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Giurisprudenza di legittimità Ottobre 2003

Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome.

Speciale condotta dei pedoni e conducenti
(seconda parte)

a cura di Franco Corvino

 

• In tema di reato colposo, la violazione dell’art. 134 c.s., compiuta dal pedone che circoli lungo il margine destro anziché lungo quello sinistro di una strada a semicarreggiate non separate, va valutata con criterio di elasticità in riferimento alle condizioni ambientali. (Cass. Pen., Sez. IV, 6 novembre 1979, n. 9255). [RIV0901]

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• Premesso che il crocevia di cui all’art. 134, terzo comma, del codice della strada è costituito dalla conferenza di due o più strade e che idealmente può essere rappresentato dallo spazio compreso tra i punti di intersezione, il pedone non può immettersi in detto spazio attraversandolo in senso diagonale, dovendo invece il medesimo compiere l’attraversamento solo nei singoli lati dello spazio anzidetto, e cioè percorrendo la linea corrispondente al bordo della strada nel punto di intersezione. (Cass. Civ., Sez. III, 9 agosto 1973, n. 2322). [RIV0901]

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• Il crocevia, il cui attraversamento da parte dei pedoni è vietato dall’art. 134 terzo comma, è costituito dalla confluenza di più strade. Non rientra, pertanto, nella nozione di crocevia e nella sfera di applicazione del suddetto divieto, lo sbocco di più strade in una piazza. I commi primo e secondo dell’art. 134, a norma dei quali i pedoni debbono circolare sui marciapiedi e, nell’attraversare la carreggiata, debbono servirsi dei passaggi pedonali e, in mancanza, debbono effettuare l’attraversamento in senso perpendicolare, non sono applicabili alle piazze. Il terzo comma della stessa norma, che regola l’attraversamento delle piazze, nulla dispone, infatti, per il caso in cui manchino gli attraversamenti pedonali e dal tenore di essa non è desumibile il precetto che il pedone, che intenda spostarsi da un lato all’altro della piazza, possa farlo soltanto percorrendo i marciapiedi che delimitano il perimetro della piazza medesima. Ciò non significa, peraltro, che il pedone possa attraversare la piazza come più gli aggrada, in quanto egli deve farlo con la più diligente cautela, in relazione alle condizioni di intensità del traffico al momento in cui si accinge ad effettuare l’attraversamento. (Cass. Civ., Sez. III, 8 maggio 1971, n. 1316). [RIV0901]

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• In tema di circolazione stradale, nel caso di investimento del pedone che attraversi la carreggiata sulle strisce pedonali, il concorso di colpa della vittima può ammettersi nell’ipotesi in cui il pedone abbia intrapreso l’attraversamento a così breve distanza dal veicolo sopraggiungente da rendere impossibile, al conducente di quest’ultimo, di evitare l’investimento, o nell’ipotesi in cui il pedone abbia violato le prescrizioni contenute nell’art. 589 del regolamento di esecuzione del codice della strada. (Cass. Pen., Sez. IV, 16 luglio 1990, n. 10370). [RIV0901]

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• Nel processo relativo all’investimento di un pedone da parte di un veicolo, ai fini dell’accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, non costituisce elemento di colpa a carico del pedone la circostanza che questi stesse attraversando la strada soltanto in prossimità delle strisce pedonali, e non già materialmente sulle medesime, dovendosi ritenere che il diritto di precedenza rispetto ai veicoli spetta ai pedoni che attraversano la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, genericamente intesa: dunque sia che l’attraversamento avvenga sulle strisce stesse, sia che si effettui nelle immediate vicinanze. (Trib. Civ. Palermo, Sez. III, 10 nemvembre 1990, n. 2890). [RIV0901]

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• In tema di circolazione stradale, il conducente di autoveicolo, per adempiere l’obbligo di accordare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali deve, in prossimità delle stesse, mantenere una velocità non superiore ai 10 Km/h. Ne consegue che, il conducente prefato, ove proceda alla velocità di 50 km/h - limite massimo consentito in centro abitato - deve diminuire la velocità di circa 40 Km/h in modo progressivo (anche per evitare danni agli eventuali trasportati), dando principio alla manovra di rallentamento da una distanza di 20/30 metri dal punto in cui si colloca l’inizio - per prossimità della zona zebrata, fissabile in circa 10 metri (prima e dopo la zona medesima) - della fascia di strada riservata al preferenziale attraversamento dei pedoni. Questo comporta che, prendendo in riferimento il punto della strada ove sono fisicamente disegnate le strisce pedonali, il conducente di automezzo deve iniziare la graduale manovra di rallentamento - dalla velocità iniziale (di 50 Km/h) - circa 30/40 metri prima di quel punto, onde giungere sulla zona interessata dall’attraversamento dei pedoni a velocità di circa 10 Km/h, adeguata e prudenziale per consentire l’agevole rispetto del diritto spettante ai pedoni. (Cass. Pen., Sez. IV, 4 luglio 1989, n. 9151). [RIV0901]

