Tasse
automobilistiche non prorogabili con legge regionale
a
cura di Romeo Gabellini
Altrimenti
scatta l’inco-stituzionalità della norma. La Consulta, con una
sentenza depositata lo scorso ottobre, ha dichia-rato l’illegittimità
di una disposizione della legge finanziaria della Regione Campania per
il 2002 ed è tornata a delimitare l’ambi-to di intervento regionale
sui tributi auto, confermando precedenti decisioni in materia. La Consulta
- nella sentenza n. 311/2003 scritta da Pie-ro Alberto Capotosti - ribadisce
che “la tassa automobilistica non può considerarsi un tributo
proprio del-la Regione” ai sensi del nuovo testo dell’articolo 119,
comma secondo del-la Costituzione.
Motivo: la tassa automobilistica “è stata attri-buita alle
Regioni ma non istituita da esse”. La Corte co-stituzionale ha pertan-to
dichiarato l’illegit-timità dell’articolo 24, comma 2, della legge
della regione Campania 15/2002, che prorogava al 31 dicembre del 2003
il termine per il recupe-ro delle tasse automo-bilistiche.
I motivi della bocciatura
Pubblichiamo una parte della sentenza sul bollo)
«In proposito, va ricordato che questa Corte ha dichiarato fondata
con le sentenze n. 296 e 297 del 2003 una questione di legittimità
costituzionale del tutto analoga relativa a norme sostanzialmente identiche
della Regione Piemonte e della Regione Veneto, osservando che il legislatore
statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito
della tassa unitamente a un limitato potere di variazione dell’importo
originariamente stabilito, nonché l’attività amministrativa
relativa alla riscossione e al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia
fino a ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della
disciplina del tributo.
In questo quadro normativo quindi la tassa automobilistica non può oggi
definirsi come "tributo proprio della Regione" ai sensi dell’articolo 119,
secondo comma, della Costituzione, dal momento che la tassa stessa è stata
"attribuita" alle Regioni, ma non "istituita dalle Regioni"».
Trasporto
(Contratto di) – Di cose – Autotrasporto di merci – Autocarro
con autorizzazione al trasporto per conto terzi – Cedibilità
autonoma dell’autorizzazione – Esclusione – Cessione dell’autorizzazione
contestualmente alla vendita dei veicolo – Necessità - Conseguenze
L’autorizzazione al trasporto merci di cui all’art.4 del D.M.
27 aprile 1993 non può formare oggetto di autonoma cessione, dovendo
quest’ultima accompagnarsi necessariamente alla contestuale vendita
del veicolo per il quale autorizzazione sia stata rilasciata, con conseguente
nullità del contratto che, apparentemente destinato al trasferimento
del veicolo e dell’autorizzazione, abbia in realtà lo scopo
di consentire la cessione soltanto di quest’ultima, eludendo così
un divieto posto da norma imperativa. (Cass. Civ., Sez. II, 26 agosto
2002, n. 12496). [RV-0303]
Guida
in stato di ebbrezza – Accertamenti – Modalità –
Procedura ex art. Reg. nuovo c.s. – Infungibilità – Esclusione
– Conseguenza in tema di prova dello stato di ebbrezza
Ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza del conducente
di un veicolo, le procedure di cui all’art. 379 del regolamento di
attuazione del codice della strada (utilizzazione dell’etilometro
ed analisi dell’aria alveolare) non costituiscono strumento unico
ed infingibile di verifica dello stato predetto, che può, per converso
legittimamente ritenersi provato aliunde, in base ad una adeguata valutazione,
da parte del giudice di merito, di tutti gli elementi acquisiti al processo
e ritenuti idonei a dimostrare il detto stato (nella specie, referto ospedaliero).
L’art. 186 del codice della strada, che prevede e sanziona la contravvenzione
«di guida in stato di ebbrezza>>, peraltro, non una mera
facoltà, ma un vero e proprio obbligo (sanzionato, oltretutto,
penalmente: art. 186 comma 6 c.s), a carico del guidatore, sottoporsi
ai previsti accertamenti, ove disposti dagli organi di polizia stradale,
con la conseguenza che il volontario rifiuto di consentirsi può
costituire valido elemento di prova indiziaria della sussistenza stato
di ebbrezza. (Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2002, n. 6639). [RV-0303]
Assicurazione
(Contratto di) – Assicurazione contro i danni – Assicurazione
contro il furto – Autoveicolo – Consegna della denuncia di furto
alla compagnia di assicurazione – Prova della richiesta di risarcimento
danni – Sufficienza – Escussione – Conseguenza in tema
di prescrizione
La semplice consegna della denuncia di furto alla compagnia assicuratrice
per quel rischio non costituisce prova della
«richiesta di risarcimento
danni» (rectius: indennizzo), essendo, questa, espressione di una
volontà distinta ed ulteriore, sicché, laddove l’assicurato
non fornisca prove certe circa la manifestazione di tale volontà
entro il termine di un anno dal verificarsi del sinistro, il giudice deve
dichiarare intervenuta la prescrizione di cui all’art. 2952, comma
2, cc. (Trib. Civ. Asti, 15 novembre 2002, n. 998). [RV-0303]
Assicurazione
obbligatoria – Contratto di assicurazione – Premio – Maggiorazione
– A causa di comportamenti anticoncorrenziali delle compagnie assicurative
– Risarcimento – Sussistenza
Qualora, a causa delle pratiche anticoncorrenziali poste in essere dalle
compagnie di assicurazione, in violazione dell’art. 2 L. n. 287/90,
si sia verificato un aumento dei prezzi dei premi RC auto da cui sia derivato
un danno ingiusto al consumatore/utente, questo è legittimato a
chiederne il risarcimento alla compagnia stessa.
