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Giurisprudenza di Legittimità di Giugno 2004

a cura di Franco Corvino

Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome.

Giurisprudenza di Legittimità

Importante sentenza della Corte Costituzionale.
Abolita la cauzione per i ricorsi al giudice di pace

I giudici del Palazzo della Consulta hanno dichiarato incostituzionale, l’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, che imponeva il versamento della cauzione allorché si ricorreva al Giudice di pace per violazioni alle norme del Codice della Strada.
Ne deriva che dalla pubblicazione della sentenza, chi ricorre al Giudice di pace non dovrà più versare l’importo della cauzione pari alla metà del massimo della sanzione edittale stabilita per la violazione.
In sostanza, su questo aspetto, tutto torna alla situazione ante 13 agosto 2003.
(Nota a cura della redazione Asaps) – Forlì, 8 aprile 2004

Il testo completo della sentenza è scaricabile sul sito www.asaps.it alla pagina Giurisprudenza

 

Obblighi del conducente in caso di incidente –Obbligo di fermarsi – Inottemperanza – Reato di fuga ex art. 189, comma 6, c.s. – Configurabilità

Il reato di fuga dopo incidente stradale, previsto dall’art. 189, comma 6, c.s., è configurabile ogni qual volta l’incidente, per le sue caratteristiche, appaia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che sia anche necessario, quindi, l’effettivo, riscontrato verificarsi di tale eventi. (Cass. Pen., Sez. IV, 28 gennaio 2003, n. 3982). [RIV0503]


Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Compilazione da parte di un agente diverso da quello autore del rilevamento dell’infrazione stradale – Rilevanza – Esclusione
In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale e di relative sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quelli che avevano proceduto al rilevamento dell’infrazione si rende irrilevante, poiché l’art. 385 del regolamento d’attuazione del nuovo codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata, prevede che il verbale sia compilato dall’”organo accertatore”: espressione – questa – che rende legittima la compilazione del verbale da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte di tale organo, e sia abilitato, in questa qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell’organo stesso, senza alcuna distinzione fra componenti dell’organo che abbiano assistito all’infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito. (Cass. Civ., Sez. I, 9 gennaio 2003, n. 114). [RIV0503]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Notificazione omessa o inesistente – Assenza di titolo esecutivo – Conseguenze
– Inesistenza del credito azionato – Illegittimità della cartella esattoriale emessa In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, determinando l’inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base dalla sua emissione. (Cass. Civ., Sez. I, 8 gennaio 2003, n. 59). [RIV0503]

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Emissione – Termine – Ordinanza-ingiunzione del predetto – Inosservanza del termine – Conseguenze

In tema di sanzioni amministrative, l’art. 2 del D.L.vo 241/90, nel disporre che, di ogni procedimento amministrativo, deve essere fissato un termine finale, pone un principio generale dell’ordinamento (art. 29 D.L.vo cit.) in applicazione del quale l’art. 204 del D.L.vo 285/92 ha fissato il termine entro cui il prefetto è tenuto ad emettere le ordinanze ingiunzioni relative alle infrazioni al codice della strada (nella specie, all’art. 142.9), termine oggi fissato in 180 giorni in forza dell’art. 68.4 della legge finanziaria 488/99, con la conseguenza che il decorso del termine suddetto integra gli estremi del vizio di legittimità dell’intero procedimento, vizio che, ove ritualmente dedotto con l’atto di opposizione, comporta l’annullamento, anche in sede di giudizio di legittimità, dell’ordinanza-ingiunzione. (Cass. Civ., Sez. I, 20 dicembre 2002, n. 18153). [RIV0503]

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Emissione – Termine – Decorrenza – Ordinanza del prefetto ex art. 204, comma 1, c.s.
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del codice della strada, qualora avverso il verbale di accertamento dell’infrazione sia stato proposto ricorso al prefetto, questi – salvo che non ritenga di pronunziare ordinanza di archiviazione degli atti – deve emettere l’ordinanza-ingiunzione entro il termine previsto dall’art. 204, c.s. (nella specie, di sessanta giorni, nel testo anteriore alla modifica ex art. 18, legge 24 novembre 2000, n. 340), che decorre dalla data in cui egli ha ricevuto in trasmissione, dall’ufficio o dal comando accertatore, gli atti previsti dall’art. 203, comma secondo, c.s., e ciò anche se il ricorso sia stato presentato direttamente al suo ufficio, anziché, come stabilisce l’art. 203, comma secondo, c.s., all’ufficio o al comando al quale appartiene l’organo accertatore. (Cass. Civ., Sez. I, 20 dicembre 2002, n. 18150). [RIV0503]

 

