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Massimario di Giurisprudenza Gennaio 2004

a cura di Franco Corvino

Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome.

Massimario di Giurisprudenza

Sosta, fermata e parcheggio – Limitazioni nei centri urbani – Poteri del sindaco – individuazione.

 

L’art. 7 del codice della strada conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza «i provvedimenti indicati nell’art. 6, comma quarto», con i quali egli può (lett. B) «stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di uTenti». (Cass. Civ., Sez. I, 28 agosto 2001, n. 11278). [RV0102]

 

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Patente – Revoca e sospensione – Guida di veicoli per il quale non Ë richiesta la patente – Sospensione della stessa – Legittimità – Esclusione – Fattispecie.

 

La sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria conseguente all’accertamento di un reato, non può essere disposta qualora il reato sia stato commesso con un mezzo per la cui conduzione la patente non era richiesta. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisone del giudice di merito nella parte in cui questi, nell’affermare la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 186 c.d.s. per aver egli guidato un motoveicolo essendo in stato di ebbrezza, aveva anche disposto la sospensione della patente di guida, nonostante che per condurre il detto motoveicolo la patente non fosse richiesta). (Cass. Pen., Sez. IV, 27 settembre 2001, n. 35121). [RV0102]

 

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Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione immediata – Obbligo – Deroga in presenza di motivi che la renda impossibile – indicazione nel verbale notificato al trasgressore – Necessità – Omissione – Effetti – Nullità dell’ordinanza-ingiunzione.

 

In tema di violazioni del c.s., la contestazione immediata imposta dall’art. 201 del D.L.vo n. 285 del 1992, ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore, la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, dovendo tali motivi essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale. (Nella specie la Corte ha annullato l’ordinanza-ingiunzione sul rilievo che il verbale notificato al trasgressore conteneva solo generica giustificazione dell’impossibilità per i verbalizzanti di procedere alla contestazione immediata. (Cass. Civ., Sez. I, 22 agosto 2001, n. 11184). [RV0102]

 

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Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Opposizione in sede giurisdizionale – Ammissibilità – Previo ricorso al Prefetto – Necessità – Esclusione.

 

In materia di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina della circolazione stradale, il previo esperimento del ricorso amministrativo al Prefetto Ë meramente facoltativo, potendo l’interessato, secondo l’interpretazione adeguatrice dell’art. 203 c.d.s. fornita dalla Corte cost. (sentenze nr. 255 e 311 del 1994, n. 437 del 1995, e ordinanza n. 315 dello stesso anno), rivolgersi al giudice indipendentemente da esso, mediante l’impugnazione del verbale di accertamento, nelle forme previste dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981. (Cass. Civ., Sez. I, 26 luglio 2001, n. 10194). [RV0102]

 

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Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Applicabilità al reato di cui all’art. 187, quinto comma, nuovo c.s. – Esclusione.

 

Al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento sanitario previsto dall’art. 187, quinto comma, c.s., quando si abbia ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, non Ë applicabile la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. (Giudice di Pace di Piacenza, 28 giugno 2001). [RV0102]

 

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Limiti alla circolazione – Centro storico – Ordinanza sindacale – Mancata pubblicazione nell’Albo pretorio – Inefficacia.

Limiti alla circolazione – Centro storico – Ordinanza sindacale – Mancata pubblicazione nell’albo pretorio – Rilevanza ai fini dell’esecutività del verbale di accertamento – Sussistenza.

 

E’ inefficace l’ordinanza sindacale emessa ai sensi degli artt. 6 e 7 c.d.s. non pubblicata nell’Albo pretorio. (Nuovo c.s., art. 6; nuovo c.s., art. 7).

La pubblicità legale dell’ordinanza sindacale emessa ai sensi degli artt. 6 e 7 c.d.s. prevista oltre che dall’art. 73 Cost. e art. 10 disposizioni della legge in generale anche dall’art. 47 della L. 142/90, costituisce elemento essenziale per la esecutività del verbale di accertamento. (Giudice di Pace di Bologna, 4 giugno 2001, n. 1171). [RV0102]

 

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Responsabilità civile – Animali – Animali selvatici – Danni cagionati a veicoli in circolazione – Responsabilità a carico delle regioni – Sussistenza.

 

Le Regioni, in quanto obbligate ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, Ë responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione. (Giudice di Pace di Riva del Garda, 2 aprile 2001, n. 26). [RV0102]

 

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Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Immediata.

