CORTE
DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 19 aprile 2003, 18749
Veicoli
— Ciclomotori — Conduzione a mano — Inclusione nella
nozione di guida — Sussistenza — Fattispecie in tema di
guida in stato di ebbrezza.
Rientra
nella nozione di guida anche la semplice conduzione a mano di ciclomotore
da parte del conducente, risolvendosi pur sempre in una sua deliberata
movimentazione e potendo creare rischi alla circolazione e alla
pubblica incolumità. (Nella specie l’imputato in stato
di ebbrezza aveva condotto a mano il ciclomotore sulla pubblica
via).
Svolgimento
del processo e motivi della decisione. M.Z. era imputato, con
recidiva specifica infraquinquennale, del reato di guida in stato
di ebbrezza di un ciclomotore (fatto del 18 giugno 1999), e il Tribunale
di Bolzano, con sentenza del 28 giugno 2001 n. 920/01, lo aveva
condannato alla pena di un mese di arresto e lire 2.000.000. di
ammenda.
Il
reato consistito nel fatto che lo Z. aveva portato da tale S.U.
un ciclomotore per farlo ispezionare, ma dopo un primo controllo
in un recinto privato, lo Z., continuando a tenere il mezzo per
il manubrio, si era accinto ad avviarne il motore e a spingere il
veicolo verso una vicina via pubblica quando questo gli era sfuggito
al controllo ed era andato ad attraversare il pubblico marciapiede
fiancheggiante la via Rosa in Bolzano nel momento in cui alla guida
di altro consimile veicolo era giunto tale R.S. il quale solo a
fatica era riuscito ad evitare l’ostacolo.
A
seguito di appello del difensore dell’imputato, la Corte di
appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n.5/2002
del 14 gennaio 2002, ha rigettato il gravame e condannato l’appellante
alle spese.
Avverso
tale provvedimento ricorre, tramite il difensore, lo Z. con un solo
motivo: erronea applicazione della legge penale anche come conseguenza
di illogicità di motivazione. Art. 606, lett. b) c.p.p. in
relazione all’art. 186, comma 1 e 2 del codice stradale. Contesta
il ricorrente, in particolare, l’affermazione della Corte,
contenuta in motivazione, secondo cui anche la semplice "movimentazione"
del mezzo da parte del conducente, anche se costui non vi sia a
cavalcioni, cioè non lo inforchi, costituisce guida; riconosce
peraltro come pacifica la circostanza che l’impugnazione si
trovava in stato di ebbrezza.
Osserva
questa Corte di legittimità come il ricorso sia infondato:
per converso le affermazioni della sentenza gravata appaiono ineccepibili,
in particolare laddove si pone l’accento sulla circostanza
che la guida di un ciclomotore non postula che il conducente lo
inforchi, ovvero vi si ponga a cavalcioni, essendo fin troppo evidente
come il condurre a mano un tale veicolo si risolva pur sempre in
una sua deliberata movimentazione e finisca (come nel caso) per
creare alla circolazione e alla pubblica rischi più intensi
di quanto comporterebbe la conduzione del mezzo in un tradizionale
assetto di marcia (Omissis)
Corte
di Cassazione Penale
Sez, IV, 22 gennaio 2003, n. 2983
Obblighi
del conducente in caso di incidente — Obbligo di fermarsi —
Inottemperanza — Reato di competenza del giudice di pace —
Arresto facoltativo fuori flagranza del conducente — Esclusione
— Casi di connessione — Competenza del tribunale —
Applicabilità
In
caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria
può procedere all’arresto facoltativo fuori flagranza
del conducente, che non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi,
in relazione al reato previsto dall’art. 189 comma 6 c.s.,
solo nell’ipotesi in cui tale reato, attribuito alla competenza
del giudice di pace, sia giudicato, per effetto della connessione
ex art. 6 commi 1 e 2 D.L.vo 28 agosto 2000, 274, del tribunale,
non avendo il giudice onorario il potere di procedere alla convalida
dell’arresto, dal momento che l’art. 2 del citato decreto
legislativo esclude espressamente che nel procedimento davanti al
giudice di pace trovino applicazione le disposizioni in materia
di arresto (nel caso di specie, il provvedimento per il reato previsto
dall’art. 189 comma 6 risultava connesso con quello per omissione
di soccorso stradale di cui al successivo comma 7, con conseguenza
competenza del tribunale in composizione monocratica).