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• In tema di circolazione stradale, i conducenti di veicoli non solo hanno obbligo di concedere la precedenza ai pedoni che, al momento (in atto), attraversino sulle strisce pedonali o in prossimità (prima o dopo, indifferentemente, rispetto al senso di marcia del veicolo), ma, altresì, approssimandosi alla zona pedonale, hanno il dovere di improntare la condotta di guida a maggiore attenzione diffusa e a prudenza particolare, limitando adeguatamente la velocità del mezzo. (Cass. Pen. Sez. IV, 6 febbraio 1989, n. 1621). [RIV0901]

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• Ai passeggeri di mezzi pubblici che, per discendere o salire sugli stessi, abbiano la necessità di attraversare la carreggiata, anche là dove manchi un salvagente o un passaggio pedonale, spetta sempre il diritto di precedenza rispetto ai veicoli che debbano sorpassare, nella stessa mezzeria o incrociare nella mezzeria opposta, il mezzo pubblico. (Cass. Pen., Sez. IV, 8 giugno 1988, n. 6825). [RIV0901]

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• In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo può legittimamente impegnare le strisce pedonali, con precedenza rispetto al pedone che vi si trovi o che si accinga ad attraversare, solo quando il pedone abbia manifestato inequivocabilmente la propria intenzione di cedere la precedenza, non bastando a tal fine il semplice fatto che lo stesso abbia interrotto momentaneamente l’attraversamento fermandosi al centro della strada. Non può considerarsi manifestazione di volontà di rinunciare al proprio diritto di precedenza il fatto che un pedone, fermatosi sulle strisce pedonali, abbia guardato verso il veicolo sopraggiungente, potendo accadere che egli, dopo breve sosta, riprenda il cammino perché preso dal panico o disorientato o perché erroneamente convinto di poter completare l’attraversamento senza pericolo. Una tale fattispecie configura sia l’ipotesi, prevista dall’art. 102, terzo comma, c.s., del pedone indeciso che tarda a scansarsi imponendo al conducente l’obbligo di rallentare ed occorrendo fermarsi, che la violazione dell’art. 134, quinto comma, stesso codice, il quale stabilisce che quando il traffico non è regolato da agenti o semafori, i conducenti debbono dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. (Cass. Pen., Sez. IV, 28 settembre 1988, n. 9508). [RIV0901]

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• Il conducente di un veicolo, avvicinandosi ad un passaggio zebrato, ha il dovere di arrestarsi non soltanto se il pedone è già sulle strisce, ma anche quando questi si accinga ad attraversare sul passaggio pedonale prima del veicolo. (Cass. Pen., Sez. IV, 3 aprile 1987, n. 4046). [RIV0901]

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• In tema di omicidio colposo, nell’ipotesi di attraversamento della carreggiata sugli opposti passaggi, non può ravvisarsi il concorso di colpa della vittima, qualora questa legittimamente fidando del diritto di precedenza, abbia iniziato l’attraversamento, pur avendo scorto un veicolo che sopraggiungeva a distanza tale da consentire al conducente di rallentare adeguatamente la velocità fino ad arrestare la marcia. (Cass. Pen., Sez. IV, 17 aprile 1986, n. 3012). [RIV0901]

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• L’obbligo dei conducenti di veicoli di dare la precedenza ai pedoni che transitano sulle apposite strisce sancito dal quinto comma dell’art. 134 c.s., cessa quando il pedone abbia completato l’attraversamento della mezzeria stradale di percorrenza del veicolo e si sia portato nell’ambito dell’apposita corsia. (Cass. Pen., Sez. IV, 29 giugno 1984, n. 6163). [RIV091]

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• L’obbligo dei conducenti di veicoli di arrestarsi e dare precedenza ai pedoni che transitino sugli attraversamenti pedonali sussiste anche quando gli stessi si trovino a passare sulla linea, pur se discontinua, che comunque delimiti l’inizio dello spazio loro riservato. (Cass. Pen., Sez. IV, 4 marzo 1981, n. 1752). [RIV0901]

