di Cassazione Civile, Sez. III°, 26 luglio 2002, n. 11065). [RV0211]

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Procedimento – Allegazione del provvedimento opposto e della relativa relata di notifica – Omissione – Conseguenze – Inammissibilità del ricorso
Poiché, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’opponente deve produrre in giudizio copia dell’ordinanza-ingiunzione munita della relativa relata notifica, onde rendere possibile il controllo della tempestività della oppostone, il giudice non può procedere all’esame del merito di questa allorquando, a causa della mancata produzione dell’ordinanza-ingiunzione e della relata di notifica, non sia in grado di determinare la data della notificazione e quindi la tempestività della opposizione, che deve conseguentemente essere dichiarata inammissibile. (Cass. Civ., Sez. I, 26 luglio 2002, n. 11033). [RV0211]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Solidarietà – Proprietario della cosa – Mancata identificazione del diretto responsabile – Irrilevanza – Esclusione della responsabilità del proprietario – Limiti – Onere della prova – Fattispecie in tema di sanzione amministrativa per superamento dei limiti di velocità.
In base al principio civilistico di solidarietà, richiamato dall’art. 196 c.d.s., l’ordinanza-ingiunzione per la violazione delle norme del medesimo codice (nella specie, dell’art. 142, nono comma, per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h) può essere emessa nei confronti del proprietario dell’autoveicolo, quale obbligato in solido con l’autore della violazione, indipendentemente dalla concreta circostanza che egli sia stato alla guida dell’automobile e che non sia stato identificato il diretto responsabile, e la sua responsabilità può essere esclusa solo nel caso in cui fornisca la prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. (Cass. Civ., Sez. I, 26 luglio 2002, n. 11032). [RV0211]

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Ordinanza comminante la sola sanzione accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi ex art. 22 nuovo c.s. – Opposizione – Ammissibilità

In tema di sanzioni pecuniarie, il rimedio dell’opposizione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. n. 689 del 1981, è ammissibile anche nei confronti dell’ordinanza-ingiunzione che si limiti a comminare la sola sanzione accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi prevista dalla disposizione dell’art. 22 del codice della strada (in una ipotesi in cui l’ingiunto aveva provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria e s’era opposto avverso il provvedimento prefettizio che gli ordinava il ripristino dei luoghi, la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione sul presupposto che essa poteva essere proposta solo nei confronti dell’ordinanza che commina anche la sanzione pecuniaria e non nei confronti di quella che commina la sola sanzione accessoria). (Cass. Civ. Sez. I, 23 luglio 2002, n. 10790). [RV0211]

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Notificazione – A mezzo del servizio postale – Violazione delle disposizioni sulla persona cui consegue il piego – Ex art. 7 L. n. 890 del 1982 – Nullità della notificazione – Sussistenza
Ai sensi dell’art. 201 del codice della strada, alle notificazioni dell’ordinanza-ingiunzione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le modalità dettate dalla legge 20 novembre 1982, n. 890; pertanto, è causa di nullità della notificazione medesima, eseguita a mezzo del servizio postale, la legge, circa la persona alla quale il piego deve essere consegnato. (Cass. Civ., Sez. I, 12 luglio 2002, n. 10140). [RV0211]

Velocità – Gare di velocità – Reato di cui all’art. 141, comma 9, nuovo c.s., come modificato dal D.L.vo n. 9/02 – Conseguenze – Sequestro probatorio dell’autovettura
Il sequestro probatorio disposto dalla P.G. e convalidato dal P.M. di un’autovettura a bordo della quale l’indagato abbia intrapreso una gara di velocità con un altro conducente, va mantenuto per il solo fatto che essa, a prescindere dalla non obbligatorietà della confisca, costituisce il corpus delicti. (Tribunale Penale di Torino, Sez. del riesame, ord. 7 ottobre 2002). [RV0211]

Guida in stato di ebbrezza – Nuova disciplina introdotta dal D.L.vo 274/2000 – Prescrizione del reato – Termine – Individuazione.
In tema di guida in stato di ebbrezza conseguente all’abuso di bevande alcoliche, per effetto della nuova disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 186, secondo e sesto comma, nuovo c.s., introdotta con D.L.vo n. 274/2000, in vigore quoad poenam dal 1° gennaio 2002, anche con riferimento ai reati commessi anteriormente a tale data e ancora di competenza del tribunale monocratico, il termine di prescrizione va calcolato in tre anni, ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 6 e 160 u.c., c.p. (Tribunale Penale di Venezia, 11 luglio 2002, n. 235). [RV0211]

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Potere del prefetto di modificare il periodo di sospensione – In misura superiore al minimo edittale – Sussistenza – Condizioni
Il prefetto, nel determinare – facendo uso del proprio legittimo potere discrezionale – il periodo di sospensione della patente in una misura superiore al minimo edittale, deve tuttavia dare contezza, sia pur sinteticamente, nella relativa ordinanza, dei motivi dell’inasprimento, mancando i quali il giudice può, su richiesta dell’opponente, modificarlo in senso a lui favorevole (fattispecie relativa ad automobilista che, sorpreso a percorrere senza giustificato motivo la corsia di emergenza di un tratto autostradale, si era poi visto sospendere la patente per tre mesi, al posto dei due previsti quale minimo edittale). (Giudice di Pace di Cassano d’Adda, 26 settembre 2002, n. 120). [RV0211]

Velocità – Limiti fissi – Centro abitato – Omessa installazione da parte del comune del segnale indicante centro abitato – Superamento dei 50 Km/h – Violazione dell’art. 142 nuovo c.s. – Esclusione
L’automobilista che percorra ad oltre 50 Km/h un tratto di strada urbana sulla quale non insista un numero di fabbricati tale da far comunque presumere la presenza di un centro abitato, non risponde della violazione dell’art. 142 c.d.s., per errore determinato da altrui colpa, consistita nell’omessa installazione, da parte del comune, del segnale indicante l’inizio del centro abitato. (Nuovo c.s., art. 142) (Giudice di Pace di Chieri, 8 giugno 2002, n. 145). [RV0211]

Distanza di sicurezza – Tamponamento – Presunzione di colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante – Sussistenza – Prova liberatoria – Onere a suo carico
Nell’ipotesi di tamponamento, il fatto stesso dell’avvenuta collisione pone a carico del conducente del veicolo tamponante una presunzione di fatto d’inosservanza della distanza di sicurezza con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da causa a lui non imputabile in tutto o in parte. (Giudice di Pace di Foggia, 14 marzo 2002). [RV0211]

Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario
L’azione di rivalsa riconosciuta all’assicuratore dall’art. 18 della legge 990/1969 è esperibile, nel caso di assicurazione per conto di chi spetta (assicurazione stipulata, cioè, dal contraente non proprietario del veicolo), esclusivamente nei confronti del conducente del veicolo, tutte le volte in cui la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario, ed esclusivamente contro il proprietario, qualora la circolazione non sia avvenuta contro la sua volontà, salva espressa clausola, contenuta nella polizza assicurativa, che stenda anche il contraente non proprietario il diritto di rivalsa dell’assicuratore. (Cass. Civ., Sez. III, 14 dicembre 2001, n. 15848). [RV0211]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale
Nell’ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso l’ordinanza-ingiunzione del prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 cod. strada), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i carabinieri, e perciò il Ministro della difesa) sia al Ministero dell’interno, il quale ai sensi dell’art. 11 c.s., possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché ha il compito di coordinamento dei servizi di polizia stradale. (Cass. Civ., Sez.I, 3 dicembre 2001, n. 15245). [RV0211]



Domenica, 31 Ottobre 2004
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK