GIUDICE
DI PACE DI VIGEVANO 26 ottobre 2001, n. 354
Contravvenzioni
- Contestazione e notificazione - Verbale - Annullamento
- Violazione dei limiti di velocità da parte di un medico
in visita domiciliare a paziente - Esimente dello stato di
necessità - Invocabilità - Presupposti.
Al
fine di ottenere l’annullamento del verbale di contravvenzione
elevata per violazione dei limiti di velocità, l’esimente
dello stato di necessità può essere utilmente invocata
dal medico in visita domiciliare ad un assistito, solo in presenza
dell’urgenza,cioè indifferibilità, dell’intervento
per salvare la vita del paziente. (Fattispecie nella quale il giudicante
ha escluso la sussistenza dello stato di necessità in relazione
all’insorgenza di improvvisi dolori addominali avvertiti dal
paziente).
Svolgimento
del processo - Con atto depositato alla cancelleria del Giudice
di Pace di Vigevano il 24 maggio 2001 il ricorrente ha chiesto l’annullamento
del verbale n. 395/01 del 28 aprile 2001 del P.M. di Gambolò
con il quale gli viene contestata la violazione dell’art. 148
del c.d.s.;
violazione
accertata mediante autovelox e contestata nell’immediatezza
del fatto; all’udienza del 5 ottobre 2001, presente il ricorrente,
assistito dal difensore, il delegato del Sindaco di Gambolò,
esaminati gli atti del ricorso, sentite le parti, il giudice di
pace ha letto il dispositivo per i seguenti:
Motivi
della decisione - Premesso che la violazione è stata
immediatamente contestata al ricorrente dagli agenti addetti al
controllo della velocità in via Roma nel Comune di Gambolò,
lo stesso motiva la richiesta di annullamento della sanzione esponendo
che, essendo medico di base, nella circostanza si stava recando
in visita domiciliare urgente all’indirizzo di una assistita
di Vigevano; invoca quindi l’esimente dello stato di necessità;
occorre
tuttavia notare che la giurisprudenza è molto restrittiva
nell’interpretazione dei presupposti che configurano lo stato
di necessità e, per riferirsi alla professione del dottor
Bellazzi cioè alla professione medica, l’esempio tipico
è quello del chirurgo o dell’anestesista chiamato per
un intervento urgente, cioè indifferibile, per salvare la
vita del paziente;
la
dichiarazione del ricorrente, suffragata dalla dichiarazione della
paziente, è ben lungi dal prospettare lo stato necessità:
nella dichiarazione si parla dell’insorgenza di improvvisi
dolori addominali avvertiti dalla paziente, sicché, per quanto
il medico possa conoscere la storia clinica e valutare l’urgenza
del suo intervento, non è possibile ricomprendere questa
ipotesi nella fattispecie dello stato di necessità;
per
le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. [RV0302]
Obblighi
del conducente in caso di incidente - Obbligo di fermarsi -
Inottemperanza - Sanzionabilità - Condizioni -
Lesioni alle persone - Necessità
L’inosservanza
del disposto di cui all’art. 189, comma sesto, nuovo c.s., che impone
al conducente l’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno
alle persone ricollegabile al suo comportamento, è suscettibile
di essere sanzionata solo in quanto vi sia un effetto pregiudizievole
alla integrità fisica delle persone secondo la nozione di
danno ex art. 222 nuovo c.s., costituendo questo il presupposto
del suindicato obbligo. (Cass. Pen., Sez. IV, 9 maggio 2000,
n. 5454). [RV0800]
***
Veicoli
- Conducente - Minorato fisico con capacità di
deambulazione notevolmente ridotta - Diritto soggettivo al
rilascio del contrassegno legittimante la fruizione delle agevolazioni
nella circolazione e nella sosta - Sussistenza - Apprezzamento
della P.A. circa il grado della minorazione - Esclusione -
Potestà discrezionale della P.A. di istituire le agevolazioni
- Irrilevanza
Il
minorato fisico con capacità di deambulazione notevolmente
ridotta ha, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384
(recante il regolamento di cui all’art. 27 della legge 30 marzo
1971, n. 118), un diritto soggettivo al rilascio - dietro presentazione
della documentazione attestante tale sua condizione - del contrassegno
che ne prova la legittimazione a fruire delle agevolazioni nella
circolazione e nella sosta del veicolo, senza che alla pubblica
amministrazione competa alcun apprezzamento circa il grado della
minorazione, l’inidoneità della stessa ad impedire l’uso
di mezzi pubblici di trasporto o il carattere congenito o acquisito
di essa e senza che ai fini della suddetta configurazione della
posizione soggettiva dell’interessato - che ne comporta la tutelabilità
in sede di giurisprudenza ordinaria - rilevi la potestà discrezionale
della stessa amministrazione di istituire o non, in via generale,
le suddette agevolazioni. (Cass. Civ., Sez. un., 3 aprile
2000, n. 89). [RV0800]
***
Depenalizzazione
- Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione
- Notificazione - Mancata presentazione del ricorso al
Prefetto - Mancato pagamento in forma ridotta - Conseguenza
- Esecutività del titolo - Assimilabilità
del verbale di accertamento all’ordinanza-ingiunzione ex Legge
n. 689/1981
In
tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione
stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato, in
mancanza di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta,
costituisce a norma dell’art. 203, comma terzo del nuovo codice
della strada, titolo esecutivo, con conseguente legittimità
dell’iscrizione a ruolo e dell’emissione della cartella esattoriale.