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• I pedoni non devono usare indiscriminatamente del proprio diritto di precedenza nell’attraversamento della carreggiata sulle apposite strisce o nelle immediate vicinanze in quanto, nel rispetto del contenuto dell’art. 101 c.s. e dell’art. 589 del regolamento, sono tenuti a comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione. Ne deriva che ben può essere ritenuto il concorso di colpa del pedone investito che effettui l’attraversamento quando sia in grado di rendersi agevolmente conto del pericolo costituito dal sopraggiungere imminente di veicoli circolanti sulla strada. (Cass. Pen., Sez. IV, 26 marzo 1983, n. 2753). [RIV0901]

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• Il pedone che inizi l’attraversamento sull’apposito passaggio a luce semaforica consentanea non perde la precedenza di cui all’art. 134, quinto comma, c.s. se lungo il percorso il segnale venga a mutare. In tal caso è obbligo del pedone, per non intralciare il traffico, non fermarsi e continuare l’attraversamento, e il conducente a sua volta non è esonerato dall’obbligo di moderare la velocità e arrestare anche il veicolo per favorire il pedone nel compimento dell’attraversamento già iniziato, senza arrecargli turbamento o perplessità. (Cass. Pen., Sez. III, 13 giugno 1978, n. 7519). [RIV0901]

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• Nei crocevia regolati da semaforo, quando il segnale dia contemporaneamente via libera ai veicoli che devono svoltare a destra ed ai pedoni che devono attraversare la carreggiata in cui la circolazione veicolare è ferma, questi ultimi godono del diritto di precedenza rispetto ai veicoli nell’ambito degli apposti attraversamenti pedonali. (Cass. Pen., Sez. IV, 7 novembre 1977, n. 2568). [RIV0901]

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• I pedoni che transitano sugli attraversamenti zebrati godono della precedenza sull’intero percorso, sempre che detti attraversamenti non siano suddivisi in parti da isole di protezione. (Cass. Pen., Sez. IV, 4 marzo 1975, n. 564). [RIV0901]

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• Il conducente di un autoveicolo che si accinge a circolare o comunque a manovrare in retromarcia per impegnare una strada su cui sia fermo un pedone, ha l’obbligo di vigilare se questi sia o meno in procinto di attraversare la carreggiata e deve, quindi, adeguare tempestivamente la condotta di marcia alla situazione di pericolo eventuale, ma attuale, che egli ha il dovere di rappresentarsi, adottando tutte le cautele, di particolare prudenza, fra le quali quelle di non procedere prima che il pedone abbia definito la sua posizione ambigua. (Cass. Pen., Sez. IV, 1 aprile 1987, n. 3955). [RIV0901]

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• Se il conducente di un autoveicolo, procedendo a velocità eccessiva (art. 102 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), investe un pedone mentre attraversa la carreggiata fuori degli appositi spazi (art. 134 stesso D.P.R.) non può ritenersi più grave la colpa del primo in base alla maggiore gravità della sanzione penale, perché questa è correlata alla rilevanza sociale del bene protetto, e non alla gravità della colpa. (Cass. Civ., Sez. III, 7 agosto 1997, n. 7313). [RIV0901]

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•Il pedone, che attraversa la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali, è tenuto ad astenersi dall’iniziare l’attraversamento, o, nel caso di attraversamento già iniziato, a fermarsi ed aspettare, in modo da non costringere i conducenti dei veicoli, anche se questi si trovino in posizione irregolare, a compiere improvvise e pericolose manovre di rallentamento, di arresto e di deviazione. Egli quindi è tenuto a rendersi conto, dovendo cedere la precedenza ai veicoli sopraggiungenti, della direzione e della velocità di essi e a regolare la propria condotta (anche tenendosi a congrua distanza da ostacoli che impediscano l’avvistamento) in modo da non venire a trovarsi pericolosamente sulla loro traiettoria, anche se essi procedano in violazione di norme di legge o di quelle di comune prudenza (ed anzi a maggiore ragione). (Pret. Civ. Macerata, Sez. dist. Civitanova Marche, 28 ottobre 1996, n. 81). [RIV0901]