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Soggetti legittimati – Dipendente comunale o della società di gestione addetto al controllo di un parcheggio – Sussistenza del potere di accertamento – Fondamento – Efficacia del verbale di accertamento dell’infrazione – Contestazione dell’infrazione – Onere della prova
Il dipendente comunale o della società di gestione del parcheggio automobilistico comunale, al quale il comune abbia conferito compiti di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, è titolare ex art. 17, comma centotrentaduesimo, legge 25 maggio 1997, n. 127, e 68 comma primo, legge 23 dicembre 1999, . 488, del potere di contestazione dell’infrazione, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento della medesima, verbale che è assistito dall’efficacia di cui agli artt. 2969, 2700 c.c.. Ne consegue che, in caso di accertamento della violazione, incombe sull’opponente all’ordinanza-ingiunzione di irrogazione della sanzione pecuniaria dimostrare l’inesistenza della violazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale il verbale del dipendente addetto al parcometro, attestante la mancata esposizione del tagliando di sosta, sostituisce prova della violazione, cosicché spetta all’opponente dimostrare che egli era invece munito del tagliando). Cass. Civ., Sez. I, 20 dicembre 2002, n, 18150). [RIV0503]


Guida in stato di ebbrezza – Mancata estensione della depenalizzazione in caso di veicolo non richiedente l’abilitazione alla guida – Disparità di trattamento rispetto alla più grave ipotesi, depenalizzata, di guida senza patente – Questione manifestazione infondata di legittimità costituzionale
E’ manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della L. 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell’art. 19 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 206), nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato di cui all’art. 186, comma 2, c.s., limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per il quale non vi è l’obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza. (Cort. Cost., Ord., 23 maggio 2003, n. 177). [RIV0309]


Guida in stato di ebbrezza – Trattamento sanzionatorio – D.L.vo n. 274/2000 – Applicabilità – Sentenza di patteggiamento – Impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
La sentenza di patteggiamento emessa per i reati di cui all’art. 186 comma 2 e comma 6, che sia stata impugnata limitatamente all’omessa applicazione di sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non è irrevocabile e, pertanto, non preclude l’applicazione, ai sensi degli artt. 64 D.L.vo n. 274/2000 e 2 c.p., comma 3, delle nuove sanzioni più favorevoli introdotte dal D.L.vo predetto ai reati commessi precedentemente la sua entrata in vigore. (Cass. Pen., Sez. IV, 24 aprile 2003, n. 19293). [RIV0309]

Veicoli – Ciclomotore – Conduzione a mano – Inclusione nella nozione di guida – Sussistenza – Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza
Rientra nella nozione di guida anche la semplice conduzione a mano di ciclomotore da parte del conducente, risolvendosi pur sempre in una deliberata movimentazione e potendo creare rischi alla circolazione e alla pubblica incolumità. (Nella specie l’imputato in stato di ebbrezza aveva condotto a mano il ciclomotore sulla pubblica via). (Cass. Pen., Sez. IV, 19 aprile 2003, n. 18794). [RIV0309]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Contenuto e modalità.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in caso di contestazione non immediata, al trasgressore o ai soggetti indicati nell’art. 196 c.s. deve essere notificato un verbale di contestazione che deve contenere le stesse indicazioni previste dall’art. 385, primo e secondo comma, reg. c.s. ed inoltre (art. 201 c.s.) le ragioni per cui non si è proceduto a contestazione immediata. Tale verbale, provenendo dall’ufficio o comando destinatario del verbale di accertamento, è sottoscritto da persona appartenente a tale ufficio o comando, ancorché diversa dalla persona fisica che ha accertato la violazione.
Esso potrà consistere, come previsto dalla prima parte del terzo comma dell’art. 385 cit., in uno degli originali, o in copia autenticata del verbale di accertamento redatto ai sensi del primo comma, ai quali sia allegata la verbalizzazione, ai sensi del secondo comma, degli elementi ivi mancanti; ovvero in un’autonoma verbalizzazione, conforme al modello previsto dall’art. 383, quarto comma, reg. cit., ma contenente gli elementi necessari per garantire la completezza della contestazione in relazione alle necessità di esercizio del diritto di difesa dell’interessato. In ogni caso, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio di detto diritto, al quale è preordinata, e solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza – ingiunzione. (Cass. Civ., Sez. I, 26 marzo 2003, n. 4459). [RIV0309]

Veicoli – Targa di riconoscimento – Circolazione con targa autentica ma coperta – Reato di cui all’art. 100, comma 14, c.s. – Configurabilità – Esclusione
Non è configurabile il reato di cui all’art. 100, comma 14, c.s. – che punisce ai sensi del codice penale chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate – nell’ipotesi in cui taluno circoli con la targa autentica ma coperta nella parte inferiore con un elastico nero ricavato dal taglio di una camera d’aria per pneumatico, così da non poter essere identificato. (Cass. Pen., Sez. V, 20 marzo 2003, n. 12936). [RIV0309]

 

Veicoli – Pubblico registro automobilistico – Perdita di possesso conseguenza a furto dell’autoveicolo – Annotazione – Decorrenza degli effetti – Individuazione
La formalità pubblicitaria dell’annotazione nel pubblico registro automobilistico della perdita di possesso dell’autoveicolo da parte del proprietario intestatario a seguito del subito furto non ha effetto dal momento in cui l’interessato ha inoltrato la relativa richiesta, ma da quello, anteriore, dell’avvenuto furto, trattandosi di evento certo, idoneo ad escludere il legame tra il soggetto e la disponibilità o il possesso dell’autoveicolo a far tempo da una data individuata ed a superare, perciò, le risultanze del suddetto pubblico registro, le quali, al di fuori dei casi di conflitto tra pretese contrastanti sullo stesso autoveicolo, hanno valore di mera presunzione semplice, lasciata alla prudenza del giudice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova da parte dell’interessato. (Cass. Civ., Sez. I, 6 marzo 2003, n. 3350). [RIV0309]

