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Massimario di Giurisprudenza Novembre-Dicembre 2003

Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome.

Massimario di Giurisprudenza 

a cura di Franco Corvino

CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 19 aprile 2003, 18749

 

Veicoli — Ciclomotori — Conduzione a mano — Inclusione nella nozione di guida — Sussistenza — Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza.

Rientra nella nozione di guida anche la semplice conduzione a mano di ciclomotore da parte del conducente, risolvendosi pur sempre in una sua deliberata movimentazione e potendo creare rischi alla circolazione e alla pubblica incolumità. (Nella specie l’imputato in stato di ebbrezza aveva condotto a mano il ciclomotore sulla pubblica via).

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione. M.Z. era imputato, con recidiva specifica infraquinquennale, del reato di guida in stato di ebbrezza di un ciclomotore (fatto del 18 giugno 1999), e il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 28 giugno 2001 n. 920/01, lo aveva condannato alla pena di un mese di arresto e lire 2.000.000. di ammenda.

Il reato consistito nel fatto che lo Z. aveva portato da tale S.U. un ciclomotore per farlo ispezionare, ma dopo un primo controllo in un recinto privato, lo Z., continuando a tenere il mezzo per il manubrio, si era accinto ad avviarne il motore e a spingere il veicolo verso una vicina via pubblica quando questo gli era sfuggito al controllo ed era andato ad attraversare il pubblico marciapiede fiancheggiante la via Rosa in Bolzano nel momento in cui alla guida di altro consimile veicolo era giunto tale R.S. il quale solo a fatica era riuscito ad evitare l’ostacolo.
A seguito di appello del difensore dell’imputato, la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n.5/2002 del 14 gennaio 2002, ha rigettato il gravame e condannato l’appellante alle spese.
Avverso tale provvedimento ricorre, tramite il difensore, lo Z. con un solo motivo: erronea applicazione della legge penale anche come conseguenza di illogicità di motivazione. Art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 186, comma 1 e 2 del codice stradale. Contesta il ricorrente, in particolare, l’affermazione della Corte, contenuta in motivazione, secondo cui anche la semplice "movimentazione" del mezzo da parte del conducente, anche se costui non vi sia a cavalcioni, cioè non lo inforchi, costituisce guida; riconosce peraltro come pacifica la circostanza che l’impugnazione si trovava in stato di ebbrezza.
Osserva questa Corte di legittimità come il ricorso sia infondato: per converso le affermazioni della sentenza gravata appaiono ineccepibili, in particolare laddove si pone l’accento sulla circostanza che la guida di un ciclomotore non postula che il conducente lo inforchi, ovvero vi si ponga a cavalcioni, essendo fin troppo evidente come il condurre a mano un tale veicolo si risolva pur sempre in una sua deliberata movimentazione e finisca (come nel caso) per creare alla circolazione e alla pubblica rischi più intensi di quanto comporterebbe la conduzione del mezzo in un tradizionale assetto di marcia (Omissis)

 

Corte di Cassazione Penale
Sez, IV, 22 gennaio 2003, n. 2983

 

Obblighi del conducente in caso di incidente — Obbligo di fermarsi — Inottemperanza — Reato di competenza del giudice di pace — Arresto facoltativo fuori flagranza del conducente — Esclusione — Casi di connessione — Competenza del tribunale — Applicabilità

In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto facoltativo fuori flagranza del conducente, che non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall’art. 189 comma 6 c.s., solo nell’ipotesi in cui tale reato, attribuito alla competenza del giudice di pace, sia giudicato, per effetto della connessione ex art. 6 commi 1 e 2 D.L.vo 28 agosto 2000, 274, del tribunale, non avendo il giudice onorario il potere di procedere alla convalida dell’arresto, dal momento che l’art. 2 del citato decreto legislativo esclude espressamente che nel procedimento davanti al giudice di pace trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto (nel caso di specie, il provvedimento per il reato previsto dall’art. 189 comma 6 risultava connesso con quello per omissione di soccorso stradale di cui al successivo comma 7, con conseguenza competenza del tribunale in composizione monocratica).

