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Giurisprudenza di Legittimità Febbraio 2004

a cura di Franco Corvino

Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome.

Giurisprudenza di Legittimità

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Facoltà, anziché obbligo, degli organi accertatori di sottoporre il fermato all’accertamento secondo gli strumenti e procedure previste – Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale
E’ manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della L. 25 giugno 1999, n. 205 (delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell’art. 19 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205) nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall’art. 186, secondo comma, c.s., limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in stato di ebbrezza. (Corte Cost., Ord. 19 novembre 2002, n. 471). [RIV0103]

 

Giuda in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Facoltà, anziché obbligo, degli organi accertatori di sottoporre il fermato all’accertamento secondo strumenti e procedure previsti – Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 nuovo c.s., nella parte in cui non prevede l’obbligo a carico degli organi accertatori di sottoporre il fermato all’accertamento secondo gli strumenti e procedure previste dal regolamento, e ove non prevede, a fronte della richiesta del fermato e nel caso in cui non sia particolarmente difficoltoso, la possibilità di effettuare il prelievo ematico. (Corte Cost., Ord. 19 novembre 2002, n. 461). [RIV0103]


Guida in stato di ebbrezza – Estinzione del reato – Oblazione – Applicabilità – Sussistenza
Il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186, comma 2, c.s., in quanto sanzionabile, se giudicato dal giudice di pace, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 4, comma 2, lett. Q), e 52, comma 2, lett. C), del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 (salvo che ricorra la recidiva qualificata di cui al comma 3 dello stesso art. 52), con pena pecuniaria ovvero con quella della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità (entrambe assimilate, per ogni effetto giuridico, dall’art. 58, comma 1, alla pena detentiva originariamente prevista), deve ritenersi ricompreso tra le contravvenzioni punite con pena alternativa, relativamente alle quali può trovare applicazione, salvo espressa deroga, l’oblazione prevista dall’art. 162 bis. (Cass. Pen., Sez. IV, 27 novembre 2002, n. 40121). [RIV0103]


Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Strumenti e procedure indicati dall’art. 379 D.P.R. n. 495/92 – Necessità – Esclusione
Lo stato di ebbrezza alcolica del conducente di un autoveicolo, ai fini della ravvisabilità del reato contestato, non deve essere necessariamente accertato con strumenti e procedure indicati nell’art. 379 D.P.R. n. 495/92, ma può essere dimostrata anche attraverso dati sintomatici, desumibili in particolare dalle condizioni del soggetto e dalle constatate oggettive anomalie della condotta di guida (difficoltà di linguaggio, andatura a zig-zag del veicolo, alito emanante odore di alcol). (Cass. Pen., Sez. IV, 22 novembre 2002, n. 39653). [RIV0103]

 

Esenzione da obblighi per servizi di polizia e di soccorso – Veicolo adibito a servizio di polizia – Omicidio colposo – Responsabilità penale del conducente – Configurabilità
In tema di omicidio colposo derivante da sinistro stradale, non è esclusa la responsabilità penale del conducente di autoveicolo adibito a servizio di polizia che cagioni il sinistro nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, secondo le modalità di cui all’art. 177, comma 2, c.s.. Quest’ultima norma prevede, infatti, che il conducente possa non essere sanzionato per la violazione delle regole del c.s. dipendenti dall’espletamento di detto servizio, ma non esclude la sua responsabilità quando egli, pur senza porre in essere macroscopiche violazioni, agisca senza rispettare le regole di comune prudenza e diligenza che lo stesso art. 177 cit. gli impone di osservare. (Fattispecie relativa a sinistro cagionato da un’auto in dotazione all’Arma dei Carabinieri che, con la sirena inserita e il lampeggiante acceso aveva urtato, provocando la morte dei passeggeri, un’autovettura proveniente da destra presso un incrocio regolato da luce gialla intermittente) (Cass. Pen., Sez. IV, 7 novembre 2002, n. 37263). [RIV0103]

 