 

La disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all’art. 14 della legge n. 689 del 1981, Ë derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice della strada dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice, cui si correlano gli artt. 383 e 384 del regolamento di esecuzione. Dalla diversità delle due normative discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981) secondo cui Ë priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur se possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. La contestazione immediata della violazione alle norme del codice della strada ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. Perciò il giudice, e riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non Ë stata effettuata, legittimamente dispone l’annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione. (Cass. Civ., Sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2494). [RV0102]

 

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Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale.

 

In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di accertamento, tenuto conto della sua idoneità a divenire titolo esecutivo e in conformità dell’interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale, Ë assimilato, in relazione ai rimedi giurisdizionali esperibili contro di esso, all’ordinanza-ingiunzione, posto che la disposizione dell’art. 205 c.s. deve essere interpretata estensivamente, nella parte in cui richiama e rende operanti gli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 per l’opposizione contro i provvedimenti irrogativi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice medesimo, includendovi l’impugnazione del verbale di accertamento. (Cass. Civ., Sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2494). [RV0102]

 

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Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Opposizione – Procedimento.

 

L’art. 23 della legge n. 689 del 1981, al quale rinvia l’art. 205 del codice della strada, espressamente sancisce che, nei giudizi d’opposizione alle sanzioni amministrative, il pretore può rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento, le quali, quindi, possono essere liquidate anche se l’autorità che ha irrogato la sanzione sia stata difesa da un proprio funzionario e non da un avvocato, come dalla stessa norma consentito. (Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 2001, n. 2848). [RV0102]

 

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Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Irrogativi di sanzione amministrativa – Sottoscrizione autografa del soggetto emanante.

 

In relazione a fattispecie antecedente all’entrata in vigore dell’art. 15 della legge n. 59 del 1997 e dei regolamenti attuativi in esso previsti, deve escludersi la validità, sulla base dell’art. 3 del D.L.vo n. 39 del 1993, di ordinanze ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative per violazione dell’art. 204 del codice della strada, ove prive di firma autografa, in quanto costituenti provvedimenti amministrativi non suscettibili di automatica elaborazione informatica e richiedenti, a norma degli artt. 18 della legge n. 689 del 1981 e 3 della legge n. 241, specifica motivazione in relazione alle particolarità del singolo caso concreto. E peraltro gli atti in questione debbono considerarsi comunque validi ove, pur in mancanza dell’autografia della sottoscrizione, i dati estrinsecati nel contesto documentativi degli stessi, consentano comunque di accertare aliunde la sicura attribuibilità, dell’atto a chi, secondo le norme positive, debba esserne l’autore. (Cass. Civ., Sez. I, 28 dicembre 2000, n. 16204). [RV0102]

 

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Segnaletica stradale – Segnali di pericolo – Previsti dal codice della strada e dal regolamento.

 

L’obbligo imposto a carico dell’ente proprietario o gestore della strada (art. 13 c.s.) di porre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo, descritti dallo stesso articolo nelle norme successive e in quelle del regolamento, non si esaurisce nell’adozione della segnaletica indicata in tali norme, ma si estende anche all’uso di segnali diversi idonei ad impedire l’insorgere di situazioni di pericolo per l’incolumità degli utenti della strada quando i normali segnali di pericolo, in relazione a situazioni concrete siano insufficienti. (Cass. Civ., Sez. III, 2 febbraio 2001, n. 1505). [RV0102]

 

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Velocità – Limiti fissi – Accertamento a mezzo di autovelox.

 

L’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che indica, «di massima>>, i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, contempla, alla lett. E), non solo il caso dell’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la terminazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, ma anche quello in cui esso sia «nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile nei modi regolamentari». Tale impossibilità, che sussiste con riferimento alla pattuglia preposta al funzionamento dell’apparecchiatura autovelox che procede all’accertamento dell’infrazione, non può essere esclusa dal giudice di merito con il rilievo dell’astratta possibilità che al servizio potesse essere preposta una seconda pattuglia con l’esclusivo compito di procedere alla contestazione, non essendogli consentito sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento da parte della pubblica amministrazione in termini di impiego di uomini e mezzi. (Cass. Civ., Sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2494). [RV0102]



Sabato, 31 Gennaio 2004
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