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione. 1.- M.G. veniva arrestato, pur mancando la flagranza, in quanto accusato di aver perpetrato i reati di cui all’art. 189 commi 6 e 7 c.s. (soggetto, coinvolto in un incidente, il quale non si ferma e si dà alla fuga; nonché non presta l’assistenza dovuta alla persona ferita nell’occorso).
Il Gip del Tribunale di Monza convalida l’arresto.
2. — L’interessato proponeva ricorso per cassazione avverso il provvedimento. Sosteneva che il reato previsto dall’art. 189 sesto comma c.s. configurava, con l’entrata in vigore del D.L.vo n. 274/2000, un reato di competenza del giudice di pace; d’altro canto, in detto provvedimento non era prevista la possibilità di emettere e convalidare misure cautelari, per cui doveva escludersi, con la nuova normativa, la ricorrenza dell’istituto dell’arresto facoltativo fuori flagranza riferito al reato suddetto:
3. — Il ricorso va rigettato perché infondato.
Si osserva che il giudice di pace, competente a conoscere del delitto di cui all’art. 189 comma sesto c.s. (inottemperanza all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danni alla persona), non risulta titolare del potere di convalidare l’arresto di polizia giudiziaria nell’apposita udienza, non essendo tale atto indicato tra quelli tassativamente attribuiti alle sue funzioni dagli artt. 2 e 9 D.L.vo 274/2000.Peraltro, la facoltà dell’arresto fuori flagranza (ai sensi del citato art. 189 comma sesto c.s.) appare ancora ammissibile nell’ipotesi di concorso formale eterogeneo concernente i reati ex art. 189 comma 6 c.s. ex art. 189 comma settimo c.s. (mancata assistenza a persona ferita da parte di chi è coinvolto in un sinistro stradale). Difatti, in tal caso, essendo competente il tribunale a giudicare circa quest’ultimo delitto (v. art. 2 D.L.vo 274/2000) e di conseguenza, anche del delitto ex art. 189 comma 6 c.s. se attribuibile al medesimo imputato a titolo di concorso formale (v. art. 6 del citato decreto legislativo), non sussistono valide ragioni per ritenere non più applicabile l’arresto facoltativo fuori flagranza, avendo il giudice superiore — competente per entrambi i reati — piena giurisdizione nell’ambito della convalida di misure cautelari provvisorie e di emissione di quelle definitive.In altre parole, deve ritenersi che l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi, se connesso con la omissione di soccorso, consenta tuttora fuori flagranza: siffatta fattispecie risulta delineatasi nel caso di specie.
4. — Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis). [RV0303]

 

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PATENTE - REVOCA E SOSPENSIONE - SOGGETTI CHE SIANO SOTTOPOSTI ALLA MISURA DI PREVENZIONE DEL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - REVOCA AUTOMATICA - ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE .
PATENTE - REVOCA E SOSPENSIONE - SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE - REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA - MANCATA PREVISIONE DI UN ESAME CIRCA LA POSSIBILE AGEVOLAZIONE NELLA COMMISSIONE DI REATI A CAUSA DEL POSSESSO DELLA PATENTE - QUESTIONE INFONDATA DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.
PATENTE - REVOCA E SOSPENSIONE - SOGGETTI CHE SIANO O SIANO STATI SOTTOPOSTI A MISURA DI PREVENZIONE - REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA - QUESTIONI INAMMISSIBILI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
E’ costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all’art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. E’ infondata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede una valutazione relazionale tra la misura di sicurezza o di prevenzione applicata e l’uso anomalo della patente di guida. (Nuovo c.s., art. 120; nuovo c.s., art,. 130).
Sono inammissibili, in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 Cost., le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 120, comma 1, lettera b), del D.L.vo n. 285 del 1992, così come sostituiti dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti ad una misura di prevenzione. (Corte Costituzionale, Ord. 18 ottobre 2000, n. 427) [RV1200]

 

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DEPENALIZZAZIONE - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - DESTINAZIONE DI QUOTA DEI PROVENTI ALLA PREVIDENZA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DI POLIZIA COMPETENTE ALL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI STESSE - QUESTIONE INFONDATA DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
E’ infondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4 nuovo c.s., così come modificato dall’art. 109 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360. (Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia municipale, una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dal codice della strada. (Corte Costituzionale, Ord. 17 ottobre 2000, n. 426) [RV1200]

 