Svolgimento
del processo e motivi della decisione. 1.- M.G. veniva arrestato,
pur mancando la flagranza, in quanto accusato di aver perpetrato
i reati di cui all’art. 189 commi 6 e 7 c.s. (soggetto, coinvolto
in un incidente, il quale non si ferma e si dà alla fuga;
nonché non presta l’assistenza dovuta alla persona ferita
nell’occorso).
Il
Gip del Tribunale di Monza convalida l’arresto.
2.
— L’interessato proponeva ricorso per cassazione avverso
il provvedimento. Sosteneva che il reato previsto dall’art.
189 sesto comma c.s. configurava, con l’entrata in vigore del
D.L.vo n. 274/2000, un reato di competenza del giudice di pace;
d’altro canto, in detto provvedimento non era prevista la possibilità
di emettere e convalidare misure cautelari, per cui doveva escludersi,
con la nuova normativa, la ricorrenza dell’istituto dell’arresto
facoltativo fuori flagranza riferito al reato suddetto:
3.
— Il ricorso va rigettato perché infondato.
Si
osserva che il giudice di pace, competente a conoscere del delitto
di cui all’art. 189 comma sesto c.s. (inottemperanza all’obbligo
di fermarsi in caso di incidente con danni alla persona), non risulta
titolare del potere di convalidare l’arresto di polizia giudiziaria
nell’apposita udienza, non essendo tale atto indicato tra quelli
tassativamente attribuiti alle sue funzioni dagli artt. 2 e 9 D.L.vo
274/2000.Peraltro, la facoltà dell’arresto fuori flagranza
(ai sensi del citato art. 189 comma sesto c.s.) appare ancora ammissibile
nell’ipotesi di concorso formale eterogeneo concernente i reati
ex art. 189 comma 6 c.s. ex art. 189 comma settimo c.s. (mancata
assistenza a persona ferita da parte di chi è coinvolto in
un sinistro stradale). Difatti, in tal caso, essendo competente
il tribunale a giudicare circa quest’ultimo delitto (v. art.
2 D.L.vo 274/2000) e di conseguenza, anche del delitto ex art. 189
comma 6 c.s. se attribuibile al medesimo imputato a titolo di concorso
formale (v. art. 6 del citato decreto legislativo), non sussistono
valide ragioni per ritenere non più applicabile l’arresto
facoltativo fuori flagranza, avendo il giudice superiore —
competente per entrambi i reati — piena giurisdizione nell’ambito
della convalida di misure cautelari provvisorie e di emissione di
quelle definitive.In altre parole, deve ritenersi che l’inosservanza
dell’obbligo di fermarsi, se connesso con la omissione di soccorso,
consenta tuttora fuori flagranza: siffatta fattispecie risulta delineatasi
nel caso di specie.
4.
— Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali. (Omissis). [RV0303]
***
PATENTE
- REVOCA E SOSPENSIONE - SOGGETTI CHE SIANO SOTTOPOSTI ALLA MISURA
DI PREVENZIONE DEL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - REVOCA AUTOMATICA
- ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE .
PATENTE - REVOCA E SOSPENSIONE - SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA
DI PREVENZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE - REVOCA DELLA PATENTE
DI GUIDA - MANCATA PREVISIONE DI UN ESAME CIRCA LA POSSIBILE AGEVOLAZIONE
NELLA COMMISSIONE DI REATI A CAUSA DEL POSSESSO DELLA PATENTE -
QUESTIONE INFONDATA DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.
