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Giurisprudenza di Legittimità Marzo 2004

a cura di Franco Corvino

Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome.

Giurisprudenza di Legittimità

Speciale condotta dei pedoni e dei conducenti
(3^ parte)

I pedoni che attraversano la carreggiata fuori degli appositi passaggi hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli, anche se questi procedano contromano, o a velocità eccessiva, o in violazione di altre norme di legge e della comune prudenza. (Cass. Pen., Sez. IV, 29 ottobre 1985, n. 9877). [RIV-0901]

L’art. 134, c.s. impone ai pedoni, che attraversano la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali, di dare precedenza ai conducenti dei veicoli.
Tale norma va intesa nel senso che, in una strada a doppio senso di marcia, l’attraversamento da parte del pedone deve essere compiuto in due tempi, superando la prima metà della carreggiata, momentaneamente libera da veicoli sopraggiungenti da sinistra, per fermarsi in corrispondenza dell’asse stradale, e dare la precedenza a quelli provenienti da destra. (Cass. Pen., Sez. IV, 23 luglio 1981, n. 7390). [RIV-0901]

Quando il pedone attraversa fuori dalle strisce pedonali, la norma di cui all’art. 134, sesto comma c.s. deve contemperarsi con quella di cui agli artt. 101 e 102 dello stesso codice. Sicché, in caso di investimento, il conducente - che abbia violato tali disposizioni - non può invocare come scriminante la mancata cessione della precedenza da parte del pedone, in quanto tale inosservanza può esser valutata quale concausa dell’evento, ma non interrompe giammai il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente e l’incidente. Ne consegue che l’arresto di un pedone al centro della carreggiata non significa inequivocabilmente sospensione dell’attraversamento e cessione della precedenza ai veicoli, non potendosi escludere che il momentaneo arresto sia dovuto a panico o disorientamento e che sia seguito da movimento inconsulto e ripresa di attraversamento. (Cass. Pen., Sez. IV, 23 maggio 1984, n. 4756). [RIV-0901]

Il pedone che in una strada extraurbana, priva di passaggi pedonali, attraversa la carreggiata per raggiungere un autobus di linea alla fermata sul lato opposto e notando il sopraggiungere di un automezzo si fermi indeciso se proseguire o meno, non può essere considerato in colpa se, avendo notato che il conducente dell’automezzo si è a sua volta fermato, completi l’attraversamento e venga investito, in questa successiva fase, per l’improvviso contemporaneo movimento del veicolo.
In queste condizioni, l’automobilista, fermandosi, lascia intendere di voler rinunziare alla precedenza di diritto, per consentire al pedone di raggiungere l’autobus che sta per partire e, pertanto, non può reclamare l’osservanza di quel diritto al quale ha rinunziato. (Cass. Pen., Sez. IV, 19 settembre 1980, n. 9676). [RIV-0901]



La norma dell’art. 134, comma sesto, c.s., in base alla quale i pedoni che attraversano la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali debbono dare la precedenza ai conducenti, va interpretata nel senso che il pedone è tenuto ad astenersi dall’iniziare l’attraversamento o, nel caso di attraversamento già iniziato, a fermarsi ed aspettare, in modo da non costringere i conducenti dei veicoli a compiere improvvise e pericolose manovre di rallentamento, di arresto e di deviazione. (Cass. Pen., Sez. III, 25 gennaio 1978, n. 327). [RIV-0901]

Di Legittimità
Guida in stato di ebbrezza - Trattamento sanzionatorio - D.L.vo n. 274/2002 - Reato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore - Da soggetto plurirecidivo - Applicabilità - Esclusione

Il nuovo trattamento sanzionatorio previsto dal D.L.vo n. 274/2000 per il reato di cui all’art. 186 c.s. che stabilisce, appunto, nel caso di guida in stato di ebbrezza la sostituzione dell’arresto e dell’ammenda con la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, non trova applicazione in virtù degli artt. 64 e 65 D.L.vo predetto e 2, comma 3, c.p., qualora il reato sia stato commesso prima dell’entrata in vigore del D.L.vo ed il soggetto sia plurirecidivo. (Cass. Pen., Sez. IV, 14 gennaio 2003, n. 1047). [RIV-0303]