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DEPENALIZZAZIONE - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - CONTESTAZIONE - NOTIFICAZIONE - TERMINE - DECORRENZA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ART. 201 NUOVO C.S. - CONSEGUENZE - DECORRENZA DELLA DATA DELL’ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE - LIMITE
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità del primo comma dell’art. 201 del vigente c.s. (Corte Cost. n. 198 del 1996) nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell’avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l’intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile (o comunque, dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all’identificazione), il termine per la notificazione degli estremi della violazione decorre dalla medesima data dell’accertamento della violazione e, solo nel caso di tardiva trascrizione dell’autoveicolo nel pubblico registro automobilistico, dal momento in cui risultino espletate le formalità di annotazione del trasferimento stesso. (Cass. Civ., Sez. III, 12 settembre 2000, n. 12023) [RV1200]

 

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DEPENALIZZAZIONE - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA - CONSEGUENZE - MANCATO PAGAMENTO ENTRO IL TERMINE STABILITO - CONSEGUENZE
In tema di sanzioni amministrative , l’autore dell’illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni, giusta disposto dell’art. 16 della legge 689/81, con la conseguenza che, eseguito il pagamento, l’obbligazione si estingue, con preclusione dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, mentre il mancato pagamento nel termine è causa di decadenza del diritto de quo (decadenza rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento giudiziario eventualmente instauratosi).
Nell’ipotesi in cui il contravventore proponga, invece, ricorso, vengono meno le ragioni del pagamento in misura ridotta, ed egli non può più avvalersi del relativo beneficio, siano o meno decorsi i termini, mentre il pagamento in misura ridotta effettuato nonostante la previa proposizione del ricorso resta privo di effetti, anche sul piano processuale. (Cass. Civ., Sez. III, 4 agosto 2000, n. 10240) [RV1200]

 

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VELOCITA’ - LIMITI FISSI - ACCERTAMENTO - MEZZI - MODALITA’ ALTERNATIVE A QUELLE DI CUI ALL’ART. 142, COMMA SESTO, NUOVO C.S. - LEGITTIMITA’
Il disposto dell’art. 142, comma sesto del codice della strada (a mente del quale, per la determinazione dell’osservanza del limite di velocità, sono considerate fonti di prova "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo ed i documenti relativi ai percorsi autostradali") va interpretato nel senso che l’inosservanza dei detti limiti può legittimamente essere acclarata aliunde, dovendosi ritenere del pari attendibili modalità di accertamento anche meramente deduttive, affidate al prudente apprezzamento del giudice. (Cass. Civ., Sez. III, 18 maggio 2000, n. 6457) [RV1200]

 

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DEPENALIZZAZIONE - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - AVVISO DI MORA - OPPOSIZIONE - PAGAMENTO FINALIZZATO AD EVITARE IL PIGNORAMENTO - INVALIDITA’ DELLA SANZIONE - RIPETIZIONE DELL’IMPORTO VERSATO, AVANZATA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITA’
Soltanto in caso di pagamento in misura ridotta ex art. 202 nuovo c.s. non è ammessa la ripetizione di quanto versato per il pagamento di sanzioni amministrative. In ogni altro caso, ed in particolare ove il pagamento sia effettuato per evitare il pignoramento, è ammessa la ripetizione di quanto versato, se la sanzione risulti invalida, e la corrispondente domanda può essere avanzata anche all’interno del giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa già introdotto. (Trib. Civ. di La Spezia, 4 ottobre 2000, n. 234) [RV1200]

 

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DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA-INGIUNZIONE - EMISSIONE - TERMINE - QUANTIFICAZIONE IN NOVANTA GIORNI - REQUISITO DI LEGITTIMITA’ - INOSSERVANZA - VIOLAZIONE DI LEGGE
In tema di emissione dell’ordinanza-ingiunzione, il rispetto del termine concesso all’ufficio cui appartiene l’organo accertatore (giorni 30 ex art. 203 nuovo c.s.) e al prefetto per l’eventuale istruzione integrativa e l’emissione del provvedimento (giorni 60 ex art. 204 nuovo c.s.), costituisce requisito di legittimità del provvedimento medesimo, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge. (Trib. Civ. di La Spezia, 3 luglio 2000, n. 397) [RV1200]

 