Obblighi del conducente in caso di incidente – Obbligo di fermarsi – Inottemperanza – Omissione di assistenza di cui al comma sette art. 189 nuovo c.s. – Configurabilità
Il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, del codice della strada è reato omissivo di pericolo che impone all’utente della strada di fermarsi in presenza di un incidente, comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui sia derivato un danno effettivo alle persone, ivi compresa la morte, sempre che si sia reso conto sia dell’incidente che del danno. Per la sussistenza del reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7 dello stesso articolo, è invece necessaria l’effettività del bisogno dell’investito, che viene meno nel caso di assenza di lesioni, di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, né utile o efficace, l’ulteriore intervento dell’obbligato, circostanze che non possono essere ritenute ex post, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione. (Cass. Pen., Sez. IV, 9 agosto 2002). [RIV0103]

 

Trasporto (Contratto di) – Di cose – Disciplina ex art. 3 L. n. 25/01 – Forma scritta – Necessità – Esclusione – Retroattività di tale disciplina – Questione infondata di legittimità costituzionale
Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 256 del 2001, convertito dalla legge n. 334 del 2001, che interpreta autenticamente l’art. 26 della legge n. 289 del 1974, deve escludersi la nullità dei contratti di trasporto conclusi in forma orale, in quanto la nullità – prevista per il caso di mancata annotazione sulla copia del contratto stesso dei dati relativi alla iscrizione all’albo e all’autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi, possedute dal vettore – interviene soltanto qualora le parti per la stipula del suddetto contratto, abbiano scelto la forma scritta. Tale disciplina, avendo natura interpretativa, possiede efficacia retroattiva, né sussistono al riguardo dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione ai principi di ragionevolezza costituzionalmente garantiti, nonché agli altri principi di cui agli artt. 24, 101, 102 e 104 Cost. posto che tale retroattività da un lato trova giustificazione nell’esistenza di effettivi dubbi ermeneutica della disciplina interpretata e dall’altro non compromette il diritto di difesa, né comporta un conflitto tra potere legislativo e potere giurisdizionale. (Cass. Civ., Sez. lav., 6 giugno 2002). [RIV0103]

 

Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti dell’assicuratore – Impresa assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa – Preventiva richiesta di risarcimento ex art. 22 L. n. 990/1969 – Onere – Adempimento – Mediante richiesta al commissario liquidatore autorizzato alla liquidazione dei danni ex art. 9 D.L. n. 857/1976 – Ulteriore richiesta all’impresa designata – Esclusione
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore dei natanti, l’onere della preventiva richiesta, all’assicuratore, di risarcimento del danno, posto dall’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, a carico del danneggiato che intenda esercitare l’azione giudiziaria, è adempiuto, in caso di impresa assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, mediante la richiesta al commissario liquidatore che sia stato autorizzato, a norma dell’art. 9 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, a procedere alla liquidazione dei danni anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in deroga all’art. 19, terzo comma, della citata legge n. 990 del 1969, non essendo necessaria ulteriore richiesta all’impresa designata, sia perché il commissario liquidatore della società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa il soggetto che, avendone avuta la necessaria autorizzazione, deve procedere alla liquidazione del danno, sia perché l’impresa designata, dovendo procedere a norma del medesimo articolo 9 del D.L. n. 857 del 1976, all’assistenza tecnica del commissario liquidatore, deve ritenersi a conoscenza della richiesta trasmessa dal danneggiato al commissario liquidatore. (Cass. Civ., Sez. III, 29 luglio 2002, n. 11161). [RIV0103]

 

Patente – Revoca e sospensione – Fatto commesso alla guida di veicolo per cui non è richiesta patente – Applicabilità della sanzione accessoria – Esclusione
Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso. (Cass. Pen., Sez. un., 29 marzo 2002, n. 12316). [RIV0103]

 

Assicurazione (Contratto di) – Assicurazione per conto altrui – Legitimatio ad causam del contraente – Condizioni – Contratto stipulato dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana per conto dei conduttori di gare sportive – Sinistro occorso ad automobilista nel corso di gara in circuito provato – Azione risarcitoria diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore – Ammissibilità
Nell’ipotesi di sinistro verificatosi nel corso di una gara sportiva in circuito privato, essendo in operativa la L. n. 990/69, il danneggiato può agire per i danni materiali direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione sulla base del contratto stipulato dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana per conto dei conduttori delle gare, a copertura dei danni derivanti a questi ultimi ed alle autovetture partecipanti alle competizioni. (Trib. Civ. di Roma, Sez. XII, 1 ottobre 2002). [RIV0103]