Guida in stato di ebbrezza - Trattamento sanzionatorio - D.L.vo n. 274/2000 - Reato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore ma accertato dalla corte d’appello successivamente - Applicabilità - Sussistenza
Qualora il reato di cui all’art. 186 c.s. sia stato commesso anteriormente all’entrata in vigore del D.L.vo n. 274/2000, ma abbia formato oggetto di accertamento in sede giurisdizionale da parte della corte di appello dopo la data predetta, le sanzioni applicabili, trattandosi di reato punito con pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda, sono quelle indicate nell’art. 52, comma 2, lett. c.), del medesimo D.L.vo, ovvero permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità e ciò anche in virtù dell’art. 2, comma 3. (Cass. Pen., Sez. IV, 14 gennaio 2003, n. 1017). [RIV-0303]


Guida in stato di ebbrezza - Trattamento sanzionatorio - D.L.vo n. 274/2002 - Reato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie in tema di richiesta di oblazione
A seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 274/2000 e non essendo ancora intervenuto giudicato sul punto, introduttivo della competenza penale del giudice di pace, è stato modificato il trattamento sanzionatorio per i reati previsti dall’art. 186, commi 2 e 6, c.s., che ora si applica, in base alla norma transitoria di cui all’art. 64, comma 2, D.L.vo predetto e all’art. 2 c.p., comma 3, espressamene richiamato da questo, anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore ed anche se il reato è giudicato da un giudice diverso dal giudice di pace.
(Nella fattispecie avendo il ricorrente patteggiato la pena prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 274/2000 e non essendo ancora intervenuto giudicato sul punto, aveva chiesto l’applicazione della nuova disciplina sanzionatoria al fine di ottenere l’oblazione. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata poiché la pena applicata su richiesta delle parti è divenuta illegale in quanto non più prevista dalla normativa che disciplina il reato per il quale si è proceduto). (Cass. Pen., Sez. IV, 14 gennaio 2003, n. 1007). [RIV-0303]



Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Prova - Strumenti e procedure indicate dall’art. 39, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Necessità - Esclusione
Lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicata nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada.
Ed invero,per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza (tra cui l’ammissione del conducente, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso e così via), così come può anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente. (Cass. Pen., Sez. IV, 22 novembre 2002, n. 39650). [RIV-0303]


Obblighi del conducente in caso di investimento - Obbligo di fermarsi - Inottemperanza - Reato di lesioni colpose conseguenti all’investimento - Continuazione - Configurabilità - Esclusione - Concorso formale - Configurabilità - Esclusione
Tra il reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale e quelli di omissione dell’obbligo di fermata e di soccorso alle persone rimaste (art. 189, commi 6 e 7, c.s.), non è possibile ritenere sussistente la continuazione, giacché la natura colposa del primo dei detti reati esclude che possa essere ipotizzata l’unicità del disegno criminoso con gli altri.
E neppure è possibile ravvisare il concorso formale, dal momento che i due comportamenti sono stati posti in essere con condotte distinte, essendo, sia pure di poco, all’incidente causato. (Cass. Pen., Sez. IV, 4 ottobre 2002, n. 33300). [RIV-0303]

Responsabilità civile - Animali - Animali selvatici - Responsabilità a carico delle regioni - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di autovettura urtata violentemente da animale selvatico.
Responsabilità civile - Animali selvatici - Responsabilità a carico delle regioni - Imputabilità - Legge vigente al momento del verificarsi del fatto o dell’evento dannoso - Applicazione - Configurabilità

Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma terzo) e affida alle medesime (cui la legge n. 42 del 1990, nel definire i rapporti tra Regioni, Province e Comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990 (art. 9, comma primo).
Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norma.
(Cass. Civ., Sez. III, 24 settembre 2002, n. 13907). [RIV-0303]

Trasporto - Di cose - Autotrasporto di merci - Autocarro con autorizzazione al trasporto per conto terzi - Cedibilità autonoma dell’autorizzazione - Esclusione - Cessione dell’autorizzazione contestualmente alla vendita dei veicolo - Necessità - Conseguenze
L’autorizzazione al trasporto merci di cui all’art. 4 del D.M. 27 aprile 1993 non può formare oggetto di autonoma cessione, dovendo quest’ultima accompagnarsi necessariamente alla contestuale vendita del veicolo per il quale autorizzazione sia stata rilasciata, con conseguente nullità del contratto che, apparentemente destinato al trasferimento del veicolo e dell’autorizzazione, abbia in realtà lo scopo di consentire la cessione soltanto di quest’ultima, eludendo così un divieto posto da norma imperativa. (Cass. Civ., Sez. II, 26 agosto 2002, n. 12496). [RV-0303]