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• L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale sia la gravità della colpa, non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone, che intenda attraversare la strada, là dove manchino le strisce pedonali, ometta di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono ed inizi l’attraversamento distrattamente, è configurabile una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove risulti che questi abbia tenuto una velocità eccessiva o, comunque, non adeguata alle circostanze di tempo o di luogo, e non abbia rallentato o non abbia arrestato la marcia del veicolo. (Nella specie, era stato accertato che la comparsa del pedone nella traiettoria di marcia dell’automobilista non era stata improvvisa ed imprevedibile ed il suo avvistamento da parte di quest’ultimo era avvenuto ad una distanza che avrebbe consentito la tempestiva adozione di misure idonee ad evitare l’investimento). (Cass. Civ., Sez. III, 21 aprile 1995, n. 4490). [RIV0901]

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• Poiché l’esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l’eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all’apprezzamento motivato del giudice di merito. (Cass. Pen., Sez. IV, 18 marzo 1994, n. 3347). [RIV0901]

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• La norma di cui all’art. 134 comma sesto del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 secondo la quale i pedoni che attraversano la carreggiata al di fuori delle strisce devono dare la precedenza ai veicoli, non va intesa nel senso che essi siano tenuti ad iniziare e a completare in un unico tempo l’attraversamento quando non sopraggiungano veicoli né dall’uno né dall’altro senso di marcia. E’, invece, legittimo in u a strada a doppio senso di marcia che il pedone compia l’attraversamento in due tempi, superando la prima metà della carreggiata momentaneamente libera da veicoli sopraggiungenti da sinistra, per fermarsi in corrispondenza dell’asse stradale e dare la precedenza al traffico veicolare proveniente da destra prima di completare l’attraversamento della strada. (Cass. Pen., Sez. IV, 3 marzo 1993, n. 2055). [RIV0901]

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• Il diritto di precedenza del pedone che attraversa la strada rispetto ai veicoli sussiste sia che l’attraversi sulle strisce pedonali, sia nelle immediate vicinanze (nella specie a 10 metri). (Trib. Civ. Bari, Sez. III, 12 gennaio 1993, n. 48). [RIV0901]
• I pedoni che attraversano la strada, fuori degli appositi passaggi pedonali, hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli, quale che sia la condotta, ancorché irregolare, da essi tenuta. Tuttavia, il suddetto obbligo non opera quando l’attraversamento avvenga con congruo anticipo rispetto ai veicoli sopravvenienti e, a maggior ragione, quando la presenza dei veicoli non sia ancora avvertibile. (Cass. Pen., Sez. IV, 25 ottobre 1991, n. 10739). [RIV0901]

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• Nell’ipotesi del pedone che tardi a scansarsi, l’inosservanza da parte di questi dell’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli (art. 134 c.s.), può solo essere valutata come concausa dell’evento, ma non come causa autonoma esclusiva che interrompa il nesso di causalità tra la condotta di guida del conducente e l’investimento. (Cass. Pen., Sez. IV, 2 maggio 1991, n. 4862). [RIV0901]

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• Anche nell’ipotesi in cui il pedone non abbia l’obbligo di cui al secondo comma dell’art. 134 c.s. per la inesistenza di "strisce pedonali" o per la loro collocazione a distanza maggiore di cento metri, lo stesso ha sempre l’obbligo, di cui al sesto comma dell’articolo citato, di dare la precedenza ai veicoli, anche se questi si trovano in posizione irregolare. Tale obbligo non si esaurisce nel momento iniziale dell’attraversamento, ma sussiste e permane durante tutto il tempo necessario all’attraversamento stesso. (Cass. Pen., Sez. IV, 8 febbraio 1990, n. 1687). [RIV0901]

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• La regola posta nell’art. 589 del regolamento di esecuzione del codice della strada secondo la quale "in ogni caso i pedoni accingendosi all’attraversamento, sono tenuti ad assicurarsi che l’attraversamento sia tempestivo e non crei pericoli per loro e per la circolazione", non può essere interpretata restrittivamente, nel senso che sia sufficiente che il pedone si assicuri della possibilità di attraversamento solo al momento iniziale dell’immissione sulla carreggiata, ma, all’incontro, la particolare attenzione alle condizioni reali dell’evolversi delle correnti di traffico è obbligo che si protrae durante tutto lo svolgimento dell’attraversamento e fino al suo completamento e che - ovviamente - si pone con particolare rigore quando il pedone attraversi al di fuori degli spazi zebrati; rigore che deve poi considerarsi accentuato in funzione dell’intensità del traffico che si svolge nell’arteria e dell’ampiezza della carreggiata che si sta attraversando. (Cass. Pen., Sez. IV, 8 gennaio 1990, n. 46). [RIV0901]