 

Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti dell’assicuratore – Modalità di richiesta danni – Formulazione a mezzo fax – Ammissibilità – Limiti
La domanda di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale può essere formulata anche via fax purchè sia raggiunta la prova del ricevimento della richiesta del risarcimento, per la quale non è sufficiente la ricevuta del fax rilasciata dall’apparecchio trasmittente, e semprechè venga rispettato lo spatium deliberandi di 60 giorni dalla richiesta al fine dell’instaurazione del relativo giudizio. (Nella fattispecie pur essendo stata data certezza del ricevimento della richiesta del risarcimento con lettera di risposta da parte dell’assicuratore, il giudice ha dichiarato improponibile la domanda per violazione dell’art. 22 L. n. 990/60, poiché il giudizio era stato promosso prima che fosse decorso il sessantesimo giorno dalla richiesta medesima). (Giudice di Pace di Davoli, 6 novembre 2002). [RIV0103]

 

Assicurazione obbligatoria – Contratto di assicurazione – Disdetta – Della compagnia di assicurazione – Disdetta senza comunicazione delle motivazioni e delle variazioni di premio – Illegittimità – Conseguenze
In tema di R.C. auto, nel caso in cui, prima della scadenza annuale del contratto, l’assicurato abbia ricevuto dalla propria compagnia assicurativa disdetta senza comunicazione delle motivazioni e delle variazioni del premio, egli ha diritto ad essere riassunto dalla stessa compagnia alle medesime condizioni dell’anno precedente. (Giudice di Pace di Napoli, 16 aprile 2002). [RIV0103]


Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Deposito del ricorso – A mezzo posta – Ammissibilità

Il mancato deposito manuale del ricorso in opposizione contro le ordinanze-ingiunzioni irrogative di sanzione amministrativa non determina la inammissibilità del ricorso medesimo, ma costituisce una mera irregolarità, senza alcun effetto negativo sul procedimento di opposizione, purchè il ricorso sia stato prodotto, anche a mezzo del servizio postale, e pervenuto nella cancelleria del giudice adito nel termine perentorio fissato dall’art. 22 della legge n. 689/1981. (Giudice di Pace di Frosinone, 11 dicembre 2002). [RIV0103]

 

Carico – Peso – Eccedenza – Violazione dell’art. 167 nuovo c.s. – Violazione dell’art. 63 nuovo c.s. – Cumulo materiale delle sanzioni – Esclusione
Qualora sia stato posto in essere un comportamento che viola sia l’art. 167 c.s. per aver trasportato con veicolo con massa complessiva a 10 t. un carico con eccedenza superiore a 3 t., sia l’art. 63, comma 5, c.s., per non aver rispettato le modalità e le procedure per la massa limite rimorchiabile, essendo le due infrazioni caratterizzate dallo stesso elemento (superamento dei limiti di massa trasportabile), la violazione più grave contenuta nell’art. 167 c.s. assorbe l’infrazione minire e quindi non si deve procedere a cumulo materiale delle due sanzioni. (Giudice di Pace Civile di Bologna, 8 febbraio 2001). [RIV0103]

 

Assicurazione obbligatoria – Fondo di garanzia per le vittime della strada – Incidente provocato da veicolo non coperto da valida assicurazione
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, qualora a seguito di un incidente provocato da un autoveicolo non coperto da valida assicurazione, il danneggiato abbia domandato il risarcimento dei danni nei confronti della sola impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del fondo di garanzia, senza una espressa domanda nei confronti del danneggiante, non può essere pronunziata condanna a carico di quest’ultimo, a nulla rilevando che il responsabile del danno abbia la posizione processuale di litisconsorte necessario nella relativa controversia. (Cass. Civ., Sez. III, 28 febbraio 2002, n. 2963). [RIV0103]

 

Assicurazione obbligatoria – Fondo di garanzia per le vittime della strada – Veicolo non coperto da assicurazione
Nel sistema della legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il soggetto responsabile del danno, perché l’obbligazione del Fondo, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella del responsabile. Ne consegue che la prescrizione dell’azione nei confronti del danneggiante non è interrotta da un valido atto interruttivo compiuto dal danneggiato nei confronti del Fondo. (Cass. Civ., Sez. III, 28 febbraio 2002, n. 2963). [RIV0103]