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DEPENALIZZAZIONE - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - CONTESTAZIONE - NOTIFICAZIONE - VERBALE PRIVO DI SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA - ILLEGITTIMITA’ - CONSEGUENZE - ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA PREFETTIZIA
Conformemente al combinato disposto dagli artt. 200, 201, terzo comma, nuovo c.s. e artt. 383, quarto comma, e 385, commi 1. 2 e 4 del relativo regolamento di esecuzione, qualora al presunto contravventore sia notificato il secondo originale del verbale di accertamento, privo di sottoscrizione autografa degli agenti accertatori, o difforme dal primo originale giacente nel relativo fascicolo dell’ufficio o comando (per sottoscrizione non riferibile agli stessi agenti), dovrà dichiararsi l’illegittimità di questi verbali, con il conseguente annullamento dell’ordinanza prefettizia emessa per violazione delle anzidette disposizioni. (Giudice di Pace di Casamassima, 25 settembre 2000) [RV1200]

 

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CARTA DI CIRCOLAZIONE - MANCANZA - VEICOLO NON IMMATRICOLATO
In caso di circolazione del veicolo senza che sia stata rilasciata la carta di circolazione, in violazione dell’art. 93 settimo comma c.s., la confisca del veicolo consegue nella sola ipotesi in cui il veicolo non sia stato immatricolato e non anche nella diversa ipotesi in cui il veicolo già immatricolato, sia cessato dalla circolazione. (Cass. Civ., Sez. III, 19 gennaio 2000, n. 536) [RV1200]

 

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DEPENALIZZAZIONE - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’- ERRORE INCOLPEVOLE SUL FATTO
In tema di infrazioni amministrative, l’errore sul fatto che esime da responsabilità è quello che cade su un elemento materiale della violazione amministrativa e deve consistere in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo determinandolo a condotta viziata alla base. Detto errore sul fatto, quando è incolpevole, opera come fattore che incide sull’elemento soggettivo della violazione amministrativa (dolo o colpa a norma dell’art. 3 della legge 689/81). La prova dell’esistenza dell’errore incolpevole, costituendo un fattore impeditivo della pretesa sanzionatrice, elidendo l’elemento soggettivo deve essere fornita dal soggetto che l’invoca. (Cass. Civ., Sez. III, 19 gennaio 2000, n. 536) [RV1200]

 

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PATENTE - PROVVEDIMENTO DI REVISIONE - NATURA
L’art. 128, primo comma, nuovo codice della strada, laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale. Ne consegue che avverso il suddetto provvedimento, ancorché disposto fuori dei casi in cui ne è consentita l’adozione, non è ammissibile l’opposizione ex artt. 22 e 23 della L. n. 689 del 1981, che il nuovo codice della strada prevede solo per il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad un provvedimento prefettizio che aveva disposto la revisione in ipotesi di guida in stato di ebbrezza). (Cass. Civ., Sez. I, 12 gennaio 2000, n. 276) [RV1200]

 

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SEGNALETICA STRADALE - SPOSTAMENTO, DANNEGGIAMENTO, RIMOZIONE O IMBRATTAMENTO - DIFFERENZA RISPETTO AL REATO EX ART. 673 C.P.
Poiché la norma di cui all’art. 15 c.s., che prevede una sanzione amministrativa per il danneggiamento, lo spostamento, la rimozione o l’imbrattamento della segnaletica e di ogni altro manifesto ad essa attinente, prescinde del tutto dal considerare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, essa non può considerarsi speciale rispetto a quella prevista dall’art. 673 c.p. e, pertanto, non ne esclude l’applicabilità a norma dell’art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa alla rimozione di un segnale stradale di pericolo collocato in prossimità di una scuola). (Cass. Pen., Sez. I, 22 maggio 2000, n. 5985) [RV1200]

 

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VEICOLI - TARGA DI RICONOSCIMENTO - TARGA DI PROVA
L’infrazione di cui all’art. 98 terzo comma c.s., ricorre nel caso in cui l’autorizzazione alla circolazione in prova del veicolo sia stata rilasciata, ma non siano state rispettate tutte le altre modalità della circolazione previste dalla norma (scopo di prova tecnica o di dimostrazione per vendita: mancanza della presenza del titolare dell’autorizzazione o di un suo dipendente: veicolo non munito della targa di prova): laddove se l’autorizzazione alla circolazione in prova non sia stata rilasciata o sia scaduta di validità anche se di fatto il veicolo circoli per la prova si è fuori dalla fattispecie di cui all’art. 98 cit. e si rientra, invece, nella fattispecie di cui all’art. 93 c.s. (Cass. Civ., Sez. III, 19 gennaio 2000, n. 536) [RV1200]

Mercoledì, 31 Dicembre 2003
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