PATENTE - REVOCA E SOSPENSIONE - SOGGETTI CHE SIANO O SIANO STATI
SOTTOPOSTI A MISURA DI PREVENZIONE - REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA
- QUESTIONI INAMMISSIBILI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
E’ costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli
artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del D.L.vo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui prevede
la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono
sottoposti alla misura di cui all’art. 2 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423. E’ infondata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.,
la questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b) del
D.L.vo n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede una valutazione
relazionale tra la misura di sicurezza o di prevenzione applicata
e l’uso anomalo della patente di guida. (Nuovo c.s., art. 120; nuovo
c.s., art,. 130).
Sono
inammissibili, in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 Cost., le
questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto
dagli artt. 120, comma 1, lettera b), del D.L.vo n. 285 del 1992,
così come sostituiti dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento
recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione
della patente di guida di veicoli), nella parte in cui prevede la
revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o
sono stati sottoposti ad una misura di prevenzione. (Corte
Costituzionale, Ord. 18 ottobre 2000, n. 427) [RV1200]
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DEPENALIZZAZIONE
- APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - DESTINAZIONE DI QUOTA DEI PROVENTI
ALLA PREVIDENZA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DI POLIZIA COMPETENTE
ALL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI STESSE - QUESTIONE INFONDATA DI LEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE
E’
infondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 208, comma 2, lett.
a) e comma 4 nuovo c.s., così come modificato dall’art. 109
del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360. (Disposizioni correttive e
integrative del codice della strada, approvato con D.L.vo 30 aprile
1992, n. 285), nella parte in cui consente di destinare a previdenza
integrativa del personale di polizia municipale, una parte dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dal codice della
strada. (Corte Costituzionale, Ord. 17 ottobre 2000, n. 426)
[RV1200]
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DEPENALIZZAZIONE
- ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - CONTESTAZIONE -
NOTIFICAZIONE - TERMINE - DECORRENZA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE
DI INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ART. 201 NUOVO C.S. - CONSEGUENZE -
DECORRENZA DELLA DATA DELL’ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE - LIMITE
A
seguito della dichiarazione di incostituzionalità del primo
comma dell’art. 201 del vigente c.s. (Corte Cost. n. 198 del 1996)
nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore
successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta
giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla
data dell’avvenuta identificazione, anziché da quella in
cui risultava dai pubblici registri l’intestazione del veicolo o
le altre qualifiche del soggetto responsabile (o comunque, dalla
data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all’identificazione),
il termine per la notificazione degli estremi della violazione decorre
dalla medesima data dell’accertamento della violazione e, solo nel
caso di tardiva trascrizione dell’autoveicolo nel pubblico registro
automobilistico, dal momento in cui risultino espletate le formalità
di annotazione del trasferimento stesso. (Cass. Civ., Sez.
III, 12 settembre 2000, n. 12023) [RV1200]
***
DEPENALIZZAZIONE
- APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA - CONSEGUENZE
- MANCATO PAGAMENTO ENTRO IL TERMINE STABILITO - CONSEGUENZE
In tema di sanzioni amministrative , l’autore dell’illecito
ha il diritto di pagare in misura ridotta entro il termine di sessanta
giorni, giusta disposto dell’art. 16 della legge 689/81, con la
conseguenza che, eseguito il pagamento, l’obbligazione si estingue,
con preclusione dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio,
mentre il mancato pagamento nel termine è causa di decadenza
del diritto de quo (decadenza rilevabile d’ufficio in ogni stato
e grado del procedimento giudiziario eventualmente instauratosi).