Dispositivi di sicurezza – Cinture – Mancato uso – O uso non corretto – Concorso di colpa del danneggiato - Configurabilità
Sussiste il concorso di colpa del 50% del danneggiato in sinistro stradale, ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c., nell’ipotesi in cui, al momento dell’urto, non abbia o non abbia correttamente usato le cinture di sicurezza. (Giudice di Pace, Civitanova Marche, 12 marzo 2003, n. 65). [RIV0309]

Pedoni – Circolazione dei pedoni – Attraversamento fuori delle strisce pedonali – Precedenza rispetto al conducente del veicolo - Condizioni
In base agli artt. 190, comma 2, e 191, comma 2, c.s. il pedone che stia finendo l’attraversamento della carreggiata senza servirsi degli appositi spazi pedonali, trovandosi questi a più di 100 metri dal punto di attraversamento, ha diritto di precedenza rispetto al conducente del veicolo sopraggiungente. (Tribunale Civile Roma, Sez. XII, 21 maggio 2003). [RIV0309]

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Provvedimento di sospensione – Opposizione – Innanzi all’A.G.O. – Sussistenza
Contro il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, ex art.223 nuovo codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 come novellato dall’art.120 D.L.vo 10 settembre 1993, n.36°) deve ritenersi ammissibile, anche alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n.31 del 1996, l’opposizione secondo il rito di cui agli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981, n. 689, innanzi all’A.G.O., che può annullare il provvedimento con cui la sospensione è stata disposta. (Cass. Civ., Sez. un., 29 aprile 2003, n. 6636.). [RIV1003]

Patente – Revoca e sospensione – Requisiti – Condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni – Revoca della patente ai sensi dell’art.120 c.s. – Impugnazione del provvedimento prefettizio – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza – Fondamento – Diversità rispetto alle ipotesi di revoca della patente configurata dalla legge quale sanzione accessoria di illeciti amministrativi o penali
In caso di impugnazione del provvedimento prefettizio di revoca della patente, emesso ai sensi dell’art.120 del codice della strada nei confronti della persona condannata a pena detentiva non inferiore a tre anni allorché l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura, la competenza giurisdizionale spetta al giudice amministrativo, atteso che detto provvedimento, caducando, con effetto ex nunc, la precedente autorizzazione a condurre veicoli in considerazione dell’accertato venir meno dei relativi requisiti, è idoneo a degradare ad interesse legittimo la posizione soggettiva dell’interessato, e la relativa tutela è diretta all’annullamento dell’atto amministrativo, preclusa al giudice ordinario al di fuori dei casi in cui la legge considera la revoca della patente come sanzione accessoria di illeciti amministrativi o penali connessi a violazioni del codice della strada. (Cass. Civ., Sez. un., 29 aprile 03, n. 6630). [RIV1003]

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Competenza – Sequestro amministrativo di veicolo – Spese di custodia ex artt. 11 e 16 D.P.R. n. 571/1982 Spetta al giudice ordinario conoscere dell’opposizione avverso il provvedimento con il quale il prefetto imponga al proprietario del veicolo, fatto oggetto di sequestro amministrativo, le spese di custodia ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, recante norme per l’attuazione degli artt. 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (Cass. Civ., Sez. un., 29 aprile 2003, n. 6626). [RIV1003]

Segnalazioni luminose e acustiche – Dispositivi di illuminazione – Dispositivo anteriore sinistro inefficiente – Violazione di cui all’art. 79, comma 4, c.s. – Configurabilità – Esclusione
Non è sanzionabile ex art. 79, comma 4, c.s., il comportamento del soggetto che circoli con veicolo avente dispositivo di illuminazione occasionalmente inefficiente, ma comunque tale da rendere individuabile la sagoma del mezzo, quando la marcia avvenga su tratto di strada limitato in assenza di comprovate, specifiche, condizioni di pericolo. (Trib. Civ. VC, 3 giugno 2003, n. 320). [RIV1003]

Sosta, fermata e parcheggio – Sosta a pagamento con ticket – Violazione degli artt. 7 e 157, comma 6, c.s. – Contestazione – Esclusione – Segnale stradale privo di pannelli attestanti la sosta limitata
E’ esclusa la possibilità di contestare la violazione degli artt.7 e 157, comma 6, c.s. nelle aree adibite a parcheggio a pagamento mediante ticket (c.d. “grattino”), qualora il segnale con la “P” bianca su fondo azzurro (figura II 76 art.12° Reg. C.S.) non sia integrato con un pannello indicante limitazioni di tempo per la sosta, in virtù del principio di legalità sancito dall’art. 1 L. 689/1981. (Giudice di Pace di Bari, 04 aprile 03, n. 2024). [RIV1003]



Mercoledì, 30 Giugno 2004
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