(Nella fattispecie il giudice ha condannato in via equitativa la compagnia
al risarcimento del 20% dell’importo del premio RC auto). (G.d.p. Lecce, 30 gennaio 2003). [RV-0303]
Depenalizzazione
– Ordinanza ingiunzione – Opposizione – Ricorso al prefetto
– Legittimazione attiva – Carenza – Opponente non destinatario
del verbale di accertamento della violazione – Inammissibilità
del ricorso - Sussistenza
E’ inammissibile per carenza di legittimazione attiva il ricorso
al prefetto, ex art. 203 nuovo c.s., presentato da opponente non destinatario
di alcuna notificazione del verbale di contestazione di violazione al
codice della strada.
(Nella fattispecie il ricorso avverso verbale di accertamento della violazione
di cui all’art. 23 nuovo c.s., per aver collocato un cartello pubblicitario
senza la prescritta autorizzazione comunale, era stato presentato dalla
società proprietaria del cartello su delega del soggetto cui era
stato notifica il verbale). (G.d.p. Torino, 23 dicembre 2002). [RV-0303]
Sosta,
fermata e parcheggio – In area privata – Con servitù
di uso pubblico – Rimozione di ciclomotore – Illegittimità
– Limiti – Conseguenza
E’ illegittima la rimozione operata da un Centro soccorso stradale
privato di un ciclomotore in area privata ma gravata da servitù
di uso pubblico (portico) se non viene accertata dall’autorità
amministrativa la violazione di un divieto al codice della strada. L’operatore
non può inoltre pretendere il pagamento del costo della rimozione
dal terzo spogliato, non avendo a suo favore alcun diritto di ritenzione.
(G.d.p. Bologna, 2 dicembre 2002 n. 3643) [RV-0303]
Strade
– Tutela e manutenzione – Esecuzione di scavi nel manto stradale
– Concessione da parte dell’amministrazione - Condizioni
Posto che l’art. 25 nuovo c.s. prevede specificamente un’apposita
concessione per effettuare attraversamenti od uso della sede stradale
con linee elettriche e di telecomunicazioni in cavo sotterraneo, l’esigenze
di assicurare prioritariamente l’agevole utilizzo del bene pubblico,
garantendo la fluidità della circolazione stradale, non assume
valore assoluto, dovendo essere contemperata con altre esigenze di rilevanza
parimenti prioritaria, quali quelle di conservare il bene stesso in buono
stato di manutenzione (esigenza che impone di effettuare i lavori nel
minor tempo possibile, in modo da evitare di lasciare esposti alle intemperie
scavi a cielo aperto), quello, di sempre maggior importanza, di dotare
la cittadinanza delle necessarie infrastrutture a rete, quello, indiretto,
allo sviluppo economico delle imprese, etc. In tale comparazione assume
valore determinante il giudizio di compatibilità tra le diverse
esigenze, atteso che, una volta stabilito, entro queste, una graduatoria
di priorità, l’amministrazione può rendersi conto che
le predette non si pongono tra di loro necessariamente in un rapporto
di esclusività, potendosi anche prospettare modalità alternative
di soddisfazione congiunta delle predette esigenze, tutte parimenti compatibili
con la destinazione del bene. (Tar Sicilia, 7 ottobre, n. 2955). [RV-0403]
Guida in stato di ebbrezza – Accertamenti - Infungibilità
Ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza del conducente
di un veicolo, le procedure di cui all’art. 379 del regolamento di
attuazione del codice della strada (utilizzazione dell’etilometro
ed analisi dell’aria alveolare) non costituiscono strumento unico
ed infungibile di verifica dello stato predetto, che può, per converso,
legittimamente ritenersi provato aliunde, in base ad una adeguata valutazione,
da parte del giudice di merito, di tutti gli elementi acquisiti al processo
e ritenuti idonei a dimostrare il detto stato (nella specie, referto ospedaliero).