Guida in stato di ebbrezza - Accertamenti - Modalità - Procedura ex art. Reg. nuovo c.s. - Infungibilità - Esclusione - Conseguenza in tema di prova dello stato di ebbrezza
Ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza del conducente di un veicolo, le procedure di cui all’art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada (utilizzazione dell’etilometro ed analisi dell’aria alveolare) non costituiscono strumento unico ed infingibile di verifica dello stato predetto, che può, per converso legittimamente ritenersi provato aliunde, in base ad una adeguata valutazione, da parte del giudice di merito, di tutti gli elementi acquisiti al processo e ritenuti idonei a dimostrare il detto stato (nella specie, referto ospedaliero). L’art. 186 del codice della strada, che prevede e sanziona la contravvenzione “di guida in stato di ebbrezza”, peraltro, non una mera facoltà, ma un vero e proprio (sanzionato, oltretutto, penalmente: art. 186 comma 6 c.s), a carico del guidatore, sottoporsi ai previsti accertamenti, ove disposti dagli organi di polizia stradale, con la conseguenza che il volontario rifiuto di consentirsi può costituire valido elemento di prova indiziaria della sussistenza stato di ebbrezza. (Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2002, n. 6639). [RIV-0303]

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Assicurazione contro il furto - Autoveicolo - Consegna della denuncia di furto alla compagnia di assicurazione - Prova della richiesta di risarcimento danni - Sufficienza - Escussione - Conseguenza in tema di prescrizione
La semplice consegna della denuncia di furto alla compagnia assicuratrice per quel rischio non costituisce prova della “richiesta di risarcimento danni” (rectius: indennizzo), essendo, questa, espressione di una volontà distinta ed ulteriore, sicché, laddove l’assicurato non fornisca prove certe circa la manifestazione di tale volontà entro il termine di un anno dal verificarsi del sinistro, il giudice deve dichiarare intervenuta la prescrizione di cui all’art. 2952, comma 2, cc. (Cass. Civ., Asti, 15 novembre 2002, n. 998). [RIV-0303]


Assicurazione obbligatoria - Contratto di assicurazione - Premio - Maggiorazione - A causa di comportamenti anticoncorrenziali delle compagnie assicurative - Risarcimento - Sussistenza
Qualora, a causa delle pratiche anticoncorrenziali poste in essere dalle compagnie di assicurazione, in violazione dell’art. 2 L. n. 287/90, si sia verificato un aumento dei prezzi dei premi RC auto da cui sia derivato un danno ingiusto al consumatore/utente, questo è legittimato a chiederne il risarcimento alla compagnia stessa. (Nella fattispecie il giudice ha condannato in via equitativa la compagnia al risarcimento del 20% dell’importo del premio RC auto). (Cass. Civ., Lecce, 30 gennaio 2003). [RIV-0303]

Depenalizzazione - Ordinanza ingiunzione - Opposizione - Ricorso al prefetto - Legittimazione attiva - Carenza - Opponente non destinatario del verbale di accertamento della violazione - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza
E’ inammissibile per carenza di legittimazione attiva il ricorso al prefetto, ex art. 203 nuovo c.s., presentato da opponente non destinatario di alcuna notificazione del verbale di contestazione di violazione al codice della strada.
(Nella fattispecie il ricorso avverso verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 23 nuovo c.s., per aver collocato un cartello pubblicitario senza la prescritta autorizzazione comunale, era stato presentato dalla società proprietaria del cartello su delega del soggetto cui era stato notifica il verbale). (Cass. Civ., Torino, 23 dicembre 2002). [RIV-0303]


Sosta, fermata e parcheggio - In area privata - Con servitù di uso pubblico - Rimozione di ciclomotore - Illegittimità - Limiti - Conseguenza
E’ illegittima la rimozione operata da un Centro soccorso stradale privato di un ciclomotore in area privata ma gravata da servitù di uso pubblico (portico) se non viene accertata dall’autorità amministrativa la violazione di un divieto al codice della strada. L’operatore non può inoltre pretendere il pagamento del costo della rimozione dal terzo spogliato, non avendo a suo favore alcun diritto di ritenzione. (Cass. Civ., Bologna, 2 dicembre 2002 n. 3643). [RIV-0303]