(Cass. Civ., Sez. III, 28 marzo 2000, n. 3731). [RV0800]
***
Precedenza
- Inversione del senso di marcia - Inversione ad "U" -
Obblighi del conducente
Colui
il quale intende operare una manovra di inversione del senso di
marcia, oltre i preliminari accertamenti che non sopraggiungano
veicoli da tutte le direzioni, deve poter controllare la strada
durante l’esecuzione della manovra stessa e, qualora non sia possibile
rendersi conto in tempo utile del sopraggiungere dei veicoli favoriti,
deve astenersi dal compiere la manovra. (Giud. Pace FG, 18
marzo 2000). [RV0800]
***
Cambiamento
di direzione di corsia - Tangenziale - Spostamento di
veicolo dalla corsia centrale a quella di sorpasso - Collisione
con altro veicolo in fase di sorpasso - Collisione con altro veicolo
in fase di sorpasso sopraggiungente a tergo - Mancata osservanza
delle cautele previste all’art. 154, primo comma lett. a) nuovo
c.s. - Velocità elevata del veicolo sopraggiungente
- Valutabilità secondo prudenza
In
analogia con quanto accade nell’incauto utilizzo della c.d. "precedenza
di fatto", deve ritenersi che il verificarsi di una collisione a
seguito dello spostamento di un veicolo dalla corsia centrale a
quella di sorpasso di una tangenziale sia, di per sé, sufficiente
a costituire in colpa il conducente del veicolo medesimo, il quale
non può invocare a sua totale discolpa il fatto che sulla
corsia di sorpasso l’auto antagonista sopraggiungesse a velocità
elevata, poiché deve ritenersi che tra le cautele da osservare,
ai sensi della lett. a), primo comma dell’art. 154 nuovo c.s. prima
di intraprendere la manovra di cambio di corsia, rientri sicuramente
anche la valutazione di questa circostanza, che deve essere apprezzata
secondo le normali regole di prudenza, evitando nel dubbio di intraprendere
la manovra. (Giu. Pace TO, 27 luglio 1999, n. 37). [RV0800]
***
Contravvenzioni
- Contestazione - Opposizione al processo verbale
L’atto
di opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della
strada deve essere depositato, a pena di inammissibilità,
nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla
contestazione o dalla notificazione della contravvenzione stessa.
(Cass. Civ., Sez. III, 29 settembre 1999, n. 10768). [RV0800]
***
Depenalizzazione
- accertamento delle violazioni amministrative - Ciclomotori
- Rulli
In
tema di applicabilità della sanzione amministrativa prevista
dall’art. 97 comma sesto, del codice della strada in caso di circolazione
su strada di ciclomotore che sviluppi una velocità superiore
a quella massima consentita, la velocità che deve essere
oggetto di indagine è quella che il mezzo può sviluppare
su strada, e non su rulli. Pertanto, ai fini dell’accertamento di
detta violazione, il controllo, che deve essere effettuato con mezzi
predeterminati legislativamente e regolarmente omologati, non può
avere valore di prova certa ove effettuato con il sistema dei rulli,
che non è previsto da alcuna norma. (Cass. Civ., Sez.
III, 30 agosto 1999, n. 9123). [RV0800]
***
Depenalizzazione
- Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione
- Immediatezza
In
tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata
della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità,
non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento
della sanzione amministrativa e non invalida perciò la pretesa
punitiva dell’autorità, quando si sia comunque proceduto,
nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento
della violazione. (Cass. Civ., Sez. I, 11 settembre 1999,
n. 9695). [RV0800]
***
Depenalizzazione
- Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione
- Termine
Allorquando
gli organi titolari del potere di accertamento delle violazioni
amministrative sanzionate si avvalgono, nel corso dell’attività
d’accertamento, per il compimento di atti od operazioni che richiedono
specifiche competenze tecniche (art. 13, primo comma, della legge
n. 689 del 1981), di soggetti privati idonei allo scopo, la titolarità
del potere e, quindi, l’imputazione dei menzionati atti ed operazioni
restano pur sempre attribuite ai predetti organi. Ne consegue che
spetta a questi ultimi la valutazione circa la sussistenza degli
elementi, oggettivi e soggettivi, dell’illecito amministrativo e,
quindi, la decisione se l’illecito stesso può ritenersi "accertato".