Nell’ipotesi
in cui il contravventore proponga, invece, ricorso, vengono meno
le ragioni del pagamento in misura ridotta, ed egli non può
più avvalersi del relativo beneficio, siano o meno decorsi
i termini, mentre il pagamento in misura ridotta effettuato nonostante
la previa proposizione del ricorso resta privo di effetti, anche
sul piano processuale. (Cass. Civ., Sez. III, 4 agosto 2000,
n. 10240) [RV1200]
***
VELOCITA’
- LIMITI FISSI - ACCERTAMENTO - MEZZI - MODALITA’ ALTERNATIVE A
QUELLE DI CUI ALL’ART. 142, COMMA SESTO, NUOVO C.S. - LEGITTIMITA’
Il
disposto dell’art. 142, comma sesto del codice della strada (a mente
del quale, per la determinazione dell’osservanza del limite di velocità,
sono considerate fonti di prova "le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo
ed i documenti relativi ai percorsi autostradali") va interpretato
nel senso che l’inosservanza dei detti limiti può legittimamente
essere acclarata aliunde, dovendosi ritenere del pari attendibili
modalità di accertamento anche meramente deduttive, affidate
al prudente apprezzamento del giudice. (Cass. Civ., Sez. III,
18 maggio 2000, n. 6457) [RV1200]
***
DEPENALIZZAZIONE
- APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - AVVISO DI MORA - OPPOSIZIONE - PAGAMENTO
FINALIZZATO AD EVITARE IL PIGNORAMENTO - INVALIDITA’ DELLA SANZIONE
- RIPETIZIONE DELL’IMPORTO VERSATO, AVANZATA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
- AMMISSIBILITA’
Soltanto
in caso di pagamento in misura ridotta ex art. 202 nuovo c.s. non
è ammessa la ripetizione di quanto versato per il pagamento
di sanzioni amministrative. In ogni altro caso, ed in particolare
ove il pagamento sia effettuato per evitare il pignoramento, è
ammessa la ripetizione di quanto versato, se la sanzione risulti
invalida, e la corrispondente domanda può essere avanzata
anche all’interno del giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa
già introdotto. (Trib. Civ. di La Spezia, 4 ottobre
2000, n. 234) [RV1200]
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DEPENALIZZAZIONE
- ORDINANZA-INGIUNZIONE - EMISSIONE - TERMINE - QUANTIFICAZIONE
IN NOVANTA GIORNI - REQUISITO DI LEGITTIMITA’ - INOSSERVANZA - VIOLAZIONE
DI LEGGE
In
tema di emissione dell’ordinanza-ingiunzione, il rispetto del termine
concesso all’ufficio cui appartiene l’organo accertatore (giorni
30 ex art. 203 nuovo c.s.) e al prefetto per l’eventuale istruzione
integrativa e l’emissione del provvedimento (giorni 60 ex art. 204
nuovo c.s.), costituisce requisito di legittimità del provvedimento
medesimo, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una
violazione di legge. (Trib. Civ. di La Spezia, 3 luglio 2000,
n. 397) [RV1200]
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DEPENALIZZAZIONE
- ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - CONTESTAZIONE -
NOTIFICAZIONE - VERBALE PRIVO DI SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA - ILLEGITTIMITA’
- CONSEGUENZE - ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA PREFETTIZIA
Conformemente
al combinato disposto dagli artt. 200, 201, terzo comma, nuovo c.s.
e artt. 383, quarto comma, e 385, commi 1. 2 e 4 del relativo regolamento
di esecuzione, qualora al presunto contravventore sia notificato
il secondo originale del verbale di accertamento, privo di sottoscrizione
autografa degli agenti accertatori, o difforme dal primo originale
giacente nel relativo fascicolo dell’ufficio o comando (per sottoscrizione
non riferibile agli stessi agenti), dovrà dichiararsi l’illegittimità
di questi verbali, con il conseguente annullamento dell’ordinanza
prefettizia emessa per violazione delle anzidette disposizioni.