Guida sotto l’influenza di sostante stupefacenti – Accertamento – Modalità – art. 187, comma 2, c.s. – Valutazioni degli elementi sintomatici esterni – Sussistenza – Limiti Guida sotto l’influenza di sostante stupefacenti – Accertamento – Modalità Art. 187, comma 2, c.s. – Accompagnamento del soggetto per il prelievo anziché presso le strutture pubbliche, presso un ufficio o comando di polizia – Configurabilità del reato di cui all’art. 187, comma 5, c.s. di rifiuto di sottoporsi all’accertamento- Esclusione
Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope è indispensabile che lo stato di alterazione del conducente conseguente all’assunzione di dette sostanze venga accertata nei modi previsti dall’art. 187, comma 2, c.d.s, con esclusione, pertanto, della possibilità (da ritenersi ammessa, invece, nel caso di guida in stato di ebbrezza), che esso possa essere validamente desunto da elementi sintomatici esterni, essendo questi suscettibili soltanto di giustificare il ragionevole sospetto di sussistenza del reato e, quindi, l’accompagnamento del soggetto presso una delle strutture pubbliche indicate dalla norma, per l’effettuazione dei prelievi organici e di successivi esami di laboratorio.
Il reato di cui all’art. 187, comma 5, c.d.s, consistente nel rifiuto, da parte di soggetto ragionevolmente sospettato di aver guidato un veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, di sottoporsi all’accertamento previsto dal comma 2 del citato art. 187, presuppone che tale accertamento debba svolgersi con le modalità espressamente previste e, quindi, in particolare, previo accompagnamento, del soggetto presso una delle strutture pubbliche di cui al richiamato art.2, comma 1, lett. b), del D.M. 12 luglio 1990 n. 186. Ne deriva che il reato anzidetto non può essere ritenuto sussistente nel caso in cui il soggetto sia stato accompagnato, per il prelievo dei liquidi organici, non in una di tali strutture ma presso un ufficio o comando di polizia. (Cass. Pen., Sez. IV, 14 febbraio 2003, n. 7339). [RIV-0403]



Furto – Momento consumato del reato – veicolo munito di c.d. antifurto satellitare - Individuazione
Costituisce reato di furto consumato e non semplicemente tentato quello che abbia ad oggetto un autoveicolo munito di c.d. antifurto satellitare poiché la presenza di tale congegno non comporta che il veicolo venga costantemente seguito nei suoi spostamenti (sì da dar luogo ad un mantenimento, sia pure a distanza ed a mezzo di soggetto diverso dal rapporto tra il detentore e la res), ma consente soltanto la localizzazione del veicolo stesso a seguito di richiesta. (Cass. Pen., Sez. IV, 3 febbraio 2003, n. 4824). [RIV-0403]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Immediata – Contestazione orale - Sufficienza
In tema di violazione del codice della strada, la regola secondo cui l’omessa contestazione immediata (ove possibile), o l’omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l’hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione, nel verbale, dei motivi della mancata consegna immediata dello stesso la distinzione logica e giuridica sussistente fra i tre momenti dell’accertamento, costituiti dalla contestazione, dalla verbalizzazione e dalla consegna di copia del verbale al trasgressore, dei quali soltanto il primo deve essere eseguito immediatamente, ai sensi dell’art. 200, primo comma, c.s., a pena di annullabilità.
(Nella fattispecie, in cui la S.C. ha escluso l’annullabilità del provvedimento sanzionatorio, il trasgressore aveva ricevuto contestazione orale immediata, ma si era poi allontanato dall’ufficio della polizia urbana, presso cui si era recato, assieme agli agenti, per la redazione del verbale, ed aveva, in tali modo, reso impossibile l’immediata consegna del verbale – notificatogli successivamente – al termine della redazione dello stesso). (Cass. Civ., Sez. I, 21 novembre 2002, n. 16420). [RIV-0403]


Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Telelaser LTI 20-20 – Emissioni di scontrino mancante di data ed ora della violazione - Illegittimità
E’ illegittima la violazione dell’art. 142, comma 9 c.s. (e nullo il relativo verbale di accertamento) elevata mediante strumento telelaser LTI 20-20 che abbia emesso scontrino mancante di data ed ora nella quale tale violazione sia stata commessa. (Giudice Di Pace, Bologna, 28 gennaio 2003, n. 332). [RIV-0403]


Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Danni ad infrastrutture autostradali – Responsabilità contrattuale dell’utente della strada – Esclusione – Responsabilità extracontrattuale da fatto illecito – Sussistenza – Prescrizione biennale - Applicabilità
Poiché il danneggiamento di infrastrutture autostradali da parete di utente non è riconducibile nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale instaurato dal conducente del veicolo con il pagamento del pedaggio, ma trova ragione d’essere nel generale principio sancito dall’art. 2043 c.c. per la responsabilità extracontrattuale derivante dal fatto illecito e, nel caso in esame, nella responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 1 c.c., il diritto al risarcimento del danno patrimoniale biennale di cui all’art. 2947, comma 2, c.c. (Giudice Di Pace, Torino, 27 dicembre 2002). [RIV-0403]


Martedì, 30 Marzo 2004
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