L’art. 186 del codice della strada, che prevede e sanziona la contravvenzione
“di guida in stato di ebbrezza”, sancisce, peraltro, non una
mera facoltà, ma un vero e proprio obbligo (sanzionato, oltretutto,
penalmente: art. 186, comma 6, c.s.), a carico del guidatore, di sottoporsi
ai previsti accertamenti, ove disposti dagli organi di polizia stradale,
con la conseguenza che il volontario rifiuto di consentirvi può
costituire valido elemento di prova indiziaria della sussistenza stato
di ebbrezza. (Tar Sicilia, 7 ottobre 2002, n. 2955). [RV-0403]
Incroci
stradali – Sbocchi da luoghi non soggetti a pubblico passaggio -
Accertamento
Ai fini dell’applicazione dell’art. 105 dell’abrogato D.P.R.
15 giungo 1959, n. 392, e per stabilire se il luogo da cui si sbocca nella
strada sia o non soggetto al pubblico passaggio, occorre avere riguardo
all’uso concreto cui il luogo è destinato, e cioè alla
circostanza se il luogo da cui si sbocca sia soggetto anche solo di fatto
al transito abituale di un numero indeterminato o indiscriminato di persone
che si serva di esso col passarci uti cives e non uti singuli: ricorre
la prima ipotesi quando il passaggio venga esercitato da un numero indiscriminato
di persone esercitanti una facoltà corrispondente all’uso
della pubblica via; si ha invece la seconda ipotesi quando il passaggio
venga esercitato da particolari categorie di persone che della strada
si giovano o per effetto di una particolare autorizzazione ovvero perché
appartenenti ad una particolare categoria, ovvero ancora per lo svolgimento
di particolari attività. In tale seconda ipotesi il passaggio è
in realtà effettuato non in ragione della facoltà che normalmente
spetta a qualsiasi cittadino di transitare per la via pubblica, bensì
in ragione di un’autorizzazione che può essere esplicita,
come nel caso di accesso consentito a soggetti individualmente identificati,
ovvero implicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti non individualmente
identificati ma svolgenti particolari attività. (Tar Sicilia,
7 ottobre 2002, n. 2955). [RV-0403]
Circolazione contromano
La circolazione contromano effettuata in un tratto di strada caratterizzata
dalla presenza di c.d.“isole di canalizzazione”(destinate ad
incanalare le correnti di traffico e caratterizzate dalla presenza di
varchi volti a consentire il passaggio dei veicoli diretti nelle varie
direzioni), non integra violazione dell’art. 143, comma dodicesimo,
nuovo c.s., bensì dell’art. 154, comma terzo, posto che le
“strade divise in più carreggiate separate”, secondo
la direzione dell’art. 143 cit., sono soltanto quelle (quali autostrade
e strade extraurbane principali) caratterizzate da carreggiate indipendenti
o separate da spartitraffico invalicabile. (Tar Sicilia, 7 ottobre
2002, n. 2955). [RV-0403]
Insegne
pubblicitarie
La società concessionaria dell’esercizio di un’autostrada
non ha il potere di emettere la diffida alla rimozione di insegne, cartelli
e altri mezzi pubblicitari pericolosi, competendo il medesimo all’ente
concedente: pertanto, nel giudizio ordinario istaurato per la rimozione
di un’insegna pubblicitaria, la società concessionaria non
può far valere l’insindacabilità del proprio apprezzamento
tecnico in ordine alla pericolosità dell’insegna, quando l’autorità
amministrativa concedente abbia rinunciato all’esercizio della polizia
demaniale e dei relativi poteri di autotutela e l’accertamento della
pericolosità è compito del giudice di merito. (Nella specie,
come sottolinea la S.C., non era stato impugnato col ricorso per cassazione
il capo della sentenza d’appello che affermava la legittimazione
attiva della società concessionaria all’esercizio delle azioni
a difesa della proprietà). (Tar Sicilia, 7 ottobre 2002, n.
2955). [RV-0403]
Inversione
del senso di marcia nell’area dei caselli
In tema di circolazione di autoveicoli, la sanzione amministrativa di
cui all’art. 176, comma diciannovesimo, c.s., prevista a carico di
chi abbia invertito il senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe
e sugli svincoli autostradali, non è applicabile nel caso in cui
il fatto sia stato commesso nell’area antistante il casello autostradale,
che non può qualificarsi, in particolare, come svincolo, cioè
come intersezione a livelli sfalsati, tale da non consentire il passaggio
da una corsia di marcia all’altra. Né rileva, ai fini dell’applicabilità,
nella descritta ipotesi, della sanzione di cui al citato art. 176, comma
diciannovesimo, c.s., la presenza, nell’area antistante il casello,
del cartello di preavviso di inizio di autostrada, che non è equiparabile,
agli effetti del comportamento imposto all’utente, a quello di inizio
autostrada. (Tar Sicilia, 7 ottobre 2002, n. 2955). [RV-0403] |