 

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale
In caso di opposizione proposta direttamente avverso il verbale di accertamento di infrazione del codice della strada redatto dalla polizia municipale, è nulla la notifica del ricorso eseguita presso il corpo di polizia atteso che essa deve essere fatta, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., alla persona giuridica di cui il corpo fa parte, e cioè al comune, nella sua sede ed in persona del sindaco quale legale rappresentante. (Cass. Civ., Sez. I, 22 febbraio 2002, n. 2574). [RIV0103]

 

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Verbale di accertamento dell’infrazione
Nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativi della sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti ovvero come avvenuti in sua presenza e da lui conosciuti senza margini di apprezzamento o discrezionalità, nonché, ancora, limitatamente alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, ma non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni, ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. (Nella specie, la S.C., sulla base dell’enunciato principio, ha stabilito che il rapporto della Polstrada attestante, tra l’altro, l’esclusione di anomalie del fondo stradale, non fosse, in parte qua, dotato di fede privilegiata e, per conseguenza, non dovesse necessariamente essere impugnato con querela di falso, né comportasse, ipso facto, l’inattendibilità delle deposizioni testimoniali contrastanti con tale assunto). (Cass. Civ., Sez. III, 25 febbraio 2002, n. 2734). [RIV0103]

 

Depenalizzazione – Sanzioni amministrative accessorie – Confisca – Confisca del veicolo indipendentemente dall’intervenuto pagamento della sanzione principale – Carenza assoluta di motivazione – Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento all’art. 3, comma 1, Cost, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93, comma 7, c.s., nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, indipendentemente dall’intervenuto pagamento della sanzione principale. (Cort. Cost., Ord. 26 novembre 2002, n. 492).[RV0203]

 

Veicoli – Motocicli – Guida di motociclo di oltre 125 cm3 con patente B anziché A – Sanzioni – Omessa differenziazione rispetto alla più grave fattispecie di guida senza patente – Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza – Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 116, comma 13, c.s., nella parte in cui non differenzia l’ipotesi di guida di un motociclo di oltre 125 cm3 con patente di categoria B da quella di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna. (Cort. Cost., Ord. 26 novembre 2002, n. 488).[[RV0203]

 

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Alcooltest – Atto di polizia giudiziaria – Preventivo avviso al difensore – Necessità – Esclusione – Mancato deposito entro tre giorni del verbale di accertamento – Nullità relativa – Sussistenza
In tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, il cosiddetto alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile ai sensi dell’art. 354 comma 3 c.p.p., stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto della predetta analisi. In virtù dell’art. 356 c.p.p. il difensore può assistere a tale accertamento, senza che abbia il diritto di preventivo avviso e per effetto dell’art. 366 c.p.p. il relativo verbale va depositato entro tre giorni. La violazione di tale prescrizione comporta una nullità relativa, sanabile se non eccepita tempestivamente, ovvero se non determinante un’effettiva diminutio della possibilità di difesa. (Nella fattispecie non vi è stato un effettivo pregiudizio della difesa poiché, trattandosi di accertamento dello stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo, il giudice può trarre le ragioni del suo convincimento da ogni elemento ritenuto utile e probante e non necessariamente ed esclusivamente dall’uso dell’etilometro).).(Cass. Pen., Sez. IV, 22 novembre 2002, n. 39629) [RV0203]

 

Responsabilità da sinistri stradali – Chiamata in giudizio – Responsabile del danno – Diverso dal proprietario – Conducente – Legittimazione passiva – Sussistenza
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivata dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il responsabile del danno che, a norma dell’art. 23 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, deve essere chiamato nel giudizio promosso con azione diretta dal danneggiato non è solo il proprietario del veicolo o del natante assicurato (o tenuto all’assicurazione) ma anche il conducente perché solo questa interpretazione estensiva della norma è coerente con la ragione della deroga del principio della facoltatività del litisconsorzio nelle obbligazioni solidali da essa prevista, che è quella di evitare la proliferazione dei giudizi e le difformità dei giudicati, anche in funzione dell’opportunità di facilitare le azioni di rivalsa o di surroga dell’assicuratore nei confronti dello stesso conducente (art. 1, terzo comma, stessa legge) e dei responsabili civili non assicurati (art. 1916 c.c.) piuttosto che quella di assicurare la partecipazione al giudizio di entrambe le parti del rapporto assicurativo.(Tribunale Civ. di Roma, Sez. IV bis stral., 28 giugno 2002) [RV0203]