Consegue,
altresì, che solo da tale momento decorrono i termini per
la contestazione della violazione, ai sensi dei commi primo e secondo
dell’art. 14 della legge stessa. (Cass. Civ., Sez. I, 30 agosto
1999, n. 9116). [RV0800]
***
Depenalizzazione
- Applicazione delle sanzioni - Cartella esattoriale -
Opposizione
La
cognizione delle opposizioni a cartella esattoriale emessa per infrazione
al codice della strada - già appartenente al pretore a seguito
della abrogazione espressa, ad opera del D.L. n. 432 del 1995, convertito
nella legge n. 534 del 1995, del terzo comma dell’art. 7 c.p.c.
nel testo modificato dall’art. 17 della legge n. 374 del 1994, istitutiva
del giudice di pace, che attribuiva a quest’ultimo giudice la competenza,
con il limite di valore di trenta milioni, per le cause di opposizione
alle ingiunzioni ex legge n. 689 del 1981, che non comportassero
applicazione di sanzioni accessorie; abrogazione da ritenere operante
anche in relazione al richiamo alla norma abrogata contenuto in
un diverso testo normativo, quale l’art. 205 del codice della strada
- è devoluta al tribunale, a seguito della soppressione dell’ufficio
del pretore, disposta dall’art. 1 del D.L.vo n. 51 del 1998, e della
conseguente abrogazione dell’art. 8 c.p.c., contenente disposizioni
sulla competenza del pretore (art. 49 del predetto decreto legislativo),
nonché della modifica dell’art. 9 dello stesso codice, operata
dall’art. 50 dello stesso decreto legislativo, che ha attribuito
alla competenza del tribunale tutte le cause non rientranti nella
competenza di altro giudice: disposizioni tutte di cui l’art. 247
del medesimo decreto legislativo n. 51 del 1998, fissa la entrata
in vigore alla data del 21 marzo 1998, spostando la decorrenza della
relativa efficacia al 2 giugno 1999. (Cass. Civ., Sez. III,
13 settembre 1999, n. 9724). [RV0800]
***
Depenalizzazione
- Ordinanza ingiunzione - Opposizione - Competenza
Poiché
la competenza in materia di opposizioni a sanzioni amministrative
ex lege n. 689 del 1981 (ivi compresa quella sulle opposizioni avverso
cartelle esattoriali relative alla riscossione di tali sanzioni,
nel caso che si contesti la stessa pretesa sanzionatoria), già
attribuibile esclusivamente al pretore (anche se prevista da disposizioni
speciali, come quella dell’art. 205 del codice della strada) a seguito
dell’abrogazione - da parte del D.L. n. 432 del 1995 conv. nella
legge n. 534 del 1995 - del terzo comma e del n. 4 dell’art. 7 c.p.c.
(che in parte l’attribuivano al giudice di pace), deve reputarsi
passata al tribunale a far tempo - ex art. 247 del D.L.vo n. 51
del 1998 - dal 2 giugno 1999, in forza delle disposizioni degli
artt. 1, 49 e 50 del D.L.vo (le quali hanno, rispettivamente, soppresso
l’ufficio del pretore, salvo che per i processi pendenti, abrogato
la competenza pretorile ex art. 8 c.p.c. e disposto che il tribunale
è competente su tutte le cause non attribuite ad altro giudice),
in sede di pronuncia per regolamento di competenza avverso la sentenza
pretorile, la quale - relativamente ad un’opposizione avverso cartella
esattoriale concernente la riscossione di una sanzione amministrativa
per violazione del codice della strada - aveva erroneamente declinato
(prima del 2 giugno 1999) la propria competenza per materia a favore
di quella per valore del giudice di pace, deve dichiararsi la competenza
del tribunale della stessa circoscrizione cui faceva capo la pretura,
senza che sia necessaria la cassazione dell’impugnata sentenza.
(Cass. Civ., Sez. III, 6 settembre 1999, n. 9403). [RV0800]
***
Depenalizzazione
- Ordinanza ingiunzione - Opposizione - Deposito
del ricorso
Il
ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione
amministrativa non può essere inoltrato al pretore competente
con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria
con consegna "a mani" del cancelliere, giacché, mancando
negli artt. 22 ss. della legge n. 689 del 1981 una disposizione
derogatoria delle regole generali, tale deposito costituisce il
necessario strumento per portare all’esame del giudice adito l’atto
d’impulso processuale, essendo il deposito a mezzo del servizio
postale effettuabile solo in presenza di una specifica norma che
preveda la relativa modalità in alternativa della consegna
diretta al cancelliere (quale l’art. 134 art. c.p.c., inerente al
deposito del ricorso per cassazione e non suscettibile di applicazione
analogica). (Cass. Civ., Sez. III, 30 agosto 1999, n. 9122).