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• Nel caso di un pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali la colpa per inosservanza dell’art. 134, sesto comma, c.s., non può mai essere esclusiva nella causazione di un eventuale incidente quando il conducente del veicolo investitore si sia sottratto agli obblighi di cui agli artt. 101 e 102 c.s.; dette norme, invero, vanno tra loro contemperate per cui, in caso di investimento, il conducente che ha violato le citate disposizioni non può invocare a propria discolpa la semplice inosservanza da parte del pedone dell’obbligo di cedere la precedenza che può essere valutata come concausa dell’evento ma non come esclusiva interruttiva del rapporto causale. (Cass. Pen., Sez. IV, 24 novembre 1989, n. 16256). [RIV0901]

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• In tema di responsabilità per sinistri stradali, l’attraversamento della sede viaria da parte di un pedone, in violazione alla disposizione di cui all’art. 134, c.s., risolvendosi in un comportamento colposo, non integra la fattispecie descritta dall’art. 62, n. 5, cod. pen. (concorso doloso della persona offesa), e quindi non dà luogo alla relativa attenuante, rispetto al reato conseguente l’investimento del pedone medesimo. (Cass. Pen., Sez. IV, 27 aprile 1989, n. 6326). [RIV0901]

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• L’imprudente attraversamento effettuato da un pedone, in ora notturna, di strada pubblica priva di illuminazione, mentre sopraggiunga un’automobile a velocità eccessiva ed inadeguata all’uso degli anabbaglianti in funzione, avendo fatto affidamento unicamente sul rispetto dei limiti di velocità del veicolo, imposti dall’art. 110 c.d.s., non esclude la colpa, sia pure in concorso, del conducente investitore. Pertanto, la particolarità di tali comportamenti (e del pedone investito e del conducente investitore) deve formare oggetto di approfondita disanima da parte del giudice di merito al fine di determinare l’efficienza causale delle singole condotte alla produzione dell’evento e la gravità dei rispettivi apporti comportamentali. (Cass. Pen., Sez. IV, 23 gennaio 1988, n. 829). [RIV0901]

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• In caso di investimento, la condotta del pedone che, nell’attraversare la carreggiata fuori dei passaggi pedonali, non abbia ceduto la precedenza al veicolo, dev’essere adeguatamente valutata nel suo determinismo eziologico, configurandosi come una possibile concausa dell’evento. (Cass. Pen., Sez. IV, 12 ottobre 1987, n. 10683). [RIV0901]

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• I pedoni che intendono attraversare la carreggiata fuori degli appositi passaggi (strisce zebrate), non solo devono dare la precedenza ai conducenti di veicoli, ma sono tenuti a compiere con particolare cautela l’attraversamento, specie se eseguito in prossimità di crocevia. (Cass. Pen., Sez. IV, 6 ottobre 1987, n. 10371). [RIV0901]

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• Il diritto di precedenza stabilito dall’art. 134, comma sesto, c.s. a favore dei veicoli quando i pedoni attraversino la strada fuori delle strisce pedonali, va collegato e contemperato con le condizioni dei luoghi e della circolazione veicolare, per cui tale diritto non è ravvisabile rispetto al pedone, che pur attraversando la strada fuori delle predette strisce, abbia iniziato l’attraversamento con congruo anticipo rispetto ai veicoli che sopraggiungono. (Cass. Pen., Sez. IV, 30 aprile 1987, n. 5349). [RIV0901]

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• Il precetto contenuto nell’art. 134, comma sesto, c.s., non va inteso nel senso che i pedoni siano tenuti ad iniziare l’attraversamento della carreggiata fuori delle strisce pedonali solo quando non sopraggiungono veicoli, né che l’obbligo in questione non possa venir meno quando il pedone faccia ragionevole affidamento sull’attenzione del conducente del veicolo e sul rispetto, da parte di questo, del precetto di cui all’art. 102, comma terzo, c.s. (Cass. Pen., Sez. IV, 6 ottobre 1986, n. 10445). [RIV0901]

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• I pedoni che attraversano la carreggiata fuori degli appositi passaggi hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli, anche se questi procedano contromano, o a velocità eccessiva, o in violazione di altre norme di legge e della comune prudenza. (Cass. Pen., Sez. IV, 29 ottobre 1985, n. 9877). [RIV0901]

 

 

Venerdì, 31 Ottobre 2003
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