(Giudice di Pace di Casamassima, 25 settembre 2000) [RV1200]
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CARTA
DI CIRCOLAZIONE - MANCANZA - VEICOLO NON IMMATRICOLATO
In
caso di circolazione del veicolo senza che sia stata rilasciata
la carta di circolazione, in violazione dell’art. 93 settimo comma
c.s., la confisca del veicolo consegue nella sola ipotesi in cui
il veicolo non sia stato immatricolato e non anche nella diversa
ipotesi in cui il veicolo già immatricolato, sia cessato
dalla circolazione. (Cass. Civ., Sez. III, 19 gennaio 2000,
n. 536) [RV1200]
***
DEPENALIZZAZIONE
- APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’-
ERRORE INCOLPEVOLE SUL FATTO
In tema di infrazioni amministrative, l’errore sul fatto che
esime da responsabilità è quello che cade su un elemento
materiale della violazione amministrativa e deve consistere in una
difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione
che alteri il presupposto del processo volitivo determinandolo a
condotta viziata alla base. Detto errore sul fatto, quando è
incolpevole, opera come fattore che incide sull’elemento soggettivo
della violazione amministrativa (dolo o colpa a norma dell’art.
3 della legge 689/81). La prova dell’esistenza dell’errore incolpevole,
costituendo un fattore impeditivo della pretesa sanzionatrice, elidendo
l’elemento soggettivo deve essere fornita dal soggetto che l’invoca.
(Cass. Civ., Sez. III, 19 gennaio 2000, n. 536) [RV1200]
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PATENTE
- PROVVEDIMENTO DI REVISIONE - NATURA
L’art.
128, primo comma, nuovo codice della strada, laddove prevede un
provvedimento di revisione della patente di guida, qualora sorgano
dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici
prescritti o dell’idoneità tecnica, non configura tale revisione
come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì
come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale
alla garanzia della sicurezza del traffico stradale. Ne consegue
che avverso il suddetto provvedimento, ancorché disposto
fuori dei casi in cui ne è consentita l’adozione, non è
ammissibile l’opposizione ex artt. 22 e 23 della L. n. 689 del 1981,
che il nuovo codice della strada prevede solo per il provvedimento
irrogativo di una sanzione amministrativa (principio affermato dalla
Suprema Corte con riferimento ad un provvedimento prefettizio che
aveva disposto la revisione in ipotesi di guida in stato di ebbrezza).
(Cass. Civ., Sez. I, 12 gennaio 2000, n. 276) [RV1200]
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SEGNALETICA
STRADALE - SPOSTAMENTO, DANNEGGIAMENTO, RIMOZIONE O IMBRATTAMENTO
- DIFFERENZA RISPETTO AL REATO EX ART. 673 C.P.
Poiché
la norma di cui all’art. 15 c.s., che prevede una sanzione amministrativa
per il danneggiamento, lo spostamento, la rimozione o l’imbrattamento
della segnaletica e di ogni altro manifesto ad essa attinente, prescinde
del tutto dal considerare situazioni di pericolo per la pubblica
incolumità, essa non può considerarsi speciale rispetto
a quella prevista dall’art. 673 c.p. e, pertanto, non ne esclude
l’applicabilità a norma dell’art. 9 della legge n. 689 del
1981. (Fattispecie relativa alla rimozione di un segnale stradale
di pericolo collocato in prossimità di una scuola). (Cass.
Pen., Sez. I, 22 maggio 2000, n. 5985) [RV1200]
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VEICOLI
- TARGA DI RICONOSCIMENTO - TARGA DI PROVA
L’infrazione
di cui all’art. 98 terzo comma c.s., ricorre nel caso in cui l’autorizzazione
alla circolazione in prova del veicolo sia stata rilasciata, ma
non siano state rispettate tutte le altre modalità della
circolazione previste dalla norma (scopo di prova tecnica o di dimostrazione
per vendita: mancanza della presenza del titolare dell’autorizzazione
o di un suo dipendente: veicolo non munito della targa di prova):
laddove se l’autorizzazione alla circolazione in prova non sia stata
rilasciata o sia scaduta di validità anche se di fatto il
veicolo circoli per la prova si è fuori dalla fattispecie
di cui all’art. 98 cit. e si rientra, invece, nella fattispecie
di cui all’art. 93 c.s. (Cass. Civ., Sez. III, 19 gennaio
2000, n. 536) [RV1200]
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