 

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Redazione con sistemi meccanizzati – Mancata sottoscrizione autografa del verbalizzante – Rilevanza ai fini della validità della notificazione – Esclusione
Qualora il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada risulti redatto con sistema meccanizzato o di elaborazioni dati, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, e, quindi, del verbalizzante. (Giudice di Pace Civile di Foggia, 25 ottobre 2002) [RV0203]

 

Norme di comportamento in genere – Autostrada – Divieto di inversione di marcia – Nella parte di svincolo compresa tra il segnale di “preavviso di inizio di autostrada” e quello di “inizio autostrada” vero e proprio – Violazione dell’art. 176, comma 1, nuovo c.s. – Esclusione – Violazione dell’art. 154, comma 6, nuovo c.s. – Configurabilità
L’inversione di marcia effettuata in quella parte di svincolo compresa tra il segnale di “preavviso di inizio autostrada” e quello di “inizio autostrada” vero e proprio, non integra violazione dell’art. 176 comma 1, bensì all’art. 154 comma 6 c.d.s. (essendo, lo svincolo, un’intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro), sicché, in caso di opposizione proposta direttamente avverso il verbale, il giudice può modificarlo, applicando la sanzione tra il minimo ed il massimo previsti per la violazione effettivamente commessa, aumentandola fino al triplo, ai sensi dell’art. 198 c.d.s., laddove con lo stesso comportamento siano state poste in essere altre violazioni di minore gravità. (Giudice di Pace Civile di Pienerolo, 4 luglio 2002, n. 295) [RV0203]


Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Art. 180, ottavo comma, nuovo c.s. – Collaborazione del privato con l’autorità pubblica
In tema di violazioni al codice della strada, integra l’ipotesi di illecito amministrativo previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 180, comma ottavo, e 181, comma terzo, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (in base al quale non risultano sanzionate specifiche condotte previste dal detto codice ovvero specifici obblighi previsti da norme finanziarie relative al pagamento della tassa di possesso, bensì l’omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all’autorità amministrativa al fine di consentirle l’espletamento dei necessari e previsti accertamenti) il comportamento di chi, essendo stato invitato ad esibire la ricevuta di pagamento della tassa di possesso, omette, al fine di non pagare la tassa di possesso anteriormente al termine ultimo al riguardo previsto dalla legge, di recarsi presso gli uffici della Polizia stradale, anche al fine di allegare, se del caso, la sussistenza della possibilità di pagare la tassa in questione, con le relative soprattasse, anche dopo la scadenza del termine utile per l’esibizione della ricevuta di pagamento. (Cass. Civ., sez. I 5 marzo 2002, n. 3123) [RV0203]

 

Notificazione in materia civile – A mezzo posta – deposito nell’ufficio postale – Momento di perfezionamento
Con riguardo a notifica a mezzo del servizio postale, in caso di rifiuto di ricevimento da parte delle persone abilitate, ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle stesse, oppure di temporanea assenza del destinatario (art. 8, comma secondo, della legge 20 novembre 982, n. 890), il perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante si distingue da quello nei confronti del destinatario e si identifica con il momento in cui viene completata l’attività incombente sul notificante – alla quale può essere collegato il rispetto di un termine posto dalla legge a suo carico -, coincidente con il deposito nell’ufficio postale del piego non consegnato, senza che possa valorizzarsi, per negare la tempestività della notificazione, la data del ritiro del piego da parte del destinatario, giacché l’intervallo temporale previsto dalla legge (giacenza del piego presso l’ufficio postale per un congruo periodo di tempo a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998) è preordinato unicamente a tenere indenne il destinatario dell’atto da riflessi sfavorevoli dell’attività del notificante. (Cass. Civ., sez. I 5 gennaio 2002, n. 382) [RV0203]



Sabato, 28 Febbraio 2004
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