[RV0800]
***
Depenalizzazione
- Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Revoca del
provvedimento amministrativo
Deve
riconoscersi la sussistenza, in capo alla autorità amministrativa
che ha preceduto alla emanazione di un provvedimento di sua competenza,
anche in assenza di una espressa previsione normativa, del potere
di revocarlo, costituendo tale potere manifestazione della stessa
potestà esercitata con l’adozione dell’atto.
Ne
consegue che ove una ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione
amministrativa sia stata emessa sulla base di un provvedimento poi
revocato, è correttamente motivata la decisione del giudice
della opposizione alla ordinanza stessa che per tale ragione ne
pronunci l’annullamento.
(Nella
fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del pretore che
aveva annullato una ordinanza-ingiunzione di pagamento, emessa dall’Ispettorato
repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali, per indebita percezione di aiuti comunitari, alla quale
era stato opposto che il provvedimento dell’autorità regionale
competente di richiesta di restituzione di aiuti non dovuti, che
aveva costituito il presupposto legittimante la ordinanza-ingiunzione,
era stato successivamente revocato da parte della stessa autorità.
(Cass. Civ., Sez. I, 28 agosto 1999, n. 9058). [RV0800]
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Difesa
e difensori - Di fiducia - Nomina - A mezzo telefax
Poiché
il legislatore, pur ispirandosi al principio dell’assenza di formalità,
richiede che la nomina del difensore di fiducia dell’imputato risulti
con certezza nel processo attraverso la produzione dell’originale,
non può sortire effetto l’atto di nomina trasmesso a mezzo
telefax. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto
legittima la decisione del giudice di merito che aveva disatteso
la richiesta di rinvio per impedimento avanzata dal difensore la
cui nomina risultava esclusivamente da una copia dell’originale
pervenuta all’ufficio per telefax). (Cass. Pen., Sez. II,
19 febbraio 2000, n. 1876). [RV 0800]
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Indagini
preliminari - Arresto in flagranza e fermo - Quasi flagranza
- Nozione
Fermo
restando che i riferimenti temporali ("subito dopo", "immediatamente
prima") previsti dall’art. 382 c.p.p., per valutare lo stato di
quasi flagranza vanno intesi in senso elastico, è comunque
presupposto indefettibile della facoltà di arresto quello
della continuità dell’"inseguimento" del reo, che difetta
allorché solo a seguito di indagini ed accertamenti è
stato possibile identificare l’indagato e rintracciarlo presso la
sua abitazione, non dovendosi confondere la continuità di
indagini con quella di inseguimento. Quanto al riferimento temporale,
non può essere dilatato fino a ricomprendervi una condotta
avvenuta alcune ore prima, in quanto in tal caso la locazione immediatamente
prima perderebbe ogni significato. (Cass. Pen., Sez. IV, 12
gennaio 2000, n. 3980). [RV0800]
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Patente
- Revoca e sospensione - Sospensione provvisoria disposta
dal Prefetto
Il
provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida,
previsto dall’art. 223, comma secondo, del nuovo codice della strada,
è un provvedimento amministrativo di natura cautelare , il
quale, a differenza di quanto accadeva secondo l’art. 91, comma
quinto, del vecchio codice della strada, si configura come "autonomo"
sul piano della finalità e degli effetti, nonché della
stessa impugnabilità (possibile con l’opposizione ex art.
22 e segg. della legge n. 689 del 1981), onde la sua irrogazione
non è condizionata dall’eventuale inizio dell’azione penale
con riguardo ai reati di lesioni colpose (o di omicidio colposo)
da circolazione stradale, in relazione alla cui verificazione può
avere luogo, né dall’eventuale difetto (iniziale o sopravvenuto)
della condizione di procedibilità della querela con riguardo
a detti reati.
La
suddetta autonomia si desume: a) dalla previsione di uno specifico
termine di durata, rispetto alla sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente; b) dalla legittimazione esclusiva
del prefetto alla sua irrogazione; c) dalla previsione di presupposto
suoi propri (cioè i fondati elementi di responsabilità)
e di uno specifico iter procedimentale; d) dalla soggezione alla
suddetta impugnazione. (Cass. Civ., Sez. I, 20 settembre 1999,
n. 10127). [RV0800]
***
Sosta,
fermata e parcheggio - Limitazioni nei centri urbani - Poteri del
sindaco - individuazione.
L’art.
7 del codice della strada conferisce al sindaco il potere di adottare
con ordinanza "i provvedimenti indicati nell’art. 6, comma
quarto", con i quali egli puÚ (lett. B) "stabilire
obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente
per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie
di uTenti". (Cass. Civ., Sez. I, 28 agosto 2001, n. 11278).
[RV0102]